Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
1 0 2322/02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. nn. 9182/99 e 11615/99 Consigliere Cron. 5575 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Udienza 29 novembre 2001 Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. n. 9182/99) proposto da: "S.P.A. PER L'AUTOSTRADA SERRAVALLE-MILANO- PONTE CHIASSO", in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ceriani, Attilio Minzioni, Claudio Ceriani e Pietro De Ruggieri ed elettivamente domi- ciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Garigliano n. 72, giusta procura speciale in calce alla prima pagina del ricorso;
-ricorrente principale- 4629
contro
FA NI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Giucastro, Mariano Trovato e Riccardo Dalla Vedova ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla Via Bachelet n. 12, giusta procura in calce al "controricorso e ricorso incidentale".
- controricorrente -
NONCHE' sul ricorso incidentale (r.g. n. 11615/99) proposto da: FA NI, come dinanzi rappresentato, difeso ed 2 1 elettivamente domiciliato;
2 3 -ricorrente in via incidentale-
contro
L'AUTOSTRADA SERRAVALLE-MILANO- “s.p.a. PER PONTE CHIASSO", come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 2039/99 del 26 febbraio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 605/98), notificata in data 16 marzo 1999. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal relatore cons. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore di Milano- Giudice del Lavoro il sign. DO EF esponeva: *) di essere stato assunto dalla "s.p.a. per l'Autostrada Serravalle-Milano-Ponte 兰 Chiasso" in data 1° settembre 1965 con la qualifica di impiegato di II categoria ex "c.c.n.l. per il personale autostrade e trafori" e, successivamente, di essere stato inquadrato al VI livello - dal 1° luglio 1974 ed all'VIII livello - dal 1° dicembre 1986 -; *) di avere avuto assegnata una "zona di lavoro fino a 180 km" con lettera in data dal 12 marzo 1982 e, in relazione a tale assegnazione, di avere percepito l'indennità di zona ex art. 39 lettera c del c.c.n.l. cit. dal marzo 1982 fino al 1° dicembre 1986; *) che dal 1° dicembre 1986 - pur persistendo la sua assegnazione ad una "zona di lavoro fino a 180 km" -la cennata indennità non gli veniva più corrisposta, in quanto - secondo la società datrice di lavoro la stessa era divenuta incompatibile con il trattamento economico e normativo relativo al suo 3 "nuovo" inquadramento nell""VIII livello". Lo EF richiedeva, quindi, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al pagamento dell””indennità di zona” “dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1996 e, comunque, fino alla data di svolgimento delle mansioni nella zona assegnata” e, di conseguenza, della somma di L. 26.347.379 - oltre agli "accessori di legge” - dovutagli per il cennato titolo relativamente al periodo 1° dicembre 1986/31 maggio 1996. Si costituiva in giudizio la “s.p.a. per l'autostrada Serravalle- Milano-Ponte Chiasso" contestando integralmente la domanda attorea e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro - dopo avere interrogato e пр udito le informazioni sindacali - condannava la società convenuta al pagamento della somma di L. 20.621.084, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese giudiziali e il Tribunale di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - su appello "principale" dello EF e su appello “incidentale” della “s.p.a. per l'autostrada 1 Serravalle-Milano-Ponte Chiasso" - confermava la sentenza appellata e condannava la società a pagare le spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che, l'indennità richiesta dallo EF prescinde totalmente dalla qualifica rivestita: l'art. 39 lettera c del contratto collettivo applicabile ne subordina il riconoscimento ad una 4 1 I circostanza di fatto che è costituita dall'assegnazione di una zona di lavoro vale a dire di un tratto autostradale entro il quale - qualunque -possa essere il posto di lavoro il lavoratore per ragioni tecniche connesse all'esercizio delle autostrade è tenuto a svolgere le mansioni affidategli>> - e, inoltre, che il fatto che l'indennità abbia fonte nel contratto esclude che il diritto ad essa possa essere posto nel nulla da una "prassi" a questo punto disapplicativa del contratto>>. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la "s.p.a. per l'autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso" formulando quattro motivi di annullamento. PR L'intimato DO EF resiste con controricorso sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.-e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente I denunziando "contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" addebita al Giudice di appello di avere - affermato contraddittoriamente, dapprima, che "l'assegnazione di una zona di lavoro" è la circostanza di fatto costitutiva del diritto e, poi, che (non l'assegnazione ma) la prevalenza dello svolgimento delle mansioni in quella zona è la condizione necessaria (a norma del contratto collettivo) per l'attribuzione della indennità>>. 5 Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per “omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" in quanto il Tribunale di Milano ha ritenuto pacifico non essendo mai stato contestato che lo EF quasi tutti i giorni - anche dopo la sua nomina nell'VIII livello doveva uscire per recarsi nei vari luoghi della rete autostradale- senonchè l'assegnazione dello EF è stata invece contestata dalla società convenuta che ha confermato solo le "mansioni” e il "tipo di lavoro" affidatigli, mentre per quanto riguarda le uscite e la loro frequenza si è riferito alla documentazione prodotta>>. 2 Con il terzo motivo di ricorso viene denunziato il vizio di 12 "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia❞ 1 addebitandosi al Tribunale di avere inesattamente considerato che per antica prassi aziendale l'indennità di zona non venne mai pagata agli appartenenti ai livelli direttivi - VIII, IX e X e per tale motivo non venne pagata allo EF a partire dalla data della sua promozione all'VIII livello>>. Con il quarto (ed ultimo) motivo la società ricorrente denunziando "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia” - addebita al Giudice di appello di non avere dedicato neanche una parola di motivazione>> a quanto eccepito dalla società in merito al contenuto della lettera 7 novembre 1986 con cui veniva 6 comunicato allo EF (il quale sottoscrisse tale lettera per accettazione) che "era stato promosso all'ottavo livello con le indennità previste e concesse dalla società per tale livello”. Con l'unico motivo del ricorso incidentale lo EF denunziando un vizio di "contraddittoria motivazione ed errato esame circa un punto decisivo della controversia" censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Milano rigettato la sua impugnativa sul punto concernente il mancato accoglimento, da parte del Giudice di appello, della domanda relativa al pagamento dell'ulteriore importo dell'indennità di zona" dal 1° giugno 1986 al 31 maggio 1998 ("vale a dire dal mese precedente al deposito del ricorso DR ex art. 414 c.p.c. in data 13 giugno 1996 fino al mese antecedente al deposito dell'appello avvenuto il 19 giugno 1998"), motivando erroneamente il cennato rigetto per carenza di interesse e per mancata quantificazione delle relative indennità post maggio 1996>>. II Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). III/a . I quattro motivi del ricorso “principale" - ché si caratterizzano, tutti, esclusivamente per censure riguardanti “vizi di motivazione” possono essere esaminati e valutati della sentenza impugnata congiuntamente. 7 1 In tale disamina è da premettere per quanto concerne le argomentazioni della ricorrente che si appuntano sull'errata applicazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 39 del "c.c.n.l. autostrade e trafori" e dell'accordo sindacale 4 febbraio 1982 - che l'interpretazione di un contratto collettivo “di diritto comune" compiuto dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se conforme alla regola di ermeneutica stabilita dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e sorretta da adeguata e logica motivazione (Cass. n. 7674/1992, Cass. n. 6422/1992). A specificazione del cennato principio questa Corte ha più volte ribadito che la parte che vuole denunziare un errore di diritto o un vizio di motivazione nella interpretazione di un contratto da parte del giudice di merito non può limitarsi a richiamare le regole di cui all'art. 1362 cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investe il merito delle valutazioni del giudice e perciò è inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 435/1997, Cass. n. 6321/1994, Cass. n. 7641/1994). Vizio di inammissibilità a cui non sfugge con tutta evidenza - l'impugnativa della società ricorrente la quale, non solo non ha specificato i canoni ermeneutici in concreto violati dal giudice del 8 merito, ma non ha neppure genericamente denunziato la violazione delle regole di ermeneutica ex artt. 1362 e segg. cod. civ.. III/b -I motivi di ricorso si appalesano, altresì, infondati con riferimento alle censure attinenti i pretesi vizi di “omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione" come dinanzi dedotti dalla ricorrente. Al riguardo è da rimarcare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e PR non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi 9 della controversia dato che il giudice di appello, con completa (anche se sintetica) e congrua motivazione in rapporto alle risultanze processuali, ha correttamente confermato la decisione di primo grado con cui era stato statuito il diritto dell'originario ricorrente a continuare a percepire “la indennità di zona ex artt. 14 e 39 del c.c.n.l. autostrade e trafori". In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle doglianze proposte in sede di legittimità dalla società ricorrente - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,Wcome per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dalla ricorrente "principale" - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo 10 (Cass. n. 2114/1995); b) l'omesso esame di un documento (cd. "tabellina") - così come denunziato dal ricorrente sub "secondo motivo" ricorre solo nel caso di totale obliterazione di elementi deducibili dal documento, sempre che questi si rivelino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, in modo da condurre nella specie, obiettivamente, da escludersi ad una pronunzia diversa (Cass. n. - 1343/1993); con l'avvertenza il vizio di omessa pronunzia è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è, pertanto, da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4498/1996, Cass. n. 3693/1995); c) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Milano con riferimento 11 alle censure infondatamente sollevate dalla ricorrente con il "primo", "secondo" e "terzo motivo di ricorso" - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994); d) sussiste il vizio di contraddittorietà di motivazione quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da eludersi a vicenda e da non consentire la individuazione della ratio decidendi - caratteristiche negative certamente insussistenti alla motivazione della sentenza del Tribunale di Milano nonostante quanto infondatamente asserito dalla ricorrente sezionando parzialmente il procedimento logico-giuridico a base della decisione impugnata da valutarsi, invece, nel suo complesso -; e) conclusivamente a convalida della correttezza della motivazione alla base della sentenza del Tribunale non intaccata minimamente dalle diffuse argomentazioni addotte dalla ricorrente "principale" - non sono proponibili in sede di legittimità censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Milano - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso 12 una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 23 dicembre 1993, n. 12749). IV -Per completezza di disamina, nel ribadire l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, si rileva, comunque, l'infondatezza della pretesa della ricorrente - sostenuta con il cennato motivo - di ritenere valida una "prassi aziendale" intesa ad avvalorare la situazione di fatto di non corrispondere ulteriormente l'indennità di zona ai dipendenti, già assegnatari di detta indennità, una volta inquadrati al superiore VIII livello. Al riguardo si evidenzia che, al fine della formazione della "prassi” o “usi aziendali" riconducibili alla categoria degli usi -negoziali o di fatto che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi (caratterizzati dai requisiti della generalità nonchè dell'opinio iuris ac necessitatis), e sono suscettibili di inserzione automatica, (come clausole d'uso), nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in melius (per il lavoratore) la disciplina collettiva " rileva il mero fatto giuridico della reiterazione, nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari, del comportamento considerato, purchè caratterizzato dal requisito della 13 spontaneità e non tenuto in esecuzione di un obbligo contrattuale erroneamente ritenuto insussistente (Cass. n. 9663/1998). Nella specie - oltre a non esistere il requisito della opinio iuris (ovvero della convinzione degli utenti sulla giuridica obbligatorietà del comportamento adottato nel tempo), in quanto il Tribunale con accertamento insindacabile in questa sede, ha statuito che il diritto all'indennità avente la sua fonte nel contratto collettivo non può essere posto nel nulla da una "prassi" a questo punto disapplicativa del contratto>> e, quindi, ha evidenziato che il comportamento aziendale è stato sostanzialmente contestato dalla controparte contrattuale fa sicuramente difetto il carattere essenziale (che l'uso aziendale per poter essere considerato tale deve necessariamente avere) di disciplina di "miglior favore” per il lavoratore rispetto alla contrattazione collettiva o individuale: ciò è facilmente riscontrabile se si tiene conto della R M pretesa della società che, mediante il ricorso a tale cd. “uso”, intendeva sopprimere, per i dipendenti dell'VIII livello, la corresponsione dell'indennità di zona prevista dal contratto collettivo (art. 14 e 39 c.c.n.l. cit.) per il "personale tout court" assegnatario comunque di una zona di lavoro e, quindi, intendeva avvalersi di una regolamentazione certamente peggiorativa che non poteva in alcun modo essere fatta rientrare - come esattamente ha statuito il Tribunale di Milano - nell'ambito di una “prassi” o “uso aziendale”. 14 V . Il ricorso incidentale come dinanzi proposto da DO EF appare infondato. Con tale ricorso viene censurata la decisione del Tribunale di Milano che non ha accolto la domanda dello EF di pagamento dell'indennità di zona per il periodo di tempo successivo all'instaurazione del giudizio [- domanda proposta dall'originario ricorrente solo con il "ricorso in appello" senza che, comunque, fosse stato commesso un errore (censurabile in appello) nella sentenza del W giudice di primo grado, riflettendo la cennata domanda sostanzialmente una richiesta di “condanna futura" rispetto al contenuto del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. -], motivando il decisum in base ai presupposti fattuali che "lo EF era carente di interesse" e che "nel ricorso in appello non era contenuta la necessaria quantificazione relativa al periodo post 31 maggio 1996”. Ora, con il ricorso proposto in via incidentale, si tende ad un riesame di siffatte valutazioni fattuali (anche sotto il profilo "contabile”) sicuramente inammissibile in sede di legittimità: per cui il ricorso incidentale non può che essere respinto per le argomentazioni esposte "in linea generale" e che valgono pure a conferma della pronunzia di rigetto del ricorso incidentale in merito alla rituale - individuazione dei "vizi di motivazione” inesistenti anche relativamente al "capo" de quo della sentenza del Tribunale di Milano. 15 VI -. In definitiva, debbono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Per quanto concerne, infine, le spese del presente giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi (idest: "reciproca soccombenza") per la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e le rigetta;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 29 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore R.Pa. Paliki eskarin Sisselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 FEB 2002 CANCELLIERE Care endle I Y може D 3 S , 3 S O A 5 L T L R . O A A R ' N S L I E L 3 D P E 7 S - D I A 8 T I - N S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A E A G , D O E O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D 16