Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato.
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- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Avvocato Ambientalista a TrapaniAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017
Ambiente - Inquinamento idrico - Reati - Nuovo reato art. 452-bis c.p. - Beni ambientali oggetto di tutela. Cassazione penale, sez. III, 21/09/2016, (ud. 21/09/2016, dep.03/11/2016), n. 46170 Vedi massime correlate Classificazione: INQUINAMENTI - Reati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente - Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LA SPEZIA; nei confronti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2015, n. 49478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49478 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
49 47 8 / 1 5 AND REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1781 Francesco Ippolito - Presidente - Giorgio Fidelbo -- Relatore - CC 21/10/2015 - Emanuele Di Salvo R.G.N. 24839/15 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme avverso l'ordinanza del 7 maggio 2015 emessa dal Tribunale di Catanzaro, nel procedimento a carico di RI AC, nato a [...] il [...]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento dell'11 aprile 2015 con cui il G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile trasferito dal Comune di Nocera Terinese a RI AC, indagato, assieme al sindaco e agli assessori del citato Comune, di abuso di ufficio. Secondo l'accusa con l'acquisto dell'immobile RI AC avrebbe conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale, rappresentato da una ingiustificata riduzione del prezzo di vendita da euro 299.490, corrispondente al prezzo di aggiudicazione, ad euro 137.763,69, somma risultante a seguito della detrazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile, operazione giustificata in base ad una delibera comunale che prevedeva tale detrazione qualora l'immobile fosse stato aggiudicato all'attuale locatario.
2. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero denunciando l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. In particolare, si lamenta che il Tribunale abbia anticipato il giudizio di merito, senza limitarsi alla verifica della sussistenza del fumus commissi delicti e inoltre si censura il provvedimento per non aver riconosciuto l'esistenza di un ingiustificabile trattamento di favore riservato a RI AC attraverso la delibera n. 27 del 2009, con cui veniva praticato una ingiustificabile riduzione del prezzo di vendita dell'immobile di proprietà comunale. Sotto un diverso profilo si evidenzia come la riduzione del prezzo di acquisto sia stata decisa in base ad una semplice perizia giurata prodotta dall'interessato, attestante un valore delle opere di ristrutturazione pari a euro 163.728,97 a fronte di spese accertate di euro 68.780. 3. L'avvocato Gaetano Nicotera, nell'interesse di RI AC, ha depositato una memoria difensiva, in cui critica il ricorso e ne chiede il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I motivi proposti sono infondati.
4.1. Quanto al motivo con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe anticipato il giudizio di merito, spingendosi oltre la verifica della sussistenza del fumus delicti, si osserva che, al contrario, il controllo esercitato dai giudici del riesame è stato del tutto appropriato in rapporto all'oggetto dedotto. 2 Il Tribunale ha compiuto un accertamento non limitato semplicemente a far coincidere la valutazione del fumus delicti con la verifica dell'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale, ma correttamente ha eseguito un controllo sul sequestro tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando, sotto ogni aspetto, l'integralità dei presupposti che legittimano il provvedimento cautelare, secondo un orientamento che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte, con decisioni in cui si è affermata la necessità di individuare il presupposto del sequestro preventivo nella concretezza degli indizi di reato, pur escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. un., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi;
cfr., inoltre, Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella;
Sez. VI, 12 gennaio 2010, n. 5452, Mancin). Si tratta di una linea interpretativa secondo cui per la sussistenza del fumus è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la "plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato" (Sez. I, 16 dicembre 2003, n. 1415, Marzocchella;
Sez. V, 26 gennaio 2010, 18078, De Stefani).
4.2. Per quanto concerne il motivo con cui si contesta la ritenuta insussistenza del fumus delicti, è sufficiente rilevare la significatività di uno degli aspetti indicati dal Tribunale per evidenziare la debolezza dei presupposti indiziari: il riferimento è alla circostanza secondo cui la delibera in questione non riguardava la posizione del solo AC, ma trovava applicazione per l'intero patrimonio immobiliare messo in vendita dal Comune, tanto è vero che l'avviso di gara riguardava tutti i beni posti in vendita, cioè 12 unità immobiliari. Si tratta di un elemento importante, che indebolisce fortemente l'ipotesi accusatoria, in quanto la delibera "incriminata" non sembra destinata a realizzare un favoritismo, come sostenuto dal pubblico ministero, che per questa ragione richiama la violazione dell'art. 97 Cost., ma piuttosto costituisce una scelta di politica amministrativa con cui il Comune cerca di gestire la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare, dettando 3 regole uniformi per tutti i soggetti titolari di un contratto di locazione con il Comune.
4.3. Infine, le critiche sulla ingiustificata riduzione del prezzo di acquisto, in seguito alla perizia prodotta dal AC sul valore delle ristrutturazione eseguite, attengono a questioni di fatto il cui esame è precluso in sede di legittimità.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 21 ottobre 2015 Francesco Ippolite کا Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo гом DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito T R O C