Sentenza 31 gennaio 2018
Massime • 2
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 della Costituzione - nella parte in cui consente l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dinanzi a giudice persona fisica diverso da quello successivamente chiamato a decidere - atteso che tale peculiare regime si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente stringente nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), e che si tratta di dichiarazioni provenienti da persone già debitamente esaminate e controesaminate dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e delle modifiche all'ordinamento giudiziario introdotte dal d.P.R. n. 449 del 1988, la corte di assise costituisce un'articolazione interna del tribunale e, pertanto, le decisioni in ordine all'assegnazione dei procedimenti spettano al presidente del tribunale in qualità di dirigente dell'ufficio e non al presidente della corte di appello. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione di legge in riferimento al difetto di legittimazione del presidente del tribunale a disporre la riassegnazione di un processo ad altra sezione della corte di assise a seguito del trasferimento ad altro ufficio del presidente della sezione cui era stato originariamente assegnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2018, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2018 |
Testo completo
04059-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 31/01/2018 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -Presidente Sent. n. sez. 120/2018 Rel. Consigliere - ROSA ANNA SARACENO - REGISTRO GENERALE FILIPPO CASA N.18236/2017 GAETANO DI GI LL MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL ER nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per II P.G. chiede il rigetto dei primi cinque motivi e l'inammissibilità degli altri. Udito il difensore L'avvocato BALDASCINO MIRELLA si riporta ai motivi del ricorso. L'avvocato BALDASCINO ALFONSO conclude per l'accoglimento del ricorso, H Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di LL ST e SS ER e per l'inammissibilità delle altre impugnazioni;
Uditi gli avvocati Mirella Baldascino e Alfonso Baldascino per LL e SS, i quali, riportandosi ai motivi di ricorso, hanno insistito per il loro accoglimento e per l'annullamento della sentenza di appello. In fatto e in diritto 1. Le imputazioni I ricorrenti erano stati tratti a giudizio perché imputati: (capo a) tutti, del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3 e4 cod. pen., 7 L. n. 203 del 1991 perché, in concorso e previo accordo fra loro e con RU SS, GA QU NN, RE NE, AN SC, BA SC, LA TE NI, AN NC, ER MI e LA CE (deceduto), con premeditazione, al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata clan dei Casalesi e per motivi abietti e futili, in particolare per riaffermare la supremazia della predetta organizzazione nelle zone assoggettate al proprio controllo, esplodendo all'indirizzo delle vittime numerosi colpi di arma da fuoco, cagionavano la morte di LZ ON e di IS ME, fatto commesso in Cancello Arnone il 6 marzo 2009; (capo b) tutti, con la sola eccezione di NE NI, del reato (artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 cpv. cod. pen., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, L. n. 203 del 1991, art. 7), commesso in Cancello Arnone, Casal di Principe e zone limitrofe in epoca antecedente e prossima al 6.3.2009 e in San Cipriano d'Aversa il 3.3.2009, di detenzione e porto illegale di due fucili mitragliatori kalashnikov, una mitraglietta cal. 9, due pistole cal. 9x21; (capo e) il solo TE (in concorso con AN NC) del reato (artt. 110, 423 cod. pen. e 7 L. n. 203 del 1991) di incendio dell'autovettura Audi A/6, utilizzata nell'agguato, fatto commesso tra il 22 e il 23 marzo 2009; (capo f) i soli TE e GA RT, del reato ( artt. 110, 648 cod. pen. e art. 7 L. n. 203 del 1991) di ricettazione dell'autovettura Audi A/6 di provenienza furtiva, sulla quale venivano apposte le targhe di analogo regolare autoveicolo, fatto commesso in epoca antecedente e prossima al 6.3.2009. Secondo l'accusa, l'azione di fuoco era stata deliberata da NI NE, che aveva più volte manifestato e ribadito l'intenzione di eliminare il LZ, nel timore che potesse riorganizzarsi con il tacito appoggio dei vertici del suo stesso 2 clan, MI RI e ON CO, affidandone l'esecuzione, sia pure con compiti diversi, ai fratelli QU e RT GA;
costoro avevano individuato e scelto la base logistica di copertura del commando armato nella masseria dei coniugi LL ST e SS ER, dove avevano dimorato i killer e presso la quale erano state portate le armi e le autovetture da utilizzare nell'agguato; GA QU, RU, LA e RE avevano eseguito l'omicidio, colpendo a morte anche IS ME, la cui presenza casuale sul veicolo del LZ non aveva costituito freno all'azione, mentre GA RT, TE e AN, si trovavano a bordo di due distinte autovetture in appoggio ai primi, in qualità di specchiettisti. L'ipotesi accusatoria aveva trovato conferma nelle propalazioni di tutti i soggetti coinvolti nella preparazione ed esecuzione del delitto (i fratelli GA, TE, AN), confermate, quanto alla provenienza del mandato, dalle dichiarazioni di NI NA e ON VI.
2. Alla stregua delle suddette prove dichiarative, ritenute intrinsecamente attendibili, oltre che riscontrate reciprocamente e dai rilievi di polizia giudiziaria e medico-legali, la TE di assise di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 24 giugno 2015, assolto il TE dal reato di cui al capo e) con la formula "perché il fatto non sussiste", aveva affermato la responsabilità di: - NE NI in ordine al reato di cui al capo a) e lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno;
-LL ST e SS ER in ordine ai reati loro ascritti ai capi a) e b), unificati dalla continuazione e, in concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno;
-TE SA e GA RT in ordine ai reati loro ascritti ai capi a), b) e f), unificati dalla continuazione e, con l'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991, li aveva condannati alla pena di anni quindici mesi sei di reclusione ciascuno, dichiarando NE NI interdetto legalmente, decaduto dalla potestà genitoriale e disponendo la pubblicazione della sentenza di condanna;
gli altri imputati in stato di interdizione legale e privati della potestà di genitore durante l'espiazione della pena.
3. Con sentenza pronunciata il 28 novembre 2016, la TE di assise di appello di Napoli condivideva integralmente, sulla base di una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle suddette propalazioni confessorie ed etero-accusatorie, la ricostruzione probatoria della vicenda omicidiaria offerta dalla motivazione della sentenza di primo grado, quanto al contesto camorristico e alla causale, ai ruoli di NE come mandante, di GA QU, RU, 3 RE e LA come esecutori materiali, alla partecipazione di GA RT e TE alla fase preparatoria e a quella esecutiva in veste di "specchiettisti" e di LL e SS che si erano prestati ad offrire una base logistica, mettendo a disposizione del commando la propria abitazione. La TE distrettuale assolveva GA, TE, LL e SS dal reato di cui al capo b) limitatamente al fatto accertato in San Cipriano di Aversa il 3.3.2009 e, ritenuta assorbita l'aggravante del motivo abietto in quella dell'agevolazione mafiosa, concesse a GA e TE le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti, applicate quelle già riconosciute a SS ed LL con giudizio di prevalenza, rideterminava in anni 14 e mesi sei di reclusione la pena inflitta a TE e GA, in anni 23 di reclusione quella inflitta a SS ed LL, confermando la statuizione di condanna e lasciando invariato il trattamento sanzionatorio per NE NI. Più in dettaglio, respinte le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa degli imputati LL e SS e respinte altresì le richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ripercorso il condiviso iter informativo e valutativo della sentenza impugnata, a giustificazione delle conclusioni raggiunte i giudici di appello osservavano che potevano ritenersi accertati: a) il movente dell'omicidio, risalente alla storica e cruenta scissione di De CO IN, VI AR, NE SC detto AN e NE SC dalla Nuova famiglia di cui era leader ON EL, culminata nel maggio 1988 con l'uccisione del EL e del nipote ID LZ, rispettivamente zio e fratello di ON LZ. L'eliminazione di quest'ultimo era stata già decretata dai Casalesi e nel dicembre 1988 era stato organizzato ed eseguito un primo attentato ai suoi danni, noto come la strage di Casapesenna, al quale il LZ era miracolosamente scampato. L'esecuzione del verdetto di morte era rimasto comunque un obiettivo primario del clan e solo l'esilio volontario dell'avversario sino alla fine del 2008 era valso a salvargli la vita. Il suo rientro sul territorio di Cancello Arnone, da sempre controllato dalla famiglia NE e il sospetto che LZ potesse riorganizzarsi, mettendo a repentaglio i raggiunti equilibri criminali avevano attualizzato il proposito omicidiario e determinato la decisione di NE NI, figlio di AN, di procedere alla sua eliminazione, affidata a GA QU e GA RT;
b) la fase del monitoraggio e dello studio delle abitudini e degli spostamenti della vittima, curata in prima persona da RT GA;
c) la fase preparatoria protrattasi per alcuni giorni, almeno dal lunedì 2 marzo al giorno dell'omicidio, con la scelta, quale base di appoggio e di appostamento, della masseria di Cancello Arnone di proprietà di LL ST e SS ER, cugina dei GA, a ragione della sua vicinanza alla 4 rivendita di autovetture gestita dalla vittima;
la permanenza nella prescelta base dei quattro killer GA QU, RU, LA e RE, il trasporto delle armi e dell'autovettura ricettata da utilizzare nell'agguato; d) le modalità dell'agguato ed il ruolo di specchiettisti svolto da GA RT e TE SA;
le armi utilizzate: due kalasnikov, due fucili mitragliatori, due pistole cal. 9x21. 4. Per mezzo dei rispettivi difensori i cinque imputati indicati in epigrafe hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello, deducendo vizi di legittimità della decisione ricondotti alla duplice tipologia della violazione di legge (processuale o sostanziale) e della carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Ragioni di ordine e di speditezza espositiva inducono a far seguire alla enunciazione dei motivi di ricorso di ogni singolo imputato le immediate valutazioni di questo giudice di legittimità, anticipando che i ricorsi di GA e TE vanno accolti nei limiti che si diranno, quelli di LL e SS vanno rigettati, il ricorso di NE va dichiarato inammissibile. I) ST LL e ER SS.
1. Con i primi due motivi gli imputati denunziano, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), violazione degli artt. 39 bis L. 10 aprile 1951, n. 287, 33, 178, lett. a), cod. proc. pen. e 25 Cost., con riferimento al disposto trasferimento del processo ad altra sezione della TE di assise di Santa Maria Capua Vetere. Il processo era stato assegnato alla terza sezione che, all'udienza del 13 febbraio 2014, dopo l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, aveva dato atto della sua riassegnazione alla seconda sezione con provvedimento del presidente del Tribunale, motivato dal sopravvenuto congelamento della sezione originariamente assegnataria a causa del trasferimento del presidente di sezione al Tribunale di Napoli. Richiamato l'art. 39 bis della L. n. 287 del 1951 sul riordinamento dei giudizi di assise, si rammenta che è il presidente della corte di appello a determinare i procedimenti di competenza di ciascuna sezione;
pertanto, il presidente del tribunale non era legittimato a disporre la riassegnazione del processo né, a fronte del testuale dato normativo, poteva essere invocata la sua equiparazione amministrativa al presidente della corte di appello, tal che il provvedimento adottato doveva ritenersi inesistente o comunque illegittimo perché proveniente da autorità sfornita dello specifico potere, con conseguente nullità delle sentenze di primo e secondo grado. Entrambe le Corti di merito avevano fornito risposte del tutto inappaganti, eludendo gli aspetti sostanziali delle articolate deduzioni critiche attraverso l'inappropriato richiamo all'art. 33, 5M comma 2, cod. proc. pen., che non ha abrogato né poteva abrogare le speciali disposizioni sui procedimenti innanzi alla corte di assise, in particolare quelle concernenti la formazione dei collegi, le procedure di nomina dei giudici popolari, l'obbligo sancito dall'art. 7 della L. 287 del 1951 di conclusione del n. dibattimento da parte dello stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione, ulteriore riprova dell'identificazione del giudice naturale nel collegio precostituito per la sessione nella quale rientra il processo da trattare. E, dunque, anche a voler ritenere sussistente un'oggettiva e generale impossibilità di prosecuzione del dibattimento da parte degli stessi giudici della sezione assegnataria, il processo non avrebbe potuto essere semplicemente riassegnato, ma avrebbe dovuto essere emesso decreto di convocazione della nuova sessione e replicate le procedure di nomina dei giudici popolari in pubblica udienza secondo quanto disposto dall'art. 25 della legge citata. Le censure sono infondate. L'art. 39 bis L. 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), aggiunto dall'art. 4 L. n. 14 del 1984, recita: (primo comma) Quando la corte di assise o la corte di assise di appello è divisa in sezioni, il decreto di convocazione è emesso dal presidente della TE di appello separatamente per ciascuna sezione che è necessario convocare;
(secondo comma) Il presidente della TE di appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione. A parte l'improprio richiamo alla competenza contenuto nel secondo comma, chiaramente riferito e riferibile alla ripartizione degli affari tra le varie sezioni, il quadro normativo delineato dalla legge sul riordinamento dei giudizi di assise deve ritenersi superato e radicalmente modificato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e delle modifiche che, per l'effetto, sono state introdotte nell'ordinamento giudiziario dal d.P.R. n. 449 del 1988. In precedenza (e tale è il quadro normativo risultante dalla legge del 1951, evocata dalle difese), la TE di assise era considerata un organo giurisdizionale autonomo, con propria competenza, con autonoma circoscrizione territoriale e con propria composizione. In tale ottica (cfr. Sez. 1, n. 1216 del 30/11/1989, Tommaso, Rv. 183161) si affermava che i magistrati togati che componevano la corte di assise acquistavano la capacità di esercizio della funzione giurisdizionale relativa solo se nominati con decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 L. n. 287 del 1951, nel testo modificato dall'art. 15 L. n. 479 del 1987, e solo al presidente della TE di appello, ma non al presidente del Tribunale, neppure per delega del primo, era riconosciuto il potere di provvedere alla sostituzione dei giudici togati, quando fossero mancati o fossero risultati impediti anche i magistrati supplenti, anch'essi nominati con decreto presidenziale;
sempre al presidente della TE di appello, nel caso in cui la corte di assise e la 6 corte di assise di appello fossero divise in sezioni, competeva il decreto di convocazione per ciascuna sezione in ragione del volume di affari da trattare e provvedere alla loro la distribuzione. Con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito e, soprattutto, con le modifiche all'ordinamento giudiziario introdotte dal d.P.R. n. 449/1988, la corte di assise ha perso le essenziali caratteristiche, alla stregua delle quali era stata ritenuta e di fatto disciplinata come organo giurisdizionale autonomo. E decisive risultano al proposito alcune indicazioni normative. In primo luogo la corte di assise e la corte di assise di appello (come le sezioni che le compongono) siedono stabilmente come richiede l'aumentato volume degli affari e sono stabilmente inserite nei progetti tabellari, il che mostra all'evidenza il superamento della disposizione di cui all'art. 39 bis citato in ordine al decreto di convocazione da parte del presidente della TE di appello della singola sezione "che è necessario convocare". Invero, il d.P.R. n. 449/1988, art. 33 (che ha sostituito l'art. 7 della L. n. 287 del 1951), secondo cui "la corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi", ha trasformato le corti di assise da organi non permanenti a organi permanenti, così allineandoli a tutti gli altri organi giurisdizionali e, in particolare, alle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello. In secondo luogo dall'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'art. 3 d.P.R. n. 449/1988, dedicato alle tabelle degli uffici giudiziari (ripartizione in sezioni, destinazione dei magistrati alle sezioni, assegnazioni dei presidenti, formazione dei collegi giudicanti) si ricava che la destinazione dei magistrati ordinari a presidente e giudice a latere delle corti di assise è disciplinata in modo affatto omogeneo a quella dei singoli magistrati alle varie sezioni dell'ufficio giudiziario -tribunale o corte di appello-, presso il quale ciascuno svolge le sue funzioni a seguito di assegnazione e di trasferimento da parte del C.S.M., il quale non assegna o trasferisce alle corti di assise, bensì al tribunale e alla corte di appello, di cui le prime, sia pure con competenze particolari, sono considerate articolazioni interne;
si ricava, altresì, che i componenti effettivi e supplenti possono essere sostituiti, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, con provvedimenti in via d'urgenza concernenti le tabelle adottate dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del C.S.M., per la relativa variazione tabellare (art. 7 bis, comma 2). Sicché tanto la nomina quanto la sostituzione dei magistrati addetti alle corti di assise deve avvenire in sede tabellare, secondo il nuovo e diverso procedimento contemplato dall'art. 7 bis e 7 ter ord. giud., e, per quanto riguarda i supplenti, nelle proposte tabellari dovranno essere indicati criteri 7 oggettivi e predeterminati, ai quali i dirigenti degli uffici (il presidente del tribunale per la corte di assise, il presidente della corte di appello per le corte di assise di appello) si atterranno nei casi di astensione, ricusazione O impedimento, e dovranno essere indicati, con riferimento al calendario delle udienze, i sostituti previsti per ciascuna udienza. E, dunque, l'implicata abrogazione dell'art. 8, commi 1 e 3, della L. n. 287 del 1951, disciplinante la nomina dei componenti e sostituti delle corti di assise e delle corti di assise di appello conferma il venir meno, sotto il profilo ordinamentale, dell'autonomia delle corti di assise, soggette alla disciplina comune delle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello presso cui sono istituite. La rilevata scomparsa di autonomia della corte di assise rispetto alle altre articolazioni interne dell'ufficio giudiziario consente di affermare l'applicabilità ad essa della disciplina generale delle applicazioni, delle supplenze e dell'assegnazione degli affari, specificamente dettata per il tribunale, secondo le previsioni tabellari. L'art.
7-ter ord. giud., introdotto dall'art. 4 d.P.R. n. 449 cit. (Criteri per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti) al primo comma stabilisce, infatti, che l'assegnazione degli affari penali è operata, secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura, dal dirigente dell'ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli collegi e giudici. E ancora merita segnalare che già in virtù della modifica normativa, apportata con l'art. 4 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 394, convertito con la 25 novembre 1987, n. 479 (Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari), alla legge 24 marzo 1958, n. 195, norme sul funzionamento del CSM, con l'introduzione dell'art. 10 bis, la corte d'assise è stata assimilata ad una sezione del tribunale ed esplicitamente ricompresa nell'identica disciplina di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, con la conseguenza che il suo funzionamento sul piano ordinamentale e tabellare è parificato a quello di una sezione del Tribunale. Pertanto, anche alle corti d'assise si applica la disposizione di cui all'art. 33 cod. proc. pen., comma 2, che stabilisce che i provvedimenti di destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici non sono attinenti alla capacità del giudice. Quanto all'assegnazione degli affari, già TE cost. n. 419 del 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., giacché il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio 8 giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati о elementicomunque verificabili, siano necessariamente configurati come costitutivi della generale capacità del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarità della funzione, il legislatore ha collegato la nullità degli atti. Il principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa TE regolatrice, è, dunque, quello secondo cui l'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad altra attiene alla competenza interna e, pertanto, non si considera afferente alla capacità del giudice, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., salva l'ipotesi che si versi in ipotesi di assegnazione effettuata al di fuori di ogni criterio tabellare e che possa essere definita extra ordinem, siccome comportante uno stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, Sentenza n. 27856 del 14/07/2005, Colubriale, Rv. 232310; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256570; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Valle, Rv. 263079; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270775; Sez. 6, Sentenza n. 41768 del 22/06/2017, P.G., P.C. in proc. Fitto e altri, Rv. 271278, secondo cui anche la trasmissione diretta di un processo da una sezione ad un'altra del medesimo ufficio, in assenza di un apposito provvedimento del presidente del tribunale, non determina alcuna nullità). Ora, nel caso specifico, dalla coordinata lettura delle sentenze di merito emerge che la riassegnazione del processo alla seconda sezione della TE di assise di Santa Maria Capua Vetere è stata disposta con provvedimento del dirigente dell'ufficio (il presidente del Tribunale) e, dunque, da soggetto realmente titolare del relativo potere (art. 7 ter ord. giud.); che il provvedimento era assistito da idonea motivazione, in quanto si dava atto dell'avvenuto trasferimento del presidente della sezione al Tribunale di Napoli e, quindi della necessità di redistribuzione di tutti gli affari ancora pendenti alle altre sezioni, sulla base e nel pieno rispetto dei criteri tabellari all'epoca vigenti, con contestuale "congelamento" o sospensione della sezione in origine assegnataria del processo, anch'esso provvedimento di competenza del dirigente dell'ufficio. E tanto basta, alla luce delle superiori osservazioni, a dimostrare l'infondatezza delle censure articolate nei primi due motivi di ricorso e degli argomenti su cui essi fanno leva, correttamente disattesi dalla TE territoriale.
2. Con il terzo motivo si reitera l'eccezione di nullità dell'ordinanza della prima TE con cui era stata disposta, ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc. pen. l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte prima della riassegnazione del processo ad altra sezione e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., comma 2, in relazione agli 9 artt. 178, lett. a), e 179 cod. proc. pen. nonché violazione dell'art. 111 Cost., chiedendosi in subordine di sollevare incidente di costituzionalità degli artt. 190 bis e 238, comma 5, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost.. Anche su tale questione la soluzione adottata dalla TE territoriale era del tutto "insoddisfacente", non avendo la difesa posto in discussione il principio del contraddittorio, ma essendosi appellata al principio dell'identità fisica tra il giudice che procede alla raccolta della prova nel contraddittorio dibattimentale e il giudice che deve deliberare la sentenza. L'art. 111 Cost. non pone distinzione tra momento di formazione e momento di acquisizione e di utilizzazione della prova né declina il principio del giusto processo diversamente, a seconda della tipologia di reato. La norma di cui all'art. 190 bis, di cui si invoca la disapplicazione, non può interferire con principio dell'immutabilità del collegio giudicante stabilito dall'art. 525 cod. proc. pen. a pena di nullità assoluta, vizio peraltro non sanabile per la sua natura, ai sensi dell'art. 179 co 2 cod. proc. pen. Soccorrono, a smentita delle valutazioni della TE di merito, anche i principi cardine del giusto processo come sanciti dalla CEDU, che interferirebbero con la capacità dell'organo giudicante, nel senso di identificarne l'idoneità ad assumere una certa decisione processuale (solo) in virtù delle conoscenze direttamente acquisite per il tramite del processo nel contraddittorio tra le parti. E il principio del contraddittorio dovrebbe ritenersi violato non solo nel caso in cui rimanga preclusa all'imputato la possibilità di confrontarsi con i testimoni a suo carico, ma anche quando la dialettica dibattimentale si sia sviluppata davanti ad un giudice diverso da quello poi chiamato a decidere. Il motivo è del tutto privo di giuridico spessore. Per le ragioni nitidamente esposte prima dai giudici di primo grado (p. 12 e s.) e poi dai giudici di appello (p. 35 e ss.), che hanno evidenziato la piena operatività del disposto dell'art. 190 bis cod. proc. pen., e la corretta applicazione compiutane in riferimento alla contestazione di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, richiamati, per effetto dell'espressa indicazione dei reati previsti dall'art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis contenuta nella norma, dal citato art. 190 bis cod. proc. pen.. Situazione processuale rispetto alla quale l'opposizione (o richiesta di ripetizione di esami testimoniali) alla rinnovazione dibattimentale per tabulas avanzata dalla difesa degli imputati non ha individuato alcuna concreta "specifica esigenza" di nuovo esame dei testimoni già assunti, suscettibile di dare ingresso ad una rinnovazione effettiva (parziale o non) della già esperita istruttoria dibattimentale. Osservano, infatti, i giudici di merito che, ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc. pen., applicabile anche in caso di rinnovazione del dibattimento per intervenuto mutamento del giudice, allorché il 1014 teste abbia già deposto in dibattimento, l'esame ulteriore è ammesso solo se esso abbia ad oggetto fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze;
senonché la difesa non ha " nemmeno argomentato fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni né ha articolato specifiche esigenze che legittimano la reiterazione della prova". Le argomentazioni sviluppate sono ineccepibili e pienamente conformi al consolidato indirizzo interpretativo di questo stesso giudice di legittimità sulla estensione e dinamica applicativa del disposto dell'art. 190 bis cit., la cui disciplina si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice (tra le molte: Sez. 5, n. 31072 del 4/04/2001, Carta, Riv. 219635; Sez. 3, n. 21730 del 4/02/2003, Cavaliere, Riv. 225431; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 (dep. 16/02/2006), Aglieri ed altri Rv. 233087; Sez. 6, n. 20810 del 12/05/2010, Cola e altro, Rv. 247395; Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, NE e altri, Rv. 268455). Pertanto, la semplice "aspirazione degli imputati ad essere giudicati dal medesimo giudice dell'assunzione delle prove" non può condurre ad una interpretazione abrogante di un preciso disposto del codice di rito, in assenza delle specifiche condizioni previste dal citato articolo perché possa procedersi ad una rinnovazione degli esami già effettuati;
d'altro canto, il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da soggetto già debitamente esaminato e controesaminato da colui nei cui confronti saranno utilizzate. Ora, la difesa pone la questione, che si assume pretermessa nella motivazione resa dalla TE territoriale (ma che risulta specificamente affrontata nell'ordinanza del primo giudice) riguardante la compatibilità della disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen. e, in generale, di ogni deroga normativa al principio dell'immediatezza, ossia del rapporto diretto con la prova del giudice che decide, con il quadro costituzionale nazionale e con la normativa convenzionale. Non è in dubbio che la regola dell'immutabilità del giudice stabilita dall'art. 525 cod. proc. pen. costituisca uno strumento attuativo dei principi del giusto processo codificati a livello nazionale e convenzionale. La TE Costituzionale (ord. n. 205 del 2010) ha osservato che la disciplina dell'art. 525 cod. proc. pen. risulta, nell' ottica del giusto processo, tutt'altro che irrazionale: "la norma de qua, nel fissare la regola dell'immutabilità del giudice, 11 14 attua il principio di immediatezza che postula la tendenziale identità tra il giudice che assume le prove e il giudice che decide (...); la parte che chiede la rinnovazione dell'esame del dichiarante esercita il proprio diritto, garantito dal principio di immediatezza, all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere". Con riferimento alla normativa CEDU, scrivono i giudici costituzionali, viene in rilievo, a tale riguardo, quanto reiteratamente affermato proprio dalla TE europea dei diritti dell'uomo in relazione all'omologa previsione dell'art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,: "e, cioè, che la possibilità, per l'imputato, di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovrà poi decidere sul merito delle accuse costituisce una garanzia del processo equo, in quanto permette al decidente di formarsi un'opinione circa la credibilità dei testimoni fondata su un'osservazione diretta del loro comportamento;
con la conseguenza che ogni mutamento di composizione dell'organo giudicante deve comportare, di norma, una nuova audizione del testimone le cui dichiarazioni possano apparire determinanti per l'esito del processo (sentenza 27 settembre 2007, NE e altri
contro
Romania;
sentenza 30 novembre 2006, RE
contro
Romania;
sentenza 10 febbraio 2005, Graviano
contro
Italia;
sentenza 4 dicembre 2003, Milan
contro
Italia;
sentenza 9 luglio 2002, P. K.
contro
Finlandia)"; sicché la ragione giustificatrice della rinnovazione della prova "non si richiama, dunque, ad una presunta incompletezza o inadeguatezza della originaria escussione, ma si fonda sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame;
connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 546 comma 1, lettera e), cod. proc. pen.". Va, nondimeno, rilevato che né la TE Costituzionale, né la TE Edu hanno però mai affermato che il rapporto diretto del giudice con la prova costituisca un principio assoluto e inderogabile del giusto processo, al quale debbano essere subordinati tutti gli altri interessi implicati nel processo penale. Esplicito è in tal senso il passaggio motivazionale dell'ordinanza citata, in cui esplicitamente si afferma che il diritto della parte alla nuova audizione non è assoluto, ma "modulabile (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore" attraverso l'introduzione di "presidi normativi volti a prevenire il possibile uso 12 re strumentale e dilatorio" del diritto in questione e nelle precedenti ordinanze n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, il giudice delle leggi ha evidenziato come la disciplina di cui all'art. 190 bis cod. proc. pen., che deroga ai principi di oralità e immediatezza, cui è ispirato l'ordinamento processuale, non possa essere assunta quale tertium comparationis, stante il suo carattere eccezionale, non estensibile oltre i casi in essa espressamente previsti, ricordando, infine, come la stessa TE di Strasburgo abbia riconosciuto che il principio di oralità e immediatezza ammetta eccezioni. Sotto tale ultimo profilo, basterà ricordare che nella sentenza Graviano c. Italia del 10.2.2005 (in un caso in cui si era registrata l'applicazione proprio dell'art. 190 bis cod. proc. pen.) si legge "che gli elementi di prova devono in linea di principio essere prodotti dinanzi all'imputato in pubblica udienza, in vista di un dibattimento in contraddittorio. Tale principio non è tuttavia privo di eccezioni, che possono essere accettate solo con riserva dei diritti della difesa;
di norma i paragrafi 1 e 3 d) dell'articolo 6 impongono di concedere all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l'autore, al momento della deposizione o successivamente (...) In particolare, i diritti della difesa sono limitati in modo incompatibile con le garanzie dell'articolo 6 quando una condanna si basa, unicamente o in misura determinante, sulle deposizioni di un testimone che l'imputato non ha avuto la possibilità di interrogare o di far interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento (...). Peraltro, la TE ritiene che un elemento importante di un processo equo è anche la possibilità per l'imputato di confrontarsi con il testimone alla presenza del giudice che dovrebbe da ultimo, emettere una decisione;
tale regola è una garanzia poiché le osservazioni dei giudici riguardo al comportamento e all'attendibilità di un testimone possono avere delle conseguenze per l'imputato. Pertanto, il cambiamento della composizione di un tribunale dopo l'audizione di un testimone decisivo comporta normalmente una nuova audizione di quest'ultimo (...)", pur ammettendo l'esistenza, nel caso all'esame, di "circostanze particolari che giustificano un'eccezione al principio dell'oralità del dibattimento e al principio dell'immutabilità del giudice del dibattimento", rilevando, tra l'altro, che la sostituzione di uno degli otto giudici componenti la sezione della corte d'assise non aveva privato il ricorrente del suo diritto di interrogare i testimoni in questione, pur sempre già sentiti in pubblico dibattimento, alla presenza del ricorrente e del suo avvocato, che avevano avuto modo di porre loro le domande che ritenevano utili per la difesa, e non avendo il ricorrente indicato in che cosa gli interrogatori dei testimoni, da lui richiesti, avrebbero potuto apportare degli elementi nuovi e pertinenti. 13 Secondo la TE Europea, dunque, solo "normalmente", non alla stregua di una scelta che si imponga al giudice nazionale in termini assolutamente cogenti, il mutamento del giudice dopo l'audizione di un testimone decisivo comporta una nuova audizione di quest'ultimo, mentre la possibilità per l'imputato di confrontarsi con il testimone alla presenza del giudice che dovrebbe da ultimo, emettere una decisione, costituisce un elemento importante, ma non imprescindibile, di un processo equo. Ciò che emerge è, dunque, il rilievo assegnato dalla TE al principio del contraddittorio, come pure alle concrete iniziative processuali delle parti (nel caso esaminato, così come nel caso oggi in disamina, il ricorrente non aveva indicato in che cosa la rinnovazione degli atti avrebbe potuto apportare elementi nuovi e pertinenti). Ed allora, la questione non è quella di una incompatibilità costituzionale e convenzionale dell'art. 190 bis nei termini netti declinati nel ricorso;
essa involge piuttosto la ragionevolezza della disciplina derogatoria delle disposizioni dell'art. 525 cod. proc. pen.. anche sotto il profilo dei contrappesi e delle garanzie processuali, come pure della stessa rispondenza delle ipotesi di mutamento del giudice a criteri oggettivi e trasparenti. Al proposito, giova ribadire che, nella disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen., il regime della conservazione e della lettura delle dichiarazioni rese da soggetti già sentiti prima del mutamento del collegio si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (esigenza particolarmente stringente per le peculiarità oggettive e soggettive dei procedimenti di mafia); che si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persone già debitamente esaminate e controesaminate dalla parte nei cui confronti saranno utilizzate e, quindi, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Sez. 6, n. 32803 del 11/05/2012, Rv. 253412., che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 190 bis cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 dello stesso codice che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti). Va, poi, ricordato che il pericolo della dispersione delle fonti di prova è stato specificamente apprezzato anche dalla CEDU in molte decisioni, nelle quali è stato affermato che l'interesse dell'imputato va bilanciato con gli altri interessi coinvolti nel processo penale, primo fra tutti quelli delle vittime del reato (Ogaristi c. Italia del 18/05/2010); che le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone che le difese non hanno potuto interrogare o fare interrogare possono essere valorizzate ai fini di prova, sempre che il giudizio di condanna non sia fondato esclusivamente su quelle dichiarazioni (Rachad c. Francia del 13.11.2013), così ammettendosi che non solo il rapporto diretto del 14 14 giudice con la prova può anche mancare, quando sia giustificato da particolari circostanze, ma che può mancare persino il contraddittorio sulla formazione della prova, senza che la prova diventi inutilizzabile, salva la sua indebolita efficacia dimostrativa. E quanto al secondo profilo (che involge l'oggettività e trasparenza dei criteri della sostituzione dell'organo giudicante - si veda Sutyagin c. Russia del 3.5.2011, che ritenne violati i principi dell'art. 6 CEDU in materia di indipendenza e imparzialità del giudice in un caso in cui si era verificata la sostituzione, nel corso del giudizio, del presidente del collegio giudicante, per motivi indeterminabili e in assenza di qualunque garanzia procedurale-), l'ordinamento processuale italiano si sottrae, a qualunque possibile censura del giudice convenzionale, essendo gli avvicendamenti disciplinati da precise regole tabellari e, nella specie, come sopra evidenziato, la riassegnazione del processo risulta avvenuta nel pieno rispetto delle richiamate regole, sulla base di un provvedimento pienamente legittimo, siccome adeguatamente motivato e assunto dal dirigente dell'ufficio. D'altro canto la norma riconosce all'imputato la possibilità di interloquire sulla questione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, segnalando nuovi temi d'indagine o rappresentando specifiche esigenze, anche se la decisione è rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante, come peraltro accade con riguardo a qualunque valutazione del giudice sulla rilevanza dei mezzi di prova richiesti dalle parti, sindacabile, nella prospettiva dello scrutinio di legittimità, sotto il profilo della motivazione. Non è inopportuno, infine, rilevare, come ben evidenziato dai giudici di merito, che la norma dell'art. 190 bis cod. proc. pen. introdotta dall'art. 3 d.l. 8 giugno 1992 nr. 306, è stata modificata rispetto alla sua originaria formulazione, alla stregua della quale il nuovo esame di testimoni era ammesso solo se il giudice lo ritenesse "assolutamente necessario", essendo il nuovo testo, derivante dall'art. 3 L 1 marzo 2001 n. 63 decisamente più attento alle prerogative difensive e al potere di interlocuzione delle parti. Sicché, alla luce delle precedenti considerazioni, va disattesa, perché manifestamente infondata, anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma primo, cod. proc. pen., sollevata per l'asserito contrasto della norma con gli artt. 3, 25, 27, 111 della Costituzione.
3. Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), violazione degli artt. 178, lett. c), 190, 211 e 493 cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza della TE di assise, impugnata unitamente alla sentenza, che aveva respinto la richiesta di procedere al confronto tra GA QU NN e TE SA, tra il primo e GA RT e 15 14 ancora tra il primo e AN NC, nonché violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della istanza di rinnovazione del dibattimento. I giudici del merito avevano richiamato il principio di diritto secondo cui il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione, ma del medesimo non avevano fatto corretta applicazione, operando di conseguenza una scelta motivata dell'una piuttosto che dell'altra propalazione;
al contrario avevano illogicamente conferito a ciascuna di esse patente di attendibilità. Il ricorso riporta stralci delle dichiarazioni a riprova del dedotto contrasto su elementi indicati come decisivi, stigmatizzando l'indifferenziato utilizzo delle propalazioni sul presupposto dell'asserita, ma ingiustificata inesistenza delle pur patenti difformità. La doglianza è manifestamente infondata, profilandosi incensurabile la mancata disposizione del confronto tra i dichiaranti. Correttamente la TE territoriale ha evocato l'orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità, e al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui il confronto ha natura di prova a carattere "neutro", sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice, la cui mancata ammissione non può essere censurata ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quale mancata assunzione di «prova decisiva» (v. Sez. 2, n. 35661 del 16/05/2014, D'Aponte, Rv. 260343; Sez. 6, n. 53334 del 24/10/2017, Ragusa, Rv. 271762 ); anzi, e più in generale, esso non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l'effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 20269 del 20/04/2016, S., Rv. 266747, e Sez. 1, n. 40290 del 26/06/2013, Giannizzari, Rv. 257247). In applicazione di questi principi, pertanto, deve ritenersi legittima la decisione che rigetti la richiesta di confronto, anche motivando sulla inattendibilità o imprecisione di una delle dichiarazioni, o sulla non decisività della circostanza in relazione alla quale si chiede l'esperimento del mezzo di prova. Nel caso in esame il primo giudice ha escluso la sussistenza di incongruenze tali da rendere necessario un confronto tra i collaboratori, essendo possibile ricavare dal complessivo propalato una univoca ricostruzione dei fatti e risultando, peraltro, le denunziate divergenze, attinenti per lo più a particolari marginali e non decisivi nella ricostruzione fattuale posta a fondamento della M 16 statuizione di reità dei ricorrenti. E la TE di secondo grado, come emerge dallo scrutinio delle successive doglianze, ha giustificato in modo assolutamente congruo e coerente le ragioni per le quali le complessive dichiarazioni dei collaboratori hanno meritato il positivo vaglio di attendibilità estrinseca, oltre che intrinseca, per la loro convergenza sugli aspetti nodali dell'intera vicenda;
ha conto delle difformità non decisive, ascrivibili a difetti mnesici о a sovrapposizione temporale di distinte condotte о avvenimenti e ha motivatamente ritenuto superfluo l'invocato approfondimento istruttorio, risultando già acquisiti, alla stregua della "copiosa istruttoria svolta in primo grado", tutti gli elementi per risolvere le denunziate contraddizioni. Non è, dunque, prospettabile l'evocato vizio di violazione di legge quando, come avvenuto nel caso di specie, il richiesto confronto non sia stato ammesso sulla base di una ponderata e argomentata valutazione sia di maggiore attendibilità delle convergenti indicazioni fornite da più collaboratori (GA QU, TE, RU) rispetto a quanto solo apparentemente affermato in contrasto da GA RT, sia di assenza di decisività delle rilevate difformità; valutazione da cui il ricorso semplicemente dissente.
4. Con quinto motivo si reitera l'eccezione di nullità dell'ordinanza con cui il primo decidente aveva respinto la richiesta difensiva di differimento dell'audizione del teste EZ NI e si deduce violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'escussione del medesimo. Il chiesto differimento era da ritenersi indispensabile per consentire al teste di consultare la documentazione relativa all'acquisto dell'autovettura che, in tesi di accusa, aveva costituito il corrispettivo conseguito dagli imputati per l'appoggio logistico fornito al gruppo di fuoco. Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini della rinnovazione del dibattimento in appello per l'assunzione di prova testimoniale, il giudice deve valutare la obiettiva ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla decisività (comma 1) o pertinenza e rilevanza (comma 2) della prova richiesta. Ciò che però mette conto ribadire è che, se è vero che l'art. 603 cod. proc. pen. prevede distinte ed autonome fattispecie di integrazioni dibattimentali in appello, l'una per le prove comunque decisive, l'altra che fa riferimento ai soli limiti dell'art. 495 cod. proc. pen. per le prove nuove, a mente dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), la mancata ammissione (in primo grado come in grado di appello) di una prova può essere dedotta quale vizio in procedendo solo se della prova di cui si discute può predicarsi in astratto la decisività, spettando in ragione di ciò alla TE di legittimità in ogni caso verificare se la prova poteva ritenersi, con giudizio ex ante, manifestamente superflua, vale a dire tendente a 17M un risultato conoscitivo che palesemente risultava già acquisito o comunque ininfluente ai fini della decisione. Nel caso in esame, non si trattava di prova nuova, giacché la richiesta concerneva un teste a discarico già esaminato dalla TE di assise e il cui ricordo sul tema di prova era stato già esplorato. Mentre, come correttamente rilevato dai giudici di primo (a p. 21) e di secondo grado (a p. 39), con motivazione immune da vizi logici di sorta, per le circostanze dedotte dalla difesa, in tesi dimostrative della legittimità dell'acquisto dell'autovettura (richiesta di finanziamento e pagamento rateale del prezzo), sarebbe stata sufficiente la produzione della relativa documentazione, stante l'assenza di ricordo sul punto da parte del teste. E la pretestuosità del motivo è affatto evidente, posto che i ricorrenti si sono limitati a censurare il diniego di nuova escussione del teste a discarico, anziché più semplicemente produrre il contratto di acquisto del veicolo (lo stesso contratto che il teste EZ avrebbe dovuto compulsare) a prescindere dagli schemi di cui all'art. 603 cod. proc. pen., essendo principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti non è subordinata alla necessità di un'ordinanza che ne disponga l'acquisizione previa rinnovazione parziale del dibattimento, incontrando il solo limite che su detta produzione sia in concreto assicurato il contraddittorio fra le parti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676) È appena il caso di aggiungere, infine, che il rigetto delle istanze difensive può tradursi in un difetto di motivazione della sentenza di merito, quando appaia evidente che l'omissione del supplemento istruttorio privi di sufficienti giustificazioni il giudizio di condanna. E sotto tale profilo il motivo è generico e omette di confrontarsi con le specifiche risposte fornite sul tema della ricezione dell'auto da parte dei ricorrenti a pp. 55 e s. della sentenza impugnata.
5. Con il sesto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore TE SA. La decisione impugnata aveva svilito la gravità della condotta tenuta dal TE, resosi responsabile e condannato per un reato di tentata estorsione commesso durante il periodo di sottoposizione al programma di protezione. Chiaro segnale di una scelta collaborativa esclusivamente funzionale al conseguimento dei benefici premiali, ma non già indicativa di una presa di distanza seria e autentica dal proprio passato criminale. Ne risultava, dunque, minata la credibilità soggettiva del collaborante e il suo contributo informativo avrebbe dovuto essere sol per questo espunto dal materiale probatorio, restando 18 preclusi i successivi passaggi valutativi dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazione.
6. Con il settimo motivo si denunzia violazione di legge (in relazione all'art. 192, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. ), "carenza e illogicità della motivazione anche per travisamento della prova mediante omissione" in relazione alla ritenuta attendibilità e utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori, nonostante gli insanabili profili di contrasto, incongruenza, inconducenza ed equivocità; era stata omessa la valutazione sulla intrinseca coerenza e attendibilità delle loro dichiarazioni e sulla credibilità ed attendibilità esterna nonché sulla sussistenza di effettivi riscontri, seguendo i passaggi e la scansione evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità. Si censura la metodica espositiva della sentenza impugnata, caratterizzata da una sintetica esposizione del contenuto degli apporti informativi, parcellizzati e utilizzati solo nelle parti funzionali alla formulazione di un giudizio di attendibilità e, dunque, funzionali alla condanna. Il motivo, sviluppato da p. 22 a p. 45 dell'atto impugnatorio, è interamente intercalato da stralci delle dichiarazioni dei collaboratori, la cui sola giustapposizione sarebbe, in tesi, indicativa delle insanabili divergenze contenutistiche ignorate dal giudice di primo grado e da quello dell'appello, incorso quest'ultimo nel difetto di motivazione per omessa risposta alla specifiche censure mosse sul punto con l'atto di gravame. In particolare, si evidenziano le discrasie sui tempi di permanenza del gruppo di fuoco presso la masseria degli imputati e l'attenzione della difesa si appunta sul contenuto del propalato di GA RT, ritenuto dai giudici di merito inattendibile nella parte in cui aveva limitato al solo giorno antecedente il delitto la presenza dei componenti del commando nell'abitazione dei ricorrenti. Non solo il collaborante era stato ritenuto a torto smentito dall'asserita, ma non dimostrata convergenza, nella delineazione della fase preparatoria dell'agguato, di tutte le altre dichiarazioni collaborative, ma non era stata adeguatamente apprezzata la linearità, precisione e coerenza narrativa e l'intrinseca generale attendibilità della ricostruzione operata, in tutto credibile, ad avviso dei ricorrenti, fatta salva quella parte della dichiarazione, dettata da compiacenza verso l'accusa, in cui il propalante aveva affermato che i coniugi LL- SS non solo avevano avuto modo di vedere le armi, ma pure erano stati presenti ai discorsi sulla preparazione ed esecuzione dell'agguato. E le dichiarazioni di GA RT troverebbero riscontro nelle indicazioni di RU SS, senz'altro attendibile quando afferma di aver raggiunto l'abitazione dei coniugi il giorno precedente l'esecuzione del delitto, viceversa inattendibile quando dichiara avervi trascorso anche i primi due giorni della settimana. 19 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono nel loro complesso inammissibili. La TE partenopea ha puntualizzato, sul piano metodologico, le piene valenze probatorie riconoscibili alle acquisite dichiarazioni dei collaboranti, coimputati negli stessi reati attribuiti agli attuali ricorrenti, ribadendone i connotati di attendibilità intrinseca ed estrinseca e valorizzando le ulteriori conferme rivenienti dalle dichiarazioni confessorie e accusatorie di RU SS, coesecutore del duplice omicidio, rese nel corso del giudizio di primo grado, ma non considerate nella decisione appellata. E, pur condividendo in larga misura le conclusioni raggiunte dalla prima sentenza, non si è limitata a richiamarsi alla stessa nel giudicare infondati i rilievi degli imputati appellanti, ma ha proceduto, nel solco tracciato dai motivi di impugnazione, ad una riconsiderazione critica del compendio probatorio, nient'affatto elusiva delle questioni riproposte dalla difesa, già vagliate e disattese dal primo decidente. Sotto questo aspetto la decisione di appello, ma lo stesso vale anche per la prima sentenza, è immune da contraddizioni o lacune, avendo condotto una disamina delle emergenze processuali afferenti alle dichiarazioni dei pentiti giuridicamente corretta, conforme agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, soprattutto per quel che attiene alla categoria della reciprocità dei riscontri, costituiti da più dichiarazioni di collaboranti su uno stesso episodio riguardante gli stessi imputati (convergenza del molteplice), e della valutabilità frazionata delle dichiarazioni collaborative. La possibile comparsa di discrepanze ° parcellari difformità nelle dichiarazioni accusatorie non ne vanifica la loro affidabilità, quando il giudice di merito, come deve constatarsi per l'impugnata sentenza, ne abbia evidenziato con idonea e coerente motivazione la complessiva solidità nei rispettivi nuclei fondamentali. All'evidenza infondate sono, dunque, tutte le censure che involgono la valutazione di attendibilità e credibilità dei pentiti, che si ritiene omessa o gravemente carente e irrispettosa del metodo "a tre tempi" previsto per la verifica delle propalazioni accusatorie. La sentenza impugnata ha ricordato in premessa che non v'era ragione di discostarsi dalle valutazioni di credibilità delle fonti dichiarative e di attendibilità delle rispettive narrazioni compiute dalla prima TE: tutti i propalanti, inseriti nel medesimo contesto associativo, non avevano esitato ad accusare se stessi, prima di ogni altro, di gravissimi reati per i quali non erano stati ancora individuati gli autori;
erano direttamente coinvolti nei fatti in contestazione e quindi portatori di conoscenze dirette;
avevano reso plurimi interrogatori senza mai ritrattare né confessioni né accuse;
non v'erano elementi da cui poter 20 inferire l'esistenza di intese fraudolente né erano emerse ragioni di astio o di rancore nei confronti degli accusati. Ha quindi evidenziato il plurimo incrociarsi di tali dichiarazioni e il consistente reciproco riscontro che le une fornivano alle altre, pur dovendosi escludere una costante loro perfetta sovrapponibilità, cosa che indiscutibilmente militava, peraltro, a favore della genuinità. Ha, quindi, tratteggiato i contenuti salienti dei singoli propalati, dettagliatamente illustrati nella sentenza appellata, nella quale, con maggiore dovizia di particolari, era stato evidenziato, quanto alla fase preparatoria del delitto, che: la masseria dei coniugi LL ST e SS ER, cugina dei fratelli GA, abitazione nella quale GA QU aveva dimorato per alcuni mesi, tra il 2005 e il 2006, nel corso della sua latitanza, era stata scelta perché costituiva l'unico punto di appoggio disponibile nella zona, peraltro particolarmente idoneo allo scopo sia per la vicinanza con il deposito di auto gestito dal LZ, sia perché lontana da occhi indiscreti siccome ubicata in aperta compagna (GA RT, GA QU); l'LL era stato preventivamente interpellato e aveva senza esitazione aderito alla richiesta di ospitare il GA con quattro amici per una settimana (segnatamente, GA QU ha riferito di aver mandato il fratello RT a chiedere ad LL "se ci appoggia per una settimana che devo fare un servizio", ottenendone il consenso "LL mandò a dire: vieni non ci stanno problemi"); la domenica sera, marzo, GA QU, all'epoca NT, era stato spostato da LI presso la masseria dal fratello RT e la sera del giorno seguente era stato raggiunto da RU SS, NE RE, LA CE, condotti da GA RT e TE SA;
con lo spostamento del RU, anch'egli all'epoca NT, prelevato presso l'abitazione del TE, erano state trasportate anche le armi (due kalashnikov, due mitra, due pistole cal 9x 21) e l'autovettura Fiat Bravo, di provenienza furtiva, da utilizzare per l'agguato; -le armi, contenute in un borsone tipo tennis, erano state scaricate e portate nel salone dell'appartamento degli LL;
-presso l'abitazione dei ricorrenti erano rimasti a dormire i quattro killer: QU GA e NE RE sulla poltrona e sul divano del salotto, SS RU e LA CE nella stanza dei bambini;
i killer si erano fermati presso la masseria sino al giorno in cui era stato consumato il delitto, ad eccezione del RU che aveva fatto ritorno a Casal di Principe la sera del martedì, rientrando il giovedì sera per pernottarvi (dichiarazioni di GA QU, RU, AN), mentre GA RT e 21 TE SA, delegati a studiare gli spostamenti della vittima, "andavano e venivano"; - la Fiat Bravo, ritenuta inadeguata all'inseguimento del veicolo nella disponibilità del LZ, era stata sostituita da un'Audi A6, utilizzata dai killer il giorno dell'omicidio. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito hanno dato conto (attraverso la trascrizione di ampi stralci delle dichiarazioni) non solo delle discrasie segnalate dalla difesa, ma di molte altre ancora: così hanno evidenziato, a pp. 98 e ss. e nella nota a p. 105 della sentenza di primo grado, le difformità tra le dichiarazioni di GA RT e TE SA sulle auto utilizzate per lo spostamento di SS RU (la Fiat Bravo secondo il GA;
una Fiat Uno bianca secondo il TE che, unitamente al GA, avrebbe successivamente condotto nella masseria la Bravo da utilizzare nell'agguato); quelle sulla presenza del TE all'arrivo dei killer, affermata dal primo, ma negata da GA, secondo cui il coimputato li avrebbe accompagnati nello spostamento del RU sino all'imbocco dell'autostrada (a pp. 99 e 104); quelle tra GA QU e GA RT sulla sostituzione della Bravo con l'Audi A6, secondo il primo prelevata il mercoledì dal fratello RT, che aveva, invece, affermato, di essere stato messo al corrente della avvenuta sostituzione (pp. 106 e s.). Ma le anzidette difformità sono state stimate assolutamente ininfluenti sia nella complessiva ricostruzione del fatto che nella verifica delle singole responsabilità, attesa la convergenza dei propalati sugli aspetti nodali dell'intera vicenda e, per quanto concerne la fase preparatoria del delitto, sul trasferimento presso la masseria dei ricorrenti prima di GA QU e successivamente del NT SS RU;
sulla permanenza in essa dei quattro killer e sull'andirivieni di GA RT e TE SA;
sul trasporto delle armi impiegate nel delitto, scaricate dal bagagliaio dell'autovettura e riposte nel salone dell'appartamento; sulla sostituzione del veicolo da utilizzare nell'esecuzione del delitto. E parimenti, con motivazione conforme, i giudici di merito hanno più che adeguatamente giustificato le divergenze sulla tempistica della fase organizzativa esistenti tra le dichiarazioni di RT GA, da un lato, e le convergenti indicazioni degli altri collaboratori, riscontrati sul punto anche da RU SS, dall'altro. Contrasto che non verte sulla natura e sul numero delle concatenate operazioni commesse prima del delitto, ma sulla concentrazione temporale delle stesse da parte di GA RT nella sera di giovedì 5 marzo, frutto di un grossolano errore di ricordo, non apparendo verosimile- scrivono i giudici di merito- che, nello spazio di poche ore, a partire dalle ore 18.00 del giorno antecedente il delitto, il dichiarante, come dallo stesso 22 M riferito, abbia dapprima condotto il fratello da LI a Cancello Arnone, attendendo per oltre un'ora l'arrivo di LL e SS;
da qui, a sera inoltrata, si sia recato a Villa di Briano dove recuperava LA e RE e con costoro raggiungeva NI LA TE, custode dell'auto "che doveva servire per l'agguato"; quindi, abbia raggiunto Casal di Principe, prelevando il RU, conducendolo nella masseria e aiutando a scaricare le armi;
in seguito, in compagnia del RE, si sia recato prima da NI NE per recuperare "un'altra scoppetta" e poi a Frignano presso l'armeria del Maresciallo per l'acquisto delle munizioni con i mille euro consegnatigli da NE, ritornando, infine, nella masseria ove cenava con il gruppo dei sodali e con i coniugi LL, organizzando i movimenti del giorno seguente e provvedendo dopo cena con gli altri a caricare le armi. Non mancando di precisare che, sempre nel descritto lasso di poche ore, secondo il racconto del GA, era stata anche sostituita la vettura Bravo con l'Audi, sebbene lo stesso propalante avesse precisato che il fratello lo aveva messo al corrente della sostituzione, dopo aver provato le armi e l'autovettura, risultata " molto lenta" e inadeguata "all'auto che guidava il LZ" (p. 107 sentenza di primo grado). Affatto plausibilmente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che il GA "avesse schiacciato in poche ore" una serie di operazioni non realizzabili nel torno temporale indicato, eseguite, invece, secondo le convergenti indicazioni degli altri collaboratori nell'arco dei giorni (non meno di cinque) di permanenza nella masseria e, nondimeno, non hanno ritenuto inficiata la generale attendibilità del dichiarante, riscontrato nella concatenazione delle vicende narrate dalle altre propalazioni. Sicché manifestamente infondate sono le censure di omessa risposta ai rilievi critici articolati con l'atto di appello sui ravvisati contrasti, come pure non possono non essere colti gli immanenti limiti delle delineate censure che si risolvono in mere differenti valutazioni delle risultanze processuali, traslitterando sotto il nomen iuris di travisamento della prova quelle che altro non sono che contrastanti letture alternative del propalato, indeducibili come vizi di legittimità: così come quando il ricorso sottolinea l'illogicità del racconto del RU sul doppio spostamento, inutile e pericoloso per un NT, rimarcando che la riferita permanenza presso la masseria nella notte tra lunedì e martedì "costituisce un'evidente aggiunta per sostenere la versione di GA QU e conseguire in tal modo le attenuanti generiche senza intraprendere il percorso di collaborazione"; così quando definisce la dichiarazioni di GA QU "un concentrato di confusione", ovvero si sofferma sulle distanze e sui tempi di percorrenza allo scopo di dimostrare che le numerose operazioni organizzative indicate da GA RT erano perfettamente fattibili nel ristretto lasso 23 temporale dal medesimo indicato;
così quando afferma in tutto attendibili e logiche le dichiarazioni del ridetto propalante, meno che nella parte in cui, "per compiacere l'accusa", aveva precisato che i coniugi LL avevano visto le armi ed ascoltato le loro discussioni. E, di conseguenza, non sussistono nemmeno le denunziate contraddizioni esterne della motivazione per contrasto con i dati acquisiti, riferite all'omessa valutazione di alcuni brani delle dichiarazioni contenenti discrepanze tra un propalato e l'altro, giovando in proposito rammentare che il c.d. travisamento della prova, per omissione o per invenzione, induce a verificare (verifica neutra e non valutativa) se un determinato fatto o risultato probatorio, affermato o negato dal giudice di merito, sia invece in modo del tutto chiaro rispettivamente inesistente o sussistente, fermo restando che per sostenersi l'esistenza di un vizio della motivazione desumibile non dalla sola motivazione della sentenza, ma anche da determinati atti del processo è indispensabile che tali atti siano dotati di una forza esplicativa о dimostrativa univoca e tale che la loro rappresentazione sia idonea a scardinare la struttura portante dell'intero ragionamento sviluppato dal giudicante. Mentre sono senz'altro inapprezzabili censure, come quelle articolate dai ricorrenti, che si limitano a prospettare una mera alternativa interpretazione delle risultanze probatorie ovvero un loro surrettizio riesame critico, non proponibile in sede di legittimità a fronte della assoluta coerenza, completezza e logicità della loro lettura ad opera delle sentenze di merito. Né va sottaciuto che le allegazioni a sostegno consistono in meri stralci dei documenti probatori evocati, intrinsecamente inidonei a sostenere le replicate tesi interpretative, non essendo possibile un qualsivoglia apprezzamento di elementi o brani di dichiarazione avulsi dal loro integrale contesto che non spetta a questa TE né ricercare né reinterpretare. Manifestamente infondate sono, dunque, le doglianze sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie. La TE territoriale si è espressa plausibilmente in proposito, correttamente osservando che eventuali mancanze di riscontro su aspetti marginali o su fatti specifici di contorno non potevano incidere sulla tenuta del nucleo essenziale dell'accusa, e la valutazione resa, esclusivo appannaggio dei giudici di merito, è incensurabile in questa sede, risultando, alla luce delle superiori osservazioni, esente da illogicità manifeste o da significative omissioni. Quanto, infine, alla dedotta inosservanza del metodo a tre tempi nelle valutazione delle chiamate, (credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca della dichiarazione, riscontri esterni) Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, ha chiarito, in linea con quanto già precisato dalla giurisprudenza di questa TE successiva a Sez. U. Marino, che "la detta sequenza non deve 24 essere- per così dire rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, "discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria". Il risultato della valutazione sulla credibilità soggettiva è, pertanto, un giudizio sulla generale affidabilità del dichiarante che non può essere assoluto, non potendo che essere verificato alla luce degli altri elementi che confermano o contraddicono la veridicità delle dichiarazioni con riguardo al caso concreto. Di conseguenza, quando una considerazione unitaria di tutti gli aspetti, pur se logicamente scomponibili, relativi alla coerenza interna, alla costanza, alla autonomia dichiarativa, può dirsi effettuata, anche per relationem, e sussistono plurimi e consistenti riscontri, individualizzanti e di contesto, che confortano senza possibilità di equivoci il nucleo rilevante del narrato, occorre ben più di un'allegazione di parcellari discrasie per legittimare la esclusione della utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie. Ora, nel caso in disamina, il giudizio di attendibilità dei collaboratori e di credibilità delle loro dichiarazioni espresso dalle due conformi decisioni di merito, non è né mancante, né insufficiente o illogico, né può ritenersi carente nella confutazione delle obiezioni difensive. Bastando qui solo aggiungere che, quanto alle deduzioni svolte sulla credibilità soggettiva di TE SA, in tesi irrimediabilmente compromessa dalla commissione di un reato nel periodo di sottoposizione al programma di protezione, indice di una scelta collaborativa strumentale, nella valutazione da compiersi non rileva il perché etico del pentimento, ma l'utilità del contributo dichiarativo. Utilità riconosciuta dai giudici del merito che, logicamente e coerentemente, hanno valorizzato l'antecedenza cronologica delle sue dichiarazioni, validate dalle convergenti indicazioni rese successivamente dagli altri collaboratori.
6. Con l'ottavo e il nono motivo si denuncia violazione di legge, vizio della motivazione, travisamento della prova, violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" con riferimento all'affermazione della sussistenza del dolo di concorso nel reato contestato. La sentenza aveva finito per presumere il dolo, senza porre attenzione al foro interno: incongruamente utilizzando come elementi di prova e non come residuali argomenti di prova, le pretese contraddizioni in cui erano caduti gli imputati nel corso delle dichiarazioni;
N 25 - illogicamente valorizzando l'ospitalità concessa a GA QU nell'anno 2006 nel corso della sua latitanza, ma tacendo le precisazioni rese dallo stesso GA sulla locazione dell'immobile all'epoca non abitato dai ricorrenti;
omettendo di confrontarsi con precisazioni rese dagli stessi propalanti (GA QU, GA RT, RU SS) che avevano escluso di aver parlato liberamente dell'impresa criminosa alla presenza dei ricorrenti come pure di aver maneggiato o preparato le armi al loro cospetto;
- espungendo dal compendio probatorio circostanze dimostrative della condizione di assoggettamento in cui versavano gli imputati, costretti a subire nella propria abitazione la presenza di terzi di cui era nota la caratura criminale. Ed anche ammettendo che i ricorrenti avessero visto le armi, apoditticamente si era ritenuto che essi avessero altresì conosciuto ed aderito al progetto omicidiario, fornendo un consapevole contributo alla realizzazione del fatto di sangue.
7. Con il decimo e ultimo motivo si denunzia violazione degli artt. 575, 378 e 418 cod. pen., e vizi della motivazione, con riguardo alla qualificazione delle condotte attribuite ai ricorrenti alla stregua di concorso nel delitto contestato invece che, al più, di favoreggiamento di latitanti o di assistenza agli associati. Le censure sono nel loro complesso inammissibili. Più che adeguatamente illustrati, specie nella sentenza di primo grado alla quale la conforme impugnata si salda, sono gli elementi emersi all'esito della complessa istruttoria: il commando rimase appostato per almeno cinque giorni (dal lunedì al venerdì) presso la masseria di Cancello Arnone, durante i quali GA QU, RE e LA vi pernottarono ininterrottamente, mentre il RU si spostò il martedì sera, come dallo stesso riferito, per poi rientrare e soggiornarvi sino alla consumazione dell'omicidio; nella stessa abitazione si recavano quotidianamente RT GA e il TE;
in essa erano state portate le auto e le armi, ben in vista nel borsone collocato nella stanza principale dell'abitazione; entrambi i ricorrenti conoscevano i GA, sia in virtù del legame di parentela, sia in ragione della pregressa ospitalità concessa a GA QU nel 2006 nel corso della sua latitanza;
- lo stesso LL aveva ammesso di essere a conoscenza che GA QU e RU SS erano inseriti negli ambienti criminali e di essersi sentito costretto ad aderire alla richiesta del primo che gli aveva chiesto ospitalità per una sola notte;
262 6 - GA RT e TE avevano inequivocabilmente chiarito che si era parlato dell'omicidio in loro presenza;
-sempre GA aveva riferito che, nel frangente dello spostamento del RU, il borsone contenente le armi era stato portato nel salone e svuotato alla presenza di LL ("quando salimmo sopra, aprimmo il borsone nel salone e AR vide le armi. Come non le vide! Noi le mettemmo sul tavolo, perché le dovevamo caricare. Quindi ci mettemmo a fare questo servizio"); i proprietari della masseria videro le armi ma "non ci fecero alcuna domanda", come pure ascoltarono i discorsi fatti durante la cena, senza però intromettersi nella discussione;
-· TE aveva dichiarato che era stato proprio l'LL ad aiutare lui e il GA a scaricare le armi e a trasportarle nell'appartamento; -GA QU aveva aggiunto che le armi erano bene in vista vicino al camino ("quelle armi vicino al camino si vedevano, come non si vedevano!") e che anzi i ricorrenti gli avevano espressamente chiesto a cosa servissero ("mi chiesero..."ma con queste armi che devi fare" dissi "no, io sono NT, le porto sempre"); sempre lo stesso collaborante aveva dichiarato che il giorno antecedente l'omicidio avevano effettuato un giro di perlustrazione, provando anche le armi vicino all'autostrada. Erano, poi, stati accolti dalla cugina e dal marito, nel mentre, rientrando in auto, avevano le armi poggiate sulle gambe, quindi in vista. Ineccepibili appaiono, dunque, le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito in ordine all'inconsistenza delle prospettazioni difensive, volte a negare la consapevolezza in capo ai ricorrenti del delitto che sarebbe stato commesso e la loro adesione anche implicita al progetto omicidiario: - gli imputati erano a conoscenza della qualità dei soggetti che ospitavano e del contesto camorristico di appartenenza, deponendo in tal senso i legami di parentela con i fratelli GA, la pregressa ospitalità concessa a QU GA, la conoscenza di RU SS ammessa da LL, le stesse giustificazioni rese dai ricorrenti, ossia di aver ceduto "per paura" e di non aver avuto scelta a fronte dell'arroganza dei GA e della perentoria affermazione "ci dobbiamo appoggiare qua"; -avevano ospitato un nutrito gruppo di persone in parte rimaste in casa anche a dormire, in parte che andavano e venivano dalla masseria;
avevano ascoltato i loro discorsi, in cui si faceva riferimento all'azione che si stava organizzando, alla ricerca di qualcuno e alla necessità che più persone girassero (così GA RT e TE SA); avevano assistito a un continuo andirivieni di soggetti impegnati in un'attività unitaria, allo spostamento e alla sostituzione di veicoli;
27 -avevano visto le armi, in gran numero e di rilevante potenza offensiva, quando erano state prelevate dal borsone, riposte sul tavolo, pulite e caricate in loro presenza;
quando al rientro da un sopralluogo erano appoggiate in bella mostra sulle gambe degli occupanti il veicolo;
durante i giorni di permanenza, riposte nel borsone collocato nel salone dell'abitazione (così GA QU, GA RT, TE SA); ·la SS era rimasta tutto il tempo con i suoi ospiti, allontanandosi solo per accompagnare il marito al lavoro e i figli a scuola, ed aveva cucinato per loro;
- il giorno dell'agguato era stato l'LL ad aprire il cancello della masseria quando il gruppo si era allontanato a bordo dell'Audi, riponendo sul sedile posteriore il borsone con le armi;
quando era rientrato dopo due ore senza avere intercettato la vittima designata;
quando, ricevuta la telefonata di GA RT, come riferito dai collaboratori, si era nuovamente allontanato dalla masseria. Non v'era, dunque, spazio per contestare anzitutto la possibilità di ravvisare nelle condotte attribuite agli imputati una forma di concorso nel reato, indubbia essendo l'efficienza causale delle stesse, consistite nel fornire la base logistica per la preparazione e la realizzazione dell'agguato. Consentendo al commando armato di soggiornare presso l'abitazione di loro proprietà, preoccupandosi di attendere alle sue necessità, i ricorrenti avevano reso possibile l'attesa del momento propizio per l'esecuzione del delitto. Né v'era spazio per affermare la mancata dimostrazione del dolo di concorso, la chiara consapevolezza da parte degli imputati di un perseguito evento omicidiario, di rilevante impatto sul territorio, essendo rimasta provata da plurimi e convergenti dati fattuali: il numero e la qualità dei soggetti ospitati, tutti appartenenti al clan dei casalesi, il continuo andirivieni di uomini e auto, la disponibilità di armi micidiali integrate dal mitra fatto consegnare da NE NI su richiesta di GA QU, le uscite dei coimputati, anche di quelli latitanti (GA QU e RU SS), che avrebbero dovuto restare nascosti, per provare armi e auto. Sicché, la consapevole e volontaria accettazione di fornire ospitalità a latitanti armati e loro sodali impegnati in un'attività unitaria, la consapevolezza di un progetto armato in cui erano coinvolti più soggetti, investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità all'impresa da realizzare, dimostravano, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'adesione dei ricorrenti al proposito criminoso, attraverso la rimozione di ostacoli logistici alla sua realizzazione con la copertura del commando armato, irrilevante essendo la mancata conoscenza di tutti i dettagli esecutivi dell'azione come pure l'identità della vittima designata, e neppure essendo dirimente il tempo di permanenza dei killer nella loro 28 abitazione, a fronte della consapevole disponibilità data dagli imputati a soggetti, a loro noti per il contesto criminoso di appartenenza, di appostarsi presso la propria abitazione con armi da guerra ed auto al fine di commettere certamente un delitto di sangue. Correttamente, poi, i giudici di merito hanno valorizzato le contraddizioni che costellavano le dichiarazioni degli imputati: quelle attinenti alla pregressa ospitalità offerta a QU GA NT nel 2006, ammessa nel corso degli interrogatori di garanzia e negata in dibattimento, affermando che l'abitazione era stata locata a RT GA "per portarci le donne"; quelle relative alla durata della permanenza del gruppo presso la masseria, indicata da LL in quattro o cinque giorni nel corso dell'interrogatorio di garanzia ridotta ad una sola notte nel corso dell'esame dibattimentale. Come pure è stata stimata intrinsecamente illogica l'affermazione di LL di essersi rivolto, chiedendogli di intercedere in suo favore per l'acquisto di un'auto, proprio a GA RT, con il quale non aveva, come dallo stesso imputato dichiarato, nessuna confidenza e che gli aveva imposto la sua presenza e quella degli altri sodali, insediandosi nella masseria. Altrettanto correttamente è stato, infine, valorizzato il fatto che i ricorrenti furono ricompensati per il contributo fornito con un'auto acquistata con denaro proveniente da NI NE, proprio come AN NC e TE SA erano stati ricompensati anche con l'acquisto di due vetture presso lo stesso rivenditore. E sul punto la TE territoriale ha ben messo in evidenza come non fosse mai stata ventilata nella sentenza impugnata l'esistenza di un accordo preliminare avente ad oggetto la prestazione di ospitalità agli esecutori del delitto in cambio della ricezione dell'auto, né dell'esistenza di tale patto avevano riferito i propalanti, i quali si erano limitati a riferire dell'acquisto effettuato dopo l'esecuzione dell'omicidio, avendo constatato che i coniugi avevano necessità di un'auto nuova e avendo deciso di fargliene dono per la disponibilità e l'aiuto fornito, mentre gli imputati non erano riusciti a dare prova del contrario, rendendo dichiarazioni contrastanti e assertive sulla provenienza della somma utilizzata per l'acquisto. L'ineccepibilità di siffatte argomentazioni, articolate e coerenti con i dati fattuali esposti, rende incensurabile in sede di legittimità l'affermata sussistenza rispetto all'evento omicidiario del dolo di concorso, quanto meno eventuale, e, di conseguenza, inattaccabili le medesime ragioni logico-giuridiche, per le quali sono state disattese le doglianze degli imputati riguardanti la qualificazione giuridica del fatto sub specie di favoreggiamento e o di assistenza agli associati. Mentre le censure dei ricorrenti sono generiche, perché replicanti gli invariati motivi di appello senza reali rilievi sul percorso decisorio della decisione impugnata, manifestamente infondate laddove mostrano di prescindere dai dati 29 fattuali doviziosamente illustrati e valutati nelle conformi sentenze, indeducibili perché attinenti a profili di merito per nulla viziati. II) NI NE lenumera:
1. Erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, e vizio di motivazione. I giudici di appello avevano disatteso i principi di diritto che presiedono alla verifica delle dichiarazioni collaborative, omettendo di procedere al necessario e severo vaglio critico delle propalazioni nella parte relativa alla ricostruzione storica dell'asserito mandato omicidiario e per aver omesso di valutare le dichiarazioni di RI SA. Si erano limitati a richiamare sommariamente il contenuto delle propalazioni per metterne in luce la loro concordanza, ma senza fornire, se non attraverso un generico richiamo alla sentenza di primo grado, le ragioni della ritenuta attendibilità intrinseca di ogni chiamata. Parimenti non avevano fornito risposte alle deduzioni difensive, con le quali erano stati analiticamente evidenziati i contrasti, tutt'altro che marginali, tra i singoli propalati che si chiede a questa TE di direttamente verificare attraverso la lettura degli stralci di dichiarazioni trascritti da pag. 6 a pag. 15 del ricorso.
2. Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, non potendo a tal fine ritenersi esaustivo il mero richiamo al titolo di reato.
3. Le censure in punto di asserita violazione degli indici delle accuse dei collaboranti, come reso manifesto dalla stessa trama dell'atto di impugnazione, sono inammissibili perché generiche e in larga parte inconferenti. Sul piano della specificità delle ragioni di doglianza, infatti, l'odierno ricorso riprende gran parte delle deduzioni critiche già vagliate dalla sentenza di appello, nè l'autonomia delle odierne censure può dirsi sopperita dalle estrapolazioni di massime giurisprudenziali richiamate in gran numero, e dalla trascrizione di brani di dichiarazioni dei collaboranti al fine di evidenziare ritenute discrasie, peraltro relative alla disponibilità delle armi per l'esecuzione del delitto (imputazione non elevata a carico del ricorrente) ovvero alle modalità esecutive dell'azione, alla quale l'imputato non prese parte, consistendo l'addebito mossogli nell'aver deliberato e ordinato l'omicidio. Le censure concernenti l'inadeguata applicazione del disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3, in riferimento alle affermazioni auto ed eteroaccusatorie sono manifestamente infondate. Il tema dell'attendibilità dichiarativa e dei riscontri è stato al centro della trattazione delle due conformi sentenze di merito, che lo hanno affrontato con analisi meticolosa e aderente agli indirizzi interpretativi di questa TE, articolando motivazioni logiche e immuni dalle discrasie e illogicità che il ricorso ritiene genericamente ravvisabili. In tale prospettiva è stata rimarcata la convergenza delle dichiarazioni di VI 30 M ON, di NI NA, dei fratelli GA, di TE e AN, che lo hanno indicato quale mandante del delitto di LZ ON, descrivendo nel dettaglio anche la posizione di vertice nell'associazione dal medesimo rivestita all'epoca della progettazione e dell'esecuzione dell'agguato. Non è senza rilievo, come hanno ben evidenziato i giudici di merito, che si è in presenza di tre chiamate in correità dirette, provenienti da soggetti che hanno riferito per scienza propria, in quanto coinvolti da NE nel progetto omicidiario ovvero incaricati alla sua materiale esecuzione. In particolare NI NA, soggetto particolarmente qualificato, da capo del sodalizio aveva condiviso la decisione dello NE, mentre i fratelli GA ne avevano recepito ed eseguito l'ordine. I tre collaboratori avevano, infatti, uniformemente riferito che il LZ, già miracolosamente scampato al verdetto che ne aveva decretato l'eliminazione in quanto nipote di ON EL e per il ruolo apicale rivestito nell'omonima famiglia, era ritornato nel territorio dei casalesi, " girava libero e senza guardarsi le spalle" e ciò aveva determinato "l'attualizzazione" del proposito omicidiario, poiché NE aveva colto un particolare significato nella presenza dell'antico rivale dei Casalesi nel territorio di Cancello Arnone, da sempre controllato dai NE e rimasto privo di referenti, dopo il recente arresto di US LA, "significando che solo un'autorizzazione proveniente dall'alto dei vertici del suo stesso clan, poteva averlo indotto a tanto e che tale autorizzazione verosimilmente poteva provenire solo da MI RI e ON VI". Tutti i collaboranti avevano riferito dei rapporti "turbolenti" esistenti all'epoca tra NE e RI (NA, VI, i GA, TE, AN); NA aveva discusso e condiviso la decisione di NE di mettere in atto l'esecuzione del delitto, alla cui organizzazione aveva atteso il secondo, mettendosi in contatto con QU GA;
QU e RT GA erano stati, sia pure in momenti distinti, delegati all'esecuzione, il secondo con compiti prevalenti di collegamento e di raccordo;
TE e AN de relato da SS RU avevano appreso che NE aveva disposto l'eliminazione di LZ e avevano riferito, per cognizione diretta, sugli abboccamenti ricevuti dalla vittima che si era dichiarata a disposizione e avrebbe voluto regalare al primo una macchina, affermando in una circostanza senza mezzi termini "che quella era una bellissima zona e quella zona era stata rovinata da AN", padre dell'odierno ricorrente. Commento riferito a SS RU, da questo a NI NE, il quale, per il tramite del RU, rendeva loro nota la decisione che "LZ ON doveva essere ucciso". E ennesima conferma si traeva anche dalle dichiarazioni di ON VI, dapprima sollecitato da NE a prendere una decisione "perché il clan non poteva tollerare la presenza di LZ sul territorio"; successivamente diretto interlocutore dello stesso NE che 31 ре aveva rivendicato la paternità del delitto, contestualmente esternandogli la sua intenzione di colpire tutti coloro che avevano avuto un qualche ruolo con il LZ ("adesso ci devono andare di mezzo tutti quanti"), poco tempo prima dell'esecuzione del triplice omicidio di PA, OL e IN. E i giudici di merito hanno rimarcato l'intrinseca coerenza, la genuinità, spontaneità e indipendenza dei propalati, avendo ciascuno dei loquentes riferito, in maniera precisa e puntuale, circostanze direttamente apprese e frutto della rispettiva esperienza personale, in tutto coincidenti sulla causale del delitto e sulla provenienza del mandato. Le imprecisioni o talune contraddizioni ripercorribili nelle dichiarazioni dei collaboranti attinenti alla fase preparatoria ed esecutiva dell'agguato sono state apprezzate dai giudici di merito, stimate marginali, inidonee ad indebolire i nuclei centrali del tessuto narrativo dei propalanti ed anzi avvaloranti l'autenticità dei rispettivi contenuti accusatori;
mentre la TE di appello ha fornito risposte più che adeguate alle obiezioni difensive, spiegando sia il perché le dichiarazioni di RU SS (il quale aveva risposto di non sapere se l'omicidio fosse stato ordinato da NI NE, avendone avuto notizia da GA QU) non fossero tali da sminuire i molteplici elementi sussistenti a carico dell'imputato (v. p. 53), sia perché il narrato di AN, richiamato dall'appellante, non fosse in contrasto con le dichiarazioni degli altri collaboratori, concordi nel riferire che la notizia del ritorno del LZ inizialmente non si era diffusa, e con le stesse precisazioni dello NE che nel suo memoriale aveva riferito di aver rivisto il LZ solo nel 2009 (p. 52). Per il resto il ricorso indulge in una parcellare lettura di singoli brani delle dichiarazioni, lettura che si risolve in una tematica fattuale non percorribile nel giudizio di legittimità, bastando qui ricordare che "Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento" (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi e altri, Rv. 264577), e sotto tale profilo l'impianto giustificativo della decisione, come pure della confermata decisione di primo grado, è inappuntabile per la logicità e coerenza degli argomenti con i quali è stata ritenuta dimostrata l'efficacia dimostrativa dei singoli assunti, in se stessi e nelle loro reciproche k connessioni.
4. Privo di ogni pregio è poi il subordinato motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché la sentenza di appello reca 32 adeguata motivazione dei criteri selezionati per rinnovare il diniego, valorizzando la gravità in sé del fatto ascritto, le modalità di deliberazione dell'omicidio, il preminente ruolo svolto all'epoca dei fatti dall'imputato nell'associazione, cioè specifici dati attinenti all'applicabilità o non dell'art. 62 bis cod. pen.. III) GA RT..Ne muncia:
1. Violazione di legge in relazione all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, per avere la TE di assise di appello, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'operato bilanciamento, determinato in anni 21 di reclusione la pena base, contravvenendo alla specifica previsione, alla stregua della quale il riconoscimento della speciale attenuante della dissociazione comporta per i reati puniti con la pena dell'ergastolo la sua sostituzione con quella della reclusione da dodici a venti anni. Lamenta, inoltre, che, nonostante valido contributo del collaborante riconosciuto in più punti della decisione, l'attenuante non sia stata applicata nella sua massima estensione.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'operato giudizio in termini di mera equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche per non aver la TE valutato, in uno alla confessione spontanea e alla correttezza della condotta processuale serbata, anche la positiva evoluzione della personalità dell'imputato.
3. La prima doglianza è infondata, ai limiti della indeducibilità. Qualora sia riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 e ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930). A tale regola si è correttamente attenuta la sentenza impugnata che, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contrapposte aggravanti, ha attestato la pena per il più grave delitto di omicidio sulla soglia insuperabile del minimo edittale, apportando su di essa la riduzione per l'attenuante della dissociazione e così pervenendo alla pena di anni dodici di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati satellite. In secondo luogo la TE di appello ha sinteticamente ma compiutamente argomentato il mancato computo dell'attenuante della collaborazione nella sua massima estensione riduttiva, evidenziando la minore rilevanza del contributo dichiarativo del collaborante rispetto a quello fornito da GA QU.
4. Inammissibile, perché riferito a valutazioni squisitamente di merito più che adeguatamente giustificate e in sè generico, è infine anche il terzo motivo, relativo al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Rp 33 Basterà ricordare che ineccepibilmente la TE di appello ha richiamato al proposito il decisivo ruolo svolto dall'imputato nell'associazione e nei reati per cui si procede, così correttamente applicando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valevoli anche ai fini del giudizio ex art. 69 cod. pen.. IV) TE SA IA: . Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., comma 4, per avere la TE di appello, contravvenendo al divieto di reformatio in peius, determinato la riduzione di pena conseguente all'attenuante della dissociazione in termini peggiorativi rispetto alla sentenza di primo grado che l'aveva applicata nella sua massima estensione e per aver determinato in mesi sei di reclusione l'aumento apportato per l'unificato delitto di ricettazione, in luogo della misura di mesi tre determinata dalla prima decisione.
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato. Priva di pregio è la dedotta violazione dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. Il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, riconosca un'ulteriore attenuante può confermare la pena applicata in primo grado senza incorrere nel divieto di reformatio in peius , purché fornisca adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660). Nel caso in esame, venute meno le condizioni per la sostituzione della pena dell'ergastolo con la pena nella forbice prevista dall'art. 8 D.L. n. 152/1991 (da dodici a venti anni), per essere state le aggravanti neutralizzate dalle riconosciute attenuanti generiche, la TE territoriale, così come per il GA, ha determinato la pena base per il più grave delitto di omicidio nel minimo edittale, apportando una riduzione prossima al massimo per l'attenuante della dissociazione tenuto conto dell'effettiva utilità del contributo del dichiarante, e così lasciando invariata la misura determinata dal primo giudice (anni dodici di reclusione). Coglie, invece, nel segno la censura relativa alla peggiorativa determinazione dell'entità della frazione di pena apportata in aumento per il delitto di ricettazione, fissata dai giudici di appello in mesi sei di reclusione, in luogo della pena di mesi tre di reclusione inflitta dai giudici di primo grado sia al TE che a GA RT. ✓ In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del TE e, per l'effetto estensivo, nei confronti del GA, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione in relazione al reato di ricettazione, che va ridotto a mesi tre di reclusione. Nel resto i ricorsi dei predetti imputati vanno rigettati. I ricorsi degli imputati LL e SS non possono che essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di NE NI va dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 34 -per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. processuali e cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TE SA e, per l'effetto estensivo nei confronti di GA RT, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione in relazione al reato di ricettazione, pena che riduce a mesi tre di reclusione, così rideterminata la pena complessiva in anni 14 mesi 3 di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi di TE SA e GA RT. Rigetta i ricorsi di LL ST e SS ER, e dichiara inammissibile il ricorso di NE NI. Condanna LL, SS e NE al pagamento delle spese processuali e NE, altresì, al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018 Il Consigliere estensoreescensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Rosanna Saraceno Toman DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA. 35 5 3