Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2018, n. 4059
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Sentenza 31 gennaio 2018

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 della Costituzione - nella parte in cui consente l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dinanzi a giudice persona fisica diverso da quello successivamente chiamato a decidere - atteso che tale peculiare regime si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente stringente nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), e che si tratta di dichiarazioni provenienti da persone già debitamente esaminate e controesaminate dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e delle modifiche all'ordinamento giudiziario introdotte dal d.P.R. n. 449 del 1988, la corte di assise costituisce un'articolazione interna del tribunale e, pertanto, le decisioni in ordine all'assegnazione dei procedimenti spettano al presidente del tribunale in qualità di dirigente dell'ufficio e non al presidente della corte di appello. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione di legge in riferimento al difetto di legittimazione del presidente del tribunale a disporre la riassegnazione di un processo ad altra sezione della corte di assise a seguito del trasferimento ad altro ufficio del presidente della sezione cui era stato originariamente assegnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2018, n. 4059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4059
    Data del deposito : 31 gennaio 2018

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