Sentenza 24 ottobre 2017
Massime • 1
Il confronto non rientra tra le "prove decisive" di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di prova a carattere "neutro", sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2017, n. 53334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53334 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
1 53334-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1442 Giacomo Paoloni UP 24/10/2017 Maurizio Gianesini R.G.N. 15275/2017 Stefano Mogini Orlando Villoni Antonio Corbo -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2016 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale LU Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, il difensore, avvocato Alessandro Russo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 3 ottobre 2016, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, nella parte in cui aveva dichiarato CA SA colpevole di due episodi di concussione e di tre episodi di tentata concussione, commessi tra il 2011 ed il 2012, e, unificati i reati per la continuazione, lo aveva condannato alla pena di cinque anni e due T mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili OB NI, NI AS e Comune di Torino, con diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ha invece eliminato la condanna alla pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena. I fatti ritenuti accertati dalla sentenza impugnata riguardano tutti condotte che si assumono commesse dall'imputato quale impiegato del Comune di Torino, addetto al Settore Vigilanza Edilizia ed Agibilità, in relazione a pratiche per il rilascio del certificato di agibilità, e che sarebbero consistite in atteggiamenti complessivamente cavillosi ed ostruzionistici, seguiti dalla richiesta di somme di danaro, con prospettazione, nel caso di mancata dazione, dell'impossibilità del rilascio del certificato per asserite irregolarità edilizie, pretestuosamente rilevate. Precisamente, secondo i giudici di merito, i fatti di concussione consumata sono stati commessi in danno di OB NI, costretto a corrispondere la somma di 1.000,00 euro in data 2 aprile 2012, e in danno di GE ES, costretta a corrispondere la somma di 1.500,00 euro in data 25 novembre 2011; i fatti di concussione tentata sono stati commessi in danno della società "2M SGR s.p.a." e del professionista da questa incaricato, il geometra NI IS AS, con richieste aventi ad oggetto il versamento dapprima di 1.000,00 euro, e poi di 2.000,00 euro, nel periodo tra il 29 settembre ed il 6 ottobre 2011; in danno della società Futura s.r.l., con richiesta di dazione di 1.500,00 euro, nel periodo dalla primavera 2011 al gennaio 2012, e in danno di US HI, con richiesta di corresponsione di 2.000,00 euro, data 2 aprile 2012. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'imputato CA SA sia con atto sottoscritto personalmente, sia con atto a firma dell'avvocato Eugenio Spinelli, suo difensore di fiducia.
3. Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Spinelli è articolato in tre motivi.
3.1. Con primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 358 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale. Si deduce che l'imputato era un semplice impiegato privo di poteri decisionali e di firma, appartenente alla categoria C, con mansioni sottoposte a controllo, vigilanza e supervisione sia del responsabile del procedimento tecnico, sia del responsabile del procedimento amministrativo, sia del dirigente di settore;
come tale, egli era un incaricato di un pubblico servizio, ma non certo un pubblico ufficiale. Si aggiunge che SA aveva il compito di procedere esclusivamente alla «verifica di eventuali difformità», sicché «il sopralluogo>> era 2 da lui «effettuato al solo fine di controllare che le opere svolte fossero le medesime già approvate ed autorizzate» da altro pubblico impiegato. Si rappresenta che la questione è rilevante perché il reato di concussione, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, è configurabile solo a carico del pubblico ufficiale e non anche dell'incaricato di un pubblico servizio.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata assunzione di prove testimoniali decisive ai fini dell'esatta individuazione delle mansioni svolte dall'imputato. Si deduce che l'accertamento in ordine alle mansioni effettivamente svolte dall'imputato era decisivo ai fini dell'individuazione della sua qualità di incaricato di un pubblico servizio, invece che di pubblico ufficiale, e che, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto ammettere l'esame di tre testi, AT AE, EL BR e ED ED, già indicati nella lista testimoniale depositata prima del dibattimento di primo grado, e non escussi in forza di ordinanza del Tribunale. Questi tre testi - AE quale responsabile del procedimento tecnico del settore agibilità, BR, quale dirigente del Settore Agibilità e Vigilanza Edilizia, e ED, quale responsabile del settore abusivismo edilizio - avrebbero potuto innanzitutto «chiarire che il geometra oggi imputato altro non faceva che constatare de visu quali fossero - ove vi fossero - dei progressi circa le pratiche di agibilità, per poi semplicemente riferire le sue constatazioni ai soggetti gerarchicamente superiori». I medesimi testimoni, inoltre, avrebbero potuto fornire chiarimenti sull'iter delle pratiche in relazione al cui svolgimento si assumono commessi i fatti oggetto di contestazione.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 319-quater cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in termini di concussione, invece che di induzione indebita. Si deduce che, per le mansioni effettivamente svolte dall'imputato, e per l'esistenza di effettive difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato, deve escludersi l'esistenza di una "costrizione". Si rappresenta, in particolare, che, nella pratica di interesse della parte civile NI, ossia di colui che aveva presentato l'originaria denuncia, erano emerse ben tre difformità, e che i fatti ritenuti di tentata concussione sono emersi solo dopo che la stampa locale aveva dato ampia notizia dell'arresto di SA.
4. Il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato SA è articolato in tredici motivi. M 3 4.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 114, secondo comma, e 118, primo comma, Cost., 11 disp. prel. cod. civ., e d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cd. T.U. Enti Locali), nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione della sfera di competenza riservata agli enti locali. Si deduce che la sentenza impugnata, laddove qualifica come «esasperanti»>, defatiganti» ed ingiustificate» le richieste di integrazioni documentali formulate dall'imputato, interferisce sul merito delle funzioni amministrative spettanti al Comune e non tiene conto delle dichiarazioni del Direttore della Divisione Edilizia Privata, architetto MA CO, secondo cui nessuna anomalia era mai emersa con riferimento all'attività svolta da SA.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla inutilizzabilità dell'intercettazione delle comunicazioni tra presenti alle quali partecipava il denunciate NI. Si deduce che la conversazione intercettata è inutilizzabile perché effettuata con impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, come si evince sia dallo stesso decreto di intercettazione adottato dal Pubblico ministero, sia dal verbale di intercettazione redatto dai Carabinieri, sebbene mancasse specifica autorizzazione in tal senso.
4.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 416, comma 2, 431, comma 1, lett. h), e 454, comma 2, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancanza del corpo del reato oggetto di sequestro e poi restituito alla parte civile OB NI. Si deduce che la restituzione al denunciante del corpo del reato, costituito da una busta bianca con la dicitura «contiene fattura», ha determinato la sottrazione al fascicolo processuale di una prova, e, quindi, un illegittimo limite al diritto di difesa.
4.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 267, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., ancora avendo riguardo alla mancanza del corpo del reato oggetto di sequestro e poi restituito alla parte civile OB NI. Si deduce che la prova dell'esistenza del denaro quale cosa sequestrata non era inutile, posto che la conversazione intercettata tra SA e NI non fa mai 4 M riferimento esplicito o implicito a somme di denaro.
4.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valutazione del significato dei sopralluoghi effettuati in relazione alle pratiche di cui alle imputazioni. Si deduce che, per effetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 d.P.R. n. 380 del 2001 e dalla disposizione di servizio n. 1/2009, a firma del Dirigente di Settore, «il sopralluogo di verifica è obbligatorio per tutti gli interventi a destinazione non residenziale, quelli oggetto di sanatoria e/o conservazione opere nonché nel caso di agibilità parziali». Si aggiunge che la pratica di interesse di NI era relativa ad agibilità parziale, la pratica di interesse di Di RO era relativa ad interventi su unità immobiliare a destinazione non residenziale, la pratica di interesse di HI era relativa ad interventi oggetto di sanatoria, conservazione di opere ed agibilità parziale, la pratica di interesse di ES era relativa ad interventi di sanatoria e la pratica di interesse di AS era relativa ad interventi a destinazione non residenziale.
4.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al significato attribuito alla mancata verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati in relazione alle pratiche di cui alle imputazioni. Si deduce che la disposizione di servizio n. 1/2009 prescriveva non di redigere un verbale di sopralluogo, bensì di «riportare l'esito delle verifiche nel referto finale».
4.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al significato attribuito ai rilievi delle difformità riscontrate. Si deduce che il rilievo delle difformità riscontrate era un dovere di ufficio, e che ogni valutazione sull'esercizio di tale funzione si pone come un'ingerenza esterna in una potestà riservata dalla legge alla Pubblica Amministrazione.
4.8. Con l'ottavo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., e 24 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al significato attribuito alle modalità delle richieste di denaro. Si deduce che non emergono mai dirette richieste di denaro da parte dell'imputato, posto che: a) nel caso relativo a NI, la richiesta non risulta nemmeno dall'intercettazione di conversazione tra presenti;
b) nel caso relativo 5 M a HI, il professionista incaricato da quest'ultimo, il geometra Da CO, ha escluso di aver ricevuto richieste di denaro;
c) nel caso relativo a ES, l'interessata ha espressamente discolpato SA;
d) nel caso relativo a AS, le dichiarazioni di quest'ultimo seguono i fatti a grande distanza e non sono confermate dalla diretta interessata alla pratica, AB IO;
e) nel caso relativo a Di RO, le affermazioni del medesimo non possono essere riscontrate da quelle del teste D'AN, in quanto la registrazione della conversazione tra Di RO e SA esclude la presenza di D'AN.
4.9. Con il nono motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata assunzione di prove decisive. Si deduce che: a) non sono stati esaminati i testi ed i consulenti tecnici indicati nella lista depositata ex art. 468 cod. proc. pen. e non ammessi dal Tribunale, né dalla Corte d'appello (si indicano, in particolare, AR Bonassin, responsabile dell'istruttoria amministrativa per i permessi di costruire, OB ET, responsabile documentazioni urbanistiche ed edilizie, IL FA, responsabile istruttoria attività edilizia asseverata e convenzionata, ON La EL, responsabile istruttoria edilizia tecnica, e LU LO, maresciallo dei Carabinieri, il quale ha restituito il corpo del reato a NI); b) non è stato disposto il confronto fonico per individuare chi fosse presente al colloquio tra Di RO e SA in occasione della asserita richiesta di denaro da parte di quest'ultimo; c) non sono stati disposti i confronti tra l'imputato, da una parte, e NI, HI, Da CO, LO, AS, Di RO e D'AN, dall'altra; d) non è stato disposto l'esame del teste TÉ, il quale avrebbe potuto riferire su una possibile trappola».
4.10. Con il decimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento alle leggi n. 241 del 1990 e n. 15 del 2005, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Si deduce che l'imputato non rivestiva, in seno all'organizzazione comunale, una posizione tale da consentirgli di commettere il reato di concussione o di induzione indebita. In particolare, si osserva che: SA non era né responsabile del procedimento, né dirigente di settore, e, quindi, non aveva la potestà di rilasciare il certificato di agibilità, ma solo di verificare la corrispondenza dei lavori eseguiti rispetto al progetto presentato, eventualmente formando documentazione fotografica;
il privato, se avesse voluto lamentare irregolarità, avrebbe potuto rivolgersi a pubblici dipendenti o uffici in posizione sovraordinata rispetto al ricorrente;
il dirigente responsabile, a seguito della riforma di cui alla legge n. 15 del 2005, può determinarsi persino in difformità M delle conclusioni del responsabile del procedimento. 6 4.11. Con l'undicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 358 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale. Si deduce che l'imputato, come dichiarato dall'architetto MA CO, direttore della divisione urbanistica, aveva esclusivamente il compito di verificare eventuali difformità tra le opere eseguite e quelle autorizzate, ma non era dotato di poteri certificativi o autoritativi, sicché la sua qualifica al medesimo correttamente attribuibile era quella di incaricato di un pubblico servizio.
4.12. Con il dodicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 319-quater cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti. Si deduce che, stante la qualifica di incaricato di un pubblico servizio, l'unico reato eventualmente addebitabile è quello di induzione indebita.
4.13. Con il tredicesimo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ricostruzione del fatto in danno di OB NI. Si deduce che le dichiarazioni del teste TÉ consentono di accertare che SA non ha preso direttamente la busta contenente il denaro, ma il raccoglitore all'interno del quale NI aveva inserito detta busta, e che non vi sono elementi per ritenere che l'imputato abbia visto, toccato o preso la stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure esposte nei due atti di ricorso sono complessivamente infondate, per le ragioni di seguito precisate. L'esame delle doglianze, per ragioni espositive, sarà effettuato per gruppi omogenei, e procederà, nell'ordine, dapprima alla verifica delle questioni concernenti la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al ricorrente, e la mancata assunzione delle prove decisive pertinenti, poi allo scrutinio delle questioni relative alla ricostruzione dei singoli fatti in contestazione, infine alla valutazione delle questioni riguardanti la corretta qualificazione giuridica degli stessi in termini di concussione invece che di induzione indebita.
2. Le questioni relative alla riferibilità all'imputato della qualifica di pubblico ufficiale sono formulate, essenzialmente, nel primo motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avvocato Spinelli, e nell'undicesimo motivo dell'atto di 7 M impugnazione a firma di SA, mentre quelle concernenti l'omessa assunzione di prove decisive sul punto sono articolate, in termini specifici, nel secondo motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avvocato Spinelli.
2.1. Le censure relative alla sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale si incentrano sul profilo professionale dell'imputato, impiegato di categoria C, e sulle funzioni dallo stesso svolte, limitate alla verifica di eventuali difformità tra le opere realizzate dal richiedente il provvedimento amministrativo e quelle precedentemente autorizzate. Per una valutazione delle doglianze in questione, appare utile premettere che, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica Amministrazione, e che, quindi, sempre secondo lo stesso orientamento, ai fini della qualifica in discorso, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi nel senso cioè che - caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed - accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso, l'attuazione dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche (così, in particolare, Sez. 6, n. 21088 del 10/02/2004, Micheletti, Rv. 228871, e Sez. 6, n. 5575 del 19/03/1998, Bellifemmine, Rv. 210611, nonché, di recente in motivazione, Sez. 3, n. 7384 del 19/11/2014, dep. 2015, Santoriello, mass. per altro). In questa prospettiva, si è anche precisato che, ai sensi dell'art. 357 cod. pen., riveste la qualifica di pubblico ufficiale il dipendente comunale incaricato di funzioni preparatorie di determine di competenza dei dirigenti dell'ente in quanto, attraverso la sua attività, si verifica una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione (v. Sez. 6, n. 22707 del 11/04/2014, Lo Cricchio, Rv. 260274). Trattasi di un orientamento condiviso dal COlegio anche per la latissima formula letterale dell'art. 357, secondo comma, cod. pen., come vigente a seguito degli interventi di cui all'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, e di cui all'art. 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 181. Invero, viene definita riconducibile alla qualità del pubblico ufficiale «la funzione amministrativa disciplinata da 8 M norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi», mediante un doppio uso della disgiunzione «o». In questo modo, si riconosce a ciascuna delle situazioni elencate una autonoma idoneità qualificatoria;
di conseguenza, per consentire l'attribuzione di un significato utile ad ogni previsione normativa, il riferimento allo svolgimento della funzione «per mezzo di poteri autoritativi o certificativi>> in alternativa a quello allo svolgimento della funzione caratterizzato dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione», induce ad assegnare rilevanza anche al compimento di atti interni al procedimento amministrativo. Si può aggiungere che l'argomento letterale appena segnalato appare ancor più significativo se si considera che le due disgiunzioni «o [...] o» sono state introdotte per effetto di un intervento mirato del legislatore, mediante l'art. 4 della legge n. 181 del 1982: quest'ultimo, infatti, ha modificato il secondo comma dell'art. 357 cod. pen., come riscritto dall'art. 17 della legge n. 86 del 1990, unicamente sostituendo le due disgiunzioni o [...] o» alle due congiunzioni «e [...] e», precedentemente presenti nel testo normativo. Nelle fattispecie oggetto del processo, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, SA risulta aver rivestito la «qualità di responsabile della pratica, cui erano demandati compiti essenzialmente istruttori, di accertamento (ad es. di difformità tra rappresentazione documentale e stato dei luoghi) ed eventualmente lato sensu pre-valutativi, cui era certamente connesso il potere-dovere istituzionale di concorrere alle determinazioni del superiore gerarchico (o Responsabile del procedimento) ed, inoltre, in senso deteriore, il potere di ritardare o impedire ingiustamente il rilascio dei certificati>>. Le indicate attività implicano l'esplicazione di poteri di tipo sicuramente certificativo nel senso sopra precisato, ed inoltre idonei ad influire su tempi ed esito del procedimento amministrativo: in particolare, univoco è il significato attribuibile alle attività di verifica della rispondenza tra le opere realizzate e quelle autorizzate, eventualmente compiute anche mediante formazione di documenti fotografici, nonché, in ogni caso, funzionali all'istruzione della pratica e, quindi, alla successiva decisione in ordine al rilascio del provvedimento abilitativo.
2.2. Le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale all'imputato escludono anche la fondatezza delle censure che lamentano l'omessa assunzione di prove decisive a tal fine. Si può anzi ribadire che nemmeno nell'atto di ricorso a firma personale 9 서 dell'imputato risulta contestato lo svolgimento, da parte del medesimo SA, del compito di verifica della rispondenza tra le opere realizzate e quelle autorizzate nell'ambito del procedimento avente ad oggetto il rilascio del provvedimento di agibilità; in particolare, infatti, nell'illustrare il sesto motivo, si rappresenta che, comunque, era prescritto all'impiegato di «riportare l'esito delle verifiche nel referto finale».
3. Le questioni relative alla ricostruzione dei singoli fatti storici oggetto di addebito sono esposte nei motivi dell'atto di impugnazione a firma di SA. Le stesse possono essere esaminate ordinando le censure per omogeneità di argomenti. Invero, le doglianze contenute nel primo, nel quinto, nel sesto e nel settimo motivo attengono a profili di carattere generale, rilevanti in ordine a tutti i fatti in contestazione. Le doglianze rappresentate nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel tredicesimo, e, in parte, nell'ottavo motivo riguardano la concussione in danno di NI. Le altre doglianze formulate nell'ottavo motivo si riferiscono agli altri quattro fatti in contestazione. Le doglianze evidenziate nel nono motivo concernono l'omessa assunzione di prove decisive.
4. Le censure esposte nel primo, nel quinto, nel sesto e nel settimo motivo dell'atto di impugnazione a firma di SA riguardano i poteri di accertamento del giudice penale (primo e settimo motivo), l'obbligatorietà dei sopralluoghi (quinto motivo), il significato attribuibile alla mancata verbalizzazione dei sopralluoghi (sesto motivo); il significato attribuibile alle modalità di formulazione dei rilievi (settimo motivo).
4.1. Le doglianze esposte nel primo e, in parte, nel settimo motivo rappresentano che il giudice penale non può interferire nella sfera di competenza riservata agli enti locali, la cui autonomia è costituzionalmente garantita, e che, in ogni caso, nessuna anomalia è mai stata rilevata dal Direttore della Divisione Edilizia Privata, superiore gerarchico dell'imputato. Le doglianze sono in parte manifestamente infondate e in parte prive della specificità normativamente richiesta. In linea generale, nessuno dubita della possibilità del sindacato del giudice penale in ordine al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa: la Corte costituzionale, già con sentenza n. 168 del 1971, aveva osservato che detto sindacato, nella concorde opinione della dottrina e della giurisprudenza, fosse da ritenersi «doveroso». Non va trascurato, poi, che la verifica compiuta ai fini del giudizio in ordine alle fattispecie in esame attiene anche, e principalmente, ai comportamenti materiali dell'imputato, in relazione ai quali non può certo postularsi una situazione di immunità. 10 Privo della specificità necessaria, inoltre, è il rilievo attinente alla mancata rilevazione di anomalie da parte del superiore gerarchico dell'imputato. Ciò che assume significato, infatti, è il comportamento di SA in relazione agli specifici fatti che gli sono addebitati. Può aggiungersi, per completezza, che, se si fosse voluto procedere ad un esame sul generale atteggiamento del ricorrente nell'ambito delle attività di ufficio, sarebbe stato doveroso confrontarsi anche con il richiamo effettuato dalla Corte d'appello alle «anomalie della condotta professionale del SA, caratterizzata da logoranti richieste e contestazioni su aspetti del tutto secondari o irrilevanti, percepite dai professionisti come chiaramente ostruzionistiche o probabilmente prodromiche a richieste illecite», con riferimento a pratiche diverse da quelle in relazione alle quali si sono verificati i fatti contestati nel presente processo, e più analiticamente evidenziate nella sentenza di primo grado, la quale ha fatto riferimento alle dichiarazioni di numerosi professionisti, come LU AN TA, LA PE, DO RI, AR EM e MA UI Laudi.
4.2. Le doglianze formulate nel quinto, nel sesto e nel settimo motivo deducono che i sopralluoghi per l'effettuazione per le verifiche erano obbligatori, che la mancata verbalizzazione degli stessi era coerente con le disposizioni interne dell'attività d'ufficio, e che il rilievo delle difformità all'atto dei controlli rispondeva ad un dovere di ufficio. Anche queste doglianze sono in parte manifestamente infondate e in parte prive della specificità normativamente richiesta. L'asserita obbligatorietà del sopralluogo è addotta sulla base delle previsioni di cui agli artt. 24 e 25 d.P.R. n. 380 del 2001 e della disposizione di servizio n. 1/2009, a firma del Dirigente del settore. Tuttavia, in primo luogo, l'art. 25 d.P.R. n. 380 del 2001, al comma 3, prevede che il rilascio del certificato di agibilità è preceduto da una «ispezione dell'edificio» solo «eventuale». Inoltre, la censura non si confronta con quanto rilevato nella sentenza impugnata, la quale ha espressamente sottolineato che «la gestione delle pratiche era [...] in contrasto con la prassi dell'Ufficio di procedere a sopralluoghi solo per fabbricati non residenziali, oggetto di condono, o comunque di rilevanti dimensioni»; ancor più specificamente, del resto, la decisione di primo grado ha evidenziato che, secondo le dichiarazioni di GE Barberis, responsabile amministrativa del Nucleo Agibilità, il sopralluogo era previsto da un ordine di servizio solo in caso di pratiche di condono e qualora il tecnico lo reputasse necessario, e che, secondo le dichiarazioni di ER Scavo, subentrato a SA, i sopralluoghi erano previsti per i fabbricati non residenziali oggetto di condono ed erano effettuati in relazione a strutture grosse, alberghi, strutture assistenziali». 11 M La spiegazione offerta in ordine alla mancata verbalizzazione delle attività di sopralluogo, e costituita dal riferimento alle prescrizioni di cui alla disposizione di servizio n. 1/2009, poi, costituisce una proposta di rivalutazione delle risultanze istruttorie in relazione ad un singolo, e non decisivo, segmento della complessiva condotta dell'imputato. Le contestazioni in ordine al significato attribuito dai giudici di merito al modo di rilevazione delle difformità tra quanto realizzato e quanto assentito, ed alla pretesa "enfatizzazione" di queste, infine, si presentano prive di specificità, in quanto, per come esposte nel settimo motivo, sono formulate in termini assolutamente generali, e muovono da un riferimento ai poteri di organizzazione degli enti locali del tutto improprio e non pertinente.
5. Le censure esposte nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel tredicesimo, e, in parte, nell'ottavo motivo dell'atto di impugnazione a firma di SA riguardano la concussione in danno di OB NI, e, precisamente, l'utilizzabilità delle conversazioni tra presenti intercettate (secondo motivo), la restituzione del corpo del reato (terzo e quarto motivo), e, comunque, l'esistenza di circostanze da cui desumere tanto la formulazione di richieste illecite quanto la ricezione consapevole di denaro da parte dell'imputato (ottavo, tredicesimo e, in parte, quarto motivo).
5.1. La doglianza sull'utilizzabilità delle conversazioni tra presenti intercettate deduce che le operazioni di intercettazione sono avvenute mediante l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, in assenza di specifica autorizzazione. Detti rilievi, che sono argomentati in fatto con il richiamo al decreto di intercettazione del Pubblico ministero ed al verbale di intercettazione redatto dai Carabinieri, non si confrontano con le puntuali osservazioni della sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, ha rilevato che: a) il decreto di intercettazione di urgenza emesso in data 2 aprile 2012 dal Pubblico ministero disponeva espressamente che le operazioni di captazione fossero compiute a mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
b) queste prescrizioni non furono in alcun modo revocate o modificate dal decreto di convalida emesso dal G.i.p.; c) «dal verbale di esecuzione del 12 aprile 2012 non si evince alcuna violazione delle norme invocate dall'imputato, poiché non si dà atto di alcuna difformità delle operazioni rispetto alle disposizioni del P.M.»; d) l'uso di materiale tecnico in dotazione ai Carabinieri all'interno dell'abitazione dell'imputato, dove furono effettuate le operazioni di captazione audio e video, non comprova affatto che l'Autorità di P.G. abbia bypassato gli impianti della 12 "M Procura, presso i quali, come precisato dalla citata sentenza [il richiamo è a Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395], ben poteva svolgersi la sola registrazione sui server, con remotizzazione dell'ascolto presso la P.G. operante». Per completezza, inoltre, può aggiungersi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando con il ricorso per cassazione si lamenta l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (così tra le tantissime, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303, e Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).
5.2. Le doglianze concernenti la restituzione di quanto sequestrato in occasione dell'arresto lamentano la violazione del diritto di difesa, osservando che la materiale disponibilità al fascicolo del corpo del reato avrebbe consentito di verificare se, effettivamente, il denunciante OB NI avesse consegnato del denaro a SA. Deve osservarsi, in proposito, che le cose sottoposte a sequestro probatorio, a norma dell'art. 262, comma 1, e 263, comma 4, cod. proc. pen., possono essere restituite anche nel corso delle indagini preliminari con decreto del pubblico ministero, quando non è più necessario mantenere su di esse il vincolo a fini di prova. La decisione sulla non necessità del mantenimento del sequestro, eventualmente assoggettabile ad opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., quindi, non può essere considerata in sé in violazione dei diritti di difesa, ma, al più, potrebbe rilevare indirettamente ai fini del giudizio quale causa di una lacuna istruttoria in ordine ad un profilo assolutamente necessario per l'accertamento dei fatti. Tenendo conto di questa osservazione, però, la decisione sulla non necessità del mantenimento del sequestro non può ritenersi produttiva di nullità, ma solo, ed eventualmente, di un vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto oggetto di accertamento.
5.3. Le doglianze circa l'insussistenza di convincenti fonti di prova da cui desumere la formulazione di richieste illecite e la ricezione consapevole di denaro da parte dell'imputato implicano una verifica sulla correttezza logico-giuridica della motivazione in ordine alla complessiva ricostruzione del fatto. La sentenza impugnata descrive il fatto in danno di OB NI sulla base delle dichiarazioni di quest'ultimo, dei suoi due tecnici, e poi anche delle risultanze dell'intercettazione delle conversazioni tra presenti del 2 aprile 2012 e del sequestro effettuato in pari data. Ал 13 Precisamente, la persona offesa aveva effettuato il pagamento degli oneri di urbanizzazione per 77.000,00 euro ed aveva presentato la richiesta di agibilità, ma a metà febbraio 2012 aveva ricevuto una comunicazione a firma di SA, quale responsabile della pratica, in cui si rappresentava che quest'ultima non era completa sotto il profilo della produzione documentale. Stante la scarsa chiarezza della comunicazione, era stato fissato un appuntamento, nel corso del quale SA aveva manifestato a NI ed al suo tecnico di fiducia, ingegnere DE Boi, rilievi formali o del tutto marginali, come una riserva sull'esatta indicazione della disposizione normativa applicabile in tema di barriere architettoniche;
erano poi seguiti ulteriori incontri, fino alla informale comunicazione di un sopralluogo per il 29 marzo 2012. Nella data appena indicata, SA si era presentato con due ore di ritardo e senza alcun verbale, ed aveva formulato, in presenza di NI e del tecnico AB SS, presente in sostituzione dell'ingegnere Boi, obiezioni improntate ad estrema pignoleria ed allusioni a possibili sanzioni e complicazioni davanti all'Autorità Giudiziaria nonostante la modestia dei rilievi: in particolare, erano stati contestati la mancanza di un tramezzo, la mancanza della porta di ingresso in un bagno, pur in presenza della struttura portante, e la lieve eccedenza delle dimensioni della vasca da bagno realizzata rispetto a quelle rilevabili dal progetto, nonché considerazioni sul rischio idrogeologico gravante sulla zona e su possibili esondazioni di un corso d'acqua. Dopo aver esposto questi rilievi, l'imputato aveva invitato NI a seguirlo al piano superiore e SS a restare dove si trovava;
quindi, alla presenza della sola persona offesa, dapprima aveva detto: «Qua il problema si risolve con mille euro», e, poi, di fronte alle perplessità dell'interlocutore, che pensava ad una sanzione, aveva aggiunto: No, forse non hai capito, i mille euro li devi dare a me così io metto la firma ... sulla pratica di agibilità senza alcun problema ...». Era poi seguito l'incontro in data 2 aprile 2012, sottoposto ad intercettazione audio e video, in occasione del quale NI consegnava la busta contenente le banconote, precedentemente fotocopiate dai Carabinieri, a SA;
questi riponeva il plico tra i documenti inseriti una cartellina di plastica, ed usciva, per essere poi immediatamente fermato dai Carabinieri ed arrestato per il possesso del piego in cui era raccolto il denaro. Le dichiarazioni di NI sono state ritenute attendibili per coerenza logica, costanza nella versione dei fatti, assenza di ragionevoli intenti calunniatori, nonché per la loro convergenza con gli elementi documentali. In particolare, si è evidenziato che il tenore di vita dell'imputato e l'entità dei fatti facevano prevedere un risarcimento dei danni non certo lucroso, e che le irregolarità denunciate erano oggettivamente regolarizzabili «con spesa di entità infima 14 АлM rispetto a quelle sostenute fino ad allora», e furono tranquillamente e sollecitamente rimosse dopo l'arresto di SA, con conseguente rilascio del certificato di agibilità. Si è inoltre evidenziato che, dall'esame degli atti della pratica, nessuna irregolarità risulta mai formalmente contestata o verbalizzata in occasione del sopralluogo. Si è poi rappresentato che il racconto di NI riceve indiscutibili, ancorché non necessarie conferme dalle dichiarazioni rese da Boi DE e SS AB», nonché dalle riprese audiovisive cristallizzate nell'intercettazione, e dalle circostanze dell'arresto. In particolare, i due professionisti hanno confermato le circostanze a loro diretta conoscenza o comunque a loro riferite dalla persona offesa (il tecnico SS ha dichiarato di essere stata immediatamente notiziata della richiesta di "tangente"), ed hanno aggiunto osservazioni sulle anomale richieste di integrazione della documentazione, sull'estremo rigore delle osservazioni, come quella sulle dimensioni della vasca da bagno, e sulla assoluta non pertinenza di alcuni rilievi, come quello sul richiamo di vincoli paesaggistici, nonostante si procedesse per un certificato di abitabilità relativo a lavori già assentiti e totalmente interni. La sentenza ha anche precisato che il mancato riferimento nella conversazione intercettata a somme di denaro ed il mancato controllo da parte dell'imputato in ordine al contenuto della busta sono agevolmente spiegabili: l'importo della somma da versare era stato già precisato in precedenza;
il controllo sull'esattezza del versamento era superfluo, perché l'agibilità non era stata ancora rilasciata, e, quindi, eventuali "inadempimenti" avrebbero potuto essere efficacemente "rilevati" dall'imputato. Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente e diffusamente motivate. In particolare, è spiegato in termini immuni da vizi logici o giuridici sia la ragione per cui è comprensibile, ed irrilevante, il mancato riferimento a somme di denaro nella conversazione intercettata, sia perché deve ritenersi effettuata una consapevole dazione della busta contenente le banconote da NI a SA. Inoltre, il complessivo discorso argomentativo consente di constatare il difetto di un'assoluta necessità del mantenimento a fini di prova di quanto sequestrato in occasione dell'arresto dell'imputato e l'assenza di lacune istruttorie incidenti sulla correttezza della ricostruzione del fatto.
6. Le censure esposte nelle altre parti dell'ottavo motivo dell'atto di impugnazione a firma di SA riguardano la concussione in danno di GE ES e i tre episodi di tentata concussione, con specifico riferimento all'esistenza di circostanze da cui desumere la formulazione di richieste illecite da parte dell'imputato. 15 6.1. Per quanto attiene alla concussione in danno di GE ES, il ricorrente deduce che quest'ultima ha espressamente detto di non volere che si procedesse nei confronti dell'imputato. La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e del suo professionista, l'architetto Nicola LO. Quest'ultimo ha riferito che, dopo il deposito della richiesta di agibilità, aveva ricevuto una richiesta di integrazione di documenti, alcuni dei quali peraltro già presenti nella pratica, in prossimità del periodo feriale, costringendolo a chiedere una proroga dei termini. Proseguendo nel racconto, il professionista ha dichiarato che SA aveva poi fissato un sopralluogo, nel corso del quale aveva mosso un rilievo formale fondato, concernente un piccolo locale erroneamente accatastato come ripostiglio, ma adibito, come da progetto, a bagno, ed ulteriori rilievi che lo avevano molto stupito», in quanto relativi alla presenza di impianti di riscaldamento nei locali di deposito, all'assenza di una porta nel corridoio ed alla presunta incompletezza del mancorrente interno della scala a chiocciola. L'architetto LO ha inoltre aggiunto che la signora ES si era immediatamente offerta di rimediare, ma era stato allora sollevato un ulteriore problema di scadenza dei termini della pratica;
quindi, SA, allontanandosi con lui, dopo aver chiesto quale fosse l'attività professionale svolta dal marito della ES, il quale era un commercialista, aveva rappresentato che la pratica si sarebbe potuta chiudere pagando 1.500,00 euro. Ancora, l'architetto LO ha detto di aver riferito la richiesta ai due coniugi ed il marito della persona offesa gli aveva risposto di essere disponibile a pagare per il timore di incognite burocratiche» e di ulteriori imprevedibili difficoltà derivanti dall'ostilità del funzionario pubblico;
uno o due giorni dopo il sopralluogo, pertanto, il denaro era stato messo in una busta e consegnato all'imputato in un bar nei pressi del Duomo, e, trascorso poco tempo, la pratica era stata positivamente definita. Il racconto dell'architetto LO è stato sostanzialmente confermato dalla signora ES, la quale ha spiegato la propria decisione di pagare «perché non aveva più voglia di avere problemi», ed ha aggiunto sia di non nutrire alcun sentimento negativo verso SA, sia di non aver mai espresso la volontà che si procedesse nei suoi confronti. Le dichiarazioni in questione sono state ritenute attendibili anche perché dettagliate, convergenti e prive di «qualsiasi concreto e plausibile movente di mendacio». Si tratta anche in questo caso, di una conclusione immune da vizi logici e giuridici, certamente non inficiata dal richiamo alla dichiarazione della persona offesa di non volere che si procedesse nei confronti dell'imputato. Ал 16 6.2. Con riferimento alla tentata concussione in danno della società "2M SGR s.p.a." e del professionista da questa incaricato, il geometra NI IS AS, e poi della "Nova Investimenti Immobiliari s.p.a.", il ricorrente contesta che le dichiarazioni del geometra AS sono state rese a grande distanza di tempo dai fatti e non risultano confermate dalla persona direttamente interessata alla pratica, l'architetto AB IO. La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto alla luce delle dichiarazioni del geometra AS e dell'architetto IO, della "Nova Investimenti Immobiliari s.p.a.". Il geometra AS ha premesso che la fissazione del sopralluogo, decisa da SA, lo aveva "sorpreso", in quanto attività inusuale per un immobile di non grandi dimensioni. Ha poi detto che, sul posto del sopralluogo, aveva immediatamente ricevuto dall'imputato la richiesta: «voglio mille euro perché tanto la pratica non passerà, perché troverò qualcosa, dammi 1000 euro», e, poi, dopo la sua risposta esplicativa della necessità di parlare con al società, si era visto replicare: «Intanto faccio le foto, dimmi dove non devo fotografare». Ha inoltre precisato che il sopralluogo era proseguito con due rilievi, uno relativo ad una ventola antibagno, e l'altro concernente una parete in cartongesso, ed era terminato con l'affermazione dell'imputato: «allora mi porti i mille euro che devo chiudere la pratica, se no ti va in penale». Ha quindi aggiunto che SA, successivamente, aveva tempestato di telefonate sia lui, sia, dopo che egli aveva iniziato a non rispondere più alle chiamate, sua moglie, contattata sull'utenza di casa, ed alla quale era stato precisato che la richiesta aumentava da mille a duemila euro. Ha infine rappresentato di aver riferito la richiesta alla "Nova Investimenti Immobiliari s.p.a.", e di aver sua immediatamente subito la revoca dell'incarico. L'architetto IO ha confermato di aver appreso dal geometra AS le richieste avanzata da SA, ed ha precisato di non aver voluto aderire alle stesse, stante la modestia delle irregolarità evidenziate dall'imputato, regolarizzabili e regolarizzate con una pratica di sanatoria del costo di soli 258,00 euro. La deposizione di AS è stata ritenuta netta, dettagliata e lucidissima», priva di «plausibili e proporzionati moventi calunniosi ai danni del SA», mentre la dichiarazione di IO è stata giudicata «coerente, per la parte di sua diretta conoscenza, a quella del AS», e quindi tale da fornire un piene riscontro. Le critiche formulate nell'atto di appello, inoltre, sono state reputate del tutto generiche ed apodittiche», specie in considerazione della mancata individuazione di un possibile intento calunniatorio in capo a AS. A fronte di questi elementi e di queste valutazioni, le censure esposte nel ricorso sono prive di specificità, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e propongono, in termini apodittici e del tutto privi di 17 M concretezza, una diversa, ed opposta, interpretazione del contenuto delle dichiarazioni della testimone AB IO.
6.3. Per quanto attiene alla tentata concussione in danno della società "Futura s.r.l." e del professionista da questa incaricato, l'architetto LU Di RO, il ricorso deduce che le dichiarazioni di quest'ultimo sono inattendibili, e non possono ritenersi riscontrate da quelle dell'altro tecnico, RA D'AN, in quanto non a conoscenza dei fatti, o dalla registrazione audio effettuata da Di RO. La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda alla luce delle dichiarazioni delle dichiarazioni dei testimoni LU Di RO, RA D'AN, DA AR e NI CA, nonché dalla registrazione audio di un colloquio con l'imputato effettuata da Di RO. Quest'ultimo ha premesso di aver seguito, nel corso del 2011, la pratica per il rilascio del certificato di agibilità di un immobile della "Futura s.r.l." sul quale erano stati effettuati lavori di ristrutturazione, e di aver ricevuto reiterate richieste documentali, spesso concernenti i medesimi atti, fino a pervenire, nell'ottobre 2011, alla comunicazione di archiviazione della domanda, in quanto improcedibile, ed al pagamento di una sanzione. Ha poi spiegato che egli aveva ripresentato la domanda, e l'imputato aveva fissato un sopralluogo per il giorno 11 gennaio 2012, nel corso del quale aveva contestato l'esistenza di un pilastrino dietro una porta che non risultava sulla pianta a scala ridotta, una mattonella un poco sollevata, una ventola ritenuta erroneamente non funzionante, ed aveva quindi fatto cenno all'esposto del condominio vicino per l'uso del cancello della vicina rampa garage. Ha inoltre rappresentato che SA, dopo le osservazioni appena specificate, in presenza del teste D'AN, aveva detto: «per sbloccare questa pratica mi dovete dare mille e cinquecento euro ...», sicché egli aveva registrato il prosieguo della conversazione con il cellulare;
la trascrizione della conversazione, effettuata con perizia, evidenzia che l'imputato afferma: ecco quindi a livello confidenziale sicuro... c'è quel problema lì, io lì non ... non ho su questo qua della tettoia, ci mettiamocome dire nessuna influenza d'accordo, mi date un tot, io lo tolgo dal referto ...». Quanto raccontato da Di RO circa lo svolgimento del sopralluogo, le contestazioni e la richiesta di denaro è stato pienamente confermato dal teste D'AN, il quale ha detto di essere stato personalmente presente. I testi DA AR, titolare della "COGEI s.p.a.", società di progettazione ed esecuzione delle opere edili commissionate, e NI CA, titolare della ditta "Futura s.r.l.", proprietaria o comunque avente diritto sull'immobile, hanno dichiarato di essere stati messi al corrente di quanto accaduto ed hanno precisato di aver rifiutato il pagamento della somma richiesta, nonché di aver ottenuto il rilascio della 18 certificazione di agibilità non appena la pratica era stata affidata ad un tecnico diverso da SA. Le dichiarazioni testimoniali appena riportate sono state ritenute dalla Corte di appello dettagliate, pienamente convergenti, e certamente provenienti da persone del tutto disinteressate e non portatrici di particolari motivi di mendacio, e tanto meno di ragionevoli pulsioni calunniose nei confronti dell'imputato». L'assenza di riferimenti, nella conversazione registrata, alla somma di 1.500,00 euro è reputata comprensibile, perché la registrazione è iniziata dopo la richiesta illecita, e perché in ogni caso alcune frasi sono indicative della richiesta illecita (si riporta il passaggio: «su questo qua della tettoia, ci mettiamo d'accordo, mi date un tot, io lo tolgo dal referto»). La presenza di D'AN al colloquio di SA con Di RO, infine, secondo i giudici di secondo grado, non può essere contestata sulla base della sola parola dell'imputato, fortemente interessato a negare la circostanza, difetto di qualunque riscontro;
inoltre, D'AN non aveva alcun interesse a rappresentare di essere stato presente al colloquio. Alla luce degli elementi indicati, le valutazioni compiute dai giudici di merito in ordine alla ricostruzione del fatto risultano immuni da vizi. Le critiche formulate nel ricorso non solo sono parziali ad esempio nulla si dice sulle dichiarazioni dei testi AR e CA ma sono anche meramente asseritive - laddove ripropongono la tesi dell'assenza di D'AN al colloquio tra SA e Di RO, affidandone la dimostrazione ad una perizia fonica sulle voci che risultano registrate.
6.4. Per quanto attiene alla tentata concussione in danno di US HI, il ricorrente lamenta che le dichiarazioni di quest'ultimo sono non sono state riscontrate nemmeno dal tecnico di fiducia, il geometra Tiziano Da CO, il quale ha escluso di aver ricevuto richieste di denaro. La sentenza impugnata ha ricostruito il fatto sulla base delle dichiarazioni di HI e di Da CO. Il geometra Da CO ha premesso che la pratica, relativa ad un fabbricato a destinazione mista, adibito in parte a civile abitazione e in parte a capannone industriale, aveva subito plurime e talvolta reiterative richieste di integrazione documentale. Ha poi detto che SA aveva fissato informalmente il sopralluogo per pomeriggio del 2 aprile 2012; nell'occasione, l'imputato aveva contestato la presenza di scaffalature e biciclette nel garage, rappresentando che queste circostanze avrebbero impedito il rilascio del certificato di agibilità ed imposto un mutamento di destinazione d'uso da garage a magazzino, ed aveva inoltre segnalato la non praticabilità del vano scala ai portatori di handicap, richiamando una disciplina ad avviso del teste non pertinente, essendo il fabbricato anteriore al 1988. Da CO, quindi, ha rappresentato che, dopo le contestazioni, l'imputato si era recato con HI nel 19 M vano scale per effettuare delle misurazioni, e, poi, ritornato in sua presenza, aveva detto che la spesa per un montascale era pari a circa 6.000,00/7.000,00 euro, e che però «avremmo potuto risolvere la faccenda con soli duemila euro>>; alla sua richiesta di formalizzare per iscritto il rilievo, a suo avviso non corretto, SA aveva chiuso l'incontro con l'invito a rivedersi «magari nel bar davanti al Comune, vi chiamo per un appuntamento». Ha infine riferito che l'incontro non si era tenuto per l'arresto dell'imputato, avvenuto la stessa sera del 2 aprile 2012, e che la pratica era stata definita dal funzionario incaricato in sostituzione di SA senza alcun sopralluogo e senza alcun rilievo sul montascale o sul garage. US HI ha reso una deposizione definita conforme. Le dichiarazioni dei due testimoni, oltre che «dettagliate e sostanzialmente concordi», sono state ritenute dalla Corte d'appello tali da escludere «qualsiasi possibilità di fraintendimento delle frasi pronunziate dal SA». Inoltre, la sentenza impugnata ha espressamente precisato che il geometra Da CO aveva dichiarato di aver percepito chiarezza nelle parole dell'imputato la richiesta di pagamento a lui della somma di euro 2000 per poter avere l'agibilità», e, a tal fine, ha trascritto la parte del verbale istruttorio ritenuta pertinente. Le conclusioni della sentenza impugnata anche in relazione alla ricostruzione di questo episodio risultano immuni da vizi logici o giuridici. Inoltre, le osservazioni difensive, secondo cui il geometra Da CO avrebbe negato di aver ricevuto richieste di denaro, sono meramente assertive, e non si confrontano in alcun modo con la motivazione fornita dalla Corte d'appello.
7. Le censure esposte nel nono motivo dell'atto di impugnazione a firma di SA riguardano la mancata assunzione di prove decisive. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal COlegio, deve ritenersi "decisiva", a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia;
ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (così, per tutte, Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323, e Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi, Rv. 246667). In questa prospettiva, ancor più analiticamente, si è pure sottolineato che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone 20 "A1 di ottenere possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno - -della decisione solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 9069 del 17/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534, e Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009). Si può aggiungere, inoltre, che il confronto non rientra tra le "prove decisive" di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di prova a carattere "neutro", sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice (Sez. 2, n. 35661 del 16/05/2014, D'Aponte, Rv. 260343). L'impugnazione lamenta la mancata assunzione di prove dichiarative che attengono o alle mansioni ed all'attività svolta da SA quale impiegato dell'ufficio tecnico del Comune di Torino, o ad alcuni specifici profili concernenti la ricostruzione della concussione in danno di OB NI, o confronti con i testi di accusa, o una perizia fonica per verificare chi fosse presente al colloquio tra l'imputato e l'architetto Di RO. Le prove dichiarative attinenti alle mansioni ed all'attività svolta da SA quale impiegato dell'ufficio tecnico del Comune di Torino non possono dirsi decisive innanzitutto alla luce di quanto accertato ed ammesso dallo stesso imputato (cfr. quanto già rilevato in precedenza al § 2.2.); può anche aggiungersi che le mansioni e le competenze di SA risultavano adeguatamente ed inequivocabilmente precisate anche dalle disposizioni normative. Le altre prove dichiarative e la perizia fonica, poi, non possono essere considerate decisive: invero, a proposito di tali mezzi istruttori, è perfettamente pertinente il richiamo del già citato insegnamento giurisprudenziale secondo cui i risultati che la parte si propone di ottenere attraverso il loro esperimento possono condurre confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della - decisione solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale.
8. Le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto in termini di concussione sono formulate, essenzialmente, nel terzo motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avvocato Spinelli, e nel decimo e nel dodicesimo motivo dell'atto di impugnazione a firma di SA. Le censure si articolano, sostanzialmente, in due profili. Da un lato, si sottolinea che l'adesione delle ritenute vittime alle proposte dell'imputato era in realtà determinata dalla prospettiva di realizzare un vantaggio ingiusto: ad esempio, la pratica di OB NI aveva fatto emergere tre difformità tra quanto realizzato e quanto assentito. Dall'altro, si osserva che l'imputato non aveva un ruolo preminente nella gestione delle pratiche interessate, e nemmeno 21 M il potere di rilasciare il certificato di agibilità o comunque di determinarne il rilascio;
inoltre, gli interessati, se avessero avuto lamentele, avrebbero potuto rivolgersi al funzionario gerarchicamente sopraordinato. Si conclude, alla luce di entrambi i profili, che, eventualmente, i fatti potrebbero essere al più sussunti nell'ambito della fattispecie della indizione indebita ex art. 319-quater cod. pen.
8.1. Per valutare la fondatezza delle esposte censure è utile indicare compiutamente i criteri giuridici elaborati in giurisprudenza per distinguere l'area di operatività della figura della concussione da quella relativa alla fattispecie di induzione indebita. Secondo Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, il delitto di induzione indebita è caratterizzato da due elementi costitutivi: l'abuso prevaricatore del pubblico agente» e «il fine determinante di vantaggio indebito dell'extraneus». Al fine di individuare il confine tra concussione ed induzione indebita, primariamente, le Sezioni Unite precisano: «Il "danno ingiusto" e il "vantaggio indebito", quali elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui all'art. 317 cod. pen. e di quella induttiva di cui all'art. 319- quater cod. pen., devono essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, però, deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti. L'accertamento cioè non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi.». E' per questo che si «impone l'indagine sulle spinte motivanti che hanno sorretto, in particolare, la condotta di tali soggetti [il concusso o l'indotto].». Le Sezioni Unite, poi, evidenziano l'esistenza di «casi più ambigui, border line, che si collocano al confine fra concussione e indizione indebita, per i quali non sempre è agevole affidarsi, quasi in automatico, al modello interpretativo qui privilegiato.». In relazione a questi casi, si rappresenta che «il giudice dovrà procedere, innanzi tutto, alla esatta ricostruzione in fatto della vicenda portata alla sua cognizione, cogliendone gli aspetti più qualificanti [...]». Si specifica, in proposito, che i richiamati parametri (danno contra ius e vantaggio indebito) possono trovare entrambi riscontro in una determinata situazione fattuale o evidenziare, se isolatamente considerati, una scarsa valenza interpretativa, sicché, onde evitare soluzioni confuse, devono essere apprezzati, come si è sottolineato in dottrina, non nella loro staticità, ma nella loro operatività dinamica, enucleando, sulla base di una valutazione approfondita ed equilibrata 22 Ал del fatto, il dato di maggiore significatività.». Le Sezioni Unite, quindi, nel passare in rassegna i «casi più problematici», si soffermano sulle «situazioni, per così dire, "miste" o "ambivalenti", di minaccia- offerta o minaccia-promessa». In queste vicende, si precisa, occorre «accertare se il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto di vanificarne l'efficacia», così da far propendere la sussunzione del fatto nello schema della induzione indebita, ovvero se, invece, emerga la marginalizzazione del vantaggio indebito rispetto al danno ingiusto minacciato, che finisce col sovrastare il primo», tale da determinare l'affermazione dell'esistenza di un «abuso concussivo». In conclusione, secondo le Sezioni Unite, «il criterio del danno-vantaggio non sempre consente, se isolatamente considerato nella sua nettezza e nella sua staticità, di individuare il reale disvalore di vicende che occupano la cd. "zona grigia".». E, ad ulteriore precisazione, si aggiunge: «Il detto parametro, pertanto, deve essere opportunamente calibrato, all'esito di una puntuale ed approfondita valutazione in fatto, sulla specificità della vicenda concreta, tenendo conto di tutti i dati circostanziali, del complesso dei beni giuridici in gioco, dei principi e dei valori che governano lo specifico settore di disciplina. Tanto è imposto dalla natura proteiforme di particolari situazioni, nelle quali l'extraneus, per effetto dell'abuso posto in essere dal pubblico agente, può contestualmente evitare un danno ingiusto ed acquisire un indebito vantaggio ovvero, pur di fronte ad un apparente vantaggio, subisce comunque una coartazione, sicché, per scongiurare mere presunzioni o inaffidabili automatismi, occorre apprezzare il registro comunicativo nei suoi contenuti sostanziali, rapportati logicamente all'insieme dei dati di fatto disponibili. >>. In linea con le indicazioni delle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni espressamente ribadito che la minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato (così, in particolare, Sez. 6, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 2015, Staffieri, Rv. 262332, ma anche, in termini sostanzialmente identici, Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv 262503). E' a questi principi, i quali non risultano contestati da diversi indirizzi giurisprudenziali, che il COlegio ritiene di dover dare continuità.
8.2. La sentenza impugnata ha qualificato i fatti in contestazione come concussione o tentata concussione muovendo da una premessa di carattere 23 M generale, relativa alle "costanti" riscontrate in tutti gli episodi, e procedendo poi ad una specifica disamina per ciascun capo di imputazione. La Corte d'appello, invero, ha rappresentato, preliminarmente, che, in tutti gli episodi, SA ha: -) avanzato «esasperanti richieste di integrazione documentale, a volte meramente reiterative o formulate per motivi di esasperato formalismo, chiaramente volte a mettere gli istanti ed i tecnici di loro fiducia in una condizione soggettiva di incertezza sulle possibilità di prosecuzione dell'iter burocratico, per l'oggettiva imprevedibilità degli adempimenti di volta in volta richiesti»; -) disposto i sopralluoghi in assenza di criteri predeterminati;
-) proceduto alle operazioni di sopralluogo in maniera informale e senza verbalizzare le osservazioni degli interessati;
-) enfatizzato «ogni pur minima difformità rispetto al progetto», anche richiamando «aspetti sostanzialmente ininfluenti sul giudizio di agibilità», e rappresentando di dover segnalare le irregolarità all'Autorità Giudiziaria;
-) formulato le richieste di denaro in modo diretto ed immediato. Il giudice di secondo grado ha quindi aggiunto che, nonostante i rilievi fossero molto spesso infondati, e comunque sempre esageratamente enfatizzati, il ricorso ai possibili rimedi amministrativi o giudiziari non solo sarebbe stato «dagli esiti incerti per le ovvie difficoltà probatorie», ma non avrebbe evitato «comunque i pregiudizi dell'ingiusto ritardo nel rilascio del provvedimento favorevole e dell'anticipazione delle spese inerenti ai rimedi stessi». Per quanto concerne i singoli episodi, la sentenza impugnata ha messo in luce alcuni aspetti particolari. Con riferimento alla concussione in danno di OB NI, si evidenzia che l'esistenza di vantaggi illeciti per lo stesso è smentita innanzitutto dalla immediata denuncia;
inoltre, le irregolarità erano minime», «la loro regolarizzazione aveva un costo infimo rispetto al costo complessivo dei lavori», e la persona offesa provvide ad effettuare i lavori indicati subito dopo l'arresto dell'imputato ottenendo poi senza problemi l'agibilità. Con riferimento alla concussione in danno di GE ES, si sottolineano le difficoltà incontrate dall'istante nella fase istruttoria, la pretestuosità dei rilevi formulati nel corso del sopralluogo, la scelta della persona offesa di effettuare la dazione solo dopo l'infruttuosità della proposta di effettuare i lavori di regolarizzazione, la modestia degli interventi necessari, lo stato d'animo al tempo stesso di intimorita rassegnazione e di esasperazione per le lungaggini». Con riferimento alla tentata concussione in danno della società "2M SGR s.p.a.", e della subentrata "Nova Investimenti Immobiliari s.p.a." nonché del professionista incaricato, geometra AS, si richiamano la pretestuosità delle irregolarità rilevate, la spropositata minaccia di una denuncia 2424 M in sede penale, l'esplicita prospettazione del rigetto dell'istanza in caso di mancato pagamento della somma richiesta, il successivo conseguimento della certificazione di agibilità attraverso una pratica del costo di soli euro 258,00 e con opere di minima entità. Con riferimento alla tentata concussione in danno della società "Futura s.r.l." e dell'architetto Di RO, si segnalano sia il tenore impositivo della richiesta di denaro», sia il successivo conseguimento del certificato di agibilità senza alcun onere allorché la pratica fu assegnata ad altro funzionario. Con riferimento alla tentata concussione in danno di US HI, si rappresenta l'assoluta pretestuosità dei rilievi, relativi ad adempimenti non dovuti, come dimostrato dal sollecito buon esito della pratica dopo l'arresto di SA, senza la necessità di alcun intervento di regolarizzazione.
8.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e della ricostruzione delle vicende operata dai giudici di merito, risultano corrette le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla sussunzione dei fatti in contestazione nelle fattispecie di concussione o di tentata concussione. In tutti gli episodi oggetto di addebito, infatti, campeggia la prospettazione, da parte di SA nei confronti delle persone offese, per il caso di non accettazione dell'esplicita richiesta di pagamento della "tangente", del danno ingiusto costituito da un indeterminato ed incontrollabile rinvio nel tempo della definizione della pratica per il rilascio della certificazione di agibilità, con conseguente duratura impossibilità giuridica del godimento e dello sfruttamento di immobili di apprezzabile valore, nonostante la modestia e sanabilità delle irregolarità, ove esistenti. A fronte di tale danno, il vantaggio della mancata contestazione delle difformità, esigue quando effettivamente presenti, assume un significato del tutto marginale: se si vuole una non necessaria - conferma della scarsa rilevanza di tale aspetto è desumibile anche dall'importo della "tangente" richiesta che, seppur non ingente, risulta essere talvolta decisamente superiore al costo per la regolarizzazione delle difformità. In particolare, nella vicenda relativa alla pratica di interesse di OB NI, in relazione alla percepibile e percepita concretezza del rischio di una illegittima ed incontrollabile perdita di tempo ascrivibile all'imputato, è significativo che quest'ultimo iniziò la trattazione della pratica avanzando richieste documentali poco comprensibili, e, poi, nel corso del sopralluogo successivamente fissato, dopo essersi presentato con due ore di ritardo rispetto al momento stabilito, prospettò possibili sanzioni e, addirittura, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, anche facendo riferimento ad un aspetto del tutto estraneo alla verifica, quello concernente il rischio idrogeologico della zona. In relazione alle conseguenze economiche derivanti dalla illegittima perdita di tempo nello sfruttamento del bene, inoltre, è significativo che l'immobile aveva un valore certamente apprezzabile, tanto da aver comportato il pagamento di oneri di urbanizzazione 25 서 per 77.000,00 euro. Ancora, è utile rilevare, anche ai fini della individuazione di vantaggi indebiti per la persona offesa, che le difformità riguardavano elementi marginali la mancanza di un tramezzo, la mancanza della porta di ingresso in - un bagno, pur in presenza della struttura portante, e la lieve eccedenza delle dimensioni della vasca da bagno realizzata rispetto a quelle rilevabili dal progetto e furono sollecitamente rimosse dopo l'arresto di SA, con conseguente rilascio del certificato di agibilità. Nella vicenda relativa alla pratica di interesse di GE ES, la percepibile e percepita concretezza del rischio di una illegittima ed incontrollabile perdita di tempo ascrivibile all'imputato è rilevabile non solo dalla richiesta di integrazione relativa anche a documenti già presenti in atti e presentata in prossimità del periodo feriale, sì da costringere il tecnico a chiedere una proroga dei termini, ma, ancor più, da quanto accaduto nel corso del sopralluogo: a fronte delle contestazioni di difformità, modeste nonché, in parte, arbitrarie, e della immediata manifestazione di disponibilità a rimuoverle, era stato sollevato un problema di scadenza dei termini della pratica, e, solo dopo, era stata avanzata la richiesta della "tangente". L'importanza del "fattore tempo" per la persona offesa è espressamente riferita anche dal professionista di fiducia, l'architetto LO. L'esiguità del vantaggio indebito è desumibile dalla modestia e dall'arbitrarietà, almeno in parte, delle difformità contestate: l'erroneo accatastamento come ripostiglio di un piccolo locale adibito, in linea con il progetto, a bagno, la presenza di impianti di riscaldamento nei locali di deposito, l'assenza di una porta nel corridoio e la presunta incompletezza del mancorrente interno della scala a chiocciola. Nella vicenda relativa alla pratica di interesse delle società "2M SGR s.p.a.” e "Nova Investimenti Immobiliari s.p.a." e del geometra AS, la concretezza del rischio di una illegittima ed incontrollabile perdita di tempo ascrivibile all'imputato emerge dalle parole e dalla condotta dell'imputato all'atto del sopralluogo: nel corso di tale operazione, ad una immediata richiesta di 1.000,00 euro, con la precisazione che, altrimenti, «la pratica non passerà ... troverò qualcosa», ed al tentennamento del geometra AS, era seguita la rappresentazione, con fare minaccioso, di scattare fotografie («Intanto faccio le foto, dimmi dove non devo fotografare»), e, poi, in conclusione, l'intimazione a pagare la somma precisata, «se no ti va in penale». L'esiguità del possibile vantaggio indebito è desumibile dalla modestia delle difformità, concernenti una ventola antibagno ed una parete in cartongesso, le quali erano state regolarizzate con una pratica in sanatoria del costo di soli 258,00 euro. Nella vicenda relativa alla pratica di interesse della società "Futura s.r.l." e dell'architetto Di RO, la percepita concretezza del rischio di una illegittima 26 ed incontrollabile perdita di tempo ascrivibile all'imputato risalta, innanzitutto, dal precedente iter della pratica, caratterizzato da reiterate richieste documentali, spesso concernenti i medesimi atti, e dall'archiviazione della stessa, per improcedibilità. L'esiguità del possibile vantaggio indebito è desumibile, innanzitutto, dalla modestia e, almeno per una parte, dall'arbitrarietà dei rilievi, concernenti l'esistenza di un pilastrino dietro una porta non risultante sulla pianta a scala ridotta, una mattonella un poco sollevata, una ventola ritenuta erroneamente non funzionante, e l'esposto del condominio vicino per l'uso del cancello della vicina rampa garage;
è poi confermata dal rilascio della certificazione di agibilità non appena la pratica fu affidata ad altro funzionario. Nella vicenda relativa alla pratica di interesse di US HI, infine, la percepibile e percepita concretezza del rischio di una illegittima ed incontrollabile perdita di tempo ascrivibile all'imputato emerge dalle plurime e talvolta reiterative richieste di integrazione documentale che avevano preceduto il sopralluogo, e, poi, dalla assoluta pretestuosità delle contestazioni concernenti la presenza di scaffalature e biciclette nel garage e l'assenza di un montascale per portatori di handicap in forza di una disciplina non applicabile al caso di specie addirittura accompagnate dalla prospettazione della necessità di dover - procedere ad un mutamento di destinazione d'uso di parte dei locali da garage a magazzino. L'importanza del "fattore tempo" per la persona offesa si evince anche dalla destinazione "mista" del fabbricato, adibito in parte a civile abitazione e in parte a capannone industriale. L'insussistenza di qualunque possibile vantaggio indebito emerge dalla definizione della pratica, dopo l'arresto di SA, con esito pienamente positivo, senza l'effettuazione di alcun sopralluogo o alcun rilievo.
9. All'infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Corbo A Face DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 23 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito