Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità di ipotesi di nullità con riferimento ad ordinanza cautelare personale emessa da g.i.p. incaricato della trattazione del procedimento in forza di "rassegnazione" disposta dal Presidente di sezione sulla base del criterio della connessione, a seguito del trasferimento del magistrato originariamente assegnatario del fascicolo ad altro ufficio giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2015, n. 13833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13833 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 12/03/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 453
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 53819/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NA N. IL 08/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 1482/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 18/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 novembre 2014 il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. nell'interesse di VA ON avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 14 ottobre 2014, che rigettava l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di nullità ex art. 33 c.p.p., comma 1 e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del VA, adottata dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 10 novembre 2011. 2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del VA, deducendo il vizio di violazione di legge processuale con riferimento all'art. 111 Cost., artt. 5 e 6 CEDU, 112, 113, 33, 191, 292 e 310 c.p.p.. Si lamenta, al riguardo, il mancato rinvenimento dell'originale di una missiva del P.M. presso il Tribunale di Milano in data 12 maggio 2010, contenente una richiesta in ordine alla "riassegnazione" di un procedimento disposta con un decreto in data 18 maggio 2010 del Presidente della locale Sezione G.i.p.. a seguito del trasferimento di un Giudice dall'Ufficio. Si deduce, altresì, che la Segreteria del P.M. ha rilasciato una copia in formato "word", informale, stampata dalla memoria del computer, senza attestare la data di tale foglio di carta, ne' la sua conformità ad un originale: sebbene dell'atto non si trovi più traccia nella Cancelleria del G.i.p. ovvero nella Segreteria del P.M., la Corte d'appello di Milano ed il Tribunale non hanno inteso avviare il procedimento per la ricostruzione dell'atto disperso, con la conseguente illegittimità della decisione impugnata, non potendosi attribuire alcun valore processuale alla su indicata copia. Si lamenta, infine, che l'assegnazione "per connessione" del fascicolo processuale in questione ad altro Giudice è "abusiva", in quanto assunta in violazione delle regole tabellari. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33 c.p.p., comma 1, non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principii e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (ex multis, v. Sez. 6^, n. 39239 del 04/07/2013, dep. 23/09/2013, Rv. 257087; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, dep. 29/08/2013, Rv. 256570; Sez. 6^, n. 46244 del 15/11/2012, dep. 27/11/2012, Rv. 254284).
Al riguardo, pertanto, rilevano esclusivamente atti o comportamenti volti ad eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge attraverso assegnazioni "extra ordinem", perché effettuate del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare. Nel caso in esame, invero, non ricorre alcuna delle ipotesi or ora individuate, avendo l'ordinanza impugnata congruamente illustrato, con lineare ed esaustiva motivazione, le ragioni poste alla base del provvedimento di "riassegnazione" del procedimento, adottato dal Presidente dell'Ufficio del G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 18 maggio 2010 a seguito del trasferimento del Magistrato assegnatario ad un altro Ufficio giudiziario. Tale provvedimento, in piena conformità alla ratio delle vigenti disposizioni tabellari - si come puntualmente richiamate nell'ordinanza impugnata - è stato motivato sulla base della prioritaria considerazione di oggettive esigenze di funzionalità dell'Ufficio, come quelle inerenti, giustappunto, alla rilevata sussistenza di ragioni di connessione con altro procedimento già assegnato ad altro Magistrato (connessione che il P.M., peraltro, si era semplicemente limitato a segnalare nella sua missiva del 12 maggio 2010, unitamente alla circostanza che nell'ambito del procedimento da riassegnare erano state richieste numerose intercettazioni telefoniche).
Nè, sotto altro ma connesso profilo, può ritenersi integrata, ai sensi degli artt. 177 c.p.p. e segg., alcuna ipotesi di nullità dell'atto in questa Sede impugnato, per effetto del mancato reperimento dell'originale di una missiva del P.M., il cui contenuto - non di formale richiesta ad altro Ufficio giudiziario, ma di opportuna segnalazione della possibile presenza di un'obiettiva esigenza di tipo organizzativo - è stato poi espressamente richiamato nella parte motiva del su menzionato provvedimento di riassegnazione del fascicolo adottato dal Presidente dell'Ufficio del G.i.p. presso il Tribunale di Milano.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015