Articolo 39 bis della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 42Articolo 44
Versione
10 marzo 1984
Art. 39-bis. (((Disposizioni per il funzionamento delle sezioni).

Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, il decreto di convocazione e' emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che e' necessario convocare.
Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.
Il decreto di citazione a giudizio e' emesso dal presidente della sezione competente))
Entrata in vigore il 10 marzo 1984
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