Sentenza 14 luglio 2005
Massime • 1
L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la destinazione interna dei giudici e la distribuzione degli affari, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33 comma primo cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza di disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter dell'ord. giud. in tema di assegnazioni o di sostituzioni, ma solo quando si determini uno "stravolgimento" dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto fosse collocabile sul piano di una mera irregolarità amministrativa il caso di un'assegnazione o sostituzione di un magistrato, contrastante con i criteri e le previsioni tabellari, ma posta in essere attraverso un provvedimento del soggetto realmente titolare del potere di assegnazione).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2005, n. 27856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27856 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/07/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1434
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 458/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS LE;
avverso la ordinanza in data 12.10.2004 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita nella Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. STAIANO Salvatore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. OS LE ricorre per cassazione avverso la ordinanza in data 12.10.2004 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la sua richiesta di riesame avvero l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 10.9.2004. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. a) c.p.p. e 25 della Costituzione.
Il ricorrente ricorda di aver eccepito dinanzi al Tribunale del riesame la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione degli artt. 178 , comma 1, lett. a) c.p.p. e 25 della Costituzione per incapacità del giudice disponente la custodia perché diverso dal giudice naturale precostituito. Tale eccezione si fondava sul rilievo che l'ordinanza custodiale era stata emessa dal presidente della Sezione GIP Dott. Baudi, nonostante che la titolarità del procedimento appartenesse alla Dott.ssa Flavia Costantini, in evidente violazione delle norme tabellari che prevedevano come legittimi sostituti del suddetto giudice la Dott.ssa Marchiano ed in seconda istanza la Dott.ssa Tarantino escludendo la capacità sostitutiva del presidente della Sezione GIP..
Aggiunge poi di aver addotto a sostegno della sua tesi la sentenza della I Sezione Penale della Corte di cassazione del 7.5.2003 , ric. Solito, e rileva che il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione senza motivazione alcuna, negando l'esistenza di elementi da cui desumere una volontà di sottrazione del procedimento al giudice titolare, ignorando che tale volontà si è espressa nella effettiva sottrazione del procedimento in contrasto con le disposizioni tabellari e richiamando impropriamente il periodo feriale.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di cui all'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p.. Il ricorrente premette di aver eccepito dinanzi al Tribunale del riesame la nullità dell'ordinanza custodiale per contrasto con l'art. 292 c.p.p. in quanto essa non è altro che la meccanica riproposizione della richiesta del pubblico ministero e rileva che il giudice del riesame non ha risposto alla sua doglianza e l'ha superata con una motivazione apodittica (nella quale si sostiene l'esistenza di un rinvio recettizio dell'ordinanza del Gip alla richiesta del pubblico ministero e ci si limita ad affermare che il GIP ha valutato i delitti contestati e la posizione del ricorrente). Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. con conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
In particolare la difesa - premesso di aver presentato al pubblico ministero richiesta di duplicazione delle bobine delle intercettazioni nelle esclusive parti utilizzate nella richiesta del Pubblico ministero e nell'ordinanza del GIP e di aver ricevuto un diniego con la concessione della sola possibilità di ascolto presso la Procura e per il tempo fissato dal pubblico ministero - solleva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 268, commi 6 ed 8, c.p.p. per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione laddove non prevedono il diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero e nell'ordinanza custodiale rilevando nelle norme impugnate una violazione del diritto di difesa e dell'effettività del contraddittorio.
5. Con il quarto motivo di ricorso si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata ex art. 606 , comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 309 comma 5, 270 e 271 c.p.p.. Da un lato si sostiene che sono inutilizzabili le intercettazioni relative ai decreti autorizzativi che, sono stati depositati in udienza. Dall'altro lato si afferma che sono state erroneamente ritenuti utilizzabili le intercettazioni effettuate in altro procedimento nonostante che non fossero allegati i decreti autorizzativi.
6. Con il quinto motivo di ricorso si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata ex art. 606 , comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 267, 268, 271 c.p.p.. Ad avviso del ricorrente vi è stata violazione dell'art. 267 c.p.p. perché le intercettazioni sono state autorizzate attraverso decreti "vacui in termini di sufficienza indiziaria" e sulla scorta di una fonte confidenziale e sono perciò da ritenere inutilizzabili. Risulta inoltre violato l'art. 268, comma 3, c.p.p. perché nel decreto esecutivo del pubblico ministero del 15.10.2004 si afferma apoditticamente che " gli impianti della Procura sono inidonei allo scopo" e si tace in merito alle eccezionali ragioni di urgenza idonee a legittimare il ricorso ad impianti esterni alla Procura. Vi è infine anche la violazione dell'art. 267, comma 3, c.p.p. per carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla censura espressa sulla legittimità dei decreti di proroga che risultano privi di motivazione.
7. Con il sesto motivo di ricorso si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata ex art. 606 , comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 266 c.p.p e 14, comma 2, Cost. perché le intercettazioni sull'auto di TO GI sono state disposte senza considerare che l'autovettura è da considerare domicilio mobile e che pertanto occorreva far riferimento alle previsioni di cui all'art. 266, comma 2, c.p.p.. 8. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso si insiste per l'annullamento della ordinanza impugnata per assoluta carenza e/o illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria per non essere stati applicati corretti criteri di lettura delle intercettazioni.
9. Nell'imminenza della discussione la difesa del ricorrente ha presentato una memoria nella quale riprende e sviluppa il primo motivo del ricorso.
10. All'esito dell'udienza camerale dell'11.4.2005 la Corte ha disposto con propria ordinanza l'acquisizione dei provvedimenti tabellari, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 10.9.2004 e dei decreti che hanno autorizzato le intercettazioni e stabilito le modalità esecutive delle stesse. All'udienza del 14.7.2005 il Procuratore generale ed il difensore del LE hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe. DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 178 , comma 1, lett. a) c.p.p. e 25 della Costituzione sul rilievo che il Tribunale del riesame ha errato nel rigettare l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente, eccezione fondata sulla "incapacità del giudice disponente la custodia perché diverso dal giudice naturale precostituito". Va premesso al riguardo che - in esecuzione dell'ordinanza dell'11.4.2005 - a questa Corte è stato trasmesso il decreto 7 agosto 2004 del presidente della Sezione GIP con il quale questi ha provveduto all'assegnazione a se medesimo del procedimento nei confronti del LE, in sostituzione della dott.ssa Costantini, motivando tale sua determinazione con la considerazione che la titolare " è impossibilitata a far fronte alla richiesta (di misura cautelare n.d.e.) in quanto da tempo impegnata nella tenuta di udienze preliminari con aggravio di sentenze da depositare in termine" e che " nel corrente periodo feriale la turnazione dei giudici con cadenza settimanale preclude altra sostituzione, tanto più che il giudice è destinato alla trattazione degli affari urgenti sopravvenienti sicché è impossibile assicurare in altro modo l'urgente deposito dei provvedimenti cautelari". Ciò posto in fatto, il collegio ricorda che:
a) l'art. 33 del codice di procedura penale stabilisce, al primo comma, che le condizioni di capacità del giudice sono stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario e statuisce poi, al secondo comma, che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi giudici;
b) è prescritta a pena di nullità solo l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti le condizioni di capacità del giudice (art. 178 , comma 1, lett. a) c.p.p.) mentre non danno luogo a nullità eventuali violazioni delle altre disposizioni elencate nel secondo comma dell'art. 33 c.p.p. sulla destinazione interna dei giudici e sulla distribuzione degli affari.
La giurisprudenza di questa Corte - interpretando tale normativa alla luce del principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 della Costituzione - ha poi sostenuto che "lì dove particolari situazioni e/o particolari provvedimenti vulnerano i principi costituzionali (di precostituzione del giudice naturale e della sua terzietà ed imparzialità) stravolgendo le regole di ordinamento giudiziario si verifica una insanabile violazione delle norme costituzionali che non può non trovare una sua specifica sanzione di nullità assoluta da inquadrarsi in un difetto di costituzione del giudice (Cass., 1^, 7.5.2003, ric. Solito ed altri). Ora è evidente che le "situazioni" ed i "provvedimenti" cui ci si riferisce nella giurisprudenza ora ricordata - così gravi da incidere sulla costituzione e sulla capacità del giudice - possono essere solo quelli posti in essere in violazione di norme di legge, che dettano le fondamentali regole di vita e di funzionamento dell'ordinamento giudiziario e delineano la cornice nella quale si iscrivono le disposizioni amministrative regolatici degli aspetti più minuti e particolari dell'ordinamento stesso.
È invece da ritenere che la violazione di disposizioni amministrative possa avere effetti dannosi sul corretto funzionamento dei delicati meccanismi ordinamentali ed assumere rilievo sotto più aspetti, compreso quello disciplinare, ma non possa sortire l'effetto di stravolgere le regole basilari dell'ordinamento dettate dalla legge.
Con riferimento al caso in esame si tratta dunque di verificare preliminarmente se la violazione denunciata dal ricorrente consista in una diretta ed immediata violazione di legge (idonea in presenza di ulteriori condizioni a determinare un difetto di costituzione del giudice) o in una irregolarità amministrativa, eventualmente rilevante sotto il profilo amministrativo e/o disciplinare, ma inidonea ad incidere sulla costituzione del giudice e sulla sua capacità.
A tal fine va esaminato l'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario che detta i criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti.
Tale norma: a) stabilisce che l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici deve avvenire rispettivamente ad opera del dirigente dell'ufficio e del presidente di sezione o del magistrato che la dirige;
b) vincola i titolari del potere di assegnazione al rispetto di criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici con la medesima procedura;
c) prevede l'onere del dirigente di motivare eventuali provvedimenti di revoca;
d) richiama i criteri stabiliti dal Consiglio superiore per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
In tale disciplina coesistono, dunque, norme di legge che dettano una disciplina compiuta di determinati atti (quelle sulla "assegnazione" da parte dei dirigenti e sull'onere di motivazione della revoca di precedenti assegnazioni) e norme che richiamano altre disposizioni di natura amministrativa (atti del Consiglio Superiore della Magistratura , tabelle degli uffici) destinate ad integrarle. L'inosservanza delle prime - se posta in essere in forme tali da stravolgere principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario - può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice;
è questo, ad esempio, il caso dell'adozione da parte di un giudice di un provvedimento in mancanza di "qualsiasi" assegnazione da parte del dirigente o della materiale sottrazione, al titolare, di un procedimento già assegnato senza che vi sia stato "alcun" provvedimento di revoca.
L'inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario in tema di assegnazioni o di sostituzioni non può, invece, esercitare effetti sulla costituzione del giudice giacché essa si colloca comunque sul piano delle irregolarità amministrative e non determina una fuoriuscita dal quadro ordinamentale tracciato dal legislatore;
è questo il caso di una assegnazione o di una sostituzione, contrastanti con i criteri e le previsioni tabellari, ma comunque poste in essere dal soggetto titolare del potere di assegnazione attraverso un suo provvedimento.
Nel caso di specie è fuor di dubbio che la "sostituzione" oggetto di contestazione è stata adottata dal presidente della sezione GIP, cioè dal titolare del potere di assegnazione, a mezzo di un suo atto;
e ciò esclude in radice la possibilità che sia verificata una violazione incidente sulla costituzione e sulla capacità del giudice, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sulla regolarità sotto il profilo amministrativo dell'assegnazione in questione.
Il motivo di ricorso è pertanto infondato e va rigettato.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione di cui all'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p.. Il Tribunale del riesame si è infatti uniformato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da ritenere legittima in quanto da essa si ricavi che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni dell'atto di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione (cfr. in particolare Cass. Sez. Un. 21.6.2000, ric. Primavera e succ. conf.) e su questa base ha ritenuto che il giudice per le indagini preliminari ha effettuato un vaglio critico della richiesta del pubblico ministero (che non richiede forme particolari e può essere desunto anche da una piena condivisione delle ragioni della richiesta, purché non ci si limiti ad una semplice formula di stile).
3. In ordine al terzo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio - il collegio osserva che la facoltà dei difensori di estrarre copia su nastro magnetico della registrazione delle intercettazioni è susseguente, ai sensi dell'art. 268, comma 8, c.p.p., alla procedura di stralcio prevista dal comma 5 del citato articolo, la quale, a sua volta, è possibile solo dopo il deposito delle registrazioni nella segreteria del pubblico ministero (deposito che, normalmente, deve avvenire entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di captazione, ai sensi del comma 4 di detta norma, ma che può essere ritardato non oltre la chiusura delle indagini preliminari, ai sensi del successivo comma 5, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagine). Orbene, tale normativa è ispirata a un ragionevole bilanciamento tra le esigenze difensive e quelle di segretezza delle indagini e la relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, spettando al legislatore il contemperamento di tali esigenze (nessuna delle quali appare pretermessa). I diritti di difesa e del contraddittorio sono stati inoltre, anche in concreto, salvaguardati con il riconoscimento della facoltà di ascolto delle registrazioni, a seguito del quale incombeva sulla difesa l'onere di predisporre le necessarie operazioni.
4. Occorre ora esaminare il quarto motivo di ricorso con il quale si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata ex art. 606 , comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 309 comma 5, 270 e 271 c.p.p., sul rilievo che sono inutilizzabili le intercettazioni relative ai decreti autorizzativi che sono stati depositati in udienza e che sono stati erroneamente ritenuti utilizzabili le intercettazioni effettuate in altro procedimento nonostante che non fossero allegati i decreti autorizzativi.
In merito al primo profilo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine perentorio previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., attiene solo agli atti con valore probatorio
(Cass., sez. unite, 27 marzo 2002, pubblico ministero in proc. Ashraf, riv. 221393), sì che la tardività del deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non è causa di inefficacia della misura cautelare ne' di inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, il controllo della cui legittimità può essere effettuato con l'esame dei decreti autorizzativi depositati, anche se fuori del termine di cui al citato articolo, nell'udienza camerale di riesame (Cass., sez. 4^, 11 aprile 2000, pubblico ministero in proc. Luongo, riv. 216608), come avvenuto nel caso di specie (in base a quanto affermato nel provvedimento impugnato e non contestato dal ricorrente).
In ordine alla seconda questione - concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento nonostante che non fossero allegati i decreti autorizzativi - la censura è generica perché, a fronte della affermazione del provvedimento impugnato di superfluità dei risultati delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, il ricorrente non precisa quali sono i risultati indebitamente utilizzati e comunque infondata alla luce del recente orientamento delle IO NI di questa Corte espresso con la sentenza n. 45189 del 23.11.2004.
5. Procedendo ad esaminare il quinto motivo di ricorso il collegio rileva che il decreto di autorizzazione dell'intercettazione sull'auto del GI non si fonda, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, su fatti scollegati tra loro, ma su notizie di reato concernenti spaccio di stupefacenti e detenzione di armi (solitamente opera di associazioni criminali che tendono a mantenere il monopolio di tali attività), commessi, secondo la polizia giudiziaria, da persone in collegamento fra di loro e con la cosca Gallace-Novella. Tali elementi, anche a prescindere dalla notizia confidenziale relativa a un furto di armi commesso dal GI (inutilizzabile ai sensi dell'art. 267, comma 1 bis, c.p.p., già vigente all'epoca), supportano in maniera ragionevole l'ipotesi della esistenza di un'associazione criminale e legittimano, quindi, l'attività di intercettazione (per la quale, versandosi in tema di delitti di criminalità organizzata, è richiesta solo l'esistenza di "sufficienti indizi di reato"). In diritto, poi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi in materia di intercettazioni, deve ritenersi legittima a condizione che: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento la cui motivazione sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;
c) l'atto di riferimento, ove non allegato o trascritto, sia conosciuto dall'interessato (o almeno conoscibile) e, quindi, suscettibile di analisi critica da sottoporre al giudice del gravame (Cass., Sez. unite, 21 giugno 2000, Primavera ed altri e Cass., Sez. unite, 26 novembre 2003, Gatto). L'ordinanza impugnata ha tenuto conto di tali principi dando atto che il decreto di autorizzazione del giudice trova idoneo supporto argomentativo nelle richieste del pubblico ministero e nelle relazioni di servizio della polizia giudiziaria specificamente richiamate e delle quali il decidente mostra di avere preso conoscenza ed effettuato adeguata valutazione critica. La doglianza relativa ai successivi decreti, fondati sulle intercettazioni effettuate nell'auto del GI, è superata dalla ritenuta utilizzabilità di dette intercettazioni.
I decreti con cui il pubblico ministero ha disposto l'esecuzione delle intercettazioni mediante impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica contengono, in ordine alla inidoneità degli impianti anzidetti, una motivazione specifica, consistente nella indicazione della necessità di consentire un controllo visivo delle persone intercettate al fine della loro identificazione e della realizzazione, ove necessario, di un immediato intervento delle forze dell'ordine, e non contraddittoria, essendo logico sottolineare l'integrazione tra intercettazioni e controlli visivi e la possibile opportunità di interventi immediati alla luce delle emergenze delle intercettazioni medesime. La necessità di fronteggiare tale progressione criminosa in atto (che l'ordinanza impugnata afferma risultare dalla richiesta della polizia giudiziaria) implica altresì l'esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza ritenute dal tribunale. Detta motivazione è coerente con quanto richiesto dalla giurisprudenza più recente (cfr. Sez. unite, 26 novembre 2003, Gatto, cit.) ne' è inficiata dalle considerazioni tecniche svolte dal ricorrente circa la possibilità di effettuare utilmente tali intercettazioni anche nei locali della Procura, trattandosi di questione di fatto sottratta, in presenza di motivazione di merito non viziata, al controllo di legittimità;
6. Con il sesto motivo di ricorso si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata ex art. 606 , comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 266 c.p.p e 14, comma 2, Cost. perché le intercettazioni sull'auto di TO GI sono state disposte senza considerare che l'autovettura è da considerare domicilio mobile e che pertanto occorreva far riferimento alle previsioni di cui all'art. 266, comma 2, c.p.p.. Il motivo è infondato. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "il decreto autorizzativo di un'intercettazione da eseguire all'interno di un'autovettura non deve essere motivato nei termini previsti dall'art. 266 comma 2 cod. proc. pen., con riferimento al fondato motivo sulla sussistenza di un'attività criminosa in corso, in quanto deve escludersi che l'autovettura sia luogo di privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 cod. pen., giacché in essa non si compiono, di norma, atti caratteristici della vita domestica" (così, da ultimo, Cass., sez. 6^, 10 dicembre 2002 - 18 febbraio 2003, Palumbo, riv. 223960). In ogni caso, poi, l'intercettazione de qua è stata disposta con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e cioè a un titolo per il quale l'art. 13 legge 12 luglio 1991, n. 203 prevede una disciplina derogatoria rispetto all'art. 266, ult. comma, c.p.p., consentendo l'intercettazione nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p. anche se non vi è motivo di ritenere che in essi si stia svolgendo l'attività criminosa.
7. In ordine all'ultimo motivo di ricorso che si appunta sulla motivazione del provvedimento impugnato il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le sole pronunce delle IO NI , Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997;
Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è- per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e , tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.
Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito - con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi nei confronti del ricorrente grazie ad una analitica ed approfondita disamina degli elementi indiziari relativi ai reati contestati mentre il ricorrente non ha indicato in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma ha mirato solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, insuscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità.
8. Sulla base delle considerazioni sin qui esposte il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94-1 ter Disp. Att. C.P.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94-1 ter Disp. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2005