Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
Il confronto non rientra tra le "prove decisive" di cui all'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di prova a carattere "neutro", sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2014, n. 35661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35661 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
61 35 66 1 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DE 16/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1305/2014 Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE N. 15497/2013 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ON UI N. IL 03/06/1963 DE AN NZ N. IL 12/04/1963 DE TA OR N. IL 14/02/1966 avverso la sentenza n. 6297/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/05/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marie Giuseppina Foderowi che ha concluso per l'ins muissibilità di tutti ti nikbes;
мойиnohti gli evv. Governi Centelli eSelvatore Marie Sergio, sifensori nispeth remuente di lorents All Pieno e Selvetore De Sterio, che hanno concluso per l'eccoglimento dei ricors;
rilevate le regolente leghi evvizi di rito;
де Udito,perla parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 26 ottobre 2009, ha dichiarato: -UI D'ON colpevole del reato di cui all'art. 646 c.p. (capo I); - NZ DE AN colpevole del reato di cui all'art. 644 c.p. (capo D) e del reato di minaccia aggravata (così qualificata l'originaria contestazione di cui al capo E); OR DE TA colpevole del reato di cui all'art. 646 c.p. (capo F), condannando ciascuno alle pene ritenute di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di UI D'ON, e OR DE TA in ordine ai reati ascritti loro, e nei confronti di NZ DE AN in ordine al solo reato di cui al capo E), come riqualificato dal Tribunale. Ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità dei DE AN in ordine al reato di cui al capo D), riducendo ba pena, e quanto alle statuizioni civili. Contro tale provvedimento, gli imputati (con l'ausilio di avvocati iscritti nell'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: (ricorso DE AN): I- vizio di motivazione (quanto all'affermazione di responsabilità: lamenta in particolare l'esistenza di discrepanze tra le dichiarazioni delle pp.oo.); II/III - mancata assunzione di una prova decisiva (asseritamente, il confronto tra il ricorrente e la p.o. OLIMPIO) e vizio di motivazione sulle ragioni del mancato accoglimento della richiesta difensiva;
IV vizio di motivazione quanto alla ritenuta mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti;
(ricorso D'ON): I/II - violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione;
(ricorso DE TA): I-motivazione mancante od illogica su plurimi profili. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Deve immediatamente rilevarsi che ad udienza pubblica già terminata, e quando peraltro in aula era rimasto uno soltanto dei difensori degli imputati in precedenza comparsi è comparso il difensore della parte civile INTESA S. LO s.p.a., depositando conclusioni scritte e nota spese. La comparizione è, peraltro, in relazione a quanto premesso, certamente tardiva, e le formulate richieste non possono, pertanto, essere valutate. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorso sono integralmente inammissibili, in parte perché non consentiti, in parte per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. (ricorsi D'ON e DE TA) 1. Deve premettersi che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. Un., sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, CED Cass. n. 244273 s.) hanno esaminato il problema dell'ambito del sindacato, in sede di legittimità, sui vizi della motivazione, in presenza di cause di estinzione del reato, del quale le stesse Sezioni unite avevano già avuto modo di occuparsi in passato (affermando che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'inevitabile rinvio della causa al giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento risulterebbe comunque incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato: Sez. un., sentenza n. 1653 del 21 ottobre 1992, dep. 22 febbraio 1993, Marino ed altri, CED Cass. n. 192471). In linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza intervenuta successivamente sulla questione (Sez. V, sentenza n. 7718 del 24 giugno 1996, CED Cass. n. 205548; Sez. IV, sentenza n. 14450 del 19 marzo 2 2009, CED Cass. n. 244001), il principio è stato ribadito (sostanzialmente nei medesimi termini, come è confermato dalle quasi speculari massime estratte dalle due decisioni delle Sezioni Unite) anche dalla sentenza Tettamanti, a parere della quale la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta cause di estinzione del reato, ed alla conseguente declaratoria. Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con i principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. A conclusioni diverse dovrebbe giungersi nel solo caso in cui l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nei qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Il principio è stato successivamente ribadito, più o meno nei medesimi termini, da Sez. VI, sentenza n. 23594 del 19 marzo 2013, CED Cass. n. 256625, secondo la quale Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili>>, e merita senz'altro di essere condiviso. In proposito, vanno, conclusivamente, ribaditi i seguenti principi di diritto: In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione», ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento», e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento>>. 3 Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata>>.
1.1. Tali principi di diritto comportano la non rilevabilità in questa sede, agli effetti penali, di eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, evidente apparendo che la motivazione della sentenza impugnata non risulta del tutto carente né meramente apparente, e non essendo stata proposta dagli imputati valida e tempestiva rinunzia alla prescrizione.
1.2. D'altro canto, il ricorso D'ON (il solo che evoca, sia pur incidentalmente, la propria condanna al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile) è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, non contenendo alcun riferimento a specifiche risultanze o passi della motivazione della sentenza impugnata illegittimamente incidenti sulle conclusive statuizioni civili.
1.3. Il ricorso DE TA appare all'evidenza formulato con esclusivo riguardo agli effetti penali, non contenendo alcun riferimento a quelli civili. - -1.3.1. Anch'esso pur ai soli effetti civili sarebbe, comunque, assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (richiamando quanto già rilevato dal Tribunale) ha motivato l'impossibilità di addivenire al chiesto proscioglimento. Con tali argomentazioni (esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto non sindacabili in sede di legittimità) il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare doglianne già non accolte, riproponendo una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. (ricorso DE AN) 2. Deve premettersi che, secondo consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti 4 contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio · 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per 5 l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>. Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1. Ciò premesso, il primo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello ha motivato l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti accertati (f. 13 s.), valorizzando essenzialmente le dichiarazioni delle pp.oo., motivatamente ritenute attendibili, e concordi sui tratti essenziali della vicenda riferita. Con tali argomentazioni (esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto non sindacabili in sede di legittimità) il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
2.2. Il secondo ed il terzo motivo sono in parte non consentiti, in parte generici e manifestamente infondati. 6 2.2.1. Deve premettersi che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. II, sentenze n. 3706 del 21. 27 gennaio 2009, CED Cass. n. - 242634, e n. 19696 del 20 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche - sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993). Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta). Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. E, nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso è stata come si vedrà - decisa correttamente dal primo giudice.
2.2.2. Il vizio evocato di mancata assunzione di una prova decisiva può essere dedotto solo in relazione a specifici mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, c.p.p., ed assume, peraltro, rilievo solo quando la presunta prova decisiva, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti 7 determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione.
2.2.3. Ciò premesso, il secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. D), c.p.p., con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva costituita dal confronto tra il ricorrente e la p.o. OLIMPIO, è manifestamente infondato, poiché il richiesto confronto non rientra nel concetto di "prova decisiva" previsto dalla norma indicata. Il vizio de quo è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice inficiando il giudizio formulato. Si è in proposito, affermato, che non tutte le prove, anche se astrattamente idonee a determinare un diverso esito del processo, sono riconducibili al concetto di "prova decisiva" fatto proprio dall'art. 606. La lettera d) citata contiene infatti un esplicito riferimento all'art. 495 comma 2^ c.p.p. e pertanto si riferisce esclusivamente alle prove a discarico mentre il confronto non può essere considerato tale stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice nei casi di disaccordo fra persone già esaminate o interrogate su fatti e circostanze importanti (art. 211 c.p.p.)>> (Cass. pen., sez. IV, sentenza n. 4699 del 6 dicembre 2001, dep. 7 febbraio 2002, n.m. sul punto). È stato, inoltre, escluso che possa definirsi decisiva la prova abbisognevole di comparazione con altri elementi acquisiti al processo: il vizio di mancata ammissione di prova decisiva presuppone che l'elemento probatorio pretermesso di per sé abbia un contenuto tale da risolvere il thema decidendum, non potendosi definire decisiva una prova abbisognevole, come lo stesso ricorrente afferma nell'illustrare il motivo in esame, di comparazione con altri elementi acquisiti in processo non pere negarne l'efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione argomentativa per quanto oggetto del giudizio, venendo in tal modo meno il carattere di decisività>> (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 3148 dell'11 febbraio 1998, n.m.). Per tali ragioni, va affermato il seguente principio di diritto: Non rientra tra le "prove decisive" di cui all'art. 606, comma 1, lett. D), c.p.p. il confronto>> 8 2.3. Il quarto motivo è non consentito, generico e manifestamente infondato. Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010, CED Cass. n. 245931). Nel caso di specie, la Corte di appello ha comunque correttamente valorizzato la gravità dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di dette colpe - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica 16 maggio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani, Matilde Cammino Meix DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 AGO 2014 EMA Maria PERILLI 9