Articolo 7 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 6Articolo 6 bis
Versione
22 maggio 1951
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Versione
6 maggio 1952
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Versione
25 ottobre 1989
Art. 7. (((Sessioni della corte di assise e della corte di assise di
appello). )) (( 1. La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.
2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio ))
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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