Articolo 4 della Legge 21 febbraio 1984, n. 14
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 marzo 1984
Art. 4.
Dopo l' articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 39-bis - (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). - Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, il decreto di convocazione e' emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che e' necessario convocare.
Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.
Il decreto di citazione a giudizio e' emesso dal presidente della sezione competente".
Entrata in vigore il 10 marzo 1984
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