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27 settembre 1987
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21 giugno 2022
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Art. 10-bis. (Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari).
La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni ((quadriennio)) con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il ((quadriennio)) l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del ((quadriennio)) per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all' articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n.
287 , aggiunto dall' articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14 .
La ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni ((quadriennio)) con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il ((quadriennio)) l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.
A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.
Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 e possono essere variate nel corso del ((quadriennio)) per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.
Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui all' articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n.
287 , aggiunto dall' articolo 1 della legge 21 febbraio 1984, n. 14 .
Commentari • 4
- 1. Le Tabelle degli Uffici giudiziariGianfranco Gilardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 5.999008
[…] Il potere del Csm di emettere direttive per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, oltre che nell'art. 105 della Cost., trova fondamento nelle disposizioni contenute nell'art. 10 bis della legge 195/1958 (introdotto dall'art. 4 d.l. 394/1987 conv., con modificazioni, nella legge 479/1987) e negli artt. 7 bis e ter del r.d. 12/1941, aggiunti dall'art. 3 d.p.r. 449/1988, con le successive modifiche di cui al d. lg. 51/1998, alla legge 63/2001, al d. lg. 106/2006 ed alla legge 111/2007. […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 4052Provvedimento: […] Il successivo art. 10 bis della Legge n. 195 del 1958 (rubricato “ Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari ”) stabilisce che la “ designazione dei magistrati componenti gli uffici ” è effettuata “ con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai Presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari ”.Leggi di più...
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