Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, la valutazione della fondatezza del rigetto della richiesta da parte del giudice deve essere effettuata con giudizio "ex ante", con riferimento alle condizioni probatorie esistenti al momento della decisione sul rito non dovendosi tenere conto degli accertamenti e degli elementi emersi successivamente a tale decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2013, n. 51817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51817 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 06/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2806
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 32122/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
GA DO N. IL 06/07/1976;
GA DO N. IL 23/03/1965;
GA EL N. IL 04/02/1948;
inoltre:
GA DO N. IL 06/07/1976;
GA DO N. IL 23/03/1965;
GA EL N. IL 04/02/1948;
CALIA PASQUALE N. IL 05/09/1942;
avverso la sentenza n. 1224/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio compresa la valutazione delle circostanze attenuanti generiche del ricorso del PG;
rigetto di tutti i ricorsi degli imputati.
Uditi i difensori, avv. Gullo MI e avv. Milicio Giuseppe, per NE EN cl. 1976 e NE EN cl. 1965, che si riportano ai motivi di ricorso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del PG;
avv. Contestabile Guido, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Milicia Giuseppe, difensore di fiducia di NE EL, come da nomina depositata in udienza, conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso e per il rigetto del ricorso del PG;
avv. Cimino NI per IA AS, che conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 febbraio 2013, la Corte di appello di Reggio Calabria, 1A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi appellata dagli imputati IA AS, NE EL, NE EN cl. 1965 e NE EN cl. 1976, previa concessione a questi ultimi due delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha ridotto le pene inflitte a IA a due anni sei mesi di reclusione e seimila euro di multa, a NE EN cl. 1965 a cinque anni di reclusione e quindicimila euro di multa, a NE EN cl. 1976 a quattro anni di reclusione e Euro diecimila di multa, a NE EL a sei anni cinque mesi di reclusione e tredicimila euro di multa. Ha revocato la sanzione accessoria inflitta a IA e ha ridotto a tre anni la durata dell'interdizione dai pubblici uffici per NE EN cl. 1976; ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli: A) IA e NE EN cl. 1965 di concorso nel delitto di usura in danno di AN MI dal quale, a fronte di un prestito di Euro 20.000,00, si facevano promettere e poi consegnare interessi di natura usuraria pari al 120% per anno, in Cittanova tra settembre e dicembre 2004; B) IA AS (in concorso con ZA NI) del delitto di usura in danno di CI MI dal quale, a fronte di prestiti per complessivi Euro 10.000,00, si facevano promettere e quindi consegnare interessi usurari corrispondenti al 120% annuo, in Cittanova e Polistena fino al settembre 2010; C) NE EN cl. 1965, NE EN cl. 1976 e NE EL, in concorso fra loro, avendo instaurato il primo il rapporto di prestito con CI MI, con subentro del secondo con il coordinamento del terzo, si facevano promettere da CI MI a fonte di iniziale prestito di Euro 100.000,00 interessi del 120% annui e quindi, intervenuto come debitore anche CI NI, si facevano restituire parte delle somme maturate fino ad Euro 182.000,00 e pretendevano, a fine settembre 2010 ulteriore somma di Euro 335.000,00 successivamente rinegoziata in Euro 100.000,00 a titoli di interessi, In Cittanova, Rosarno e Gioia Tauro dal marzo 2006 a settembre 2010; D) NE EN cl. 1965 (in concorso con AN NN AS) del delitto di usura in danno di CI MI dal quale, a fronte di un prestito di Euro 3.000,00 si facevano promettere e quindi consegnare interessi di natura usuraria del 120% annui, in San Ferdinando fino al marzo 2009, fatti tutti aggravati perché commessi in danno di persone che svolgevano attività imprenditoriale. Inoltre per NE EL con la recidiva aggravata, reiterata specifica. Con condanna degli imputati, in solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese.
La Corte territoriale, riportato per intero il testo della motivazione della sentenza del Tribunale, ne condivideva l'impianto giustificativo e specificamente - dopo aver rammentato che le indagini avevano casualmente preso le mosse a seguito di conversazione telefonica tra CI MI e NO AN (Presidente della Banca del Credito Cooperativo di Cittanova) - le valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di CI MI e CI NI, sia per la loro coerenza interna sia perché confortate dai risultati dei servizi di osservazione predisposti dalla p.g. (riprese video dell'incontro con NE EN cl. 1976), dalle conversazioni oggetto di intercettazione (inizialmente con IA), dai documenti, contenuti in cinque faldoni, sequestrati a seguito di perquisizione negli uffici dei CI (ritenuti genuini, perché redatti prima che le persone offese sapessero delle indagini, e significativi perché contenenti i riepiloghi delle operazioni di mutuo). Per contro condivideva il convincimento di inattendibilità delle versioni difensive degli imputati IA, NE DO cl. 1965 e NE EL, perché configgenti con le altre risultanze dibattimentali. In particolare (in riferimento al capo C), quanto al preteso credito di Euro 54.000,00 (somma promessa per le false fatture asseritamente rilasciate da NE EN cl. 1965, relative a circa 500 q.li di olio lampante, al fine di ottenere provvidenze dal Ministero della Ricerca) perché sarebbe stato più conveniente procedere all'acquisto effettivo di tale qualità di olio (che al prezzo di mercato sarebbe costato circa 40- 50.000,00 Euro), con il vantaggio di poterlo poi rivendere;
quanto al credito conseguente al furto di olio di proprietà di NE e depositato negli impianti delle persone offese, perché il quantitativo indicato aveva valore pari almeno alla metà della somma che a tale titolo si vantava (240.000 Euro); perché il residuo credito (asseritamente nascente dal rapporto definito "quasi lecito", di sconto di titoli dell'imputato emessi al solo scopo di consentire anticipazioni bancarie in favore delle persone offese) non era quantificato e comunque era modesto. Inaccoglibile era la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di procedere all'acquisizione di documentazione bancaria per poi procedere a perizia contabile, posto che già il primo Giudice aveva escluso l'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa e che comunque la documentazione bancaria avrebbe potuto dare conto dei rapporti dare-avere ma non avrebbe potuto indicare la causale delle singole operazioni. Ugualmente inutile era l'acquisizione delle dichiarazioni di CI MI nel separato procedimento a carico del coimputato AN. Non ricorrevano i presupposti per riconoscere a IA l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ma la pena nei suoi confronti poteva essere ridotta, tenuto conto del ruolo e delle altre circostanze ex art. 133 c.p.; la sostanziale incensuratezza di NE EN cl. 1965 e NE EN cl. 1976 consentiva di ritenerli meritevoli delle attenuanti generiche, equivalenti alla residua aggravante, mentre per NE EL erano di ostacolo i precedenti penali. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi:
1) il Procuratore Generale, che ne ha chiesto l'annullamento ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento all'affermata meritevolezza delle attenuanti generiche riconosciute a NE EN cl. 1965 e NE EN cl. 1976, valutate equivalenti all'aggravante nonostante la ritenuta gravità delle condotte e senza tenere conto della disciplina dettata dall'art. 62 bis c.p., comma 3, peraltro senza alcun conteggio della continuazione interna al capo C, nonché in riferimento alla posizione di NE EL per il quale è stata indicata solo la pena finale;
2) Avv. MI Gullo, nell'interesse di NE EN cl. 1965 e NE EN cl. 1976: - mancanza di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione della documentazione bancaria, diniego giustificato solo in ragione della riconosciuta insussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ragione del considerevole patrimonio anche immobiliare delle presunte persone offese, della natura strumentale delle conversazioni oggetto di intercettazione in cui i dialoganti fratelli CI, appaiono non genuine perché consapevoli di essere oggetto di intercettazione (per come riconosciuto dall'ufficiale dei CC. Filippi). Inoltre, in riferimento alla conversazione intercettata del 27.9.2010 (valorizzata dai giudici di merito perché sarebbe dimostrativa che NE EN cl. 1975 interveniva non come intermediario dell'omonimo cugino ma come creditore in proprio) la sentenza ha omesso di rilevare un dettaglio di decisiva importanza e cioè che NE EN cl. 1975 contesta decisamente sia l'importo che i CI asserivano di aver versato sia che esso sia stato versato tramite il cugino, cugino che, se identificato in CI EN cl. 1965, determina l'inconciliabilità con la versione di CI MI che lo ha indicato come estraneo a qualsiasi rapporto successivo al dicembre 2006 e alimenta il convincimento che le persone offese fossero consapevoli dell'esistenza del dispositivo di ascolto installato dai Carabinieri. L'inattendibilità della testimonianza di CI NI risulta sia dalla correzione apportata al dibattimento, rispetto alle originarie dichiarazioni, sull'occasione della sua conoscenza delle vicende debitorie del fratello;
sia dal contenuto della conversazione (oggetto di intercettazione ambientale del 27.9.2010) che dimostra come la sua conoscenza risaliva ad epoca anteriore a quella indicata. Inattendibile è poi il racconto di CI MI in riferimento alla pretesa occasionalità dell'incontro con IA nel settembre 2004 e della dinamica degli incontri successivi, narrato che si oppone alla ritenuta pari coerenza dei racconti. Quanto alla vicenda delle false fatture, con promessa di compenso per Euro 54.000,00, la valutazione del Tribunale è erronea, perché non contestualizza il fatto: dal finanziamento del ministero CI avrebbe conseguito Euro 84.000,00 per spese in realtà mai sostenute con un vantaggio netto di 30.000,00 Euro una volta detratta la somma promessa a NE che è credibile anche per il credito vantato per effetto del furto dei 170 q.li di olio depositato preso gli impianti delle persone offese e per il credito vantato per i favori bancari leciti;
3) Avv. Giuseppe Milicia, nell'interesse di NE EN cl. 1965 e NE EN cl. 1976, che ne ha chiesto l'annullamento: - a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e) in relazione all'art. 603 c.p.p., comma 2, art. 190 c.p.p., comma 1 e art. 495 c.p.p., comma 1 e all'art. 644 c.p. perché la Corte di appello, alla quale si era chiesto di rimediare alle carenze istruttorie di primo grado e alla motivazione del primo giudice in particolare in relazione al prestito di cui al capo D. A tal fine si trascriveva per intero l'atto di appello al fine di consentire di constatare l'omessa risposta alle deduzioni difensive;
4) avv. NI Cimino, nell'interesse di IA AS, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., nn. 1 e 3
in quanto la sua responsabilità è stata affermata non perché sia stata raggiunta la certezza della sua colpevolezza ma perché la sua spiegazione è stata ritenuta insoddisfacente a fronte dell'accordata piena credibilità del dichiarato delle persone offese, senza dare risposta ai puntuali motivi di appello, che integralmente si riportavano, sicché si doveva concludere che non era stata raggiunta alcuna certezza idonea a consentire di poter collegare un evento ad una condotta "al di là di ogni ragionevole dubbio". La motivazione della sentenza impugnata (che ricalca quella di primo grado) è illogica nella parte in cui afferma che CI MI è credibile senza fornire spiegazione ai rilievi difensivi mossi con l'appello con i quali si era evidenziata la contraddizione delle sue dichiarazioni dibattimentali rispetto a quanto invece riportato nella comparsa di costituzione della causa civile pendente presso il Tribunale di Palmi sezione distaccata di Cinquefrondi;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 644 c.p.p., comma 2 per avere i giudici di merito, nonostante le dichiarazioni degli imputati e la produzione documentale, continuato a parlare di "mediazione usuraria" mentre è stato condannato per concorso in usura, mediazione che costituisce fattispecie autonoma per la cui consumazione è sufficiente che sia usurario il compenso che il mediatore si fa dare o promettere, compenso di cui nessuno riferisce. La sentenza impugnata ha affermato essere destituita di serio fondamento la tesi difensiva che vorrebbe ridurre la mediazione di IA ad un'intercessione nell'interesse della vittima al rilievo che il suo ruolo, in relazione sia al capo A sia al capo B, fu quello di ricevere i pagamenti di CI, di determinare con lui le pendenze e di garantire mediante assegno l'adempimento del credito di ZA, assunti che non trovano riscontro nelle stesse dichiarazioni delle persone offese, veritiera essendo la sola circostanza della garanzia prestata ma senza interessi usurari. La Corte di appello ha delineato la posizione di IA, avendogli attribuito un ruolo decisivo, ma non è stata delineata la fattispecie criminosa a suo carico, la condotta di mediazione delineata non essendo riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 644 c.p.; - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis, per non avere la Corte di appello preso in considerazione il giudizio di prevalenza come richiesto nel gravame;
in relazione all'art. 114 c.p. configurabile quando il reato si sarebbe ugualmente verificato e quando, come nel caso di specie, l'apporto concorsuale è stato di lieve entità; in relazione all'art. 442 c.p.p. perché soltanto attraverso l'escussione di CI MI e CI NI il Collegio giudicante si è potuto rendere conto che le persone offese non versavano in stato di bisogno e che non poteva essere accordata loro un alone di santità; 5) Avv. Guido Contestabile, nell'interesse di NE EL, che ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione ed erronea applicazione della legge con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'art. 111 Cost., all'art. 603 c.p.p., commi 1, 2 e 5 - art. 495 c.p.p., comma 2, 190 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 2; art. 110 c.p., art. 644 c.p.p., comma 1 e comma 5, n. 4, art. 59 c.p., comma 2 e art. 133 c.p. per avere la Corte di appello ritenuto l'irrilevanza delle prove richieste con l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale in ragione della ritenuta completezza del quadro probatorio e della valutazione di "non incompatibilità" del rapporto usurario con i rapporti ulteriori ritenuti esistenti ma non meritevoli di approfondimento, senza tuttavia sottoporre a valutazione la richiesta difensiva afferente la documentazione della pratica che CI aveva avviato e concluso con il Ministero della Ricerca, in violazione del disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 2, tanto più che la versione difensiva scaturente dal narrato di NE EN cl. 1965 (truffa ordita dai CI in danno del Ministero della Ricerca) ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di questi ultimi, sicché risulta decisivo chiarire l'eventuale natura truffaldina dell'operazione intrapresa e l'eventuale coinvolgimento di NE, idonea ad escludere la natura usuraria del rapporto, questione risolta dalla Corte di appello con argomentazioni illogiche ed arbitrarie. Inoltre in violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 5, l'incorporazione del provvedimento di rigetto all'interno della sentenza finisce con l'erodere le garanzie difensive. La motivazione della sentenza impugnata è poi illogica e contraddittoria per la parte in cui, riprendendo un'argomentazione sviluppata dal primo giudice, ritiene non credibile l'ipotesi di richiesta di fatture false avanzata da CI a NE al fine di portare a termine la truffa in danni del Ministero.
La Corte infatti trascura un particolare di rilievo fondamentale:
NE non avrebbe ottenuto la somma di 54.000 Euro ma solo la promessa che in caso di esito positivo della truffa milionaria gli sarebbe stata corrisposta la sua parte. A CI non interessava acquistare la merce (anche perché non aveva disponibilità economiche) ma ottenere fatture. Tali rilievi difensivi valgono quindi ad escludere la sussistenza di elementi indiziari dotati dei requisiti richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 2 posto che l'esistenza del debito di CI postula un ampio ventaglio di ipotesi. La sentenza incorre poi in travisamento della prova allorché, nel commentare il testo della conversazione del 27.9.2010, afferma che NE EN cl. 1976 avrebbe ammesso che l'importo complessivo non poteva essere inferiore a 300.000 Euro:
nella conversazione (trascritta per intero in sentenza) NE non parla di cifre. Va ancora annotato che i documenti in sequestro, privi di data certa, sono scritti da CI e che le intercettazioni sono successive alla conoscenza di questi dell'inizio delle indagini. Infine la qualificazione giuridica ex art. 644 c.p. del fatto asseritamente accertato a carico di NE EL è conseguenza della violazione dei criteri di valutazione della prova. Egli infatti avrebbe "acquistato" il credito, senza partecipare alla conclusione dell'accordo usurario, e avrebbe solo tentato di riscuoterlo essendosi limitato ad interloquire con i fratelli CI. Tali censure ex art. 59 c.p., rappresentate con l'appello, sono state superate con il generico assunto che i CI avevano pagato, ma senza indicare gli importi e le circostanze temporali dei pagamenti, peraltro in assenza di motivazione in ordine all'asserita consapevolezza della reale natura del credito cedutogli da NE EN cl. 1965 e quindi anche dell'attività imprenditoriale delle persone offese. Infine sono stati violati i criteri legali di determinazione della pena, perché in applicazione dell'art. 63 c.p., comma 3, la pena avrebbe dovuto essere contenuta in cinque anni e quattro mesi di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione difensiva sollevata all'udienza odierna da tutti i difensori per la pretesa nullità - inammissibilità conseguente all'omessa notifica alle controparti del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'omessa notificazione alla parte privata dell'impugnazione proposta da altra parte non da luogo all'inammissibilità del gravame, ma solo all'obbligo della cancelleria di provvedere alla notifica non eseguita, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell'atto di impugnazione (Cass. SU, 29.1.2003 n. 12878), conoscenza che nel caso risulta assicurata per effetto della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna, contenente indicazione del proposto ricorso. Va altresì rammentato che tale notifica, disciplinata dall'art. 584 c.p.p., è finalizzata a consentire alla parte non impugnante di proporre appello incidentale (ex plurimis Cass. Sez. 2, 11.4.2007 n. 16891), ipotesi non ricorrente nel caso in esame sia perché non è consentita impugnazione per cassazione incidentale sia perché gli odierni ricorrenti hanno proposto impugnazione in proprio.
1. Il ricorso del Procuratore Generale:
1.1. è inammissibile per la parte in cui denuncia mancanza di motivazione in riferimento al mancato calcolo dell'aumento di pena per la continuazione interna contestata al capo C per NE EN cl. 1976 e della continuazione interna contestata ai capi A e B per NE EN cl. 65, perché di ciò non aveva tenuto conto già Tribunale. Di conseguenza la Corte di appello, in omaggio alla regola della devoluzione stabilita dall'art. 597 c.p.p., comma 1, non poteva di propria iniziativa, delibare sul punto. Va poi osservato che, nonostante la formale contestazione dell'art. 81 cpv. c.p. in realtà si è trattato di singoli rapporti usurari, la promessa degli interessi essendosi compiuta con la consegna. Va ribadito che il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile della illecita pattuizione (Cass. Sez. 2, 12.6.2007 n. 26553); Cass. Sez. 2, 10.2.2008 n. 34910; Cass. Sez. 2, 19.6.2009 n. 42322; cass. Sez. 2, 2.7.2010 n. 33871);
1.2. è infondato per la parte in cui denuncia omessa motivazione in riferimento al calcolo della pena nei confronti di NE EL, per la parte in cui la sentenza non ha spiegato quale sia la pena base e quali siano gli aumenti su di essa per le due aggravanti (art. 644 c.p., comma 5, nn. 4 e 5) e quale sia l'influenza dell'art. 63 comma 3 (e se deve trovare applicazione l'art. 63, comma 4), perché anche per questo profilo la Corte territoriale ha reiterato il metodo di calcolo seguito dal primo Giudice, metodo che non era stato oggetto di critica con l'appello;
1.3. è fondato quanto alla denuncia di violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di NE EN cl. 1976 e NE EN cl. 1965, perché a norma dell'art. 62 bis c.p., comma 3 (comma aggiunto con L. n. 125 del 2008, applicabile nel caso in esame perché i fatti loro addebitati sono anche successivi a tale data) "l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione" delle dette circostanze. Per questo profilo la sentenza deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, proceda a nuovo giudizio sul punto, attenendosi al principio di diritto enunciato.
Resta assorbita la questione dell'omessa motivazione in riferimento al giudizio di equivalenza. Consegue la determinazione della pena.
2. I ricorsi nell'interesse di NE EN cl. 1965 e NE EN cl. 1976:
2.1. quello dell'Avv. MI Gullo.
2.1.1. è infondato per la parte in cui denunciano, violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per acquisire documenti e procedere a perizia, perché la sentenza impugnata non si è limitata ad affermarne la superfluità in ragione dell'esclusione dell'aggravante dello stato di bisogno delle persone offesa, ma ha spiegato - attraverso il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado - che "la verifica dei flussi finanziari reciproci ... non avrebbe comunque consentito di dar conto della riferibilità dei singoli movimenti all'uno o all'altro del rapporto instaurato tra i soggetti interessati - lecito, illecito o quali lecito - ..." e che la perizia non avrebbe potuto accertare la causale delle singole operazioni;
che altre considerazioni in fatto - come il contenuto dell'estratto conto presso la BCS filiale di San Ferdinando - erano genericamente dedotte - allorché si è affermato che esso conterrebbe "risposte assai precise in merito", senza ulteriori specificazioni;
2.1.2. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la parte in cui, a giustificazione della denunciata mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perché formula considerazioni in fatto in ordine al patrimonio immobiliare dei CI ovvero avanza sospetti sulla genuinità delle conversazioni oggetto di intercettazione al rilievo che le persone offese erano al corrente delle indagini e su queste basi propone lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito con argomenti che, in quanto non manifestamente illogici, non possono essere oggetto di censura in questa sede. Va ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella). La doglianza difensiva (secondo il quale la sentenza avrebbe omesso di rilevare un dettaglio, ritenuto dai ricorrenti di decisiva importanza, e cioè che nel corso del colloquio del 27.9.2010 NE EN cl. 1976 ha contestato decisamente le affermazioni dei CI sia per l'importo che costoro asserivano di aver versato sia per le modalità di versamento tramite il "cugino" - cioè NE EN cl. 1965 -, dettaglio che contrasterebbe con la versione di CI MI, che avrebbe costantemente sostenuto che il cugino a partire dal 2006 si era del tutto estraniato dalla vicenda) non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, perché si versa in ipotesi di doppia conforme. Il dettaglio, cui si annette decisiva importanza, era rilevabile già nella motivazione della sentenza di primo grado e quindi la difesa avrebbe dovuto in maniera specifica porlo come oggetto di verifica al giudice del gravame di merito e non rilevarlo per la prima volta in questa sede.
2.1.3. Ancora doglianze di merito sono quelle successive che attengono:
- all'inattendibilità delle dichiarazioni di CI NI, perché l'analisi proposta sollecita considerazioni alternative rispetto a quelle sviluppate dalla Corte territoriale;
- alla credibilità di CI MI allorché vuole accreditare l'occasionalità dell'incontro con IA AS presso la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova e a tutto lo svilupparsi successivo di quella parte della vicenda che ha dato luogo alla contestazione di cui al capo A e al raffronto dell'ordito accusatorio con la ricostruzione di IA, che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto essere coerente con quella di NE cl. 1965. Anche per tale vicenda le valutazioni dei giudici di merito non sono censurabili in quanto non manifestamente illogiche, posto che hanno colto l'inverosimiglianza dell'assunto secondo il quale lo NE non conoscesse o non avesse compreso che si trattava dell'imprenditore con il quale aveva già avuto rapporti commerciali. Definire forzatura argomentativa tali considerazioni, ovvero indicarle come configgenti con "i fatti di causa considerati nel suo (recte loro) complesso" significa sviluppare una critica attinente al merito e comunque generica;
- alla credibilità del narrato di NE EN cl. 1964 in relazione all'episodio della prospettata truffa ai danni del Ministero della Ricerca e a quello relativo al danno conseguente al furto dell'olio depositato presso l'azienda delle persone offese, perché anche in questo caso si vuoi sovrapporre una possibile ricostruzione alternativa, la cui attendibilità è stata esclusa dai giudici di merito con motivazione che non è censurabile in questa sede, il limite del vaglio di legittimità essendo per volontà di legge circoscritto alla verifica della non manifesta illogicità delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata.
2.2. Il ricorso dell'Avv. Giuseppe Milicia:
2.2.1. è infondato per la parte in cui denuncia violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, perché le prove delle quali è stata sollecitata l'assunzione non sono prove sopravvenute ma prove già indicate nel corso del giudizio di primo grado e in relazione alle quali il Tribunale aveva formulato valutazione di superfluità (cfr. Cass. Sez. 2, 3.2.2012 n. 9267; Cass. Sez. 1, 23.5.2012 n. 35846). La Corte di appello ha mostrato di condividere tale valutazione e ne ha spiegato le ragioni per "la compiutezza del quadro probatorio" costituito dalle conversazioni oggetto di intercettazione e dalla documentazione oggetto di intercettazione. Ha quindi riportato e fatto propria la motivazione posta a fondamento della decisione del Tribunale in ordine alla superfluità ed irrilevanza delle produzioni e richieste istruttorie reiterate dalla difesa. Come già spiegato, la richiesta di acquisizione dell'estratto conto acceso presso la Banca di San Ferdinando di Puglia era generica. L'assunto che esso conteneva "risposte assai precise in merito" allo scambio di assegno del marzo 2009 non individua la rilevanza specifica della produzione richiesta. I ricorrenti reiterano la questione, senza spiegare quale indicazione ulteriore documenterebbe l'estratto conto in ordine alla sorte dell'assegno dell'importo di seimila Euro emesso dalla persona offesa.
2.3. I ricorsi debbono in conseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso dell'avv. NI Cimino, nell'interesse di IA AS: 3.1. è infondato per la parte in cui denuncia omessa motivazione per non avere la sentenza impugnata dato risposta alle doglianze difensive mosse con l'appello in relazione alla ritenuta attendibilità della testimonianza di CI MI, tanto da non poter ritenersi essere stata raggiunta la "certezza" della responsabilità penale. In particolare, con riferimento alla parte dell'appello con la quale si era fatto rilevare che nella comparsa di risposta in sede civile CI aveva resistito alla pretesa di IA con l'assunto che si trattava di prestiti usurari mentre in sede penale aveva riconosciuto trattarsi di prestiti di favore senza la corresponsione di interessi, la Corte territoriale ha risposto per implicito allorché ha valorizzato i plurimi elementi di riscontro al narrato del denunciante. Del resto il fatto che con la denuncia penale la persona offesa abbia escluso la natura usuraria di una parte dei prestiti evidenzia la carenza di interesse in questa sede e colloca la diversa opzione in sede civile come la conseguenza di una scelta tecnica (la comparsa di risposta è atto del difensore- procuratore);
3.2. il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché mera reiterazione di analogo motivo di appello, senza tenere conto che la sentenza impugnata non qualifica l'intervento del ricorrente come mediazione ma giustifica il convincimento del suo pieno concorso nei reati di usura a lui contestati ai capi A e B (pagg. 95-97 della sentenza impugnata), con passaggi argomentativi che non vengono criticati specificamente e che in conseguenza resistono come valida giustificazione della decisione adottata;
3.3. Il terzo motivo di ricorso:
3.3.1. è inammissibile per la parte in cui denuncia omessa valutazione in ordine al diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, perché con l'appello nessun motivo specifico era stato proposto in relazione a tale punto. Solo con le richieste si era, fra l'altro, proposto di "concedere le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. da considerarsi prevalenti alla contestata aggravante, diminuendo la pena", formulazione che risulta letteralmente collegare la valutazione di prevalenza al contemporaneo riconoscimento di entrambe le attenuanti. Comunque nessuno specifico argomento era stato speso per contrastare la diversa scelta del primo giudice in punto di valenza sicché la doglianza sarebbe stata inammissibile per genericità, in quanto in violazione alla regola dettata dall'art. 581 c.p.p., lett. c), sanzionata dal successivo art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) con l'inammissibilità;
3.3.2. è infondato in riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. perché la sentenza impugnata (pag. 95) ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha escluso che il contributo concorsuale del ricorrente avesse avuto minima importanza, avendo rammentato il rilievo del suo attivarsi per rendere possibile il perfezionarsi dell'accordo usurario;
3.3.3. è inammissibile per genericità in riferimento alle doglianze relative al mancato riconoscimento della diminuente ex art. 442 c.p.p.. Vero è che la sentenza impugnata (pag. 99) a tal proposito si è limitata a richiamare la motivazione sul punto della sentenza di primo grado, che aveva annotato come dalle dichiarazioni dibattimentali dei CI non erano emerse circostanze nuove e decisive. Ma in questa sede è rilevabile la genericità della doglianza mossa con l'appello, che fondava la sua richiesta solo con valutazione ex post, cioè in ragione dell'attività istruttoria svolta nel corso del dibattimento di primo grado a seguito dell'acquisizione da parte della difesa di elementi di conoscenza utili alla verifica delle condizioni patrimoniali delle persone offese. Con l'appello non si era specificato che la condizione posta per l'accesso al giudizio abbreviato contenesse l'indicazione puntuale delle ragioni giustificative dell'esame delle persone offese su questioni ulteriori rispetto a quelle oggetto delle informazioni acquisite nella fase delle indagini. Va ribadito che la critica al rigetto da parte del giudice della richiesta di giudizio abbreviato condizionato va posta con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione della richiesta stessa, con valutazione ex ante (canone ermeneutico costante, formulato già prima della riforma apportata con L. n. 479 del 1999: ex plurimis Cass. Sez. 1, 10.10.1995 n. 11264), perché la richiesta di giudizio abbreviato, condizionata all'acquisizione della testimonianza di persone che già hanno reso sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, è ammissibile allorché l'espletamento della prova sia effettivamente utile a verificare i profili di contraddizione e gli elementi carenti della prima deposizione e purché la richiesta medesima precisi la rilevanza di tali criticità ai fini della valutazione dei temi di prova riguardanti l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, la qualificazione del titolo di reato e la sussistenza delle circostanze (cfr. Cass. Sez. 1, 7.6.2011 n. 31881). Con l'appello non si era precisato se la richiesta di ammissione al rito abbreviato fosse stata condizionata dalla necessità di sentire le persone offese specificamente al fine di chiarire le loro condizioni economiche e quindi di escludere la circostanza aggravante dello stato di bisogno. Il motivo è stato cioè dedotto genericamente, vizio rilevabile anche in questa sede perché connota di inammissibilità il motivo stesso.
3.4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso dell'Avv. Guido Contestabile, nell'interesse di NE EL:
4.1. è infondato, per la parte in cui denuncia violazione del diritto alla prova, per le ragioni già indicate al par.
2.2. che precede, con la precisazione che il Collegio condivide il canone ermeneutico richiamato dal ricorrente, secondo il quale il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento quando la richiesta di parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Cass. Sez. 6, 10.12.2003-19.2.2004 n. 7197) ovvero indebitamente pretermessa (Cass. Sez. 3, 22.1.2008, n. 8382). Ma nel caso in esame sia il Tribunale che la Corte di appello hanno dato compiutamente ragione del convincimento di irrilevanza o ininfluenza delle prove richieste. L'assunto difensivo, secondo il quale tale scelta dei giudici di merito sarebbe arbitraria, si fonda sull'assunto che l'esclusione sarebbe stata giustificata al rilievo che le prove richieste erano finalizzate solo all'esclusione dell'aggravante dello stato di bisogno, perché i giudici di merito hanno aggiunto che la verifica sui flussi finanziari risultanti dai conti correnti dei CI e di NE (anche attraverso la valutazione di un esperto) "non avrebbe comunque consentito di dar conto della riconducibilità dei singoli movimenti ad uno o all'altro rapporto instaurato tra i soggetti interessati.... Ancora il perito non avrebbe comunque potuto accertare se i pagamenti sottesi a ciascun titolo fossero stati effettuati dal debitore indicato dal titolo o da terzi....", (pag. 94 sentenza impugnata, che ha riportato la motivazione del primo giudice). Tale parte della motivazione non è stata oggetto di specifica critica e quindi resiste come valido argomento alla decisione adottata sul punto;
4.2. è infondato per la parte in cui denuncia violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 5 perché nulla vieta che l'ordinanza venga pronunciata contestualmente alla sentenza, sia perché essa non è autonomamente impugnabile (art. 586 c.p.p.) sia perché il ricorrente non denuncia violazione del diritto al contraddittorio. L'assunto che lo stesso sarebbe vanificato è smentito dalla considerazione che la questione, in quanto proposta con l'appello (ma non si deduce essere stata espressamente riproposta in udienza), è stata oggetto di possibile considerazione delle parti in sede di discussione orale;
4.3. per la parte in cui denuncia violazione dell'art. 192 c.p.p.:
4.3.1. è inammissibile allorché, al fine di criticare la sentenza impugnata che ha giustificato il convincimento di ritenere non credibile l'ipotesi difensiva di richiesta da parte delle persone offese a NE EN di fatture false a corredo della pratica da inoltrare al Ministero della Ricerca, propone una possibile alternativa ricostruzione della vicenda, peraltro già vagliata dai giudici di merito con motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede;
4.3.2. è inammissibile allorché denuncia travisamento della prova in riferimento alla parte della motivazione della sentenza del Tribunale riportata a pag. 66 della sentenza impugnata dove, a seguito di valutazione del complessivo tenore delle dichiarazioni di NE EN cl. 1976 nel corso della conversazione oggetto di intercettazione ambientale, l'importo complessivo del credito rappresentato veniva quantificato in misura non inferiore ai 300.000 Euro.
Come noto, la formula novellata dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La questione assume particolare rilevanza nel caso in cui (a differenza di quello in esame) il giudice dell'appello sia andato di contrario avviso rispetto alla decisione adottata in prima istanza, ponendo così la parte vittoriosa in primo grado in condizione di non potersi difendere adeguatamente nel successivo grado di giudizio che, essendo di legittimità, preclude qualsiasi riesame nel merito. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 30.10-24.11.2003 n. 45276), al fine di ovviare alle difficoltà della parte soccombente in appello, aveva individuato quale possibilità di ricondurre nel vizio di mancanza di motivazione (in quanto all'epoca già deducibile in sede di legittimità) la mancata risposta da parte del decidente alle sollecitazioni proposte con memorie difensive, dirette ad estendere le sue valutazioni su elementi diversi non posti a fondamento dell'atto di appello e non oggetto di valutazione da parte del primo giudice. Nel contempo sollecitava il legislatore per un opportuno intervento che rimediasse alle difficoltà evidenziate e suggeriva di modificare il giudizio di appello con la previsione, in caso di difformità di valutazione, di separare la fase rescindente da quella rescissoria.
La scelta del legislatore è stata diversa: da un lato ha escluso la possibilità di appello per le sentenze di assoluzione. Dall'altro ha esteso il ricorso per cassazione, con le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e).
Il dato normativo lascia inalterata la natura del controllo del giudizio di cassazione, che può essere solo di legittimità. Non si fa carico alla suprema corte di formulare un' ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l'illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L'espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in quello di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novella normativa introduce così due nuovi vizi definibili come: 1) travisamento della prova, che si realizza allorché nella motivazione della sentenza si introduce un' informazione rilevante che non esiste nel processo;
2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla corte di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo. Questo ovviamente (si ribadisce) nel caso di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di c.d. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità. Il ricorrente avrebbe dovuto cioè dare dimostrazione di avere rappresentato con l'appello l'asserita non corrispondenza di quanto affermato in sentenza e quanto risultante dalla trascrizione, al fine di ottenere dal giudice del gravame risposta sulla rappresentata questione e, in caso di omessa risposta, denunciare la mancanza di motivazione.
L'assunto successivo, secondo il quale vi sarebbe contraddizione tra quanto risultante dal testo della conversazione e quanto ritenuto dalla Corte di appello, sostanzialmente reitera la denuncia di travisamento della prova, denuncia che peraltro attiene non direttamente al dato probatorio ma all'interpretazione valutativa dello stesso.
Generica, perché perplessa, è l'ultima notazione, formulata a conclusione del motivo in esame, sul valore di riscontro alle dichiarazioni dei CI da attribuire ai documenti sequestrati e alle conversazioni oggetto di intercettazione;
4.4. è infondato per la parte in cui denuncia violazione degli artt. 110 e 644 c.p., perché la sentenza impugnata, rispondendo adeguatamente ad analoghe doglianze mosse con l'appello, ha rammentato il quadro probatorio dal quale ha tratto il convincimento che il ricorrente, subentrato assieme a NE EN cl. 1976 nel rapporto usurario originariamente avviato da NE EN cl. 1965; ne assunse a pieno la titolarità avendo quantificato l'importo degli interessi pretesi a fronte delle offerte riduttive di CI ed avendo già riscosso parte del credito usurario. Quanto alla consapevolezza, la sentenza ne ha dato conto allorché ha rammentato che il ricorrente quantificò il credito in 335.000 Euro;
4.5. è ancora infondato per la parte in cui denuncia mancata osservanza e mancato impiego dei criteri legali in punto di commisurazione della pena detentiva. Il ricorrente muove infatti dal presupposto che la pena base non avrebbe potuto essere per lui superiore a quattro anni di reclusione, in analogia alla quantificazione effettuata per i concorrenti NE EN cl. 1965 e NE EN cl. 1976. Anche a voler aderire a tale assunto (arbitrario stante la valutazione negativa della personalità a norma dell'art. 133 c.p., espressamente formulata a pag. 100 della sentenza impugnata), va tenuto presente che al ricorrente sono state contestate due circostanze aggravanti ad effetto speciale interne al comma 5 dell'art. 644 c.p., sicché all'aumento minimo di un terzo per la prima (comportante la quantificazione indicata in ricorso di cinque anni e quattro mesi di reclusione) è stato effettuato ulteriore aumento di soli altri otto mesi per la seconda (sei anni di reclusione) e quindi di cinque mesi per la recidiva. Cioè un aumento complessivo per le ultime due circostanze ad effetto speciale di tredici mesi di reclusione, inferiore a quello consentito a norma dell'art. 63 c.p., comma 4. Del resto, come già rilevato per lo speculare motivo di ricorso da parte del Procuratore Generale, la Corte di appello ha seguito lo stesso metodo di calcolo della sentenza di primo grado, metodo che l'imputato con l'appello non aveva criticato.
4.6. Anche il ricorso di NE EL deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G. annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di NE EN cl. 1976 e NE EN cl. 1965 ed al conseguente giudizio di comparazione;
rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G..
Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013