Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante del reato concorsuale, dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione e organizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2009, n. 36243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36243 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 26/06/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3081
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 011783/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG AZ N. IL 18/09/1970;
2) SO FI N. IL 14/10/1984;
avverso SENTENZA del 13/01/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti motivi esposti dalla Difesa che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO
Il GUP presso il Tribunale di Catania, con sentenza del 18.06.08, dichiarava GO RA e OR AL, responsabili del concorso, insieme ad altri, nel reato di rapina pluriaggravata in danno di OL BE - cui venia sottratto un autoarticolato con semirimorchio trasportante un container - nonché nel reato di sequestro aggravato di persona in danno dello stesso OL, e li condannava alla pena indicata in sentenza.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione: - il PG relativamente a calcolo della pena;
e - gli imputati relativamente ai reato di sequestro di persona, che andava assorbito in quella di rapina, nonché relativamente alla mancata concessione delle attenuanti e alla mancata esclusione delle aggravanti. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 13.01.09, in parziale riforma della decisione di 1^ grado, rideterminava la pena per alcuni degli imputati, confermando nel resto.
Ricorrono per cassazione gli imputati GO RA e OR AL, deducendo:
GO:
1^ MOTIVO:
Difetto e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art.606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale sarebbe caduta in errore laddove ha ritenuto il reato di sequestro di persona, mentre tale ipotesi ricorre solo ove la privazione della libertà dell'individuo si protragga oltre il tempo necessario per consumare il reato di rapina;
circostanza che non si era verificata nella specie, atteso che la rapina era ancora in corso, poiché l'impossessamento del profitto non era ancora avvenuto del tutto. 2^ MOTIVO:
Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, nel determinare la pena, i giudici non avevano ritenuto di applicare l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, sul presupposto che il risarcimento effettuato da tutti gli imputati non sarebbe avvenuto prima del giudizio;
in realtà, se pure era avvenuto che la somma di Euro 1.000,00 offerta al camionista era stata offerta solo all'udienza dinanzi al GUP, in realtà la relativa decisione era stata deliberata già prima di accedere al rito abbreviato.
OR:
3^ MOTIVO:
Violazione di legge, ex art. 112 c.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. nonostante che la circostanza del numero delle persone fosse già compresa nella contestazione dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1 e sussistendo tra le due circostanze il rapporto di continenza della prima in quella ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1. 4^ MOTIVO:
Violazione di legge, ex art. 62 bis c.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche in favore del OR ricorrendo ad una motivazione insussistente. 5^ MOTIVO:
Violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha motivato in ordine al rigetto dei motivi di appello, limitandosi a confermare le motivazioni già esposte dal giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
Quanto al primo motivo, relativo all'autonoma sussistenza del reato di sequestro di persona, la motivazione della Corte territoriale appare congrua ed esente da illogicità evidenti, laddove ha evidenziato che, nel momento in cui rapinatori aveva preso il possesso e la guida del camion, la rapina si era ormai consumata e la privazione di libertà del camionista non era più funzionale all'impossessamento del mezzo, bensì solo alla ricerca di un luogo adatto per "scaricare" il OL.
La Corte di appello ha così individuato l'aspetto caratterizzante del reato di sequestro di persona, con una motivazione congrua sotto l'aspetto della valutazione della prova e del tutto conforme all'indirizzo consolidato della IS: "La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della rapina medesima;
mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina". Cassazione penale . sez. 2^ 05 dicembre 2008. n. 46975. Parimenti infondato appare il motivo relativo alla pretesa incompatibilità dell'aggravante generale dell'art. 112 c.p. con quella speciale di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, atteso che si tratta di due aggravanti che perseguono finalità e tutele diverse e che possono perciò concorrere.
Invero, per come stabilito dalla IS (vedi decisioni citate nella sentenza impugnata) l'aggravante speciale dell'art. 628 c.p. richiede la presenza di tutte le persone sul luogo della rapina e sanziona l'aumento della capacità di intimidazione nei confronti della vittima;
mentre l'aggravante generale, ex art. 112 c.p., non richiede la presenza di tutte le persone nel luogo del delitto e sanziona la maggiore pericolosità dimostrata dai correi, per la capacità di riunione e di organizzazione.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, ma è di tutta evidenza la correttezza della decisone impugnata, che ha escluso l'attenuante in quanto il risarcimento non è intervenuto prima del giudizio;
non vi è dubbio che tale decisione sia conforme alla legge ed è altrettanto chiaro che il momento in cui l'idea del risarcimento viene maturata non rileva, essendo la lettera della norma oltremodo chiara.
Del pari infondata è la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte, contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, ha ampiamente motivato al riguardo, richiamando: - i gravi precedenti penali degli imputati;
- la gravità delle modalità esecutive del reato, attuato mediante minaccia fatta con arma da fuoco;
- la maggiore pericolosità ed offensività dimostrata con la complessa organizzazione;
circostanze a fronte delle quali perdevano di rilievo le confessioni, intervenute allorché i gravissimi indizi di colpevolezza erano stati già acquisiti.
Si tratta di una motivazione analitica e fondata su precisi elementi fattuali, correttamente analizzati e coerentemente esposti, sicché la stessa motivazione appare del tutto incensurabile in questa sede di legittimità.
Invero, la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255. Tali principi sono sufficienti per evidenziare l'infondatezza: sia del motivo relativo alla determinazione della pena, per la quale la Corte ha ampiamente motivato, richiamando gli elementi dell'efferatezza dell'azione intimidatoria e la protrazione della condotta criminosa, e: sia riguardo alla dedotta carenza di motivazione sui vari motivi di appello, per i quali manca ogni specificazione, sicché il motivo di ricorso appare del tutto generico.
Segue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 26 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009