Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112, n. 1, cod. pen., in forza del principio di specialità sancito dall'art. 15 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Nola, con la sentenza emessa in data 21 giugno 2018 all'esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per i fatti loro ascritti e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato il P. alla pena di anni cinque, mesi uno e giorni dieci ed euro 2800 di multa, il R. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.000 di multa, oltre le sanzioni accessorie e la confisca disposte nei confronti di entrambi. 1.1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, preso atto della rinunzia ai motivi di ricorso svolti in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2010, n. 16515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16515 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/03/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 562
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 28574/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC LE e SQ SQ;
avverso sentenza della Corte di Appello di Napoli resa in data 30 gennaio 2009;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Luigi Riello che ha concluso per la declaratoria di rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 febbraio 2008, il Gup del Tribunale di Napoli condannava IC LE e SQ SQ ad anni otto di reclusione ed Euro mille ciascuno per il delitto di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, commesso con altri imputati (giudicati separatamente) in danno di BA AC, amministratore dell'Ente Fiera Europa sas e Di OS TO, che organizzava insieme al primo, la fiera di Caturano. Alle dette persone, nell'ottobre 2000 era stato richiesto il pagamento, per conto del clan Belforte di Marcianise, della somma di Euro 40.000, poi ridimensionata a 100 Euro a stand, minacciando in caso di mancato adempimento di incendiare l'intera esposizione.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ribadiva la responsabilità dei due imputati e riduceva la pena, ritenuta troppo elevata ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 1000 di multa ciascuno.
Osservava in motivazione che contrariamente a quanto asserito con il gravame, il reato era stato consumato, giacché lo SQ era stata arrestato mentre prendeva il denaro posato dalla parte offesa un attimo prima sulla sua scrivania. Era, dunque, certo che l'imputato aveva conseguito il profitto, a nulla rilevando che l'intervento delle forze dell'ordine ne avesse impedito l'effettivo godimento. Quanto al IC, smentiva che egli si fosse solo occupato della gestione del parcheggio della Fiera, che, peraltro, gli era stato assegnato perché aveva esercitato pressioni illecite sull'BA e il suo socio Di OS;
era emerso che il IC aveva svolto funzioni di porta-ordini per conto di TI ND, altro coimputato, ed aveva anche accompagnato la parte offesa ad un appuntamento nel corso del quale il TI aveva ordinato di preparare il denaro dell'estorsione. Per entrambi gli appellanti riconosceva sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, posto che la coartazione usata sulle parti offese era connotata dal ed metodo mafioso, presentandosi come affiliati al Clan camorristico della zona e minacciando ritorsioni in caso di mancato adempimento.
Ricorrono i condannati e deducono:
SQ SQ violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla fattispecie di estorsione, che sarebbe rimasta alla ipotesi tentata, posto che la parte offesa aveva solo appoggiato i soldi sul tavolo ed egli non aveva affatto raccolto la somma, prima del tempestivo intervento delle forze dell'ordine; il punto emergerebbe dal contenuto della conversazione in atti, concernente la doglianza circa la pochezza della somma offerta, comportamento che smentirebbe in radice l'impossessamento; in conseguenza, previa acquisizione della trascrizione, il ricorrente si duole che la motivazione si fondi su un dato inesistente. Ancora lamenta l'erronea individuazione della contestata aggravante non avendo la Corte indicato come le modalità della azione esprimano il metodo mafioso usato;
con il quarto e quinto motivo deduce che nel computo della pena non poteva calcolarsi l'aumento ex art. 112 c.p., già compreso nella contestazione dell'estorsione ne' quello L. n. 203 del 1991, ex art. 7, poiché nel caso di concorso di circostanze speciali,
l'aumento può essere operato una volta sola.
Il Ricci lamenta che in violazione di legge e con motivazione insufficente sia stata affermata la sua responsabilità, mentre dalla lettura del verbale di fermo, di cui chiede la acquisizione, risulterebbe secondo quanto affermato dalla stessa parte offesa che egli dapprima ottenne di impiantare delle giostre sul terreno della Fiera, con regolare contratto, e poi si offrì di gestire sul medesimo terreno un parcheggio;
si trattava quindi di attività lecite, cui le parti offese avevano aderito. Eccepisce di aver svolto il ruolo di mediatore perché a sua volta minacciato e con argomentazioni analoghe a quelle svolte dal coimputato esclude la sussistenza della aggravante del metodo mafioso e la consumazione del delitto, rimasto alla forma tentata;
lamenta difetto di motivazione per la mancata concessione delle generiche, e la inflizione della stessa pena dello SQ, nonostante egli sia incensurato. Chiede inoltre il riconoscimento delle attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo proposto dallo SQ e l'analoga censura avanzata dal IC non sono fondate.
È principio pacifico che si ha consumazione, e non mero tentativo del delitto di estorsione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto. (fra le tante la più recente Sez. 2, Sentenza n. 27601 del 19/06/2009). Nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione aderente alla richiamata giurisprudenza, ha individuato esattamente nel momento in cui l'BA ha consegnato il denaro deponendolo sul piano della scrivania in modo che il ricorrente lo apprendesse, la completa realizzazione della fattispecie estorsiva, atteso che il denaro ossia il provento del delitto era con tele atto posto nella piena disponibilità dell'estortore. Il tempestivo intervento della polizia è un fatto posteriore del tutto irrilevante, come irrilevante appare il riferimento alla conversazione che le parti avrebbero intrattenuto prima dell'esborso, posto che esso è comunque avvenuto. Peraltro, la diversa interpretazione del contenuto del colloquio, che lo SQ sollecita, previa acquisizione della trascrizione, in quanto tendente ad una rivalutazione di circostanze di fatto, che se esaminate dal giudice di merito con ragionamento chiaro ed esente da salti logici, come è avvenuto in questo caso, sottratte a questa Corte, introduce una censura palesemente inammissibile. È da rilevare a maggiore chiarezza che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente si è di fronte non già al travisamento della prova, che ricorre quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste e su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale, ma di fronte al non deducibile travisamento del fatto;
infatti, non risulta che i giudici abbiano fondato la loro decisione su una prova inesistente, essendo certa e non contestata la conversazione di cui si discute;
dalla interpretazione della stessa hanno tratto le rassegnate conseguenze, da cui dissentono invece i due ricorrenti, formulando una ipotesi alternativa.
Parimenti infondato è il motivo con cui il IC nega la sua condotta di partecipazione al fatto, anch'essa basata su una personale, quanto inammissibile, rivisitazione del suo ruolo;
egli infatti non ha contestato di aver fatto da tramite tra l'estorto ed un esponente del clan camorristico, certo TI, che nel corso di un abboccamento favorito, appunto, dal ricorrente ha reiterato all'BA la richiesta di versamento del denaro. Ha negato che il fatto così come ricostruito dai giudici di merito integrasse la fattispecie estorsiva, ma tale censura, del tutto apodittica e non sviluppata, è palesemente generica, in quanto, oltre che introdurre censure non esaminate in grado di appello, non specifica quale errori abbia compiuto nella qualificazione del fatto la corte, in violazione dell'art. 581 c.p.p.. Parimenti infondati sono i motivi, avanzati da entrambi gli imputati e che possono essere analizzati congiuntamente, inerenti al riconoscimento della aggravante di cui al D.L. n. 151 del 1991, art.
7. L'aggravante di avere commesso il delitto di tentata estorsione avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui al suddetto art. 416 bis cod. pen. (D.L. n. 151 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991) è stata desunta dal fatto che l'imputato e un suo complice si sono presentati come rappresentanti di organizzazioni camorristiche e con le modalità dell'azione sono tipiche di queste ultime, accertando ancora quali sono state le effettive frasi pronunciate e, effettuando un adeguato esame delle modalità dell'azione posta in essere. Nella specie, gli indicati parametri probatori sono stati esattamente individuati dalla corte di merito, che ha messo in rilievo come alle due parti offese, organizzatori della Fiera, uno degli estorsori, giudicato separatamente, certo Petruolo, già da costoro conosciuto come esponente del clan camorristico Marcianise Belforte, esplicitamente nel chiedere il denaro, minacciò la sospensione dei lavori e l'incendio delle opere iniziate in caso di mancato pagamento;
inoltre, i due furono portati in aperta campagna ad incontri con latitanti,, aventi ad oggetto sempre il pagamento del ed pizzo, richiesto con esplicite minacce di future ritorsioni.
Questo il quadro che la Corte ha esattamente definito come idoneo a costituire una intimidazione propria del metodo mafioso, posto che è stata esercitata quella pressione percepita come ineludibile a causa della posizione di predominio manifestata dall'agente, l'azione dei due odierni ricorrenti è stata altresì valutata, alla stregua dei principi del concorso ed in considerazione ancora che il loro apporto fattivo era comunque accompagnato dai connotati prevaricatori del metodo mafioso.
A fronte di tale esaustivo iter motivazionale, è evidente che il ricorso delle parti è infondato, specificandosi ancora sul punto in cui entrambi gli imputati hanno sostanzialmente centrato le doglianze, circa il mancato accertamento della loro appartenenza al clan, che tale dato di fatto non è rilevante di per sè per la configurabilità della aggravante, essendo invece sufficiente, come sottolineato da costanti arresti giurisprudenziali, il metodo della condotta.
È fondato il motivo di ricorso proposto dallo SQ in tema di determinazione della pena.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa corte, con la pronuncia n. 8773 del 27/03/1987 sezione 2, ribadita di recente con la sentenza sez. 5 n. 39046 del 21/9/2007, la locuzione "più persone", usata dal legislatore penale all'art. 628 cod. pen., comma 3, n.
1 - rapina aggravata dalla violenza o minaccia commessa da più
persone riunite - esprime il concetto di pluralità, che sussiste anche nel caso di due persone soltanto. Tale circostanza aggravante, che costituisce eccezione al disposto dell'art. 112 c.p., n. 1, esclude la applicazione della circostanza aggravante comune prevista dalla norma citata, in applicazione del principio genus per speciem derogatur, sancito dall'art. 15 cod. pen.. La Corte di merito, non si è invece attenuta a tale principio, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio risulta determinato in violazione di legge, duplicandosi sostanzialmente l'aumento. L'esclusione dell'aggravante ex art. 112 c.p. trascende il rapporto processuale riguardante il solo SQ e si estende anche a quella del correo IC. Va da sè che la determinazione della pena, conseguente all'elisione dell'aggravante, comporta l'applicazione dell'art. 63 c.p., per quanto riguarda il calcolo delle aggravanti speciali, con la conseguenza che il giudice di merito, in forza del disposto del penultimo comma, citato art., potrà anche procedere ad un aumento della pena come determinata dalla aggravante speciale, dando però, con adeguata motivazione, contezza della sua decisione. Parimenti fondata è la doglianza del IC in ordine alla inadeguatezza della motivazione adottata dal giudice di merito per escludere la meritevolezza delle attenuanti generiche;
il discorso giustificativo sul punto non è soddisfacente, poiché la Corte ha adottato una motivazione comune ad entrambi gli imputati, che mentre è senz'altro valida per quanto riguarda lo SQ, la cui personalità è stata in concreto in ragione dei precedenti penali valutata non meritevole del benefico, non si attaglia alla posizione del IC, al contrario incensurato, elemento che non è stato oggetto di specifico esame. Tale fattore dovrà essere dunque oggetto di disamina, e di risposta motivazionale, anche per quanto riguarda la determinazione della pena, indifferenziata, senza enunciazione delle ragioni che indotto la corte ad una uniforme valutazione del disvalore delle condotte e delle personalità dei due correi.
Inammissibile è infine il motivo relativo alla mancata concessione della attenuante del danno di speciale tenuità, non proposto in appello e quindi nuovo in questa sede e comunque non specificato. In conclusione, la sentenza è da annullare con rinvio limitatamente ai punti indicati in tema di valutazione delle attenuanti generiche per il IC, che su cui il giudice di appello dovrà esprimere adeguata motivazione in caso di diniego, e di determinazione della pena per entrambi i ricorrenti in relazione alla eliminazione della aggravante di cui all'art. 112 c.p.. Gli atti sono quindi da rimettere, fermo restando il rigetto nel resto dei ricorsi, ad altra sezione della corte di appello di Napoli per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SQ SQ e per l'effetto estensivo anche nei confronti di LE IC, nei punti relativi alla applicazione dell'aggravante dell'art. 112 c.p., n. 1 ed alla determinazione della pena. Annulla inoltre la sentenza impugnata nei confronti di LE IC nel punto relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuova deliberazione sui punti suddetti.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010