Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 2
L'aggravante prevista dall'art. 80, comma primo lett. e), d.P.R. n. 309 del 1990 (sostanze stupefacenti adulterate o miscelate in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva) integra un'aggravante oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone della 'prevedibilità in concretò, la sussistenza dei suoi elementi costitutivi.
In tema di giudizio abbreviato in udienza preliminare, è legittima la contestazione suppletiva della circostanza aggravante formulata dal pubblico ministero quando l'imputato ha richiesto l'ammissione del rito ma questa non è stata ancora disposta dal giudice con ordinanza, posto che prima della formale instaurazione del rito speciale è ancora in corso l'udienza preliminare e l'imputato può revocare la scelta processuale precedentemente compiuta.
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Art. 80 comma 1 TU 309/90 Aggravanti specifiche Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del comma 1 Art. 112 CP per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commisione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva f) se l'offerta o la …
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Nei Lavori Preparatori al TU 309/90, il Legislatore ha specificato che “le aggravanti [ex comma 1 Art. 80 TU 309/90] appesantiscono situazioni eterogenee, aventi, in alcune ipotesi, l'obiettivo di tutelare persone fragili; in altre, di colpire persone più pericolose; in altre, di ostacolare il commercio di sostanze nocive o in luoghi protetti”. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. Il comma 1 Art. 80 TU 309/90 Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà: nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore nei casi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2014, n. 14295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14295 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 20/03/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 368
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 33241/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/04/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Marco Lacchin, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 13/12/2012 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato RI PP alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, art. 80, comma 2, lett. e), per avere, in
Tradate il 04/07/2012, ceduto una dose di cocaina di 2,7 gr. a tal IS Vincenzo, e per avere illegalmente detenuto, all'interno della propria abitazione, oltre 1,3 kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pure in parte tagliata con levamisolo, sostanza eccipiente pericolosa per l'organismo umano, e gr. 1692 di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre a 1.030 grammi di ulteriore sostanza stupefacente;
nonché in relazione ai reati di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, L. n. 110 del 1975, art. 4, e art. 697 c.p., per avere, illegalmente detenuto, cinque pistole, delle quali una calibro 6 mm., due beretta calibro 7,65, una a tamburo calibro 22 ed una beretta calibro 6,35, oltre a numerose cartucce calibro 22, 7,65 e 6,35.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali acquisite durante le indagini, utilizzabili in ragione dell'instaurato giudizio abbreviato, avessero dimostrato la colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittogli;
e come dovesse essere riconosciuta anche l'aggravante di cui al citato art. 80, comma 2, lett. e), in quanto la disponibilità di attrezzatura per il taglio e la divisione delle sostanza stupefacenti facevano ritenere che il RI avesse fatto consapevole impiego di quell'eccipiente pericoloso.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il RI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Marco Lacchin, il quale ha dedotto in seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 441 c.p.p., comma 1, art. 423 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. b), e art. 179 c.p.p., per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione difensiva di nullità della sentenza per essersi la stessa pronunciata anche sulla recidiva specifica reiterata contestata dal P.M. all'imputato quando oramai il giudizio abbreviato era stato ammesso e non era più consentita alcuna modifica dell'imputazione.
2.2. Vizio di motivazione, in relazione all'applicazione del D.P.R. cit., art. 80, comma 2, lett. e), per avere la Corte distrettale ingiustificatamente escluso che l'imputato non fosse a conoscenza della esistenza, nella droga sequestrata, della sostanza eccipiente pericolosa, pure travisando la prova, avendo confusa per sostanza da taglio una parte di quella rinvenuta che era invece cocaina pura al 71,8%.
2.3. Mancanza di motivazione, per avere la Corte lombarda omesso di giustificare le ragioni per le quali la pena pecuniaria fosse stata determinata in misura nettamente superiore al minimo edittale e, comunque, in maniera non proporzionata rispetto alla pena detentiva.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Risulta dagli atti che - come convincentemente sottolineato dalla Corte di merito - il P.M. effettuò il 06/12/2012, la contestazione della recidiva aggravata all'imputato dopo che questi aveva formulato la richiesta di instaurazione del rito abbreviato, ma prima che il Giudice dell'udienza preliminare provvedesse all'ammissione di quel giudizio speciale: dunque, in un momento nel quale doveva considerarsi ancora in corso l'udienza preliminare e consentita la modificazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p.. Tale soluzione appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha sottolineato non solamente come il giudizio abbreviato, ad esempio ai fini del passaggio di fase per la decorrenza del termine di durata della custodia cautelare, deve ritenersi instaurato solamente nel momento in cui il giudice dispone con ordinanza quel rito (così, sia pur implicitamente, Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, P.M. in proc. Ohonba, Rv. 250348), ma anche come l'imputato ha sempre facoltà di revocare la richiesta di rito abbreviato, prima che lo stesso sia stato ammesso: con la conseguenza che, nella fase anteriore a tale momento, cioè prima che il giudice abbia provveduto su quella istanza, trovandosi ancora nella fase dell'udienza preliminare, è applicabile l'art. 423 c.p.p., ed il P.M. può senz'altro operare una contestazione suppletiva, rispetto alla quale l'imputato può decidere di modificare le proprie precedenti determinazioni, scegliendo di procedere nelle forme ordinarie (in questo senso Sez. 5^, n. 13882 del 19/02/2012, Celentano, Rv. 252304).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è privo di pregio.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4^, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2^, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente ha sì manifestato il proprio dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in ordine alla valenza dimostrativa da attribuire alle singole circostanze della vicenda - valutazioni di fatto, peraltro, compiute con rigore logico, dunque in forma non sindacabile in sede di legittimità - ma ha omesso del tutto di confrontarsi con la parte della motivazione del provvedimento gravato nel quale i Giudici di merito avevano efficacemente sostenuto che il RI, decidendo di trafficare in sostanze stupefacenti, compra - vendute, pesate con bilancini di precisione e suddivise in varie bustine e sacchetti partendo da grossi quantitativi, droghe pure tagliate con eccipienti di varia natura, avesse consapevolmente accettato il rischio di utilizzare sostanze da taglio pericolose per l'organismo umano, quale il levamisolo, trovato in percentuale molto elevata in gran parte della cocaina rinvenuta nella sua abitazione (v. pagg.
5-6 sent. impugn.). In tale contesto, nel quale risulta ininfluente che la Corte di appello abbia erroneamente sostenuto che il RI custodiva anche un involucro contenente solo sostanza da taglio, bisogna constatare come quella Corte abbia fatto buon governo della norma dettata dall'art. 59 c.p., comma 2, che, ai fini del riconoscimento a carico di un imputato di una circostanza aggravante oggettiva - qual è quella in esame - è sufficiente che l'agente, con un coefficiente di prevedibilità concreta, abbia ignorato per colpa l'esistenza degli elementi costitutivi di quella circostanza (in questo senso, sia pur con riferimento ad altre analoghe aggravanti, Sez. 2^, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611;
Sez. 6^, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793).
3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i Giudici di merito hanno esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento.
Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare al RI una riduzione della pena pecuniaria finale irrogata dal giudice di primo grado, avendo - con motivazione completa e congrua - evidenziato come la sanzione della multa, determinata in 60.000 Euro, fosse proporzionata ad un range edittale che prevede un minimo di 26.000 Euro ed un massimo di 260.000 Euro, e, comunque, adeguata alla obiettiva gravita delle condotte accertate ed alla rilevante capacità a delinquere manifestata dall'imputato (v. pag. 6 sent. impugn.).
4. Al ricorso del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014