Sentenza 19 maggio 2011
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (numero delle persone) non richiede un connotato soggettivo consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2011, n. 48726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48726 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - del 19/05/2011
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 633
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 36358/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO LE, nato il [...];
2) ES ON, nato il [...];
3) DE ZI AN, nato il [...];
4) LM AN, nato il [...];
avverso la sentenza n. 485/2010 - R.G. N. 484/2005 CORTE APPELLO di BARI del 15/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 19 maggio 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
preso atto che nessuno è comparso per i ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
a) La sentenza di primo grado.
Con sentenza del 24 marzo 2004 il Tribunale di Bari ha dichiarato RA NA, RE NI e AL NI colpevoli del reato di cui all'art. 110, art. 112, comma 1, n. 1, artt. 56-575 e 116 cod. pen. per avere, in concorso tra loro, istigato De IS DO a compiere una "gambizzazione" nei confronti di NU PP (poi, in realtà, colpito anche alla gola con azione idonea a cagionarne la morte), recandosi presso la sua abitazione per indurlo a commettere il reato, dietro promessa di una somma di denaro, pari a lire un milione e trecentomila, e di una bottiglia di champagne, e poi accompagnandolo presso la sala da barba, dove NU lavorava, per consentirne l'individuazione fisica, e concordando RE con RO DR la consegna a De IS della pistola usata per l'azione criminosa (capo A). Il Tribunale, variamente concesse e bilanciate le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 116 cod. pen., ha condannato RA alla pena di anni quattro di reclusione e RE e AL alla pena, ciascuno, di anni otto di reclusione.
Con la stessa sentenza il Tribunale ha dichiarato:
- RU IT colpevole del reato di cui all'art. 110, art. 112, comma 1, n. 1, artt. 56-575 e 116 cod. pen. per avere concorso nello stesso tentato omicidio, consegnando la pistola revolver, ricevuta da RO DR, a De IS in vista dell'attentato, attendendo lo stesso all'esterno dell'esercizio commerciale gestito da NU con il ciclomotore e allontanandosi con lui dopo la commissione del delitto, e l'ha condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni otto di reclusione (capo C);
- De IS DO colpevole del reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e artt. 56-575 cod. pen. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NU PP, a seguito di intesa con i coimputati (capo D), e l'ha condannato alla pena di anni quattordici di reclusione. La sentenza di primo grado ha riguardato anche altri coimputati e gli stessi predetti imputati RE e RU per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 (capo B), la cui assoluzione è divenuta definitiva.
b) La sentenza impugnata-
Con sentenza del 15 marzo 2010 la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto RU IT dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza appellata.
c) Il compendio probatorio.
La vicenda processuale giunta al controllo di legittimità, che riguarda le suindicate imputazioni, è ampiamente riportata nelle decisioni di merito.
Il tentato omicidio di NU PP è avvenuto il 15 marzo 1995 alle ore 20,00 circa in Monopoli.
Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata con la sentenza di primo grado:
- AL NI, RA NA e RE NI, esponenti della criminalità organizzata nella zona di Monopoli, volevano vendicare un agguato posto in essere in danno dei fratelli RU, nipoti del boss EV FI, nemico di IO PP, che era a capo del sodalizio criminoso dal quale i predetti si erano allontanati;
avevano programmato un agguato in danno di NU NA, barbiere, nipote diretto di IO PP, e avevano individuato il possibile esecutore del detto agguato, che prevedeva la "gambizzazione" della vittima, in De IS DO, detto "il Tarantino", che aveva accettato l'incarico, venendo edotto del bersaglio;
- il sicario, cui era stato consegnato un revolver, caricato con munizioni di calibro 7,65, da RU IT, che, sollecitato da AL a contribuire all'agguato per la sua parentela con i soggetti da vendicare, l'aveva anche accompagnato sul posto con il suo scooter, si era finto cliente e, alla presenza della madre e del nipotino della vittima designata, aveva esploso contro la stessa almeno quattro colpi di pistola, uno dei quali, che aveva attinto il volto, aveva trapassato il cavo orale e sfiorato le vertebre cervicali senza ledere il midollo, cagionando lesioni guarite in quaranta giorni.
Tale ricostruzione era fondata sulle emergenze probatorie costituite:
- dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese da RA NA, che aveva chiamato in correità gli altri imputati;
- dalle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia VE IG e EV FI;
- dalle testimonianze della parte offesa e della madre, IO NN;
- dagli esiti della consulenza medico-legale svolta dal prof. RA IG su incarico del Pubblico Ministero;
- dalle certificazioni relative ai periodi di detenzione carceraria dei collaboratori di giustizia.
d) Le ragioni della decisione.
d.
1. La Corte d'appello, dopo aver ampiamente ripercorso gli elementi di prova e le considerazioni svolte dal primo giudice e aver sintetizzato le ragioni di doglianza delle difese sviluppate con i motivi di appello, ha ritenuto, innanzitutto, infondato il motivo d'appello comune a tutti gli imputati relativo alla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio.
Partendo dal rilievo incontestato che a De IS DO era stato conferito l'incarico di ferire alle gambe e non di uccidere NU, la Corte escludeva, alla luce della testimonianza resa dalla parte offesa, riscontrata da quella della madre IO NN, che l'azione delittuosa posta in essere dal sicario fosse stata "disturbata" dalla condotta della stessa parte offesa. Era, infatti, risultato che De IS, voltatosi di scatto, aveva estratto la pistola dalla cintola e, tenendola salda fra le mani, aveva subito esploso più colpi in rapida successione contro il barbiere, che era a brevissima distanza, mirando ad altezza d'uomo, e reiterando l'azione lesiva, con l'esplosione di uno o più colpi, quando la vittima, già colpita, era caduta.
Non vi era, invece, alcun dato che poteva indurre a ritenere che il predetto avesse mirato agli arti inferiori e colpito più in alto per insufficiente controllo dell'arma, aberrazione dei colpi, inusitata reazione della vittima o altro, dovendo porsi anche il gesto della parte offesa, chinatasi per raccogliere l'asciugamano pulito, in un momento antecedente alla fase della esplosione dei colpi. Le peculiarità estrinseche dell'azione delittuosa confermavano il "freddo controllo della situazione e la professionale esecuzione dell'agguato" da parte di De IS, la correttezza della qualificazione giuridica dell'imputazione di tentato omicidio, la sicura rappresentazione da parte del predetto della mortalità di almeno uno dei colpi e la ricorrenza, quantomeno, dell'elemento soggettivo del dolo alternativo.
La circostanza, riferita da De IS a RA, che l'aveva dedotta in atto di appello, che vi era stata una reazione della vittima con la mano, che aveva determinato l'esplosione di un colpo, era smentita dalle deposizioni testimoniali, era logicamente inquadrabile come una "giustificazione insincera della intenzionale noncuranza dei limiti dell'incarico", ed era contraddetta dalle risultanze della consulenza medico-legale del prof. RA, che, nel confermare che il colpo che aveva trapassato il cavo orale era stato indirizzato direttamente sul volto della persona offesa, aveva individuato nel movimento istintivo della stessa la possibile ragione della deviazione "salvifica" della traiettoria finale del colpo. d.
2. Con riferimento alle singole posizioni degli appellanti, la Corte ha ritenuto che:
d.
2.1. quanto all'imputato RA NA;
- andava confermata la non concedibilità dell'attenuante speciale della dissociazione "attuosa" di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, atteso che essa presuppone la commissione del reato di cui all'art.416 bis cod. pen. o la commissione di altro reato avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, mentre nel caso di specie i mandanti avevano assoldato il sicario senza avvalersi delle dette condizioni e per vendicare uno "sgarro" consumatosi nell'ambito di rapporti familiari;
d.
2.2. quanto all'imputato AL NI;
- la chiamata in correità fatta dal coimputato RA e l'indicazione di reità del collaboratore di giustizia VE IG non erano contraddette da nessun dato fattuale o logico. In particolare, l'imputato, indicato come "transfugo" del sodalizio capeggiato da IO PP, aveva mantenuto con lo stesso un rapporto di formale appartenenza dopo il suo passaggio al sodalizio capeggiato da EV FI e VE IG, del quale era luogotenente nei periodi di assenza e al quale, ritornato in città dopo il soggiorno a Torino, aveva dato conto dell'agguato; la compartecipazione del predetto non era contraddetta dalla regola malavitosa del coinvolgimento dei capi nella fase deliberativa delle azioni violente, attesa l'urgenza, nel caso di specie, della rappresaglia, riferita dal collaboratore VE;
la posizione più defilata del medesimo nell'attuazione delle azioni delittuose era da porre in relazione alla sua diretta dipendenza gerarchica da VE IG;
l'accenno alla duplicità dei padrini alla cerimonia di affiliazione di De IS, confuso e indimostrato, non aveva relazione logica con l'assunto accusatorio che si voleva smentire;
- era destituita di fondamento la doglianza relativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., per essere stata già affermata dal Tribunale l'ipotesi del concorso anomalo con il riconoscimento della relativa attenuante con giudizio di equivalenza;
- non era censurabile il giudizio di bilanciamento delle circostanze, avuto riguardo al ruolo avuto dall'imputato nella vicenda e alla mancanza di prova di un effettivo tardivo tentativo dello stesso di dissuasione dei complici dal colpire un familiare di IO PP;
- la pena non poteva essere ulteriormente contenuta, attesa la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato evidenziata dai precedenti penali;
d.
2.3. quanto all'imputato RE NI;
- la chiamata in correità fatta dal coimputato RA non presentava alcuna delle contraddizioni dedotte in atto di appello, avendo lo stesso solo dichiarato di avere appreso da AL della sua richiesta di essere autorizzato a compiere l'agguato avanzata a EV FI, che era detenuto, a mezzo di un familiare, senza sapere se la circostanza fosse vera, e avendo lo stesso RA indicato il ruolo dell'imputato come corresponsabile della decisione di "gambizzare" NU;
- tale chiamata era riscontrata dalle convergenti dichiarazioni accusatorie di EV FI (che aveva appreso del coinvolgimento dell'imputato nell'agguato dal nipote RU IT, in occasione di una visita fattagli dallo stesso nel carcere dove era detenuto, e dallo stesso imputato, in occasione di un periodo di comune detenzione carceraria, e ne aveva avuto conferma dal litigio, del quale era stato testimone in carcere, tra il medesimo imputato e De IS per ragioni connesse al pagamento del compenso per l'agguato a NU) e di VE IG (che aveva riferito in merito all'ampia sfera di autonomia di cui l'imputato godeva nel clan e della possibilità per lo stesso di attuare azioni delittuose dopo averne discusso con i capi);
- andavano confermati il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la quantificazione della pena, attesa la totale mancanza di motivazione nell'atto di appello sul punto;
d.
2.4. quanto all'imputato De IS DO;
- valevano le stesse argomentazioni svolte, con riguardo alla posizione di RE, in ordine alle contraddizioni dedotte relativamente alle testimonianze di EV FI e di VE IG;
era "del tutto inconsistente" la deduzione dell'avventatezza dell'accettazione, da parte dell'imputato, dell'incarico di "gambizzare" una persona allo stesso pressoché sconosciuta, ed era "incomprensibile" il rilievo difensivo relativo alle modalità del pagamento e alla entità del compenso;
- le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori non erano smentite dalla mancata compiuta identificazione, da parte della persona offesa e della madre, dell'imputato, estraneo all'ambiente criminale della zona e non conosciuto dalla vittima, che neppure lo stesso conosceva;
- andavano confermati, anche con riferimento all'imputato, il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la quantificazione della pena, avuto riguardo alla mancanza nell'atto di appello di alcuna argomentazione al riguardo.
e. I ricorsi.
Avverso la sentenza d'appello, che è divenuta irrevocabile il 29 luglio 2010 nei confronti di RU IT, assolto dalla imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati RA NA, AL NI, RE NI e De IS DO.
e.
1. RA NA ricorre per mezzo dell'avv. Mariano Fiore. e.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 eoo. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e).
Il ricorrente assume, in particolare, che la Corte d'appello, dopo aver ritenuto attendibili e condivisibili le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e, tra questi, da esso ricorrente, non ha dato credito alle medesime in merito alla dinamica del ferimento e alla dipendenza della esplosione del colpo in bocca alla vittima dall'accidentale e improvviso spostamento della stessa, e non ha rilevato che, alla luce di tali dichiarazioni, non poteva ravvisarsi la sussistenza del dolo diretto a cagionare la morte in capo ad esso ricorrente, il cui unico obiettivo era realizzare l'evento meno grave del ferimento della vittima.
La penale responsabilità per il reato di concorso in tentato omicidio era da escludere anche alla luce delle risultanze della consulenza medico-legale, che non aveva ravvisato postumi delle lesioni di rilevanza penale e aveva indicato in quaranta giorni la durata della malattia.
e.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata concessione della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 deducendo che il reato attribuitogli, anche se non contestato formalmente ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., rientra nell'ambito di un disegno criminoso perseguito dall'associazione di stampo mafioso, cui il ricorrente faceva riferimento, ed è maturato nell'ambito di una faida tra clan rivali "evidentemente connotati dal carattere della mafiosità", e rilevando che le dichiarazioni rese da esso ricorrente contra se e contra alios hanno dato un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti.
e.
2. AL NI ricorre per mezzo dell'avv. Francesco Maria Colonna.
e.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la manifesta illogicità della motivazione sul punto, chiedendo la riqualificazione della fattispecie concreta in lesioni gravi e la declaratoria di prescrizione del reato.
Secondo il ricorrente, dal dato fattuale, relativo all'incontrovertibile conferimento a De IS del mandato di ferire NU alle gambe, deriva l'esclusione di un progetto omicidiario in capo al presunto mandante in danno della vittima e di un nesso di causalità psichica tra volontà del mandante ed esecuzione materiale del reato. L'accertamento del dolo alternativo del mandante, per l'interposta persona dell'esecutore materiale, è, in ogni caso, in contrasto con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, e la verifica della sua ricorrenza, se può riguardare l'esecutore materiale, non può estendersi ipso iure al mandante.
Nel caso di specie vi sono tuttavia, ad avviso del ricorrente, elementi estrinseci all'azione che testimoniano che le lesioni procurate alla vittima sono derivate da un errore nella esecuzione dell'azione programmata:
- innanzitutto, vi è una considerazione logica, poiché se l'esecutore materiale avesse voluto uccidere la vittima avrebbe potuto farlo, tenuto conto della vicinanza dell'obiettivo, delle sue dimensioni, e del numero dei colpi a disposizione ed effettivamente esplosi;
- vi è, poi, un dato scientifico, avendo il consulente medico-legale rilevato che la deviazione dell'unico colpo andato a segno poteva essere dipesa da una reazione della vittima, rimanendo in tal modo confermate l'ipotesi di una colluttazione e la partenza accidentale del colpo che aveva ferito il volto della stessa;
- le testimonianze della parte offesa e della madre, infine, sono compatibili con una ricostruzione storica del fatto, in termini di lesioni volontarie, più coerente sul piano logico rispetto a quella adottata in sede di merito.
e.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'infondatezza sul piano giuridico del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.112 cod. pen., comma 1, n. 1, per essere rimasta indimostrata la partecipazione al delitto del quinto soggetto per effetto della intervenuta assoluzione di RU IT per non avere commesso il fatto.
e.
3. RE NI e De IS DO ricorrono con unico atto per mezzo dell'avv. Adele Claudio.
e.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e).
Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello nella valutazione del materiale probatorio ha violato i criteri ermeneutici indicati da questa Corte e ha dato una motivazione illogica della responsabilità penale, avendo trascurato di valutare le contraddizioni del contributo dichiarativo del coimputato RA in ordine al conferimento del mandato a compiere l'agguato, che aveva assunto provenire da EV FI, per il tramite del cognato AL, ma chiarendo di non avere avuto contatti con il primo e di avere appreso la notizia dal secondo, e in ordine al momento in cui la decisione era stata presa, e avendo omesso di rilevare che le scarne dichiarazioni dello stesso avevano trovato riscontro solo in quelle rese de relato da EV FI e da VE IG. e.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 110, art. 112, comma 1, n. 1, artt. 56, 575, 116 cod. pen.. Secondo i ricorrenti, che richiamano i principi di diritto in tema di riscontri alla chiamata in correità, l'unico elemento probatorio esistente a loro carico è rappresentato dalle dichiarazioni del coimputato RA, da sole inidonee a giustificare l'affermazione della loro responsabilità, mentre le dichiarazioni rese dal collaboratore EV sono de relato, nella parte in cui lo stesso ha riferito quanto appreso dal nipote RU EL, e in contrasto con quanto detto da RA, nella parte in cui il medesimo ha parlato della lite avvenuta in carcere tra il ricorrente RE e De IS, che reclamava il residuo compenso, e le dichiarazioni del collaboratore VE IG sono de relato rispetto a quanto ha assunto avere appreso, tornando a Monopoli, da RE, da AL, da RA e da altre persone che ha detto di non ricordare.
Nè, ad avviso dei ricorrenti, costituiscono riscontro le dichiarazioni della parte offesa e della madre, che hanno dato solo una generica descrizione dell'aggressore, che non hanno identificato. Le precisazioni sulla dinamica dei fatti sono riservate nel ricorso al richiamo a precedenti di questa Corte in tema di elemento psicologico del delitto tentato.
e.
3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di cui all'art. 575 cod. pen. in quello previsto e punito dall'art. 586 cod. pen., e chiedono dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo i ricorrenti la sentenza d'appello ha erroneamente qualificato il fatto come tentato omicidio, dovendo invece inquadrare l'azione ai sensi dell'art. 586 cod. pen., poiché il carattere mortale della stessa e la sua idoneità a cagionare la morte della vittima non potevano essere desunti dal luogo della lesione, che non era il punto finale dello sparo nella mente dell'aggressore, divenendolo solo per il movimento della vittima e dell'aggressore. f) Attività successive al deposito dei ricorsi.
f.
1. All'udienza del 16 marzo 2011, fissata per la trattazione dei ricorsi, l'avv. Adele Claudio, difensore dei ricorrenti RE e De IS, ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni professionali.
Analoga dichiarazione è pervenuta il 14 marzo 2011 a questa Corte a mezzo fax, trasmesso dall'avv. Francesco Maria Colonna, difensore del ricorrente AL.
f.
2. Con ordinanza in pari data la trattazione del processo è stata rinviata all'udienza odierna, con sospensione dei termini di prescrizione, senza ulteriore avviso alle parti, essendo presente l'avv. Adele Claudio e dovendo considerarsi presenti il difensore di RA, destinatario dell'avviso di udienza, e l'avv. Colonna, la cui comunicazione di dichiarazione di astensione dall'udienza a mezzo fax non era regolare.
g) La deliberazione.
All'udienza odierna, all'esito della requisitoria del Procuratore Generale, nell'assenza dei difensori dei ricorrenti, si è data lettura, dopo la deliberazione, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
h. Ricorso proposto da RA NA.
h.1 Le censure svolte con il primo motivo attengono all'iter argomentativo della decisione impugnata, che si assume illegittimo e carente quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, e tra essi dallo stesso ricorrente, e sono correlate ai rilievi formulati circa la qualificazione giuridica del fatto ascritto quale concorso in omicidio tentato, invece che quale concorso in lesioni gravi.
Esse muovono dal rilievo che la Corte di merito, che ha ricostruito la vicenda sulla base delle dichiarazioni auto-accusatorie del ricorrente e di quelle etero-accusatorie del medesimo e dei collaboratori VE IG e EV FI, ritenendole caratterizzate dagli indicatori della loro attendibilità e considerando giustificate le marginali contraddizioni interne e minime le discrasie non incidenti sulla sostanza delle dichiarazioni stesse, non ha dato ragione a tale compendio probatorio con riguardo alla dinamica del ferimento della vittima, il cui improvviso spostamento aveva determinato l'esplosione del colpo di pistola nella sua bocca.
La corretta valutazione di tale emergenza doveva portare alla esclusione della responsabilità concorsuale per il reato di tentato omicidio del ricorrente, il cui unico obiettivo era il ferimento di NU PP e non il suo omicidio, neppure tentato, e nella cui condotta non era ravvisabile alcun tipo di dolo diretto, inteso come coscienza e volontà di realizzare l'omicidio del predetto. h.
1.1. L'infondatezza delle censure discende innanzitutto dal rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume omessa e illogica, è stata compiutamente condotta dalla Corte d'appello seguendo un percorso logico che, sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione con lo sviluppo decisionale della sentenza di primo grado, ha chiaramente argomentato, all'esito di un'analisi completa degli elementi probatori, i momenti dell'articolata formazione della prova, illustrando e coerentemente giustificando i dati fattuali acquisti.
La Corte, infatti, che ha riportato in sentenza le dichiarazioni rese dalla parte offesa, dopo aver descritto l'ingresso dello sparatore nella sala da barba e la richiesta simulata, avanzata dallo stesso, di una rasatura, ha sottoposto il racconto a specifica e articolata analisi valutativa, sviluppando, rispetto alla sentenza di primo grado, le valutazioni critiche alla luce delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello, cui ha dato adeguata risposta, in coerente correlazione con le ulteriori risultanze istruttorie, che hanno supportato e riscontrato nella loro valenza probatoria le predette dichiarazioni.
h.
1.2. La valutazione congrua e ragionevole, compiuta dalla Corte, ha tratto dall'univoco tenore della deposizione resa il dato fattuale rappresentato dalla condotta tenuta dall'autore del fatto delittuoso, che, voltatosi di scatto, ha sparato più colpi con la pistola, estratta dalla cintola e impugnata fra le mani, mirando "ad altezza d'uomo"
contro
NU, che era a brevissima distanza, e che, chinatosi per prendere un asciugamano, come ipotizzatosi in chiave difensiva, aveva già recuperato, al momento dell'appuntamento dell'arma, con mano tesa e "diritta", e della esplosione, in rapida successione, di non meno di quattro colpi, la posizione eretta, confermata dalla teste oculare IO NN.
Sono questi gli elementi, relativi alle peculiarità intrinseche dell'azione delittuosa, non contestati dal ricorrente quanto alla fonte probatoria, che in sede di merito sono stati valorizzati, unitamente agli effetti della stessa azione, per ritenere corretta la qualificazione giuridica delle contestate imputazioni di tentato omicidio e per considerare sorretta da dolo alternativo l'azione dello sparatore, mostratosi indifferente alle conseguenze (ferimento o morte), derivabili dall'aggressione in danno della vittima. Nè sulla congruità e logicità del ragionamento probatorio incide il contenuto della chiamata in correità del ricorrente e della chiamata in reità degli altri collaboratori, come assunto dal ricorrente che ne trae argomento della sua intenzione di realizzare solo il ferimento di NU, avendo al riguardo la Corte rilevato - a fronte della analoga censura svolta dal ricorrente con il primo motivo di appello - che la dichiarazione fatta dall'autore materiale De IS ai mandanti, che avevano chiesto conto della cattiva esecuzione dell'incarico, e tra questi il ricorrente che lo ha riferito, che l'azione era stata disturbata dal comportamento reattivo della vittima, era contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali della parte offesa e della madre e si poneva come "giustificazione insincera della intenzionale noncuranza dei limiti dell'incarico".
h.
1.3. La mancanza di qualsiasi correlazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione - ripetitive, in questa sede di legittimità, delle doglianze già discusse e ritenute infondate in sede di merito - con le dette ragioni argomentate dalla decisione impugnata, rende aspecifiche le deduzioni svolte che non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, dep. 27/07/2010, P.G., P.C. in proc. R. e altri, Rv. 247741). Nè il ricorso è meno generico nella parte in cui, ribaditi i richiami a decisioni di questa Corte in tema di compatibilita del delitto tentato solo con il dolo alternativo, e ignorando la risposta data dalla Corte d'appello, che ha confermato la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio in termini di dolo alternativo e il riconoscimento in favore dei mandanti dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., è reiterata l'affermazione che, non sussistendo nella condotta del ricorrente il dolo diretto a cagionare la morte della vittima, il reato contestato doveva essere qualificato come reato di concorso in lesioni gravi. A fronte di questo specifico ragionamento probatorio, le deduzioni del ricorrente che, ignorandolo e non censurandolo, si appuntano contro la sentenza di primo grado, che richiamano, sono del tutto apparenti.
Anche la deduzione, indicata come aggiuntiva a conforto della ritenuta erronea qualificazione del reato come tentato omicidio, relativa agli effetti dell'azione accertati dal consulente medico- legale, che ha escluso patologie insanabili e altri postumi di rilevanza penale, si dirige - attesi gli svolti richiami alla decisione del Tribunale e alla pagina 11 della sentenza di primo grado - contro detta sentenza di primo grado, senza attingere, con specifica censura, le argomentazioni della Corte d'appello, che, richiamando la consulenza, si sono soffermate sulla direzione del proiettile che, indirizzato sul volto della vittima, ha deviato leggermente verso destra per presumibile movimento istintivo della stessa, evitando di colpire le vertebre cervicali con esito certamente mortale.
h.
2. Anche il secondo motivo, che attiene alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, è destituito di fondamento.
h.
2.1. Questa Corte ha affermato che la mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, configurabile rispetto a ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante di cui al successivo art. 8 della citata legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze (Sez. 1, n. 5372 del 11/03/1997, dep. 07/06/1997, Santise, Rv. 207818; Sez. 4, n. 30062 del 20/06/2006, dep. 12/09/2006, Cariolo e altro, Rv. 235179).
h.
2.2. La Corte di merito, che ha condiviso tale principio - contrastato, peraltro, da successiva isolata decisione (Sez. 2, n. 23121 del 29/04/2009, dep. 04/06/2009, Nemoianni e altri, Rv. 245180) che, più rigorosamente, ha considerato ostativa all'applicabilità della indicata attenuante la mancanza di una formale contestazione della indicata aggravante -, ha ritenuto, senza fermarsi alla verifica della mancanza di espressa contestazione, l'insussistenza in concreto delle condizioni, non contestate, richieste per la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Si è, in particolare, evidenziato che il ricorrente, unitamente ai coimputati, non si è dovuto accreditare come esponente di un sodalizio mafioso ne' ha dovuto rappresentare le esigenze del medesimo per convincere l'assoldato De IS ad accettare l'incarico della "gambizzazione"; ne', avuto riguardo al proposito perseguito dai mandanti, e tra questi il ricorrente, di vendicare uno "sgarro" determinatosi in un contesto familiare, l'azione delittuosa era funzionale agli interessi del sodalizio, cui i medesimi hanno affermato di essere organici, e vantaggiosa per la forza e il prestigio dello stesso.
Le censure del ricorrente, che oppongono la decisività del contributo prestato per la ricostruzione dei fatti e aggiungono la maturazione del delitto contestato nell'ambito di una faida tra clan rivali "evidentemente connotati dalla mafiosità", sono generiche nella prima parte, supponendo la valutazione del contributo prestato la preliminare verifica della sussistenza dei presupposti per la sua riconoscibilità, e sfociano nella seconda parte in un inammissibile sindacato sulla ricostruzione nel merito degli elementi di fatto, dei quali propongono una lettura alternativa.
i. Ricorso proposto da AL NI.
i.
1. Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso, che attiene alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla manifesta illogicità della motivazione sul punto.
1.1.1. La deduzione difensiva collega l'erronea qualificazione del fatto alla mancanza in capo al ricorrente, quale presunto mandante, di un progetto omicidiario in danno della vittima e all'assenza di un nesso di causalità psichica tra volontà del mandante ed esecuzione materiale del reato, e contesta la ritenuta considerazione dell'evento morte come sviluppo dell'azione criminosa, accettato o quantomeno logicamente prevedibile da parte dei mandanti, il cui dolo alternativo è stato accertato per l'interposta persona dell'esecutore materiale in contrasto con i principi basilari della responsabilità penale, incompatibili con ipotesi di responsabilità oggettiva.
Si tratta di una deduzione che, movendo dal dato fattuale del conferimento a De IS del mandato di ferire alle gambe NU, si sviluppa prescindendo dalla stessa impostazione difensiva fatta valere con l'atto di appello, invocando la concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., ritenuta dalla Corte totalmente destituita di fondamento per essere stata l'ipotesi del concorso anomalo, prospettata nella imputazione, già affermata dal Tribunale.
i.
1.2. Deve al riguardo rilevarsi che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, che ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata e all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La correlazione di detta disposizione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità
in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, impedisce la proponibilità in questa sede di qualsiasi questione non prospettata in appello (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214793), a meno che non si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 17/03/1984, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 06/02/2004, Criscuolo e altri, Rv. 229373).
Alla stregua di detti rilievi, la doglianza, che introduce un thema decidendum non dedotto in precedenza, è, pertanto, aspecifica e come tale inammissibile.
i.
1.3. La deduzione, che muove dal predetto dato fattuale, prescinde, in ogni caso, anche dalla considerazione dei presupposti del concorso anomalo delle persone nel reato previsto dall'art. 116 cod. pen., che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, inconciliabile con il principio di colpevolezza, come interpretato dalla Corte costituzionale alla luce della regola della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., comma 1, (Corte Cost., sent. n. 42 del 1965; sent. n. 364 del 1988), poiché la responsabilità per concorso anomalo, ossia del concorrente nel reato diverso da quello voluto, è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile da un soggetto di normale intelligenza e di cultura media, quale possibile conseguenza della condotta concordata, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non spezzata da fattori accidentali e imprevedibili.
L'applicabilità della suddetta norma soggiace, quindi, a due limiti negativi: che l'evento diverso non sia stato previsto come certo o come altamente probabile, e quindi voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso sussisterebbe la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali sopravvenuti, imprevedibili dall'agente e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, e non si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo a escludere il nesso di causalità (tra le altre, Sez. 1, n. 8837 del 10/01/2006, dep. 14/03/2006, P.M. in proc. Nika e altri, Rv. 233580; Sez. 1, n. 37940 del 24/10/2006, dep. 17/11/2006, De Cristofaro e altro, Rv. 235427; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, dep. 27/03/2008, Li e altri, Rv. 240276; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 19/01/2009, Antonucci e altri, Rv. 241574; Sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009, dep. 26/02/2009, Sarno e altri, Rv, 243065; Sez. 2, n. 20885 del 13/05/2009, dep. 18/05/2009, P.G. in proc. Moscato Rv. 244808; Sez. 5, n. 39339 del 08/07/2009, dep. 09/10/2009, Rizza, Rv. 245152).
i.
1.4. L'infondatezza del primo motivo riguarda anche la parte in cui si prendono in considerazione gli elementi estrinseci dell'azione e si rappresenta che le lesioni procurate alla vittima sono derivate da un errore nella esecuzione dell'azione programmata. Sia la considerazione logica, relativa alla possibilità per l'esecutore materiale di uccidere, e non solo ferire, ove l'avesse voluto, sia l'ipotesi della reazione della vittima, della successiva colluttazione e della partenza accidentale del colpo contro il volto della medesima, sia la compatibilità delle testimonianze della parte offesa e della madre con la condotta lesiva e non omicidiaria, esprimono un diffuso dissenso di merito, rispetto alla sentenza di condanna, a fronte di una articolata analisi ricostruttiva, svolta in sede di merito, che, fondandosi su dati coerenti con le risultanze processuali, come riportati in fatto sub c) e sub d), ne ha ritenuto l'univoca e convergente valenza probatoria al fine della qualificazione del fatto e dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.
Le prospettazioni difensive sono in tal modo volte a impegnare questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatorio del processo e in un'alternativa, e non esclusiva, sua diversa analisi valutativa, estranea, per sua natura, al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità. i.2. È, invece, fondato il secondo motivo che attiene alla contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.112 cod. pen., comma 1, n. 1.
Deve essere richiamata al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui per la sussistenza dell'indicata aggravante è da ritenere sufficiente il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra anche l'accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi. Ne consegue che la suddetta aggravante rimane anche quando alcuno dei partecipi sia deceduto prima della sentenza di condanna o sia stato accertato che sia infermo di mente o benefici dell'amnistia o abbia voluto il reato meno grave o abbia ignorato la circostanza o sia assolto con formula dubitativa sull'elemento psicologico (tra le altre, Sez. 5, n. 8043 del 02/05/1983, dep. 08/10/1983, Amitrano, Rv. 160511; Sez. 6, n. 11531 del 26/09/1991, dep. 15/11/1991, P.G. in proc. Di CO e altri, Rv. 190165; Sez. 6, n. 10966 del 17/02/2010, dep. 22/03/2010, Vanacore e altro, Rv. 246687).
Per ricostruire il numero dei concorrenti nel caso di specie deve rilevarsi che, a seguito dell'assoluzione disposta in primo grado, e divenuta definitiva, di EV FI e RU EL dal reato di concorso in tentato omicidio per non avere commesso il fatto, e dell'assoluzione disposta in grado di appello, e divenuta definitiva, di RU IT dallo stesso reato per non avere commesso il fatto, si raggiunge il numero di quattro concorrenti nel reato, RA, RE, De IS e AL.
Essendo l'indicato numero dei concorrenti, indipendentemente dalla natura della loro partecipazione, inferiore al numero minimo previsto per la sussistenza dell'aggravante, la contestazione di detta circostanza non ha fondamento fattuale e, quindi, giuridico e deve essere eliminata.
l. Ricorsi proposti con atto unico da RE NI e da De IS DO.
1.1. Le censure svolte con il primo motivo attengono alla violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e al vizio di motivazione sul punto, e si articolano sul duplice versante dell'omessa valutazione del contraddittorio contributo dichiarativo del collaboratore RA, in ordine al mandante dell'episodio consumato in danno di NU, al momento in cui la decisione è stata presa e al ruolo del ricorrente RE, e della inidonea valutazione delle medesime dichiarazioni in rapporto alle dichiarazioni de relato di EV e Spezia.
1.1.1. Dette censure, ripercorrendo il contenuto degli atti di appello e riprendendo testualmente le argomentazioni svolte sono censure aspecifiche e apparenti, attesa la loro autonomia dalla sentenza oggetto di ricorso, che nei limiti del devolutum ha esaminato le doglianze svolte in quella sede.
La Corte d'appello ha dato, infatti, coerente e logica risposta alle doglianze degli appellanti come indicato sub d.
2.3 e d.2.4., e sulla motivazione spesa al riguardo i ricorrenti avrebbero potuto chiedere, svolgendo puntuali censure, l'intervento di questa Corte, e non, invece, come avvenuto, sulla motivazione della sentenza del primo Giudice, con l'effetto conseguente perseguito dell'alterazione dell'effetto devolutivo del mezzo di impugnazione utilizzabile, e utilizzato, contro la sentenza oggetto del ricorso, e della omessa contestazione del coerente iter motivo, seguito dalla Corte per rispondere ai motivi di doglianza, posti dalla difesa. l.
2. Anche le censure svolte dai ricorrenti con il secondo motivo, afferenti al vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità penale per il reato in concorso di tentato omicidio non si sottraggono al rilievo della loro genericità e, riprendendo e ribadendo le censure, già svolte, sulla sufficienza del quadro probatorio, si risolvono in deduzioni non qualificabili quale specifica censura inquadrabile nella previsione di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 1.
La sentenza impugnata ha, infatti, proceduto ad articolata e logica verifica del quadro probatorio, rappresentato dalle dichiarazioni della parte offesa e della madre, coerentemente analizzate in rapporto alle regole preposte alla loro valutazione;
ha evidenziato il contenuto molto circostanziato delle prime, non disgiunto dall'analisi valutativa della loro attendibilità e della valenza confermativa derivata alle accuse di NU dal racconto della madre presente;
ha richiamato gli esiti dell'accertamento medico- legale e ha valutato le emergenze probatorie in rapporto alle deduzioni e osservazioni difensive.
Le doglianze che, astraendo dalla specifica analisi già svolta e dall'adeguatezza delle risposte già fornite, reiterano l'espresso dissenso e ripropongono l'interpretazione di parte dei dati fattuali e delle emergenze probatorie, lungi dall'insinuare dubbi in merito alla responsabilità dei ricorrenti, sono prive di ogni specificità e fondatezza.
l.
3. Del tutto infondato, e sfocia nella inammissibilità, è il terzo motivo che censura per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza impugnata quanto alla mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen.. Le deduzioni svolte non solo sono volte a una alternativa ricostruzione dei dati di fatto, in relazione all'incarico conferito d ai mandanti, all'abbassamento della vittima al momento degli spari per prendere un asciugamano, alla traiettoria del proiettile all'interno del cavo orale, ai movimenti della vittima e dell'aggressore, opposta a quella logicamente articolata dei Giudici di merito, ma traggono conclusioni che si pongono in termini di assoluta novità rispetto ai temi di indagini discussi ed esaminati nelle fasi di merito.
m. Statuizioni finali m.
1. L'eliminazione della circostanza aggravante (numero delle persone) di cui all'art. 112 cod. pen.,, comma 1, n. 1, disposta con riguardo alla posizione di AL NI, che ne ha fatto motivo di ricorso, deve essere estesa ai coimputati non ricorrenti sul punto.
m.
1.1. In tema di concorso di persone nel reato, infatti, detta circostanza non richiede un connotato soggettivo, consistente nella consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrare l'aggravante, ma, in quanto concerne le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, per l'effetto, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato, a norma del combinato disposto dell'art. 70, comma 1, n. 1, e art. 118 cod. pen. (Sez. 1, n. 7541 del 30/03/1981, dep. 30/07/1981, Profeta, Rv. 149977; Sez. 2, n. 5378 del 30/11/1982, dep. 06/06/1983, Licciardiello, Rv. 159403; Sez. 4, n. 3177 del 27/11/1992, dep. 06/04/1993, Santus e altri, Rv. 198436).
m.
1.2. La coerente applicazione di tali condivisibili principi comporta che anche l'eliminazione della circostanza, una volta venute meno, per l'oggettì va riduzione del numero dei concorrenti, le ragioni della sua contestazione, si estende ai concorrenti, a prescindere dalle specifiche deduzioni dagli stessi formulate al riguardo.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata nella parte in cui ha confermato la sussistenza della indicata circostanza. L'annullamento sul punto va disposto senza rinvio, potendo provvedere alla eliminazione della circostanza, che non richiede alcun intervento discrezionale e di merito sulla decisione, riservato al giudice di merito, direttamente questa Corte, a norma dell'art. 620 cod. proc. pen., lett. l).
m.
2. Per il resto i ricorsi devono essere rigettati per essere i motivi infondati, manifestamente infondati o inammissibili. m.
3. Deve, tuttavia, disporsi l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto relativo alla determinazione della pena, dovendo valutarsi - per tutti gli imputati - l'incidenza della disposta esclusione della indicata circostanza aggravante sul già determinato trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla aggravante dell'art. 112 cod. pen., comma 1, n. 1, che elimina. Annulla la sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011