Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 2
Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e su di esse l'ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della L. 1/3/2001 n. 63).
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientali in cui questa opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 20382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20382 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 10/04/2001
1. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 1454
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 421/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di AS NI IN, IT IP IN NI e CC IU avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in sede di riesame del 30 novembre 2000
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Passacantando che ha concluso per richiesta di rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, appartenente alla direzione distrettuale antimafia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale, emessa in data 30 novembre 2000, con la quale veniva annullata in toto l'ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di SA NI IN e TE IP, e confermata parzialmente la stessa riguardo a AR NI e nella sua interezza nei confronti di IC IU, deducendo quali motivi l'erronea applicazione della legge processuale penale per essere pienamente utilizzabile la registrazione effettuata a sua insaputa delle dichiarazioni rese dal EN LF con le quali accusava AR, TE e SA dei delitti di estorsione ed illecita concorrenza mediante violenza o minaccia in suo danno, quando era socio di una ditta concorrente di pompe funebri con quella gestita da CO IC, in quanto non si poteva equiparare ad un confidente, l'errata applicazione dell'art. 629 c.p. e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla responsabilità del AR per i delitti di estorsione e di illecita concorrenza mediante minacce, e la violazione dell'art. 7 l. n. 203 del 1991 ed il difetto di motivazione al riguardo.
Motivi della decisione
Occorre rilevare che il P.M. ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo in ordine a due distinte ordinanze del Tribunale della libertà di Napoli, emesse per lo stesso fatto nei confronti di differenti indagati, in tempi diversi (30 novembre e 4 dicembre 2000) sicché le censure relative alla posizione di CO IC e EN LF, nella fattispecie, non trovano alcun riscontro nell'ordinanza impugnata, attinente all'annullamento delle misure cautelari personali disposte nei confronti di SA e TE ed alla conferma parziale o totale di quelle emesse riguardo a AR e IC.
Ciò posto, le censure mosse sono parzialmente fondate, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Ed invero il primo motivo concernente la qualificazione giuridica e l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal EN e registrate da un ufficiale di P.G., a sua insaputa, prima ancora che assumesse la veste di indagato, secondo quanto appare dall'ordinanza cautelare e da quella pronunciata dal Tribunale in sede di riesame, è fondato. Infatti, non sembra potersi attagliare alla fattispecie l'isolata pronuncia di questa Corte (Cass. sez. 1^ 22 marzo 1999 n. 705, Rullo rv. 212741), presa in considerazione dal Tribunale della libertà partenopeo per escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni del EN, qualificato confidente, in quanto le generalità, nell'ipotesi esaminata da questa Corte, erano state tenute segrete, sicché non era possibile qualificarle come sommarie informazioni testimoniali, ritenendosi applicabile l'art. 203 c.p.p.. Detta acquisizione comporta l'utilizzabilità di dette dichiarazioni, tanto più che si è in presenza di un procedimento incidentale e non della fase dibattimentale, sicché potrebbe non procedersi ad un'analisi dettagliata sulla qualificazione giuridica della registrazione da parte di uno dei due interlocutori di una conversazione.
Peraltro, soffermandosi su tale aspetto per la necessaria valutazione della rilevanza delle stesse nel dibattimento e per la parificazione fra le varie fasi in ordine alla utilizzabilità degli atti, occorre notare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6^ 15 maggio 1997 n. 1444, Mariniello rv. 208127) ritiene trattarsi di un documento, mentre indirizzo pressoché unanime esclude l'applicabilità della disciplina sulle intercettazioni (Cass. sez. 1^ 18 giugno 1996 n. 3023, Scali rv. 205061 contra ma isolate Cass. sez. 1^ 17 aprile 2000, Prinzi e Cass. sez. 5^ 12 giugno 2000, Caputo in Cass. pen. 2001, 565 senza considerare che la registrazione tra presenti non può costituire intercettazione e non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni e quindi non necessita di alcuna autorizzazione, non rientrando nella tutela costituzionalmente garantita).
Un simile arresto, che già ne postula la piena utilizzabilità, deve essere precisato nel senso che le predette dichiarazioni a norma dell'art. 195 c.p.p. possono essere oggetto di una testimonianza "de relato" da parte dell'ufficiale di P.G. in virtù della sentenza n. 24 del 1992 della Corte Costituzionale, a nulla rilevando ai fini dell'inutilizzabilità o di nullità la mancata verbalizzazione, secondo un costante indirizzo di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. 1^ 17 luglio 1999 n. 4582, Santoro rv. 214017). Peraltro, le dichiarazioni difformi del teste "de relato" e della fonte diretta, che deve essere citata su espressa richiesta di parte sono, persino in dibattimento, oggetto di valutazione comparata, mentre è pacifica l'utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" in materia di misure cautelari personali (Cass. sez. 4^ 12 marzo 1997 n. 599, Campaci fra tante). Inoltre la recente legge n. 63 del 2001 non sembra aver mutato, nella presente fattispecie, il quadro normativo di riferimento, mentre la registrazione come oggetto costituisce un appunto o un pro memoria per detto soggetto, che può utilizzarla in dibattimento. Infine, in ogni caso, anche volendo accedere ad una tesi rigorosa, non rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, ove all'omessa redazione di un verbale firmato dalla persona informata sui fatti o con l'attestazione del rifiuto di sottoscrivere, si volesse attribuire un significato particolare, tutta la vicenda potrebbe essere inquadrata in un fatto sul quale può deporre l'ufficiale di P.G., pur tenendo presenti tutti i limiti e gli obblighi derivanti dal rifiuto ad essere escusso come teste del soggetto le cui dichiarazioni sono state registrate. Pertanto si spazia dalla qualificazione della registrazione come documento, acquisibile ed utilizzabile, al suo inquadramento quale appunto per una testimonianza "de relato" dell'ufficiale di P.G. ad una deposizione dello stesso sulla "vicenda" nella sua interezza con l'obbligo del giudice di valutare in maniera approfondita le predette dichiarazioni, soprattutto nella fattispecie, in quanto provenienti da un soggetto successivamente imputato in un procedimento connesso, anche se non indagato, neppure in astratto, al momento della registrazione delle dichiarazioni. L'utilizzabilità di dette dichiarazioni comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di AR NI, TE IP e SA NI NC per la valutazione dell'attendibilità e credibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dal EN, e dell'eventuale presenza di riscontri oggettivi, ove, contrariamente a quanto risulta dalle ordinanze del G.i.p., in sede di applicazione della misura cautelare, e del Tribunale della libertà, al momento in cui ha reso le dichiarazioni dovesse essere ritenuto indagato nel procedimento connesso.
Anche il secondo motivo inerente alla sola posizione del AR per il delitto di estorsione in danno di De NC NI appare fondato, poiché il Tribunale in sede di riesame non considera la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6^ 27 agosto 1999 n. 10229, Labalestra rv. 214396 fra le più recenti), secondo cui nel reato in esame la minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata può essere anche larvata ed indiretta e deve ingenerare in chi la subisce un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi, mentre procede ad un esame particellizzato delle varie risultanze processuali, risultante dal testo del provvedimento. Ed invero, il delitto di estorsione contestato al capo b) concerne la pressante richiesta, effettuata a De NC NI, del cambio di alcuni assegni intestati a CO IC e presumibile oggetto di altri delitti commessi in danno di EN LF, cognato del primo, con denaro contante o altri assegni subito azionabili a differenza di quelli intestati al CO e negoziati dal AR, la cui istanza era stata accolta "'perché, conoscendolò, aveva avuto timore che 'un rifiuto potesse indispettirlo e cio' poteva avere ripercussioni sullà sua persona e sull'attività".
Infatti, costituisce un'espressione minimizzante ritenere l'insistenza delle richieste ed il tentativo di rinviare il loro accoglimento quali attività di un seccatore, giacché, se non influisce l'asserita appartenenza del AR al clan Carfora - Amoroso, secondo l'impugnata ordinanza non risultante dagli atti e non dimostrata dal P.M., non può negarsi che, per altri fatti, è stata riconosciuta l'attività intimidatrice svolta dal AR e si è evidenziata che, pur "non ravvisandosi le caratteristiche dell'intimidazione camorristica",.. le.. condotte sono riconducibili al comportamento violento e minaccioso previsto nelle norme incriminatrici".
Perciò l'esclusione della minaccia nella fattispecie in esame sulla base dell'omessa indicazione di determinati elementi da cui dedurre o presumere possibili danni alla persona, non considera come, ai fini della configurabilità del delitto in parola, la stessa possa essere manifestata in modi e forme differenti, in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo necessario solo che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalilà dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, persona di normale impressionabilità, ed alle situazioni ambientali in cui opera.
Per quel che concerne la censura relativa al delitto di cui all'art.513 bis c.p. in danno della ditta R.A.V. commesso dal AR,
indipendentemente dalle generiche affermazioni del P.M. ricorrente, occorre ribadire che, anche in sede di giudizio incidentale, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Pertanto, mentre sul concorso nel reato di estorsione di cui al capo E) ascritto al TE il ricorrente non svolge alcuna censura, sicché non occorre soffermarsi, non assume, di per sè, rilievo quella sviluppata "perché sul punto specifico il Tribunale non ritiene credibile l'Affinita quando accusa il AR" in ordine al reato di cui al capo c), giacché l'ordinanza impugnata motiva sul punto, rilevando l'assenza di un ruolo attivo del AR e di una sua partecipazione intimidatoria.
Infatti, sebbene gli argomenti svolti si possano inquadrare in una sottovalutazione complessiva della vicenda, non sono manifestamente illogici, seppure non venga fornita adeguata spiegazione alla presenza in loco di due persone, il AR ed il TE, oltre al EN, che avrebbe materialmente profferito le minacce, e non si consideri che quest'ultimo aveva denunciato le stesse persone quali artefici di estorsioni ed illecita concorrenza mediante minacce nei confronti della stessa società, prima di recedere dalla ditta del Russo e dell'Affinita.
Tuttavia, l'intervenuto annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio in riferimento alla prima censura coinvolge pure questa terza e comporta un esame complessivo della vicenda sotto questo profilo, sicché il giudice di rinvio potrà pure tener conto delle notazioni su svolte in maniera autonoma da questa Corte sulla base del testo del provvedimento, nonostante la sintetica denuncia del vizio operata dal ricorrente.
Il motivo inerente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 per tutti i capi di imputazione, ivi compresi quelli contestati al IC non è fondato, perché il Tribunale partenopeo ha affermato che non emergono "indizi circa il collegamento con il sodalizio Carfora-Amoroso" e non ha ravvisato le caratteristiche dell'intimidazione camorristica nel comportamento di coloro che sono stati ritenuti indiziati dei reati suddetti: le loro condotte sono riconducibili al comportamento violento e minaccioso previsto nelle norme incriminatrici ne' risulta documentata l'esistenza del sodalizio indicato o qualunque forma di inserimento degli indagati".
Pertanto, si tratta di una differente considerazione delle risultanze processuali e di apprezzamenti in fatto non sindacabili in sede di legittimità, perché, nella fattispecie, non manifestamente infondati, pur se dovuti, forse, secondo l'assunto del ricorrente, ad una sottovalutazione del fenomeno.
Perciò, l'impugnata ordinanza (n. 6337 del 30 novembre 2000) deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli in sede di riesame limitatamente alle posizioni di AR NI, TE IP e SA IN in ordine ai delitti di cui ai capi a), b) e c) della rubrica, rigettandosi, nel resto, il ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle posizioni di AR NI, TE IP e SA NI IN in ordine ai delitti di cui ai capi a), b) e c) con rinvio al Tribunale di Napoli in sede di riesame, rigettando nel resto il ricorso.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 legge 8-8-1995 n. 332. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2001