Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2014, n. 18635
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Sentenza 18 novembre 2014

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In materia di impugnazioni di provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi sul "thema decidendum" delineato nelle fasi precedenti del giudizio cautelare ed ad applicare il principio di diritto enunciato in sede di legittimità, potendo prendere in esame eventuali elementi sopravvenuti esclusivamente nella misura in cui incidano sulla decisione devoluta all'esito del giudizio rescindente. (Fattispecie in tema di responsabilità da reato degli enti, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, dovendosi pronunciare in sede di giudizio di rinvio sull'ordinanza di ripristino dell'ordinanza cautelare adottata a seguito della verifica in ordine all'adempimento delle condotte riparatorie di cui all'art.17 D.Lgs. n.231 del 2001, aveva omesso di esaminare le questioni devolute, ravvisando la sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari).

In tema di responsabilità da reato degli enti, la revoca della misura interdittiva può essere disposta, nel caso di sospensione della misura cautelare concessa ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.231 del 2001, anche qualora il rischio di recidiva cessi per fattori sopravvenuti e diversi dall'attuazione delle misure riparatorie volte all'eliminazione delle carenze organizzative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2014, n. 18635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18635
    Data del deposito : 18 novembre 2014

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