Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 2
In materia di impugnazioni di provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi sul "thema decidendum" delineato nelle fasi precedenti del giudizio cautelare ed ad applicare il principio di diritto enunciato in sede di legittimità, potendo prendere in esame eventuali elementi sopravvenuti esclusivamente nella misura in cui incidano sulla decisione devoluta all'esito del giudizio rescindente. (Fattispecie in tema di responsabilità da reato degli enti, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, dovendosi pronunciare in sede di giudizio di rinvio sull'ordinanza di ripristino dell'ordinanza cautelare adottata a seguito della verifica in ordine all'adempimento delle condotte riparatorie di cui all'art.17 D.Lgs. n.231 del 2001, aveva omesso di esaminare le questioni devolute, ravvisando la sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la revoca della misura interdittiva può essere disposta, nel caso di sospensione della misura cautelare concessa ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.231 del 2001, anche qualora il rischio di recidiva cessi per fattori sopravvenuti e diversi dall'attuazione delle misure riparatorie volte all'eliminazione delle carenze organizzative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2014, n. 18635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18635 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 18/11/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1829
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 27149/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero nel subprocedimento cautelare concernente la società;
OV EN s.p.a.;
avverso la ordinanza del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in data 13.3.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Aldo Policastro, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
udito il Difensore della società OV EN s.p.a., avv. Enrico Panelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 30/05/2013, aveva disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, il ripristino della misura cautelare a suo tempo applicata nei confronti della OV EN s.p.a. (d'ora in poi semplicemente "Società"), cioè l'interdizione per sei mesi a contrattare con la Pubblica Amministrazione delle regioni Toscana e Liguria.
La misura interdittiva era stata adottata in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), artt. 21 e 25 del citato D.Lgs., correlato ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p. e art. 353 c.p., comma 2, ascritti a OV RT quale socio di maggioranza ed institore della predetta Società.
Era stato per altro accordato - ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma 1, - un periodo di sospensione della misura, al fine di consentire l'adozione delle misure idonee ad escludere l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 17. Tuttavia il Giudice per le indagini preliminari, alla scadenza del periodo, aveva ritenuto inadeguate le misure in concreto assunte dalla Società, ed aveva appunto disposto, in applicazione dell'art. 49, comma 3 il ripristino della misura interdittiva. Dal canto proprio il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva in seguito annullato il provvedimento, confutando il giudizio di insussistenza delle condizioni indicate all'art. 17, comma 1. Quanto al risarcimento del danno, era stata considerata satisfattiva l'istituzione, ad opera della Società, di un fondo di accantonamento per Euro 120.000,00, finalizzato a garantire la futura eliminazione delle conseguenze dannose del fatto. Riguardo all'adozione di un idoneo modello organizzativo, il Tribunale aveva valutato positivamente le misure prese, negando in particolare che dovesse considerarsi inadeguata la designazione del nuovo amministratore nella persona di OV MM, fratello di RT (presunto autore dei reati) e figlio di EN. Quanto infine alla messa a disposizione del profitto ricavato dall'illecito, in vista dell'eventuale confisca, si era apprezzata l'istituzione di un secondo accantonamento per 120.000,00 Euro, somma equivalente al 10% degli importi fatturati ed incassati dalla Società per i lavori relativi alle gare in contestazione, che il Tribunale aveva considerato corrispondente al profitto conseguito, da intendersi quale utile netto ricavato.
L'ordinanza di annullamento era stata impugnata dal Pubblico ministero, con ricorso accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 326/2014 del 28/11/2013. È opportuno fin d'ora rilevare come la Corte avesse considerato fondati parte soltanto dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione. In particolare, l'annullamento era stato disposto "per l'assorbente ed esaustivo profilo di non essersi la società "efficacemente", come impone il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, lett. a), adoperata a risarcire integralmente il danno, ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato". Ciò per altro rilevando come, nei casi in esame, il giudice di legittimità possa sindacare i soli vizi derivanti da violazione di legge e dunque, in punto di corrispondenza della motivazione al suo modello legale, le sole fattispecie di mancanza grafica o sostanziale della motivazione medesima. Per questa ragione la Corte aveva ricusato di "prendere posizione" a proposito dei modelli organizzativi adottati dalla Società, ed in particolare dell'avvenuta designazione di OV MM quale amministratore, nonché a riguardo della quantificazione della somme dovute a titolo di risarcimento ovvero costitutive del profitto: in proposito il Tribunale aveva sviluppato una motivazione compiuta e non implausibile, con ciò restando escluso il denunciato vizio di violazione della legge.
Una tale violazione, piuttosto, era stata riscontrata in punto di effettivo risarcimento del danno, a prescindere dalla sua determinazione quantitativa, non parendo alla Corte sufficiente la costituzione di un accantonamento a riserva indisponibile, certificata dal collegio sindacale, comunicato agli enti comunali, persone danneggiate dal reato, solo dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione. In sintesi, la legge richiederebbe una "diretta consegna alle persone danneggiate ... delle somme costitutive del risarcimento del danno prodotto ovvero con modalità che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa del danneggiato senza la necessità di una ulteriore collaborazione per la traditio dell'ente risarcente". Inoltre, poiché la disciplina in esame richiede non solo un'azione risarcitoria compiuta, ma anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque una efficace attivazione in tal senso", l'ente interessato sarebbe sempre chiamato ad "una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o comunque contatto tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l'essersi adoperato preteso dalla disposizione richiamata". Nel caso di specie - ha proseguito la Corte - la condotta della società era consistita nell'offrire dieci giorni prima della scadenza del tempo di sospensione della misura una somma determinata unilateralmente, senza alcuna possibile interlocuzione da parte degli enti territoriali danneggiati dalla condotta costitutiva di reato. Ciò tra l'altro era stato attuato nei soli confronti dei Comuni, senza alcuna attività volta all'individuazione dei soggetti privati in ipotesi danneggiati attraverso le condotte di turbata libertà degli incanti. La Corte di legittimità, dunque, aveva annullato il provvedimento impugnato, chiamando il Giudice del rinvio "alla verifica degli impegni come sopra individuati".
2. Il giudizio di rinvio è stato definito dal Tribunale di Pistoia con il provvedimento oggi in considerazione.
Il Tribunale per altro, esplicitamente e motivatamente, ha ritenuto di non esaminare l'ordinanza sottoposta al suo vaglio mediante l'originario appello del Pubblico ministero, ravvisando, a fronte di una espressa istanza difensiva in tal senso, le condizioni per una revoca della misura in atto, in forza della sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari in vista delle quali la misura stessa era stata a suo tempo adottata.
2.1. Dopo avere argomentato circa la propria "competenza" a provvedere sull'istanza difensiva, il Tribunale ha osservato per un primo verso che le circostanze in precedenza apprezzate quali fattori costitutivi della fattispecie regolata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17 (adozione di un nuovo modello organizzativo, sostituzione dell'amministratore, istituzione di più fondi di accantonamento) potrebbero essere valutate anche, in prospettiva non pregiudicata nella fase rescindete, quali misuratori del concreto rischio della commissione di nuovi illeciti da parte della Società. Per altro verso, rispetto alle precedenti fasi del subprocedimento, sarebbero sopraggiunti nuovi elementi atti a tranquillizzare circa il futuro comportamento della OV. A parte la nomina del nuovo amministratore (che la Cassazione ha escluso possa venir svalutata pregiudizialmente in base al solo rapporto di parentela con il precedente), si è infatti registrato l'impegno della Società a costituire un trust sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione de l'Aia in data 1/7/1985, al fine di garantire effettività al risarcimento del danno ed alla rimozione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.
In altre parole, l'oggetto del giudizio non è stata l'idoneità degli elementi indicati a concretare le condizioni preclusive indicate al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, comma 1, ma la valenza di quegli stessi elementi sul piano della prognosi cautelare. Seguono, nel provvedimento impugnato, un'ampia analisi delle misure adottate dalla Società dopo le contestazioni, ed il giudizio secondo cui tali misure, per la loro efficacia, varrebbero ragionevolmente ad escludere il rischio di reiterazione degli illeciti. Si è osservato, tra l'altro, che la situazione di fatto sarebbe ormai diversa da quella esistente all'epoca del provvedimento genetico, essendo stati arrestati e comunque rimossi dagli incarichi i funzionari coi quali i dirigenti della Società avevano stretto i presunti rapporti corruttivi.
Il Tribunale ha infine aggiunto che il concreto ripristino della misura determinerebbe effetti privi del necessario carattere di proporzionalità, poiché, nel ritenuto "contesto storico e di fatto", non vi sarebbe una reale funzionalità di prevenzione speciale e resterebbe per converso compromessa "definitivamente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, con tutte le negative conseguenze sul piano occupazionale".
3. Ricorre contro l'ordinanza il Pubblico ministero, argomentando sulla tempestività della impugnazione (proposta nel termine di 15 giorni: Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 05/06/1997, rv. 207954) e deducendo violazione di legge sotto molteplici aspetti.
3.1. In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato il disposto degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., eludendo i compiti che ad esso spettavano quale giudice del rinvio, ed occupandosi di questioni affatto diverse.
La Corte di cassazione (supra) aveva annullato una ordinanza pertinente all'integrazione (o non) delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, quale presupposto per l'applicazione,
rispettivamente, del successivo art. 49, comma 4 o comma 3, ed aveva indicato espressamente al Tribunale del rinvio l'oggetto ed il metodo della valutazione demandatagli. Come detto, il provvedimento impugnato tratterebbe questioni diverse, interrompendo la fisiologica progressione del giudizio conseguente all'annullamento.
3.2. In collegamento coi rilievi che precedono, sostiene il ricorrente che il Tribunale non avesse titolo per occuparsi della permanenza delle condizioni legittimanti il trattamento cautelare, questione diversa da quella introdotta con il gravame e disciplinata, anche a livello procedimentale, dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50. Premesso che sulla ricorrenza delle esigenze cautelari si sarebbe formato il cd. "giudicato cautelare", non essendo stata a suo tempo impugnata l'ordinanza genetica, il ricorrente assume che la Società avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al giudice della cautela, sollecitando la revoca della misura applicata, ciò che tra l'altro avrebbe garantito il doppio grado del giudizio di merito sulla permanenza delle esigenze di cautela. Una procedura elusa, attraverso la considerazione di ammissibilità (e l'accoglimento) di una istanza estranea, in realtà, alla procedura in corso.
3.3. Ancora, la legge processuale (combinato disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 49 e 50) sarebbe stata violata per l'omissione del necessario provvedimento circa la sussistenza o non dei presupposti per il ripristino della misura interdittiva. Il ricorrente evidenzia come detta omissione abbia implicato quella conseguente del provvedimento, a sua volta doveroso, sulla cauzione versata dalla Società D.Lgs. n. 231 del 2000, ex art. 49, comma 2, la quale, una volta accertato l'inadempimento delle condizioni indicate al precedente art. 17, dovrebbe comunque essere versata alla Cassa delle ammende a prescindere dalla prosecuzione o non del trattamento cautelare.
In questo senso il provvedimento impugnato sarebbe anche abnorme, avendo determinato una stasi indebita del procedimento.
3.4. Sostiene il Pubblico ministero che l'ordinanza de qua sarebbe assunta in violazione di legge anche ammettendo una astratta competenza alla revoca della misura da parte del giudice dell'appello cautelare.
Con il disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 49 e 17, il legislatore della materia avrebbe introdotto una particolare disciplina dei rischi e delle cautele, consapevolmente incentrata, fra l'altro, su una logica specialpreventiva, di forte pressione sul soggetto interessato a fini di rimozione precoce delle conseguenze dannose del reato. Il legislatore, in altre parole, avrebbe stabilito che l'abbandono del presidio cautelare sia subordinato ad una compiuta riparazione, che dovrebbe tipicamente precedere l'accertamento sul merito della contestazione. Teorizzando che il compimento solo parziale degli adempimenti richiesti dalla procedura possa assumere rilievo in termini di prognosi favorevole sui futuri comportamenti dell'ente, così come ha fatto il Tribunale, si darebbe luogo ad un sostanziale svuotamento del sistema voluto dal legislatore, in contrasto con la logica e con la lettera delle relative disposizioni.
3.5. Il Pubblico ministero ritiene che il provvedimento impugnato sia segnato da vizi di legittimità, per il carattere palesemente incongruo o per la mancanza assoluta della motivazione, anche in riferimento ai passaggi che riguardano la valutazione sintomatica dei comportamenti tenuti dalla Società dopo la contestazione cautelare. In primo luogo si ricorda come la Corte di legittimità, con il provvedimento rescindente, avesse escluso la possibilità che il fondo di accantonamento relativo ad una somma di 120.000,00 Euro (somma rimasta nella piena disponibilità della Società) fosse considerato un efficace presidio dell'interesse dei danneggiati al risarcimento ed alla rimozione delle conseguenze dannose del reato, ed avesse stigmatizzato il carattere unilaterale dell'atteggiamento tenuto dalla OV, sia riguardo all'individuazione delle potenziali parti civili, sia riguardo alla quantificazione del danno. Nondimeno, e con valutazione asseritamente illogica, il Tribunale avrebbe considerato l'istituzione del fondo quale sicuro sintomo di disponibilità alla riparazione e di resipiscenza dell'ente. Una conclusione ingiustificata, a maggior ragione, considerando che nessuna seria interlocuzione con i Comuni e con le società interessate sarebbe stata avviata dalla OV neppure dopo le univoche indicazioni desumibili dalla sentenza di annullamento della Cassazione.
3.6. Contraddittoria ed illogica sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui assegna rilievo ad una "mera intenzione" manifestata dall'ente (cioè quella di istituire un trust) ed al tempo stesso ipotizza l'eventualità che detta intenzione non venga attuata, assegnando in proposito un effetto incentivante alla mera eventualità di una imprecisata ed improbabile riattivazione del trattamento cautelare.
3.7. Sarebbe stata illegittima, da parte del Tribunale, la valorizzazione dell'unico adempimento formalmente realizzato dalla Società, e cioè l'adozione di un Modello di organizzazione e gestione mirato a prevenire nuovi fatti di corruzione o turbativa d'asta. Una scelta criticata, "a maggior ragione", di fronte alla scelta gestionale di lasciare immutata, nella sostanza, la catena di comando, designando in luogo del precedente amministratore, colpito da misura personale, il fratello di questi.
3.8. L'argomento fondato sui cambiamenti intervenuti nella composizione degli organi amministrativi coinvolti nelle condotte illecite ascritte all'ente sarebbe inconferente, considerata tra l'altro l'intervenuta cessazione delle cautele e la perdurante partecipazione della Società a gare pubbliche.
Sarebbe poi contraddittoria l'osservazione che accredita l'idea di episodi maturati grazie allo specifico rapporto con alcuni pubblici ufficiali, piuttosto che d'un ricorso sistemico della Società ad espedienti corruttivi. L'ordinanza applicativa della misura avrebbe documentato esattamente il contrario, ed il Tribunale, cadendo appunto in una contraddizione, ne avrebbe richiamato adesivamente la motivazione.
3.9. Con un apposito paragrafo, il ricorrente stigmatizza l'omessa considerazione, nel provvedimento impugnato, di argomenti e fatti che l'Ufficio di Procura aveva posto in specifica evidenza mediante una memoria scritta.
In sintesi, il riferimento attiene all'imputazione elevata nei confronti dei componenti della famiglia OV (che controllano completamente la Società) per un delitto associativo, finalizzato proprio alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare connessione con il compimento di gare pubbliche, ed attraverso un dominio di fatto esercitato nel territorio pistoiese. Il Pubblico ministero aveva inoltre segnalato come, nelle more del subprocedimento, la Società fosse stata chiamata a rispondere di ulteriori 13 gare, nelle quali aveva prevalso sulle concorrenti ed aveva acquisito commesse per rilevantissimi importi.
Il provvedimento de quo andrebbe annullato anche per non aver tenuto alcun conto degli argomenti in questione.
3.10. Motivazione illegittima, infine, sarebbe quella che il Tribunale ha svolto rilevando un presunto difetto di proporzionalità della misura applicata, che produrrebbe effetti dannosi eccedenti le necessità cautelari.
La denunciata sproporzione, che il ricorrente nega comunque in fatto, avrebbe al più legittimato una modifica od una attenuazione del trattamento cautelare, così come disposto al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, comma 2, ma non certo la revoca disposta con il provvedimento impugnato.
4. Nelle more dell'odierna udienza il Difensore della Società ha depositato una memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo il rigetto del ricorso.
4.1. A titolo di premessa la parte nega il fondamento in fatto di alcune affermazioni contenute nel ricorso, essenzialmente relative alla serietà degli intenti di riparazione della Società interessata. In particolare, il trust di cui sopra si è detto è stato istituito, nominando un trustee ed un guardiano sostanzialmente indipendenti, dotando l'ente di una fideiussione a prima richiesta per 360.000,00 Euro, comunicando il fatto ai Comuni ed alle società concorrenti nelle procedure in contestazione (limitatamente alle seconde classificate).
4.2. Sempre in linea generale, la parte ricorda come il ricorso per cassazione contro i provvedimenti assunti in sede di appello cautelare sia limitato alla violazione di legge, anche per effetto della specifica indicazione contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 52. Ricorda, nel contempo, come la giurisprudenza delle Sezioni
unite di questa Corte abbia esteso la rilevanza del vizio di motivazione, oltre il caso della mancanza grafica, alle sole ipotesi di anomalie tanto radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (il riferimento concerne Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, rv. 239692). Il ricorrente, pur citando la giurisprudenza in materia, avrebbe denunciato proprio e solo vizi irrilevanti, perché pertinenti alla logica ed alla congruenza della motivazione, e dunque non sindacabili nella prospettiva dell'art. 125 cod. proc. pen.. 4.3. Ciò detto, assume il Difensore della Società che ben spettava al Tribunale procedente la valutazione di attualità delle esigenze cautelari, sebbene si trattasse di un giudizio di rinvio, poiché l'art. 627 cod. proc. pen. espressamente conferisce al giudice del rinvio gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento sia stato annullato. D'altra parte, anche il sistema cautelare che concerne la responsabilità degli enti, in armonia coi principi generali in materia di restrizione cautelari, prescrive (art. 50) che una misura venga immediatamente revocata, anche d'ufficio, quando ne vengano meno le condizioni legittimanti, pure in forza di fatti sopravvenuti. La revoca si imporrebbe tanto in caso di sopravvenienza di nuovi fatti sintomatici, tanto per l'emersione di circostanze non valutate al tempo del provvedimento genetico.
In questa prospettiva certamente rientrerebbero gli adempimenti, previsti ad altri fini, dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17: se deve convenirsi sulla necessaria completezza di tali adempimenti, perché la revoca sia disposta a norma dell'art. 49, analoga regola non potrebbe surrettiziamente essere introdotta nella prospettiva dell'art. 50, ove i fattori per la formulazione della prognosi di reiterazione non sono tipizzati (è citata una decisione conforme del Tribunale di Firenze).
La giurisprudenza - prosegue il Difensore - ha indicato i fattori utili a misurare la "personalità dell'ente", che consistono nelle politiche aziendali pregresse, nella qualità dei modelli organizzativi adottati, nei cambiamenti introdotti quanto al ceto dirigente dopo i fatti oggetto di contestazione.
Applicati al caso di specie, i criteri generali indicati dimostrerebbero la legittimità del provvedimento impugnato: per un verso, la connotazione non sistemica del presunto ricorso a pratiche illecite sarebbe affermata del tutto ragionevolmente (contestazioni per 13 gare su 502); per altro verso, tutti i comportamenti successivi agli illeciti, ampiamente richiamati, sarebbero sintomatici dell'intento di pratiche nuove e legittime politiche aziendali.
4.4. Da ultimo, il Difensore esclude il fondamento dell'addebito di abnormità del provvedimento impugnato, che si regge sull'assunto, ritenuto erroneo, che il Tribunale avesse la possibilità ed anzi il dovere di ignorare l'istanza di revoca.
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso sarebbero inammissibili, perché pertinenti al merito della valutazione giudiziale, oltre che infondati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato, nei limiti di cui appresso si dirà. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio, affinché il Tribunale dell'appello cautelare possa deliberare circa l'impugnazione sottoposta al suo giudizio secondo i principi processuali che di seguito saranno enunciati.
2. Appare evidente, in particolare, come i Giudici territoriali abbiano omesso di pronunciarsi sulle censure mosse al provvedimento impugnato, sviando l'oggetto del giudizio di gravame, e dunque lasciandolo, di fatto, privo di definizione.
Per cogliere la situazione con immediatezza è sufficiente ricordare, rinviando per il resto all'esposizione già compiuta, che il Tribunale, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto confermare od annullare l'ordinanza di ripristino della misura cautelare sospesa dal Giudice per le indagini preliminari, occupandosi della conformità al modello legale degli adempimenti riparatori posti in essere dalla Società, secondo i principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente già pronunciata da questa Corte. Avrebbe dovuto valutare, dunque, se la OV avesse completamente ed efficacemente realizzato, entro il termine assegnatole, le attività riparatorie indicate all'art. 17 dello stesso D.Lgs..
Come si è visto, ed invece, il Tribunale ha esplicitamente ricusato il provvedimento, assumendone l'inutilità in forza della concomitante revoca dell'originaria misura cautelare.
3. Nel tentativo di accreditare la legittimità del proprio agire, il Tribunale ha sostanzialmente enunciato tre assunti, in stretto collegamento tra loro. Il primo è che, nel procedimento di rinvio, il giudice procedente agisce con gli stessi poteri che aveva il giudice responsabile del provvedimento annullato, salvo l'obbligo di applicazione del principio di diritto enunciato in sede di legittimità. Il secondo è che il giudice dell'appello cautelare avrebbe potere deliberante non solo riguardo all'oggetto dell'impugnazione ma, quale responsabile della persistente attualità delle condizioni legittimanti la restrizione de liberiate, anche rispetto alla legittimità della prosecuzione della cautela. Il terzo assunto, enunciato con minore chiarezza, è che i motivi di gravame non circoscriverebbero il devolutum in modo tassativo, dovendo estendersi la cognizione ai temi "intimamente connessi".
3.1. La legge stabilisce testualmente che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui decisione sia stata oggetto di annullamento, salvo l'obbligo di conformazione al principio di diritto eventualmente enunciato dalla Corte di cassazione (art. 627 c.p.p., comma 2). Deve quindi convenirsi con la Difesa della parte privata allorquando rileva che il Tribunale pistoiese, dopo l'annullamento della sua ordinanza, era chiamato a svolgere un ordinario giudizio di appello riguardo al ripristino di efficacia della misura temporaneamente sospesa (sull'applicabilità del principio al subprocedimento cautelare, ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 4536 del 31/01/2012, rv. 251870). Per altro, prima di affrontare il tema della consistenza effettiva dei poteri indicati, pare opportuno notare che la sequenza tra giudizio rescindente e fase rescissoria non può comunque giudicarsi irrilevante. L'obbligo di adeguamento al principio di diritto costituisce chiara implicazione della continuità di oggetto del giudizio. Tale oggetto - nonostante il necessario coordinamento con le esigenze di permanente verifica della legittimità dello status cautelare - non può essere completamente ribaltato, che, altrimenti, verrebbe meno la stessa effettività del potere di sindacato attribuito al giudice di legittimità. D'altra parte, la già citata necessità di coordinamento non può scardinare, nel subprocedimento cautelare, la portata del principio di preclusione, che garantisce com'è noto l'effettività del contraddittorio e la preminenza del deliberato del giudice di grado superiore. Non a caso, si è stabilito in giurisprudenza che "nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle parti ne' rilevate d'ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità o di nullità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento" (Sez. 6, Sentenza n. 47564 del 14/11/2013, rv. 257470; in senso analogo Sez. 2, Sentenza n. 15757 del 01/04/2011, rv. 249939). I rilievi che precedono pongono in evidenza una implicazione perfettamente coincidente con la fisionomia tipica del giudizio di gravame (del quale la sentenza di annullamento impone la ripetizione), e cioè che lo scorrere delle fasi processuali non comporta mai, in nessun caso, il cambiamento di oggetto della procedura, ed in particolare l'abbandono dei punti della decisione cui si riferiscono le censure poste ad oggetto degli atti di impugnazione. Su quei punti potranno eventualmente esercitare influsso fattori di carattere sopravvenuto, come ad esempio un mutamento della legislazione, ma ciò non esclude che gli stessi debbano essere definiti, sia pure, ed appunto, riscontrando la sopravvenuta ininfluenza della questione originaria.
3.2. Come anticipato, la stabilità di oggetto costituisce anche la caratteristica del giudizio cautelare di appello, a prescindere dal carattere primario o reiterato della relativa celebrazione. Il Tribunale richiama i termini di una questione fortemente dibattuta a proposito del trattamento cautelare, cioè il raccordo possibile tra principi fondamentali tutti rilevanti, come quello di costante attualità dei fattori di legittimazione del provvedimento restrittivo e quelli di ne bis in idem, preclusione, devoluzione. La questione è stata per altro da lungo tempo risolta, almeno nei suoi termini essenziali, e non certo nel senso di fatto accreditato dal Tribunale.
In particolare si è stabilito che il principio di necessaria attualità delle condizioni legittimanti la cautela - primariamente garantito dalla possibilità di costante reiterazione delle istanze de liberiate (senza che il principio di preclusione ne paralizzi l'ammissibilità, in presenza di fattori sopravvenuti) - consente alle parti processuali di riversare il novum, ove lo ritengano conveniente, anche nell'eventuale giudizio impugnatorio in corso. Ciò comporta per inciso un problema di duplicazione, che le Sezioni unite di questa Corte hanno a suo tempo inteso risolvere secondo un criterio di improcedibilità della domanda presentata per seconda (Sez. U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, rv. 227357 e 227358). Qui rileva, soprattutto, il limite logico e giuridico posto alla "libertà" di scelta della sede nella quale riversare gli elementi sopravvenuti che, a giudizio della parte, dovrebbero orientare la decisione cautelare. In particolare, la sede del giudizio impugnatorio può essere privilegiata a patto che il novum si inserisca nel perimetro decisorio segnato dal devolutum, e cioè nell'ambito dell'oggetto circoscritto per il giudizio medesimo, e sempreché venga in concreto garantito alla parte avversa il diritto al contraddittorio. La ragione è evidente, e risiede proprio nella necessità di non sfigurare l'oggetto e la fisionomia del procedimento di gravame (sul limite del devoluto quale fattore condizionante l'acquisizione di nuovi elementi nel giudizio di appello cautelare, a parte la già citata decisione delle Sezioni unite, si possono citare, tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 12245 del 14/02/2013, rv. 255539; Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 23/09/2008, rv. 241330; Sez. 1, Sentenza n. 26299 del 23/06/2006, rv. 235017; Sez. 2, Sentenza n. 6728 del 09/02/2006, rv. 233159). Dunque, occorre distinguere tra variazione della base cognitiva, sempre consentita (alle condizioni anzidette), e mutamento di oggetto del giudizio impugnatorio, inteso come abbandono del thema decidendum segnato dai motivi e introduzione di nuovi punti per la decisione del trattamento cautelare, che deve in linea di massima ritenersi preclusa. La stessa valutazione di attualità delle esigenze di cautela, che la giurisprudenza riferisce talvolta espressamente al giudice dell'appello (Sez. 6, Sentenza n. 19008 del 17/04/2012, rv. 252874), è connessa all'immanenza del tema nel relativo procedimento ("pur nel rispetto di quanto devoluto"), e non può essere surrettiziamente evocata attraverso l'irrituale proposizione di domande estranee all'oggetto del giudizio, a maggior ragione quando si pretenda di farne discendere, come nella specie, il completo abbandono dei temi originari e l'elusione, in sostanza, dell'impulso a correggere che scaturisce dal giudizio di legittimità. È appena il caso di dire, naturalmente, che il sistema consente ugualmente la più pronta reazione al mutamento delle condizioni e delle esigenze che legittimano il trattamento cautelare, la quale consiste nella domanda di revoca rivolta al giudice della cautela, cioè al giudice che procede. Il problema non è, come sembrano ritenere il Tribunale procedente e la Difesa della Società, l'effettività del principio stabilito al D.Lgs. n. 50 del 2001, art. 50 che estende alle persone giuridiche il requisito di perdurante attualità delle esigenze assicurate mediante la cautela. Il problema è solo quello della sede in cui le variazioni possono essere rappresentate, con efficacia eventualmente immediata della relativa domanda.
La giurisprudenza citata nel provvedimento qui impugnato - che attiene ai presupposti per l'applicazione di un provvedimento cautelare negato, nell'an o nel quomodo, dal giudice di prime cure - non è risolutiva. Infatti, quando si tratta - a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero - di disporre una limitazione della libertà personale o patrimoniale, superando un argomento giudicato preclusivo nel grado antecedente del giudizio, si impone la verifica ad ampio raggio delle condizioni legittimanti. Si avrebbe altrimenti il paradosso di un effetto di accertamento e addirittura di consolidamento delle condizioni non valutate, o valutate solo incidentalmente, dal giudice della (negata) cautela. Questo pare il senso della giurisprudenza invocata (Sez. 6, Sentenza n. 6592 del 25/01/2013, rv. 254578; Sez. 6, Sentenza n. 35786 del 21/06/2012, rv. 254392), non potendosene al contrario desumere, secondo il Collegio, la sostanziale vanificazione dei limiti del devolutum, in particolare quando il giudice dell'appello cautelare non è richiesto di assumere ex novo un provvedimento di restrizione.
3.3. Nel caso di specie il Tribunale di Pistoia deve ancora valutare se si legittimasse o non, alla luce dei criteri legali enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, il ripristino della misura cautelare sospesa D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 47. Per inciso, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non aveva in alcun modo riguardato il tema della ricorrenza delle esigenze cautelari, di talché, nel caso concreto, risulta solo formale l'ossequio all'orientamento dominante, secondo cui la valorizzazione del novum nel giudizio di gravame è condizionata dai limiti tracciati dal principio di devoluzione.
D'altra parte - se può ammettersi che una misura cautelare non possa essere applicata ex novo se non previa verifica dell'attualità delle condizioni legittimanti, e se può ammettersi anche che lo stesso principio debba valere nel caso di ripristino del trattamento dopo una sospensione - va comunque escluso che tali regole consentano un ribaltamento della procedura tale che ciascuno dei profili posti in discussione lungo l'intero corso del giudizio perda ogni e qualsiasi rilievo.
Scopo del giudizio di rinvio, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere e sarà, in primo luogo, l'eliminazione del vizio determinatosi per l'erronea individuazione degli elementi di fattispecie (avuto in particolare riguardo al concetto di efficace e completa riparazione), verificando se il ripristino della misura cautelare applicata si legittimasse (e, per quanto possa occorrere, si legittimi) in base alla corretta nozione indicata dal giudice di legittimità.
Il tema delle esigenze cautelari avrebbe potuto e potrà assumere rilievo nei soli limiti indicati, e cioè a fini di eventuale giustificazione della ripresa attuale ed effettiva dell'inibitoria connessa alla misura applicata.
4. Riguardo a quanto appena si è detto circa l'attualità delle esigenze cautelari, va escluso il fondamento della tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui, nel procedimento contro gli enti, il legislatore avrebbe introdotto ed ammesso solo una modalità tipica di eliminazione del rischio di recidiva, e cioè l'attuazione delle misure indicate al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17. La tesi è sostanzialmente contraddetta dal tenore letterale dell'art. 50 del decreto, comma 1 che pone in alternativa, quali fattori di revoca della misura applicata, l'effettuazione degli adempimenti in questione e la mancanza sopravvenuta delle condizioni indicate al precedente art. 45, tra le quali è compreso il rischio di recidiva. La cessazione di tale rischio (ed a maggior ragione la sua attenuazione) può quindi essere determinata anche da comportamenti non conformi al "modello" tracciato con la previsione dell'art. 17, e con il connesso meccanismo di sospensione del trattamento cautelare.
Se è vero che il sistema conferirebbe maggiore efficacia incentivante ai meccanismi riparatori, ove condizionasse la revoca della misura alla loro piena attuazione, è anche vero che una tale disciplina contrasterebbe con i principi generali, ed in particolare con la necessità che il trattamento cautelare, in attesa dell'accertamento definitivo di responsabilità, sia subordinato all'urgenza della sua applicazione e dei suoi effetti inibitori: un principio del quale l'art. 50 del decreto costituisce il precipitato sullo specifico terreno della responsabilità da reato degli enti. L'incentivazione degli adempimenti indicati all'art. 17 è affidata solo in parte, del resto, all'effetto di sospensione che può derivarne in merito all'applicazione del trattamento cautelare, trattandosi anche e soprattutto, per l'ente interessato, di prevenire (con azione necessariamente preventiva) l'irrogazione delle sanzioni interdittive in caso di affermazione della responsabilità. Naturalmente, l'automatismo che la legge instaura tra effettuazione degli adempimenti e rinuncia alla cautela non si riproduce quando l'attenuazione od esclusione del rischio di recidiva debbano essere desunte da fattori diversi. Può aggiungersi - si tratta di considerazioni che di volta in volta dovranno effettuarsi sul piano del fatto - che la rilevanza di fattori alternativi, specie quando gli stessi vengano proposti in luogo d'una piena e leale adesione al modello riparativo delineato dalla legge, dovrà essere attentamente valutata nel suo significato di effettiva, concreta e verificata eliminazione del rischio di recidiva.
Ma non può teorizzarsi, come appena si è detto, che ogni e qualsiasi fattore diverso dal puntuale adempimento delle procedure sia irrilevante per presunzione legale ed assoluta. È vero che l'art. 49, comma 3, stabilisce senz'altro che il giudice ripristini la misura cautelare in caso di adempimento intempestivo od incompleto. Ma la previsione attiene com'è ovvio al subprocedimento di sospensione, caratterizzato da una propria logica e da una propria autonomia, e non si estende a neutralizzare il senso inequivoco della regola posta all'articolo seguente: si intende, dunque, che la misura deve essere "ripristinata" sempreché il giudice, in accoglimento di una istanza di "revoca" od anche d'ufficio, non ritenga che il trattamento non trovi ulteriore legittimazione nelle condizioni di fatto sulle quali dovrebbe produrre in concreto i suoi effetti.
5. Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per il non liquet sostanzialmente attuato riguardo all'appello contro l'ordinanza di ripristino della misura cautelare deliberata, dal Giudice per le indagini preliminari, a mente del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma 3. Come poco sopra si è detto, la procedura di sospensione esprime una sua logica e presenta una marcata autonomia nell'ambito del subprocedimento cautelare, tanto che il legislatore ha richiesto, per garantire la serietà dell'impegno a realizzare gli adempimenti dell'art. 17, il versamento di una idonea cauzione, ed ha stabilito che detta cauzione venga incamerata dall'Erario quando l'impegno stesso non risulta onorato dall'ente richiedente.
Una volta aperta, la procedura deve essere definita, non foss'altro per le conseguenze che si determinano in merito alla restituzione od all'acquisizione del denaro versato a titolo di cauzione. Se nel momento dell'ipotetico ripristino la legittimazione della cautela risulta venuta meno, per ragioni diverse dall'integrazione della fattispecie estintiva, ciò non implica che la garanzia patrimoniale non debba operare. Si noti che, attraverso l'accoglimento della sua domanda di sospensione, l'ente assoggettato al procedimento ottiene comunque un rilevante vantaggio di fatto, non altrimenti acquisibile, e cioè paralizza, almeno momentaneamente, l'effetto inibitorio della misura applicata. È quindi del tutto logico che la garanzia venga attuata a prescindere dalle vicende indipendenti che, in ipotesi, potrebbero produrre un effetto di delegittimazione della misura, ed in particolare dalla ipotizzata e solo sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari originariamente individuate dal giudice. Il giudice della cautela deve dunque definire la procedura, verificando tempestività e completezza degli adempimenti, e disponendo comunque, per il caso di esito negativo dell'accertamento, la devoluzione alla Cassa delle ammende della cauzione prestata. Nello stesso caso, chiamato ad assumere la decisione di ripristino della cautela sospesa, lo stesso giudice potrà anche d'ufficio rilevare, ove ne sussistano i motivi, la sopravvenuta insussistenza delle condizioni che devono permanentemente sorreggere, a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, la restrizione cautelare della libertà.
Per le stesse ragioni, e per tornare al caso di specie, il Giudice dell'appello cautelare avrebbe dovuto comunque definire l'impugnazione concernente gli adempimenti riparatori ed il ripristino della misura sospesa, restando irrilevante, a questi fini, l'esito della valutazione in punto di perdurante attualità delle esigenze di cautela, necessaria solo per il caso di parzialità o inefficacia delle misure adottate. Ciò, a maggior ragione, considerando che il Tribunale, per effetto del percorso adottato, non ha messo in discussione ne' la legittimità della misura iniziale ne' l'incompletezza e l'inefficacia ex art. 17 delle misure riparatorie poste in atto nel caso concreto.
6. Resta solo da aggiungere, a fini di chiarimento dei limiti posti dalla presente decisione di annullamento alla valutazione del giudice di rinvio, che questa Corte non interloquisce, neppure sotto il profilo della razionalità e della congruenza, sui rilievi che il Pubblico ministero ricorrente ha inteso sviluppare nell'atto di impugnazione, e che sono stati oggetto di sintesi ai paragrafi da 3.5. a 3.10 del Ritenuto.
Gli argomenti del Tribunale sono elusivi del dictum del Giudice dell'annullamento nel solo senso che non hanno riconsiderato, alla luce dei criteri indicati, efficacia e completezza degli adempimenti riparatori ai fini propri del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17. I criteri in questione erano stati dettati ai fini citati, e non possono essere direttamente invocati sul diverso piano che il Tribunale ha ritenuto di adottare, cioè quello della valenza sintomatica in ordine all'attuale pericolosità dell'ente (ove per altro, come si accennava, vanno considerate anche l'incompiutezza del percorso riparativo, e le relative cause).
Come osservato dalla Difesa della parte privata, l'art. 52 del decreto limita il ricorso per cassazione, contro i provvedimenti emessi dal giudice dell'appello cautelare, al solo vizio della violazione di legge. I rilievi del ricorrente, quand'anche fossero fondati, atterrebbero comunque alla completezza ed alla coerenza della motivazione riguardo alla prognosi cautelare, ma non alla sua stessa esistenza, neppure se dell'assenza di motivazione fosse adottata una nozione estesa, tesa a comprendere casi nei quali non faccia difetto una qualche argomentazione, e però la stessa risulti inidonea a svelare il ragionamento sotteso al provvedimento impugnato. La logica seguita dal Tribunale, nel caso di specie, potrebbe al più definirsi censurabile, ma non certo oscura.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2015