CASS
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di ausiliario del P.M., al consulente tecnico non è applicabile l'esenzione dall'assoggettamento all'azione diretta, prevista dalla l. n. 117 del 1988 per il magistrato in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, atteso che la ratio di tale normativa è la regolamentazione della responsabilità di tutti quelli che, pur se non inseriti stabilmente nell'organico della magistratura, svolgono, a vario titolo, funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine e non è estensibile in favore di chi, pur lavorando in collaborazione con il magistrato, non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22652/2022 R.G. proposto da: GENCHI GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO GENCHI ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato AT FERRARA ([...]) -ricorrente- contro MASTELLA CLEMENTE, elettivamente domiciliato in BENEVENTO VIA RAGUZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ORESTE DI GIACOMO ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 4070 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 14/02/2024 2 di 21 nonchè contro EL CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE IN ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro OZ SA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TASSONE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA ([...]) -controricorrente- nonchè contro DE IS GI -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1823/2022 depositata il 18/03/2022. Sentite le conclusioni del Procuratore generale, dott. Giovanni IS Nardecchia, che si riporta alle conclusioni scritte e chiede il rigetto del ricorso;
ascoltata la discussione degli avvocati presenti, avv. Salvatore Ferrara per il ricorrente, Avv. Bruno Tassone e avv. Gianfranco Passalacqua per il controricorrente GO, avv. Oreste di Giacomo per il controricorrente ST, avv. Giuseppe Niccolini per il controricorrente TE;
3 di 21 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere LINA RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. - AC CH propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, nei confronti di CL ST, FR TE, RO GO e LU de IS, per la cassazione della sentenza n. 1823\2022 emessa dalla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 18.3.2022, con la quale la corte d’appello lo condannava a risarcire i danni non patrimoniali nei confronti dei sig. ST, TE e GO nella misura di euro 70.000 ciascuno. 2. - Resistono con distinti controricorsi CL ST, FR TE e RO GO. LU de IS, intimato, non ha svolto attività difensive in questa sede. Il ricorrente CH e il controricorrente GO hanno depositato memorie. 3. - Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di rilievo: - Il procedimento penale a carico di LU de IS e AC CH per i reati di abuso d'ufficio agli stessi ascritti, l'uno quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CA e l'altro quale suo consulente tecnico, per aver, in concorso tra di loro e nell'ambito di un procedimento in fase di indagini preliminari, acquisito, elaborato e trattato illecitamente i tabulati telefonici relativi alle utenze riconducibili a numerosi parlamentari, tra i quali gli odierni controricorrenti, si concludeva nel 2015 con l'assoluzione da parte della Corte d’appello di Roma con la formula perché il fatto non costituisce reato, con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili;
- la sentenza d’appello veniva impugnata sia dall’imputato CH sia dalle parti civili TE, GO e ST;
- la Corte di cassazione, con sentenza n. 49538 del 2016, rigettava il ricorso proposto dall'imputato e, accertato l’intervenuto decorso 4 di 21 del termine di prescrizione del reato, in accoglimento del ricorso delle parti civili cassava con rinvio alla Corte d'appello di Roma quale giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché, essendo decorso il termine di prescrizione del reato, accertasse agli effetti civili la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati in contestazione;
- con la sentenza qui impugnata, n. 1823 del 2022, la Corte d'appello di Roma, precisato che la natura del giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. è quella di una sostanziale traslatio iudicis, ha dichiarato in primo luogo inammissibili le domande proposte dalle parti civili nei confronti del De IS, all’epoca dei fatti svolgente le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica sulla base della legge n. 117 del 1988. Ha poi ritenuto che le stesse norme non potessero trovare applicazione nei confronti del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che, al contrario, per gli stessi fatti ben può essere chiamato a rispondere direttamente, anche in assenza di un reato ,accertato penalmente, sulla base dei criteri civilistici. Ciò premesso, ritenuti sussistenti i presupposti della responsabilità aquiliana, la Corte d'appello di Roma condannava il dottor CH, avendolo ritenuto responsabile di aver procurato ai controricorrenti un pregiudizio consistente nella lesione della riservatezza delle loro comunicazioni durante il periodo in cui erano parlamentari, in violazione di una prerogativa costituzionale, al pagamento in favore di ciascuno degli attori in riassunzione, ST, TE e GO, dell'importo di euro 70.000 oltre lucro cessante. 4. - La causa è stata avviata alla trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Collegio, all’esito della discussione in camera di consiglio, ha riservato il deposito della decisione nel termine previsto dall’art. 380 bis n. 1 c.p.c. 5 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia in relazione alla eccezione, formulata dal CH fin dal primo grado, di aver agito nell'adempimento di un dovere. 1.1. - Sostiene che nel corso del giudizio di merito aveva più volte espressamente eccepito la scriminante dell'adempimento del dovere, essendosi limitato ad eseguire un ordine del magistrato ovvero ad ottemperare al decreto di acquisizione dei tabulati firmato dal PM de IS il 20 aprile 2017. Deduce di aver sostenuto nel giudizio di merito che l'ipotetico danno inflitto ai parlamentari sarebbe stato arrecato nell'adempimento di un obbligo di legge, ovvero nell’espletamento del suo incarico di c.t.u., e che la disobbedienza nell’espletare l’incarico conferito avrebbe potuto essere anche penalmente sanzionata, per cui le eventuali conseguenze negative di un comportamento dovuto non potevano in ogni caso essere qualificate come danno ingiusto, fonte di un obbligo risarcitorio a suo carico. Ricorda che era stato il Pubblico ministero che, con decreto 20 Aprile 2007, nel quale era precisata l'assoluta urgenza della richiesta, aveva disposto l'acquisizione su supporto informatico presso i vari operatori telefonici per suo tramite dei dati di traffico telefonico disponibili in entrata ed uscita per il periodo precedente ai 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento, in relazione a una serie di utenze telefoniche, alcune delle quali poi risultate intestate, tra gli altri, a parlamentari quali il ST, il GO e il TE, nonché ad altri noti politici che non avevano intrapreso o proseguito l'azione civile, e che lui aveva solo adempiuto l’incarico affidatogli. Evidenzia che non spetta al consulente ma al Pubblico Ministero formulare la richiesta di autorizzazione al Parlamento, nel caso in cui destinatario di una intercettazione sia un parlamentare, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003. 6 di 21 1.2. – Assume che tutta l’attività per la quale era stato ritenuto civilmente responsabile costituiva quindi espletamento dell’incarico di consulente tecnico del Pubblico Ministero, in relazione al quale non avrebbe potuto rifiutare la propria opera senza esporsi alle sanzioni previste dalla legge, ed, in particolare, in caso di rifiuto di svolgere in tutto o in parte l'incarico affidatogli o di adempiere alle disposizioni impartite dal PM, la disobbedienza avrebbe potuto comportare per lui anche l'incriminazione per il reato di omissione di atti d'ufficio o di rifiuto di atti legalmente dovuti. 1.3. - Aggiunge che l'articolo 359 del codice di procedura penale non consente al consulente di rifiutare l'incarico a pena rincorrere in responsabilità penale, che le funzioni ausiliarie del consulente tecnico vengono svolte sotto la permanente direttiva del pubblico ministero nell'ambito degli specifici quesiti posti e quindi al consulente tecnico non possono essere demandate valutazioni, tipiche del pubblico ministero, quali la legittimità o meno della singola intercettazione. 1.4. - Quand’anche il tecnico incaricato percepisse l’illegittimità dell’ordine, sostiene che, in ogni caso, si tratterebbe di un ordine non sindacabile in quanto proveniente direttamente dall'autorità giudiziaria e come tale rientrante nell'ipotesi prevista dall'articolo 51 quarto comma codice penale, a norma del quale non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. 1.5.- Aggiunge che nel corso del giudizio di merito è stato escluso che avesse alcun motivo di avversione personale nei confronti degli odierni controricorrenti. Sottolinea poi che la condanna emessa nei suoi confronti e frutto della mancata valutazione della summenzionata eccezione ha dato luogo a una pronuncia dagli effetti abnormi: sancirebbe infatti che, per uno stesso comportamento fonte di danno non si possa agire verso il magistrato che ha dato l’incarico, mentre il consulente tecnico risponderebbe anche civilmente per il solo fatto di aver eseguito un ordine del magistrato 7 di 21 che, pur avendo dato causa all’illecito, non ne risponde: ove si confermasse questo assetto decisionale, evidenzia che esso potrebbe comportare delle ovvie resistenze da parte di professionisti accreditati a collaborare con l'autorità giudiziaria perché, appunto, si esporrebbero al rischio di pesanti risarcimenti - gravanti eventualmente sul solo consulente e non o non anche sul magistrato che ha conferito l'incarico - in virtù di una normativa di particolare tutela in favore del magistrato interpretata a suo avviso in maniera incostituzionale, laddove si escluda dal suo campo di applicazione e dal suo ambito di protezione anche chi opera come consulente e ausiliario del giudice. 2. - Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1, 2 primo comma e 13, primo comma, della legge n. 117 del 1988 e in subordine propone questione di legittimità costituzionale delle predette norme se interpretate nel senso che non si estenda al consulente del pubblico ministero l'ambito di applicazione della legge. 2.1. - Censura il punto della sentenza impugnata là dove, dopo aver affermato che l'azione risarcitoria diretta contro il magistrato per il fatto costituente reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni è ammessa solo nelle ipotesi in cui è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato (Cass. n. 22729 del 2019), puntualizza che la clausola di salvaguardia non si estende al consulente tecnico del pubblico ministero o all’ausiliario che abbia agito nell'esecuzione di un ordine o di un provvedimento dallo stesso emanato nell'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto le norme contenute nella legge n.117 del 1988 regolamentano la particolare responsabilità di chi svolge funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine, riconducendovi anche soggetti estranei all'organico della magistratura purchè coinvolti nell’esercizio della funzione giurisdizionale, come i giudici onorari o i componenti non togati delle corti d'assise. 8 di 21 2.2. - Ritiene che la lettura data, dalla sentenza impugnata, all'articolo 1 della legge n.117 del 1988 sia incostituzionale perché l'attività contestata al pubblico ministero in quel procedimento era esattamente la stessa contestata al consulente tecnico, il quale è stato chiamato a rispondere solo per una condotta omissiva, il non aver richiesto preventivamente l'autorizzazione alla Camera di provenienza, che era attività riservata al pubblico ministero, che il consulente tecnico non era tenuto a sindacare ed in relazione alla quale non avrebbe potuto sostituirsi al magistrato. Deduce che la condotta contestata era una sola, ed era una condotta omissiva del pubblico ministero e che, essendo il fatto materiale presupposto al diritto al risarcimento esclusivamente la mancata richiesta da parte dell'autorità giudiziaria dell'autorizzazione alla Camera, lui sarebbe costretto a rispondere per una mancanza non propria, ma esclusivamente del Pubblico ministero che, viceversa, per la stessa vicenda, era andato esente da qualsiasi responsabilità. Evidenzia l’iniquità del risultato cui si perverrebbe qualora non si estendesse anche all’ausiliario del giudice la clausola di salvaguardia, in contrasto col principio di uguaglianza perché introducente una irragionevole disparità di trattamento tra pubblico ministero e consulente tecnico del pubblico ministero in ordine a una stessa attività materiale fonte di responsabilità. 3. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 27, primo comma, della Costituzione e 110 del codice penale nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 e dell'articolo 2059 c.c. anche in relazione all'articolo 51 c.p. e 359 c.p.p., nonché la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. Assume di essere stato ritenuto civilmente responsabile per aver acquisito una serie di tabulati telefonici sulla base del decreto di acquisizione del PM e per aver poi elaborato questi tabulati, dei quali facevano parte anche utenze telefoniche di parlamentari, senza che 9 di 21 fosse stata formulata la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, attività di esclusiva competenza del magistrato. 3. 1. - Evidenzia la violazione dei principii fondanti della responsabilità aquiliana in quanto la sua condotta -da sola- sarebbe stata inidonea a cagionare il danno in assenza del decreto di acquisizione del PM, quindi mancherebbe il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. Sostiene l’incongruità della ricostruzione in fatto secondo la quale gli viene addebitato di avere elaborato i tabulati in assenza delle richieste di autorizzazione alla Camera di appartenenza, perché la formulazione della richiesta di autorizzazione non era attività di sua competenza, ma di esclusiva competenza del magistrato. 3.2. - Critica poi la sentenza impugnata anche là dove ha ritenuto provato l'elemento soggettivo dell’illecito, su base presuntiva, selezionando alcuni indizi in modo atomistico ma omettendo di considerarne altri di segno contrario che avrebbero consentito di escludere l'elemento soggettivo in capo al consulente. La Corte d'appello avrebbe fatto malgoverno dei principi di diritto che prescrivono di considerare non atomisticamente gli elementi raccolti e del ragionamento presuntivo, in quanto sono stati esclusi dal ragionamento presuntivo tutti gli elementi che avrebbero consentito di arrivare a diverse conclusioni e non si è tenuto conto -oltre che della sua impossibilità di rifiutare- del fatto che avevano un rapporto di strettissima collaborazione con il magistrato, con continui confronti. 3.3. - Sottolinea che la corte d’appello non avrebbe considerato nella loro retta interpretazione alcuni fatti e documenti fondamentali, atti a dimostrare, ove correttamente considerati, che non era a conoscenza, al momento iniziale dell’attività di intercettazioni a largo raggio intraprese, che tra le utenze intercettate ce ne fossero alcune riconducibili a parlamentari, e che non appena ne venne a conoscenza sollecitò il PM a chiedere la necessaria autorizzazione: 10 di 21 - una mail inviata dal pm de IS a lui il 22/05/2017 in cui era scritto “attenzione GO è deputato in carica”; - il fatto che lui disponesse solo, quando fu emesso il decreto di acquisizione dei tabulati, dei numeri telefonici inseriti nel sistema Teseo, ma non disponeva delle annotazioni (che comparivano nei cellulari sequestrati a tale AD dai quali si partì per questa indagine), dalle quali risultava a chi erano riconducibili le varie utenze telefoniche;
- il report dinamico delle ricorrenze delle agende AD creato in data 12/07/2007, nel quale, solo nel luglio 2007, emersero gli abbinamenti tra i numeri intercettati e i nominativi dei titolari delle utenze, consentendo solo in quale momento al CH di rilevare che tra i soggetti intercettati c’erano vari parlamentari;
- le sue molteplici sollecitazioni al magistrato, più volte formulate nel luglio 2007, perché richiedesse l'autorizzazione al Parlamento per le utenze intestate o in uso ai parlamentari. 4. - Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto ai precedenti, denuncia la violazione degli articoli 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con l'articolo 185 c.p. Il ricorrente osserva che la Corte d'appello da un lato ha correttamente evidenziato che la ratio della garanzia costituzionale dettata dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione non è quella di tutelare un diritto individuale del singolo parlamentare ma di proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita (come affermato anche da Corte cost. n. 38 del 2019) e per questo la Corte d'appello ha sgombrato il campo da numerosi profili risarcitori fatti valere dagli odierni controricorrenti ritenuti non pertinenti. Nondimeno, la Corte d'appello ha affermato che la violazione delle menzionate prerogative, pur assembleari, può tradursi in un pregiudizio alla riservatezza delle comunicazioni e al libero esercizio del mandato del singolo parlamentare interessato: il valore tutelato, nella specie, è la lesione della prerogativa parlamentare che si 11 di 21 traduce nel diritto al rispetto della riservatezza delle comunicazioni, pregiudizio di natura non patrimoniale risarcibile. 4.1. - Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nella sua ricostruzione, avendo riconosciuto a ciascuno degli attori in riassunzione, in modo indifferenziato, un cospicuo risarcimento in difetto della allegazione e della prova di un concreto pregiudizio subito nell'esercizio delle prerogative parlamentare. In tal modo, pur avendo affermato di risarcire ciascuno dei parlamentare coinvolti per il danno conseguenza subito, la corte d’appello avrebbe di fatto riconosciuto un danno in re ipsa applicando un automatismo risarcitorio. 5. - Ancora in via subordinata, con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 132 numero 4 c.p.c. In particolare, con il quinto motivo si affronta il profilo dei criteri utilizzati per la quantificazione del danno, reputati del tutto arbitrari e tradottisi in una motivazione del tutto apparente. 5.1. - Il ricorrente segnala che i criteri per quantificare correttamente il danno non patrimoniale da diffamazione sono stati recentemente inseriti nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, al fine di superare l'arbitrarietà preesistente e che, per contro, la sentenza impugnata rappresenta un caso di scuola di motivazione apparente: essa contiene un richiamo alle tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da diffamazione ma poi se ne discosta in eccesso, senza spiegare l'iter logico che l’ha condotta alla liquidazione di ben 70.000 € in favore di ciascun parlamentare, ritenuta del tutto eccessiva dal ricorrente, tanto più che essa non si fonda su allegazioni specifiche. Segnala che le tabelle milanesi prevedono, per le diffamazioni di elevata gravità, un danno liquidabile da 31.000 a 50.000 €, in presenza di specifiche circostanze quali l'elevata notorietà del diffamante, la notevole gravità del discredito, la risonanza mediatica. Sostiene che nessuna di queste connotazioni di particolare gravità 12 di 21 fosse presente nel caso di specie, e comunque che non sia stata indicata in motivazione e segnala che le allegazioni delle parti, ed anche la motivazione del giudice nel risarcire il pregiudizio da queste effettivamente subito, dovevano essere mirate al pregiudizio subito dal bene tutelato e cioè all’esercizio delle funzioni parlamentari e non si doveva tenere conto di altre possibili ricadute delle condotte illecite asseritamente attribuite al CH, afferenti a domande ritenute giustamente inammissibili. 6. - Infine, con il sesto motivo denuncia l'omesso esame circa fatti decisivi della controversia. In particolare, sostiene che la Corte d'appello è giunta ad affermare l'esistenza dell'elemento psicologico sulla base di false premesse derivanti dalla omessa valutazione di alcuni fatti che pure sono stati oggetto di discussione tra le parti. Sviluppando sotto il profilo del vizio di motivazione argomentazioni e riferimenti già contenuti nel terzo motivo, e richiamando alcuni elementi della copiosa documentazione acquisita nel giudizio di merito, sostiene che quando lui stesso ebbe a redigere la relazione propositiva numero 2, in cui in definitiva proponeva al PM di acquisire tutta una serie di tabulati telefonici, a seguito della quale il De IS emetteva poi il decreto di acquisizione, il ricorrente era solamente a conoscenza dell'esistenza di una serie di numeri telefonici inseriti nel sistema Teseo ma non disponeva delle annotazioni relative alle rubriche, che avrebbero consentito di ricondurre le utenze a relativi intestatari, quindi non era a conoscenza che alcune utenze facevano capo a parlamentari. Richiama a tale scopo i documenti già indicati nel terzo motivo ( cfr par. 3.3.). Aggiunge che la Corte d'appello avrebbe nel giudizio civile di rinvio fondato il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti civili TE ST e GO, sentiti come testimoni nel processo penale senza un rigoroso controllo di attendibilità. 13 di 21 Sostiene infine che, se la Corte d'appello avesse considerato gli elementi indicati attribuendo ad essi la corretta rilevanza, avrebbe escluso in capo al ricorrente qualsiasi elemento psicologico oltre che del reato di abuso d'ufficio anche dell'illecito civile. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 7. – E’ preliminare in senso logico l’esame del secondo motivo, che pone la questione della estensibilità al consulente tecnico, ausiliare del giudice, delle guarentigie di cui alla legge n. 117 del 1988, che non consente di regola di proporre azione diretta nei confronti del magistrato per la responsabilità civile (al di fuori dell’ipotesi, prevista dall’art. 13 della predetta legge, che il danno sia conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;
v. Corte Cost. n. 49 del 2022) e della eventuale illegittimità costituzionale della norma, là dove non si ritenesse di giungere ad una interpretazione costituzionalmente orientata di essa nel senso dell’allargamento della tutela anche al consulente. 7.1. - Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che non esistano i presupposti per estendere al consulente tecnico l’esenzione dall’assoggettamento all'azione diretta di responsabilità civile, prevista per il magistrato in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, perché si tratta di una tutela speciale predisposta a presidio della indipendenza della funzione svolta. Come recentemente precisato da questa Corte (Cass. S.U. n. 6690 del 2020), al di fuori dell'ipotesi disciplinata dal citato art. 13, la proposizione, in sede civile, di azione diretta contro il magistrato configura una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento (Cass., 26 giugno 2012, n. 10596). Come posto in rilievo da Cass. S.U. n. 6690 del 2020, vi è un duplice presupposto condizionante l'applicazione della citata legge n. 117: di status (appartenenza alla magistratura) ed 14 di 21 oggettivo (esercizio di attività giudiziaria). Nella compresenza dei presupposti anzidetti, la proposizione di azione per il risarcimento del danno (per l'appunto, cagionato "nell'esercizio delle funzioni giudiziarie", come recita il titolo della legge) direttamente nei confronti del magistrato è consentita soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della stessa n. 117 del 1988, ossia da "chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni". Diversamente, l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente contro lo Stato. Sulla base della rigidità degli anzidetti presupposti normativi, e della rilevanza delle conseguenze che ne derivano, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 6690 del 2020, hanno escluso la possibilità di sottrarsi all’esercizio dell’azione di responsabilità civile nei confronti di un giudice amministrativo, per l’attività da questi svolta come componente del Consiglio di SI della ST amministrativa nelle sue competenze disciplinari, in quanto, pur essendo la destinataria dell’azione inquadrabile soggettivamente all’interno della magistratura, si è ritenuto che le funzioni svolte all’interno dell’organo disciplinare della giustizia amministrativa non fossero da qualificare come svolgimento di attività giudiziaria, ma piuttosto di attività amministrativa, e pertanto non giustificassero l’estensione nei confronti dei suoi componenti della sottrazione all’ambito di esercizio dell’azione diretta di responsabilità, non potendo ascriversi allo stesso CPGA natura di organo giurisdizionale (diversamente dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura). 7.2. - La norma prevede, peraltro, l'estensione dell’esenzione dall'azione diretta in favore anche di chi soggettivamente non sia inserito nell'organico della magistratura ma esercita direttamente funzione giurisdizionale, come i giudici onorari e come i giudici popolari che integrano la composizione delle corti d'assise (gli “estranei” che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” 15 di 21 secondo la dizione dell’art. 1 della legge n. 117 del 1988). La ratio di tale normativa è dunque nel senso di regolamentare specificatamente la responsabilità di tutti quelli che, a vario titolo, svolgono funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine, pur se non inseriti stabilmente nell’organico della magistratura. 7.3. - Le recenti affermazioni delle Sezioni Unite di questa Corte confermano la necessità di circoscrivere la sottrazione dall’esercizio dell’azione generale di responsabilità civile solo nei ristretti limiti consentiti dalla norma, a mezzo di una interpretazione rigorosa. Non esiste un fondamento normativo, e neppure una eadem ratio che possa giustificare l’estensione della sottrazione all’applicazione delle regole generali in favore di chi lavora in collaborazione con il magistrato ma non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente tecnico. 7.4. - Non esiste neppure la lamentata disparità di trattamento, a fronte della diversità delle situazioni sottostanti e delle diverse funzioni svolte, in conseguenza della estraneità della figura del consulente tecnico, pur nel riconoscimento della delicatezza delle sue funzioni, rispetto all’esercizio delle funzioni giurisdizionali. E’ manifestamente infondata, di conseguenza, anche la prospettata questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate, se interpretate -come sono state finora interpretate e come si ritiene debbano essere interpretate- nel senso che la tutela copre soltanto chi esercita direttamente funzioni giurisdizionali, a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza nell’esercizio della funzione. Si ribadisce quindi che: - il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, il che può essere fonte di responsabilità penale, disciplinare e anche civile, la quale importa, in capo allo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei 16 di 21 doveri connessi all'ufficio (Cass. 25 maggio 1973, n. 1545; Cass. 21 ottobre 1992, n. 11474, Cass. n. 18313 del 2015); - la responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre della stessa non può essere chiamato a rispondere il Ministero della ST: v. Cass. n. 18313 del 2015); -l'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", intendendo per tali soltanto coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise (Cass. n. 18170 del 2010). Ne consegue che tra i soggetti partecipi dell’esercizio della funzione giudiziaria non può rientrare il consulente tecnico, che, pur svolgendo una importante attività ausiliaria del giudice, non partecipa in alcun modo all’esercizio della funzione giudiziaria (come non vi rientra l'appartenente alla polizia giudiziaria, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa). 8. – Si può ora tornare indietro all’esame del primo motivo di ricorso, con il quale il CH denuncia l’omessa pronuncia sul punto della dedotta esistenza della scriminante dell’aver agito nell'adempimento di un dovere. Il motivo è infondato, alle soglie dell’inammissibilità, in quanto il ricorrente non indica con precisione la collocazione di tale eccezione nell’ambito del giudizio di rinvio, ma si limita a richiamare innumerevoli atti processuali nei quali questa tesi sarebbe stata sviluppata. 8.1. - Come osservato dal Procuratore generale, inoltre, il motivo di ricorso non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza 17 di 21 impugnata, che, sulla base dei fatti, come ricostruiti dalle sentenze penali e delle affermazioni della sentenza della Corte di cassazione penale che rinviava al giudice civile perché si pronunciasse sulla civile responsabilità del CH previo accertamento dell’elemento psicologico dell’illecito civile, evidenziava l’addebitabilità al ricorrente di una autonoma attività, nell’ambito della sua collaborazione strettissima col PM, consistente prima nella sollecitazione all’emissione del decreto di acquisizione dei tabulati, e poi, dopo l’acquisizione di innumerevoli intercettazioni, nella elaborazione dei dati provenienti da tali tabulati, senza autorizzazione da parte dell’autorità competente e benché a quel punto emergesse chiaramente la riconducibilità di alcune utenze oggetto di captazione alla sfera delle comunicazioni di parlamentari: non un mero esecutore di ordini ma un soggetto pienamente consapevole e cooperante se non ispiratore del progetto di acquisizione dati a tappeto (che il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, descrive come un determinatore, o quanto meno un ausiliatore della condotta del magistrato inquirente nell’aver disposto l’acquisizione e l’elaborazione dei tabulati riferibili anche a membri del Parlamento senza la preventiva richiesta di autorizzazione rivolta alla Camera di provenienza, riconducibile, quanto meno sotto il profilo oggettivo, alla figura del concorrente ex art. 110 cod. pen.). 8.2.- Le affermazioni in diritto su cui si fonda il ricorso sono comunque infondate. In primo luogo, il ricorrente non invoca a proposito l’esimente di cui all’art. 51, quarto comma c.p., secondo la quale l’esercizio di un diritto, o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità, perché essa presuppone, appunto, un ordine legittimamente dato, e tale non poteva ritenersi l’ordine di acquisire conversazioni telefoniche di parlamentari in difetto di autorizzazione (Cass. pen. n. 43693 del 2021 ha escluso l’applicabilità dell’esimente in favore di un militare che aveva 18 di 21 eseguito l’ordine di un superiore costituente reato: “non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di ordine, impartito da un superiore gerarchico, avente manifestamente ad oggetto la commissione di un reato, essendo il primo tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori”). 8.3. - Né tanto meno è pertinente il richiamo all’art. 359 c.p.p. , che tende a scoraggiare la possibilità che vengano declinati uffici dovuti, ma certo non a legittimare l’acritico compimento di attività illecite da parte del consulente dietro lo schermo della cieca obbedienza ai voleri del magistrato. Non è vero che il consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero debba svolgere qualsiasi tipo di incarico conferitogli senza potersi astenere dal compiere attività che pur percepisce come contrarie alla legge. Gli strumenti che ha a disposizione sono molteplici, primo tra tutti il dialogo con il Pubblico Ministero con cui si collabora nel segnalargli profili di illegittimità e richiederne l'eliminazione dal quesito o dall'attività pretesa. In ogni caso, il consulente ha la possibilità e anche l'obbligo, di fronte alla richiesta di compiere attività illecite, di rinunciare all'incarico, non potendo per questo andare incontro a nessun tipo di responsabilità, tantomeno penali per aver rinunciato all'incarico che gli imporrebbe di compiere atti illeciti (v. il principio affermato da Cass. pen. n. 42962 del 2016: “ Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico”)). 9. - Il terzo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono entrambi inammissibili, 19 di 21 perché tendenti ad un riesame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede. 10.- Il quarto e il quinto motivo, sulla esistenza e sulla quantificazione del danno, possono anch’essi essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati. Sostanzialmente il ricorrente si duole che la corte d’appello, pur avendo efficacemente espunto dall’area dei danni risarcibili una serie di voci non riconducibili alla lesione della funzione parlamentare svolta, sia poi pervenuta ad una liquidazione quantitativamente uniforme e scissa da ogni allegazione e prova dell’effettiva sussistenza del danno, sostanzialmente riconoscendo un danno in re ipsa, la cui quantificazione, esorbitante, sarebbe anche priva di alcun parametro di riferimento, avendo solo formalmente il giudice di merito fatto riferimento alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, per poi prescinderne liquidando il danno in misura significativamente superiore ai massimi. 10.1. - In primo luogo, la corte d’appello ha effettuato una corretta ricostruzione dei parametri per il riconoscimento del danno non patrimoniale che, anche quando sia legato alla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un danno conseguenza, che risponde ai principi di allegazione e prova. Ha accertato poi che del danno subito gli originari attori abbiano fornito una allegazione specifica, legata sia alla qualità delle persone offese, sia alla gravità della condotta posta in essere. 10.2. - Altrettanto correttamente ha aggiunto poi che, trattandosi di un pregiudizio ad un bene immateriale, si può far ampio ricorso alla prova presuntiva, che potrà anche essere prevalente (v. Cass. n. 34026 del 2022: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso 20 di 21 l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza”). Non è stato riconosciuto un danno in re ipsa, ma un danno fondato su specifiche allegazioni e provato legittimamente a mezzo del ricorso alle presunzioni sulla idoneità della condotta ad arrecare pregiudizio allo svolgimento della funzione stessa di parlamentare, ovvero al munus ricoperto dagli interessati. 10.3. - Per quanto concerne la quantificazione del danno, la sentenza va del pari esente da censure, in quanto essa da un lato richiama la recente integrazione delle tabelle milanesi con i parametri per quantificare il danno da diffamazione in aderenza alle circostanze del caso concreto (tabelle che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare di recente, non hanno fondamento normativo né sono state indicate da questa Corte, sul punto, come preferibile parametro di riferimento sul territorio nazionale), dall’altro enuncia le circostanze di fatto, del tutto peculiari, della situazione sottoposta al suo esame, sia per il vulnus recato alla funzione svolta, sia per l’idoneità di esso a tradursi in un considerevole pregiudizio per ciascuno degli odierni ricorrenti, in considerazione del ruolo politico ricoperto e degli incarichi dei quali erano all’epoca titolari, che la spinge da un lato ad una quantificazione omogenea, attesa la identità della violazione, dall’altra ad una personalizzazione, in cui il tetto massimo fissato dalle tabelle milanesi costituisce la base di partenza, avuto riguardo alla particolare gravità dell’offesa, discendente dalla funzione delle guarentigie costituzionali, nella specie pregiudicate, che mirano ad assicurare il libero esercizio della funzione parlamentare, proteggendola da condizionamenti da parte di altri poteri dello Stato, oltre che al diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Il ricorso va pertanto rigettato. La particolarità della fattispecie e la complessità delle questioni trattate inducono a compensare le spese di giudizio tra le parti. 21 di 21 Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27
ascoltata la discussione degli avvocati presenti, avv. Salvatore Ferrara per il ricorrente, Avv. Bruno Tassone e avv. Gianfranco Passalacqua per il controricorrente GO, avv. Oreste di Giacomo per il controricorrente ST, avv. Giuseppe Niccolini per il controricorrente TE;
3 di 21 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere LINA RUBINO. FATTI DI CAUSA 1. - AC CH propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, nei confronti di CL ST, FR TE, RO GO e LU de IS, per la cassazione della sentenza n. 1823\2022 emessa dalla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 18.3.2022, con la quale la corte d’appello lo condannava a risarcire i danni non patrimoniali nei confronti dei sig. ST, TE e GO nella misura di euro 70.000 ciascuno. 2. - Resistono con distinti controricorsi CL ST, FR TE e RO GO. LU de IS, intimato, non ha svolto attività difensive in questa sede. Il ricorrente CH e il controricorrente GO hanno depositato memorie. 3. - Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di rilievo: - Il procedimento penale a carico di LU de IS e AC CH per i reati di abuso d'ufficio agli stessi ascritti, l'uno quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CA e l'altro quale suo consulente tecnico, per aver, in concorso tra di loro e nell'ambito di un procedimento in fase di indagini preliminari, acquisito, elaborato e trattato illecitamente i tabulati telefonici relativi alle utenze riconducibili a numerosi parlamentari, tra i quali gli odierni controricorrenti, si concludeva nel 2015 con l'assoluzione da parte della Corte d’appello di Roma con la formula perché il fatto non costituisce reato, con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili;
- la sentenza d’appello veniva impugnata sia dall’imputato CH sia dalle parti civili TE, GO e ST;
- la Corte di cassazione, con sentenza n. 49538 del 2016, rigettava il ricorso proposto dall'imputato e, accertato l’intervenuto decorso 4 di 21 del termine di prescrizione del reato, in accoglimento del ricorso delle parti civili cassava con rinvio alla Corte d'appello di Roma quale giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché, essendo decorso il termine di prescrizione del reato, accertasse agli effetti civili la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati in contestazione;
- con la sentenza qui impugnata, n. 1823 del 2022, la Corte d'appello di Roma, precisato che la natura del giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. è quella di una sostanziale traslatio iudicis, ha dichiarato in primo luogo inammissibili le domande proposte dalle parti civili nei confronti del De IS, all’epoca dei fatti svolgente le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica sulla base della legge n. 117 del 1988. Ha poi ritenuto che le stesse norme non potessero trovare applicazione nei confronti del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che, al contrario, per gli stessi fatti ben può essere chiamato a rispondere direttamente, anche in assenza di un reato ,accertato penalmente, sulla base dei criteri civilistici. Ciò premesso, ritenuti sussistenti i presupposti della responsabilità aquiliana, la Corte d'appello di Roma condannava il dottor CH, avendolo ritenuto responsabile di aver procurato ai controricorrenti un pregiudizio consistente nella lesione della riservatezza delle loro comunicazioni durante il periodo in cui erano parlamentari, in violazione di una prerogativa costituzionale, al pagamento in favore di ciascuno degli attori in riassunzione, ST, TE e GO, dell'importo di euro 70.000 oltre lucro cessante. 4. - La causa è stata avviata alla trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Il Collegio, all’esito della discussione in camera di consiglio, ha riservato il deposito della decisione nel termine previsto dall’art. 380 bis n. 1 c.p.c. 5 di 21 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia in relazione alla eccezione, formulata dal CH fin dal primo grado, di aver agito nell'adempimento di un dovere. 1.1. - Sostiene che nel corso del giudizio di merito aveva più volte espressamente eccepito la scriminante dell'adempimento del dovere, essendosi limitato ad eseguire un ordine del magistrato ovvero ad ottemperare al decreto di acquisizione dei tabulati firmato dal PM de IS il 20 aprile 2017. Deduce di aver sostenuto nel giudizio di merito che l'ipotetico danno inflitto ai parlamentari sarebbe stato arrecato nell'adempimento di un obbligo di legge, ovvero nell’espletamento del suo incarico di c.t.u., e che la disobbedienza nell’espletare l’incarico conferito avrebbe potuto essere anche penalmente sanzionata, per cui le eventuali conseguenze negative di un comportamento dovuto non potevano in ogni caso essere qualificate come danno ingiusto, fonte di un obbligo risarcitorio a suo carico. Ricorda che era stato il Pubblico ministero che, con decreto 20 Aprile 2007, nel quale era precisata l'assoluta urgenza della richiesta, aveva disposto l'acquisizione su supporto informatico presso i vari operatori telefonici per suo tramite dei dati di traffico telefonico disponibili in entrata ed uscita per il periodo precedente ai 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento, in relazione a una serie di utenze telefoniche, alcune delle quali poi risultate intestate, tra gli altri, a parlamentari quali il ST, il GO e il TE, nonché ad altri noti politici che non avevano intrapreso o proseguito l'azione civile, e che lui aveva solo adempiuto l’incarico affidatogli. Evidenzia che non spetta al consulente ma al Pubblico Ministero formulare la richiesta di autorizzazione al Parlamento, nel caso in cui destinatario di una intercettazione sia un parlamentare, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003. 6 di 21 1.2. – Assume che tutta l’attività per la quale era stato ritenuto civilmente responsabile costituiva quindi espletamento dell’incarico di consulente tecnico del Pubblico Ministero, in relazione al quale non avrebbe potuto rifiutare la propria opera senza esporsi alle sanzioni previste dalla legge, ed, in particolare, in caso di rifiuto di svolgere in tutto o in parte l'incarico affidatogli o di adempiere alle disposizioni impartite dal PM, la disobbedienza avrebbe potuto comportare per lui anche l'incriminazione per il reato di omissione di atti d'ufficio o di rifiuto di atti legalmente dovuti. 1.3. - Aggiunge che l'articolo 359 del codice di procedura penale non consente al consulente di rifiutare l'incarico a pena rincorrere in responsabilità penale, che le funzioni ausiliarie del consulente tecnico vengono svolte sotto la permanente direttiva del pubblico ministero nell'ambito degli specifici quesiti posti e quindi al consulente tecnico non possono essere demandate valutazioni, tipiche del pubblico ministero, quali la legittimità o meno della singola intercettazione. 1.4. - Quand’anche il tecnico incaricato percepisse l’illegittimità dell’ordine, sostiene che, in ogni caso, si tratterebbe di un ordine non sindacabile in quanto proveniente direttamente dall'autorità giudiziaria e come tale rientrante nell'ipotesi prevista dall'articolo 51 quarto comma codice penale, a norma del quale non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. 1.5.- Aggiunge che nel corso del giudizio di merito è stato escluso che avesse alcun motivo di avversione personale nei confronti degli odierni controricorrenti. Sottolinea poi che la condanna emessa nei suoi confronti e frutto della mancata valutazione della summenzionata eccezione ha dato luogo a una pronuncia dagli effetti abnormi: sancirebbe infatti che, per uno stesso comportamento fonte di danno non si possa agire verso il magistrato che ha dato l’incarico, mentre il consulente tecnico risponderebbe anche civilmente per il solo fatto di aver eseguito un ordine del magistrato 7 di 21 che, pur avendo dato causa all’illecito, non ne risponde: ove si confermasse questo assetto decisionale, evidenzia che esso potrebbe comportare delle ovvie resistenze da parte di professionisti accreditati a collaborare con l'autorità giudiziaria perché, appunto, si esporrebbero al rischio di pesanti risarcimenti - gravanti eventualmente sul solo consulente e non o non anche sul magistrato che ha conferito l'incarico - in virtù di una normativa di particolare tutela in favore del magistrato interpretata a suo avviso in maniera incostituzionale, laddove si escluda dal suo campo di applicazione e dal suo ambito di protezione anche chi opera come consulente e ausiliario del giudice. 2. - Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1, 2 primo comma e 13, primo comma, della legge n. 117 del 1988 e in subordine propone questione di legittimità costituzionale delle predette norme se interpretate nel senso che non si estenda al consulente del pubblico ministero l'ambito di applicazione della legge. 2.1. - Censura il punto della sentenza impugnata là dove, dopo aver affermato che l'azione risarcitoria diretta contro il magistrato per il fatto costituente reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni è ammessa solo nelle ipotesi in cui è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato (Cass. n. 22729 del 2019), puntualizza che la clausola di salvaguardia non si estende al consulente tecnico del pubblico ministero o all’ausiliario che abbia agito nell'esecuzione di un ordine o di un provvedimento dallo stesso emanato nell'esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto le norme contenute nella legge n.117 del 1988 regolamentano la particolare responsabilità di chi svolge funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine, riconducendovi anche soggetti estranei all'organico della magistratura purchè coinvolti nell’esercizio della funzione giurisdizionale, come i giudici onorari o i componenti non togati delle corti d'assise. 8 di 21 2.2. - Ritiene che la lettura data, dalla sentenza impugnata, all'articolo 1 della legge n.117 del 1988 sia incostituzionale perché l'attività contestata al pubblico ministero in quel procedimento era esattamente la stessa contestata al consulente tecnico, il quale è stato chiamato a rispondere solo per una condotta omissiva, il non aver richiesto preventivamente l'autorizzazione alla Camera di provenienza, che era attività riservata al pubblico ministero, che il consulente tecnico non era tenuto a sindacare ed in relazione alla quale non avrebbe potuto sostituirsi al magistrato. Deduce che la condotta contestata era una sola, ed era una condotta omissiva del pubblico ministero e che, essendo il fatto materiale presupposto al diritto al risarcimento esclusivamente la mancata richiesta da parte dell'autorità giudiziaria dell'autorizzazione alla Camera, lui sarebbe costretto a rispondere per una mancanza non propria, ma esclusivamente del Pubblico ministero che, viceversa, per la stessa vicenda, era andato esente da qualsiasi responsabilità. Evidenzia l’iniquità del risultato cui si perverrebbe qualora non si estendesse anche all’ausiliario del giudice la clausola di salvaguardia, in contrasto col principio di uguaglianza perché introducente una irragionevole disparità di trattamento tra pubblico ministero e consulente tecnico del pubblico ministero in ordine a una stessa attività materiale fonte di responsabilità. 3. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 27, primo comma, della Costituzione e 110 del codice penale nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 e dell'articolo 2059 c.c. anche in relazione all'articolo 51 c.p. e 359 c.p.p., nonché la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. Assume di essere stato ritenuto civilmente responsabile per aver acquisito una serie di tabulati telefonici sulla base del decreto di acquisizione del PM e per aver poi elaborato questi tabulati, dei quali facevano parte anche utenze telefoniche di parlamentari, senza che 9 di 21 fosse stata formulata la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza, attività di esclusiva competenza del magistrato. 3. 1. - Evidenzia la violazione dei principii fondanti della responsabilità aquiliana in quanto la sua condotta -da sola- sarebbe stata inidonea a cagionare il danno in assenza del decreto di acquisizione del PM, quindi mancherebbe il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. Sostiene l’incongruità della ricostruzione in fatto secondo la quale gli viene addebitato di avere elaborato i tabulati in assenza delle richieste di autorizzazione alla Camera di appartenenza, perché la formulazione della richiesta di autorizzazione non era attività di sua competenza, ma di esclusiva competenza del magistrato. 3.2. - Critica poi la sentenza impugnata anche là dove ha ritenuto provato l'elemento soggettivo dell’illecito, su base presuntiva, selezionando alcuni indizi in modo atomistico ma omettendo di considerarne altri di segno contrario che avrebbero consentito di escludere l'elemento soggettivo in capo al consulente. La Corte d'appello avrebbe fatto malgoverno dei principi di diritto che prescrivono di considerare non atomisticamente gli elementi raccolti e del ragionamento presuntivo, in quanto sono stati esclusi dal ragionamento presuntivo tutti gli elementi che avrebbero consentito di arrivare a diverse conclusioni e non si è tenuto conto -oltre che della sua impossibilità di rifiutare- del fatto che avevano un rapporto di strettissima collaborazione con il magistrato, con continui confronti. 3.3. - Sottolinea che la corte d’appello non avrebbe considerato nella loro retta interpretazione alcuni fatti e documenti fondamentali, atti a dimostrare, ove correttamente considerati, che non era a conoscenza, al momento iniziale dell’attività di intercettazioni a largo raggio intraprese, che tra le utenze intercettate ce ne fossero alcune riconducibili a parlamentari, e che non appena ne venne a conoscenza sollecitò il PM a chiedere la necessaria autorizzazione: 10 di 21 - una mail inviata dal pm de IS a lui il 22/05/2017 in cui era scritto “attenzione GO è deputato in carica”; - il fatto che lui disponesse solo, quando fu emesso il decreto di acquisizione dei tabulati, dei numeri telefonici inseriti nel sistema Teseo, ma non disponeva delle annotazioni (che comparivano nei cellulari sequestrati a tale AD dai quali si partì per questa indagine), dalle quali risultava a chi erano riconducibili le varie utenze telefoniche;
- il report dinamico delle ricorrenze delle agende AD creato in data 12/07/2007, nel quale, solo nel luglio 2007, emersero gli abbinamenti tra i numeri intercettati e i nominativi dei titolari delle utenze, consentendo solo in quale momento al CH di rilevare che tra i soggetti intercettati c’erano vari parlamentari;
- le sue molteplici sollecitazioni al magistrato, più volte formulate nel luglio 2007, perché richiedesse l'autorizzazione al Parlamento per le utenze intestate o in uso ai parlamentari. 4. - Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto ai precedenti, denuncia la violazione degli articoli 2043, 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto con l'articolo 185 c.p. Il ricorrente osserva che la Corte d'appello da un lato ha correttamente evidenziato che la ratio della garanzia costituzionale dettata dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione non è quella di tutelare un diritto individuale del singolo parlamentare ma di proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita (come affermato anche da Corte cost. n. 38 del 2019) e per questo la Corte d'appello ha sgombrato il campo da numerosi profili risarcitori fatti valere dagli odierni controricorrenti ritenuti non pertinenti. Nondimeno, la Corte d'appello ha affermato che la violazione delle menzionate prerogative, pur assembleari, può tradursi in un pregiudizio alla riservatezza delle comunicazioni e al libero esercizio del mandato del singolo parlamentare interessato: il valore tutelato, nella specie, è la lesione della prerogativa parlamentare che si 11 di 21 traduce nel diritto al rispetto della riservatezza delle comunicazioni, pregiudizio di natura non patrimoniale risarcibile. 4.1. - Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe errato nella sua ricostruzione, avendo riconosciuto a ciascuno degli attori in riassunzione, in modo indifferenziato, un cospicuo risarcimento in difetto della allegazione e della prova di un concreto pregiudizio subito nell'esercizio delle prerogative parlamentare. In tal modo, pur avendo affermato di risarcire ciascuno dei parlamentare coinvolti per il danno conseguenza subito, la corte d’appello avrebbe di fatto riconosciuto un danno in re ipsa applicando un automatismo risarcitorio. 5. - Ancora in via subordinata, con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 132 numero 4 c.p.c. In particolare, con il quinto motivo si affronta il profilo dei criteri utilizzati per la quantificazione del danno, reputati del tutto arbitrari e tradottisi in una motivazione del tutto apparente. 5.1. - Il ricorrente segnala che i criteri per quantificare correttamente il danno non patrimoniale da diffamazione sono stati recentemente inseriti nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, al fine di superare l'arbitrarietà preesistente e che, per contro, la sentenza impugnata rappresenta un caso di scuola di motivazione apparente: essa contiene un richiamo alle tabelle del Tribunale di Milano in tema di danno da diffamazione ma poi se ne discosta in eccesso, senza spiegare l'iter logico che l’ha condotta alla liquidazione di ben 70.000 € in favore di ciascun parlamentare, ritenuta del tutto eccessiva dal ricorrente, tanto più che essa non si fonda su allegazioni specifiche. Segnala che le tabelle milanesi prevedono, per le diffamazioni di elevata gravità, un danno liquidabile da 31.000 a 50.000 €, in presenza di specifiche circostanze quali l'elevata notorietà del diffamante, la notevole gravità del discredito, la risonanza mediatica. Sostiene che nessuna di queste connotazioni di particolare gravità 12 di 21 fosse presente nel caso di specie, e comunque che non sia stata indicata in motivazione e segnala che le allegazioni delle parti, ed anche la motivazione del giudice nel risarcire il pregiudizio da queste effettivamente subito, dovevano essere mirate al pregiudizio subito dal bene tutelato e cioè all’esercizio delle funzioni parlamentari e non si doveva tenere conto di altre possibili ricadute delle condotte illecite asseritamente attribuite al CH, afferenti a domande ritenute giustamente inammissibili. 6. - Infine, con il sesto motivo denuncia l'omesso esame circa fatti decisivi della controversia. In particolare, sostiene che la Corte d'appello è giunta ad affermare l'esistenza dell'elemento psicologico sulla base di false premesse derivanti dalla omessa valutazione di alcuni fatti che pure sono stati oggetto di discussione tra le parti. Sviluppando sotto il profilo del vizio di motivazione argomentazioni e riferimenti già contenuti nel terzo motivo, e richiamando alcuni elementi della copiosa documentazione acquisita nel giudizio di merito, sostiene che quando lui stesso ebbe a redigere la relazione propositiva numero 2, in cui in definitiva proponeva al PM di acquisire tutta una serie di tabulati telefonici, a seguito della quale il De IS emetteva poi il decreto di acquisizione, il ricorrente era solamente a conoscenza dell'esistenza di una serie di numeri telefonici inseriti nel sistema Teseo ma non disponeva delle annotazioni relative alle rubriche, che avrebbero consentito di ricondurre le utenze a relativi intestatari, quindi non era a conoscenza che alcune utenze facevano capo a parlamentari. Richiama a tale scopo i documenti già indicati nel terzo motivo ( cfr par. 3.3.). Aggiunge che la Corte d'appello avrebbe nel giudizio civile di rinvio fondato il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti civili TE ST e GO, sentiti come testimoni nel processo penale senza un rigoroso controllo di attendibilità. 13 di 21 Sostiene infine che, se la Corte d'appello avesse considerato gli elementi indicati attribuendo ad essi la corretta rilevanza, avrebbe escluso in capo al ricorrente qualsiasi elemento psicologico oltre che del reato di abuso d'ufficio anche dell'illecito civile. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 7. – E’ preliminare in senso logico l’esame del secondo motivo, che pone la questione della estensibilità al consulente tecnico, ausiliare del giudice, delle guarentigie di cui alla legge n. 117 del 1988, che non consente di regola di proporre azione diretta nei confronti del magistrato per la responsabilità civile (al di fuori dell’ipotesi, prevista dall’art. 13 della predetta legge, che il danno sia conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;
v. Corte Cost. n. 49 del 2022) e della eventuale illegittimità costituzionale della norma, là dove non si ritenesse di giungere ad una interpretazione costituzionalmente orientata di essa nel senso dell’allargamento della tutela anche al consulente. 7.1. - Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che non esistano i presupposti per estendere al consulente tecnico l’esenzione dall’assoggettamento all'azione diretta di responsabilità civile, prevista per il magistrato in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, perché si tratta di una tutela speciale predisposta a presidio della indipendenza della funzione svolta. Come recentemente precisato da questa Corte (Cass. S.U. n. 6690 del 2020), al di fuori dell'ipotesi disciplinata dal citato art. 13, la proposizione, in sede civile, di azione diretta contro il magistrato configura una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento (Cass., 26 giugno 2012, n. 10596). Come posto in rilievo da Cass. S.U. n. 6690 del 2020, vi è un duplice presupposto condizionante l'applicazione della citata legge n. 117: di status (appartenenza alla magistratura) ed 14 di 21 oggettivo (esercizio di attività giudiziaria). Nella compresenza dei presupposti anzidetti, la proposizione di azione per il risarcimento del danno (per l'appunto, cagionato "nell'esercizio delle funzioni giudiziarie", come recita il titolo della legge) direttamente nei confronti del magistrato è consentita soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della stessa n. 117 del 1988, ossia da "chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni". Diversamente, l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente contro lo Stato. Sulla base della rigidità degli anzidetti presupposti normativi, e della rilevanza delle conseguenze che ne derivano, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 6690 del 2020, hanno escluso la possibilità di sottrarsi all’esercizio dell’azione di responsabilità civile nei confronti di un giudice amministrativo, per l’attività da questi svolta come componente del Consiglio di SI della ST amministrativa nelle sue competenze disciplinari, in quanto, pur essendo la destinataria dell’azione inquadrabile soggettivamente all’interno della magistratura, si è ritenuto che le funzioni svolte all’interno dell’organo disciplinare della giustizia amministrativa non fossero da qualificare come svolgimento di attività giudiziaria, ma piuttosto di attività amministrativa, e pertanto non giustificassero l’estensione nei confronti dei suoi componenti della sottrazione all’ambito di esercizio dell’azione diretta di responsabilità, non potendo ascriversi allo stesso CPGA natura di organo giurisdizionale (diversamente dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura). 7.2. - La norma prevede, peraltro, l'estensione dell’esenzione dall'azione diretta in favore anche di chi soggettivamente non sia inserito nell'organico della magistratura ma esercita direttamente funzione giurisdizionale, come i giudici onorari e come i giudici popolari che integrano la composizione delle corti d'assise (gli “estranei” che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” 15 di 21 secondo la dizione dell’art. 1 della legge n. 117 del 1988). La ratio di tale normativa è dunque nel senso di regolamentare specificatamente la responsabilità di tutti quelli che, a vario titolo, svolgono funzioni giudiziarie nel senso tipico e rigoroso del termine, pur se non inseriti stabilmente nell’organico della magistratura. 7.3. - Le recenti affermazioni delle Sezioni Unite di questa Corte confermano la necessità di circoscrivere la sottrazione dall’esercizio dell’azione generale di responsabilità civile solo nei ristretti limiti consentiti dalla norma, a mezzo di una interpretazione rigorosa. Non esiste un fondamento normativo, e neppure una eadem ratio che possa giustificare l’estensione della sottrazione all’applicazione delle regole generali in favore di chi lavora in collaborazione con il magistrato ma non svolge funzione giurisdizionale, come il consulente tecnico. 7.4. - Non esiste neppure la lamentata disparità di trattamento, a fronte della diversità delle situazioni sottostanti e delle diverse funzioni svolte, in conseguenza della estraneità della figura del consulente tecnico, pur nel riconoscimento della delicatezza delle sue funzioni, rispetto all’esercizio delle funzioni giurisdizionali. E’ manifestamente infondata, di conseguenza, anche la prospettata questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate, se interpretate -come sono state finora interpretate e come si ritiene debbano essere interpretate- nel senso che la tutela copre soltanto chi esercita direttamente funzioni giurisdizionali, a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza nell’esercizio della funzione. Si ribadisce quindi che: - il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, il che può essere fonte di responsabilità penale, disciplinare e anche civile, la quale importa, in capo allo stesso, l'obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei 16 di 21 doveri connessi all'ufficio (Cass. 25 maggio 1973, n. 1545; Cass. 21 ottobre 1992, n. 11474, Cass. n. 18313 del 2015); - la responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., secondo cui è il predetto ausiliare del giudice che deve risarcire i danni che ha cagionato alle parti con la sua condotta colposa (mentre della stessa non può essere chiamato a rispondere il Ministero della ST: v. Cass. n. 18313 del 2015); -l'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", intendendo per tali soltanto coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise (Cass. n. 18170 del 2010). Ne consegue che tra i soggetti partecipi dell’esercizio della funzione giudiziaria non può rientrare il consulente tecnico, che, pur svolgendo una importante attività ausiliaria del giudice, non partecipa in alcun modo all’esercizio della funzione giudiziaria (come non vi rientra l'appartenente alla polizia giudiziaria, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa). 8. – Si può ora tornare indietro all’esame del primo motivo di ricorso, con il quale il CH denuncia l’omessa pronuncia sul punto della dedotta esistenza della scriminante dell’aver agito nell'adempimento di un dovere. Il motivo è infondato, alle soglie dell’inammissibilità, in quanto il ricorrente non indica con precisione la collocazione di tale eccezione nell’ambito del giudizio di rinvio, ma si limita a richiamare innumerevoli atti processuali nei quali questa tesi sarebbe stata sviluppata. 8.1. - Come osservato dal Procuratore generale, inoltre, il motivo di ricorso non si confronta con l’effettiva ratio decidendi della sentenza 17 di 21 impugnata, che, sulla base dei fatti, come ricostruiti dalle sentenze penali e delle affermazioni della sentenza della Corte di cassazione penale che rinviava al giudice civile perché si pronunciasse sulla civile responsabilità del CH previo accertamento dell’elemento psicologico dell’illecito civile, evidenziava l’addebitabilità al ricorrente di una autonoma attività, nell’ambito della sua collaborazione strettissima col PM, consistente prima nella sollecitazione all’emissione del decreto di acquisizione dei tabulati, e poi, dopo l’acquisizione di innumerevoli intercettazioni, nella elaborazione dei dati provenienti da tali tabulati, senza autorizzazione da parte dell’autorità competente e benché a quel punto emergesse chiaramente la riconducibilità di alcune utenze oggetto di captazione alla sfera delle comunicazioni di parlamentari: non un mero esecutore di ordini ma un soggetto pienamente consapevole e cooperante se non ispiratore del progetto di acquisizione dati a tappeto (che il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, descrive come un determinatore, o quanto meno un ausiliatore della condotta del magistrato inquirente nell’aver disposto l’acquisizione e l’elaborazione dei tabulati riferibili anche a membri del Parlamento senza la preventiva richiesta di autorizzazione rivolta alla Camera di provenienza, riconducibile, quanto meno sotto il profilo oggettivo, alla figura del concorrente ex art. 110 cod. pen.). 8.2.- Le affermazioni in diritto su cui si fonda il ricorso sono comunque infondate. In primo luogo, il ricorrente non invoca a proposito l’esimente di cui all’art. 51, quarto comma c.p., secondo la quale l’esercizio di un diritto, o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità, perché essa presuppone, appunto, un ordine legittimamente dato, e tale non poteva ritenersi l’ordine di acquisire conversazioni telefoniche di parlamentari in difetto di autorizzazione (Cass. pen. n. 43693 del 2021 ha escluso l’applicabilità dell’esimente in favore di un militare che aveva 18 di 21 eseguito l’ordine di un superiore costituente reato: “non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di ordine, impartito da un superiore gerarchico, avente manifestamente ad oggetto la commissione di un reato, essendo il primo tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori”). 8.3. - Né tanto meno è pertinente il richiamo all’art. 359 c.p.p. , che tende a scoraggiare la possibilità che vengano declinati uffici dovuti, ma certo non a legittimare l’acritico compimento di attività illecite da parte del consulente dietro lo schermo della cieca obbedienza ai voleri del magistrato. Non è vero che il consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero debba svolgere qualsiasi tipo di incarico conferitogli senza potersi astenere dal compiere attività che pur percepisce come contrarie alla legge. Gli strumenti che ha a disposizione sono molteplici, primo tra tutti il dialogo con il Pubblico Ministero con cui si collabora nel segnalargli profili di illegittimità e richiederne l'eliminazione dal quesito o dall'attività pretesa. In ogni caso, il consulente ha la possibilità e anche l'obbligo, di fronte alla richiesta di compiere attività illecite, di rinunciare all'incarico, non potendo per questo andare incontro a nessun tipo di responsabilità, tantomeno penali per aver rinunciato all'incarico che gli imporrebbe di compiere atti illeciti (v. il principio affermato da Cass. pen. n. 42962 del 2016: “ Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico”)). 9. - Il terzo e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono entrambi inammissibili, 19 di 21 perché tendenti ad un riesame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede. 10.- Il quarto e il quinto motivo, sulla esistenza e sulla quantificazione del danno, possono anch’essi essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati. Sostanzialmente il ricorrente si duole che la corte d’appello, pur avendo efficacemente espunto dall’area dei danni risarcibili una serie di voci non riconducibili alla lesione della funzione parlamentare svolta, sia poi pervenuta ad una liquidazione quantitativamente uniforme e scissa da ogni allegazione e prova dell’effettiva sussistenza del danno, sostanzialmente riconoscendo un danno in re ipsa, la cui quantificazione, esorbitante, sarebbe anche priva di alcun parametro di riferimento, avendo solo formalmente il giudice di merito fatto riferimento alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, per poi prescinderne liquidando il danno in misura significativamente superiore ai massimi. 10.1. - In primo luogo, la corte d’appello ha effettuato una corretta ricostruzione dei parametri per il riconoscimento del danno non patrimoniale che, anche quando sia legato alla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un danno conseguenza, che risponde ai principi di allegazione e prova. Ha accertato poi che del danno subito gli originari attori abbiano fornito una allegazione specifica, legata sia alla qualità delle persone offese, sia alla gravità della condotta posta in essere. 10.2. - Altrettanto correttamente ha aggiunto poi che, trattandosi di un pregiudizio ad un bene immateriale, si può far ampio ricorso alla prova presuntiva, che potrà anche essere prevalente (v. Cass. n. 34026 del 2022: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso 20 di 21 l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza”). Non è stato riconosciuto un danno in re ipsa, ma un danno fondato su specifiche allegazioni e provato legittimamente a mezzo del ricorso alle presunzioni sulla idoneità della condotta ad arrecare pregiudizio allo svolgimento della funzione stessa di parlamentare, ovvero al munus ricoperto dagli interessati. 10.3. - Per quanto concerne la quantificazione del danno, la sentenza va del pari esente da censure, in quanto essa da un lato richiama la recente integrazione delle tabelle milanesi con i parametri per quantificare il danno da diffamazione in aderenza alle circostanze del caso concreto (tabelle che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare di recente, non hanno fondamento normativo né sono state indicate da questa Corte, sul punto, come preferibile parametro di riferimento sul territorio nazionale), dall’altro enuncia le circostanze di fatto, del tutto peculiari, della situazione sottoposta al suo esame, sia per il vulnus recato alla funzione svolta, sia per l’idoneità di esso a tradursi in un considerevole pregiudizio per ciascuno degli odierni ricorrenti, in considerazione del ruolo politico ricoperto e degli incarichi dei quali erano all’epoca titolari, che la spinge da un lato ad una quantificazione omogenea, attesa la identità della violazione, dall’altra ad una personalizzazione, in cui il tetto massimo fissato dalle tabelle milanesi costituisce la base di partenza, avuto riguardo alla particolare gravità dell’offesa, discendente dalla funzione delle guarentigie costituzionali, nella specie pregiudicate, che mirano ad assicurare il libero esercizio della funzione parlamentare, proteggendola da condizionamenti da parte di altri poteri dello Stato, oltre che al diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Il ricorso va pertanto rigettato. La particolarità della fattispecie e la complessità delle questioni trattate inducono a compensare le spese di giudizio tra le parti. 21 di 21 Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 27