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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 540/2023 promossa da:
. (CF ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO DONATI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BIGNAMI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 17/12/2024:
Il procuratore del . ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, Parte_1 chiedendo, pertanto: «accogliere la domanda attrice per le causali di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare la l pagamento in favore della Curatela del Fallimento Controparte_1 [...] della somma di € 87.011,30 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso Parte_1 di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. […] Con condanna della convenuta alla refusione integrale delle spese processuali”.».
Il procuratore di a insistito nelle istanze istruttorie formulate nella seconda Controparte_1 memoria integrativa e a verbale il 11.9.24 e ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: « In tesi - rigettare tutte le domande proposte nei confronti di CP_1 CP_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, giusti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
In ipotesi - accertare e dichiarare che si è resa inadempiente Parte_1 rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di in riferimento al rapporto Controparte_1
pagina 1 di 6 contrattuale dedotto in giudizio e per l'effetto accertare e quantificare il reale rapporto dare/avere tra le parti, ovvero – previa quantificazione del danno imputabile alla condotta inadempiente di Parte_1
– provvedere anche in via di eccezione riconvenzionale alla compensazione ex art 56 L.F. tra il
[...] credito che risulterà eventualmente esigibile dalla controparte e il controcredito che sarà accertato a titolo di risarcimento danni in favore della convenuta. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e Cap come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona del Parte_2 curatore dott.ssa ha convenuto in giudizio la società per Parte_3 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 87.011,30, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese di lite.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver eseguito, in forza di contratto di fornitura in opera, la fornitura e posa in opera di infissi in favore della convenuta;
- di aver emesso le fatture nn. 78, 189, 288, 390, 396, 549, 635, 636, 667 del 2016 e n. 55 del 2017, per un credito residuo di € 15.933,00;
- di essere altresì creditrice della somma di € 71.078,30, comprensiva di IVA al 4%, a titolo di rimborso delle ritenute a garanzia trattenute dalla committente nella misura del 35% sugli stati di avanzamento lavori;
- di aver sollecitato il pagamento mediante PEC del 22 ottobre 2018;
- che il credito era stato riconosciuto dalla convenuta con e-mail del 31 ottobre 2018;
La parte attrice ha, altresì richiesto l'emissione di ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. per l'intero importo o, in subordine, per la somma di € 15.933,00.
Si è costituito in giudizio la convenuta he ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- di avere stipulato con un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di infissi Parte_1 relativi a tre lotti residenziali in Vaiano (PO);
- di avere concordato con una modalità di pagamento parzialmente fondata su permuta Parte_1 immobiliare;
- di avere riscontrato, già nel corso del 2016, gravi ritardi e difetti nell'esecuzione delle forniture, con conseguenti contestazioni nel marzo e aprile 2017;
- di avere sostenuto costi aggiuntivi per la sistemazione degli infissi e per l'affidamento a terzi delle forniture residue che dovevano compensarsi con il credito ipoteticamente accertato in capo pagina 2 di 6 alla controparte;
- di avere ricevuto ulteriori contestazioni da parte di acquirenti e condomini in merito a difetti degli infissi installati;
- di avere provveduto a proprie spese al ripristino delle opere difettose;
- di avere già corrisposto somme superiori a quanto dovuto per le forniture del 2016, per un totale di € 30.475,94, a fronte di un valore complessivo di € 27.660,35;
- di avere trattenuto legittimamente le somme a garanzia, rideterminate in € 66.841,89, da compensarsi con i danni subiti;
- di avere sospeso i pagamenti in forza di clausola contrattuale che subordinava gli stessi alla produzione di documentazione fiscale e contributiva (DURC, buste paga, dichiarazioni fiscali), mai fornita dall'attrice;
- che sussisteva l'inadempimento dell'attrice e il credito era, dunque, inesigibile.
Esperito infruttuosamente un tentativo di mediazione demandata, rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione, sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
Indi la causa, previo infruttuoso esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale (con proposta conciliativa accolta dalla sola attrice), istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
17/12/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda attorea è parzialmente fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. Preliminare è la qualificazione del contratto tra le parti, che è riconducibile all'appalto. Invero, il
“contratto di fornitura in opera” prodotto da ambedue le parti (doc. 1 fasc. attrice, doc.9 fasc. convenuta)
— onde la produzione in giudizio da parte dell'attrice, deve ritenersi equipollente alla sottoscrizione della medesima, mancante (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022) — fa espresso riferimento alla disciplina della solidarietà tra appaltatore e subappaltatore che onere di quest'ultimo di produrre i DURC e documentazione attestate l'assolvimento degli obblighi fiscali (con previsione di sospensione dei pagamenti in difetto); concorre nella medesima direzione la circostanza che gli infissi Part dovessero essere realizzati dalla sulla base di specifiche contrattuali che si indicano come allegate al contratto, onde non trattasi di beni standardizzati, ma singolarmente realizzati secondo la richiesta del
(sub)committente (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 9389 del 10/04/2025), nonché l'autorizzazione al subappalto, contenuta nel medesimo contratto. Il contratto inter partes deve quindi qualificarsi come contratto di appalto, con le conseguenze in termini di disciplina a e garanzia per vizi e difetti. pagina 3 di 6 1.2. Tanto premesso, deve rammentarsi che il completamento delle opere oggetto di appalto influisce sul regime normativo applicabile: invero, nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, restando, in tali ipotesi, l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma sia affetta da vizi o difformità, ovvero sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del
14/02/2019).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione della convenuta che, con il fallimento dell'attrice, le opere non sono state completate — la convenuta fa riferimento, in comparsa, a un “recesso”, ma non v'è evidenza dell'attivazione dei rimedi di cui all'art. 72, co. 1 e 2 l.f. — quest'ultima non ha dato alcuna prova del proprio adempimento: ne consegue, dovendosi ritenere provato il mancato completamento dell'opera, l'inapplicabilità della disciplina degli artt. 1667 ss. c.c., onde risulta irrilevante la questione della tempestività della contestazione dei vizi all'appaltatore, il quale, invece, a fronte dell'accezione del committente, risulta onerato della prova dell'esatto adempimento.
Poiché, come osservato, tale prova difetta, il residuo corrispettivo richiesto dal fallimento per Parte_1
€ 15.933,00 non può ritenersi dovuto.
1.3. Venendo, invece, a considerare le ritenute a garanzia, la parte attrice chiede la corresponsione
«dell'ulteriore somma di € 68.344,52 oltre iva al 4% per un totale di € 71.078,30 quale rimborso delle ritenute a garanzia», contrattualmente previste nella misura del 35% «scomputat[e] nelle fatture n. 690,
777, 805 e 824 del 2015; 78, 189, 247, 288, 396, 667, del 2016». La convenuta ammette l'esistenza di trattenute a garanzia, per «€ 64.271,01 + iva 4%, ovvero complessivi € 66.841,89», eccependo che la fattura 667/2016 non trova riscontro nella contabilità di cantiere. Al riguardo, come sopra segnalato,
l'attrice non dà prova dell'esecuzione della prestazione (onde il corrispettivo, come visto, non si è ritenuto dovuto), cosicché appare condivisibile la prospettazione della parte convenuta, che l'importo trattenuto a garanzia dell'esecuzione del contratto ammonti ad € 64.271,01 + iva 4%. All'esito del presente giudizio, tale importo deve corrispondersi alla parte attrice.
La convenuta ha, invero, eccepito, anzitutto, l'inesigibilità del credito, e, in via riconvenzionale, un proprio controcredito risarcitorio (non quantificato in comparsa di costituzione).
1.3.1. Quanto alla dedotta inesigibilità del credito, la convenuta richiama le schede contrattuali, che prevedono (par. 8) che «i pagamenti laddove non saranno forniti i suddetti documenti [DURC e attestazione di assolvimento degli oneri fiscali] saranno legittimamente sospesi fino alla presentazione da parte dell'impresa esecutrice degli stessi». Ritiene il Tribunale che, per quanto l'attrice non abbia dato prova di aver consegnato e documentazione fiscale — l'applicazione della disposizione CP_2 invocata non possa aver l'effetto di paralizzare sine die la pretesa del creditore. Invero, la causa della pagina 4 di 6 specifica previsione contrattuale risiede nell'offrire al committente una garanzia con riferimento alla responsabilità solidale prevista dall'art. 29 d.lgs. 276/2023 e dall'art. 13 ter d.l. 83/2012 (così in contratto, benché l'art. 35, co. 28 d.l. 223/2006, modificato dall'art. 13 ter cit. fosse già stato abrogato al momento della stipula), che nella prima ipotesi ha durata biennale, e nella seconda comune limitata dall'esistenza di termini perentori (di norma quinquennali) per gli accertamenti fiscali. Pertanto, in tanto può ritenersi conforme a buona fede — richiamata dall'art. 1460 c.c. in materia di eccezione di inadempimento, che è
l'istituto implicitamente richiamato dalla pattuizione contrattuale — in quanto la debitrice risulti ancora esposta al rischio di essere chiamata ad adempiere in via solidale al subappaltatore. Senonché, nel caso di specie, i termini risultano ampiamente decorsi, e la convenuta non ha neppure dedotto di essere stata chiamata a rispondere in via solidale delle obbligazioni dell'odierna attrice, onde il credito deve ritenersi, alla data odierna, esigibile.
1.3.2. L'eccezione riconvenzionale che si appunta su di un controcredito risarcitorio della convenuta è priva di pregio, e deve pertanto essere disattesa. La parte convenuta, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio che afferma di aver patito (ma neppure quantifica), e che ravvisa in quanto «a) ha dovuto reperire nuova impresa a costi superiori per l'ultimazione dell'intervento afferente il primo lotto, con conseguenti ritardi nella consegna dello stesso;
b) ha provveduto personalmente ed a proprie spese al ripristino dei vizi e/o difetti emersi prima e dopo la consegna dei relativi immobili;
c) ha dovuto reperire nuove imprese, a costi superiori, per la fornitura e posa in opera degli infissi nel secondo e terzo lotto attualmente in corso di ultimazione». Nessuno di tali pregiudizi è stato provato documentalmente (le fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria non appaiono univocamente riferibili al medesimo cantiere, e comunque non è compiuto un raffronto con i prezzi della fornitura di MC INFISSI) e la prova per testi richiesta non risulta idonea a comprovare i costi sostenuti, così come la CTU per «la verifica e
l'accertamento dei vizi e/o difetti presenti negli infissi e serramenti installati da presso Parte_1
l'edificio per civile abitazione realizzato da in Vaiano-Via F.lli Rosselli, rilevando gli CP_1 interventi di ripristino posti in essere dalla convenuta e/o per essa da soggetti terzi e conseguentemente quantificare i costi sostenuti e/o da sostenere per il ripristino a regola d'arte di tutti gli infissi e serramenti forniti ed installati da presso detto edificio» che, oltre a essere esplorativa, in Parte_1 difetto di produzioni documenti, comporterebbe un accertamento reso impossibile a seguito della modifica dello stato dei luoghi.
Quanto, poi, alla «impossibilità di dare seguito alla permuta concordata con il Sig. in quanto CP_3
«secondo accordi tra le parti, le ritenute a garanzia dovevano essere per lo più imputate nell'ottica di una permuta con un appartamento all'interno dei lotti residenziali oggetto di appalto» la circostanza risulta del tutto sfornita di prova (inammissibili per genericità i cap. 2 e 4 della seconda memoria istruttoria della convenuta), né è chiarito in che termini l'appaltatore potesse aver CP_1 disponibilità di un appartamento tra quelli da realizzare, e in che termini il mancato concretizzarsi del presunto accordo sarebbe risultato pregiudizievole per l'odierna convenuta.
pagina 5 di 6 Né, infine, può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, invocata dalla convenuta in conclusionale, non essendo stata offerta prova dell'an dello stesso, e non potendosi sopperire per tal via alle evidenziate carenze di allegazione e prova.
1.4. A fronte del rigetto delle eccezioni della convenuta, questa deve ritenersi tenuta, e conseguentemente condannarsi, al pagamento all'attrice della somma di € 64.271,01 oltre all'iva 4%.
Sulla somma sono dovuti gli interessi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, trattandosi di transazione commerciale, dal 1° gennaio 2023 — data in cui, decorso il termine quinquennale per gli accertamenti fiscali in relazione all'annualità 2017, come sopra argomentato, il credito per il pagamento delle ritenute a garanzia è divenuto esigibile — al saldo.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Controparte_1
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto: in considerazione della limitata estensione e articolazione degli scritti difensivi della parte vittoriosa, della semplicità dell'istruttoria
(audizione di un solo teste), e della condotta processuale dell'attrice, che in prima memoria ha escluso la
“valenza negoziale” del contratto, che pur aveva essa stessa prodotto a corredo dell'atto di citazione.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione (fase della attivazione e della negoziazione), liquidate sulla base dei medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento al . della Controparte_1 Parte_1 somma di € 64.271,01 oltre all'iva 4%, ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 1° gennaio 2023 al saldo;
2. condanna rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 7.052 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.512 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 540/2023 promossa da:
. (CF ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO DONATI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE
contro
CF ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BIGNAMI Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 17/12/2024:
Il procuratore del . ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, Parte_1 chiedendo, pertanto: «accogliere la domanda attrice per le causali di cui al presente atto e, per l'effetto, condannare la l pagamento in favore della Curatela del Fallimento Controparte_1 [...] della somma di € 87.011,30 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso Parte_1 di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. […] Con condanna della convenuta alla refusione integrale delle spese processuali”.».
Il procuratore di a insistito nelle istanze istruttorie formulate nella seconda Controparte_1 memoria integrativa e a verbale il 11.9.24 e ha concluso, nel merito, come da prima memoria istruttoria, chiedendo, pertanto: « In tesi - rigettare tutte le domande proposte nei confronti di CP_1 CP_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto, giusti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
In ipotesi - accertare e dichiarare che si è resa inadempiente Parte_1 rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di in riferimento al rapporto Controparte_1
pagina 1 di 6 contrattuale dedotto in giudizio e per l'effetto accertare e quantificare il reale rapporto dare/avere tra le parti, ovvero – previa quantificazione del danno imputabile alla condotta inadempiente di Parte_1
– provvedere anche in via di eccezione riconvenzionale alla compensazione ex art 56 L.F. tra il
[...] credito che risulterà eventualmente esigibile dalla controparte e il controcredito che sarà accertato a titolo di risarcimento danni in favore della convenuta. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e Cap come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona del Parte_2 curatore dott.ssa ha convenuto in giudizio la società per Parte_3 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 87.011,30, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese di lite.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver eseguito, in forza di contratto di fornitura in opera, la fornitura e posa in opera di infissi in favore della convenuta;
- di aver emesso le fatture nn. 78, 189, 288, 390, 396, 549, 635, 636, 667 del 2016 e n. 55 del 2017, per un credito residuo di € 15.933,00;
- di essere altresì creditrice della somma di € 71.078,30, comprensiva di IVA al 4%, a titolo di rimborso delle ritenute a garanzia trattenute dalla committente nella misura del 35% sugli stati di avanzamento lavori;
- di aver sollecitato il pagamento mediante PEC del 22 ottobre 2018;
- che il credito era stato riconosciuto dalla convenuta con e-mail del 31 ottobre 2018;
La parte attrice ha, altresì richiesto l'emissione di ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c. per l'intero importo o, in subordine, per la somma di € 15.933,00.
Si è costituito in giudizio la convenuta he ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- di avere stipulato con un contratto di appalto per la fornitura e posa in opera di infissi Parte_1 relativi a tre lotti residenziali in Vaiano (PO);
- di avere concordato con una modalità di pagamento parzialmente fondata su permuta Parte_1 immobiliare;
- di avere riscontrato, già nel corso del 2016, gravi ritardi e difetti nell'esecuzione delle forniture, con conseguenti contestazioni nel marzo e aprile 2017;
- di avere sostenuto costi aggiuntivi per la sistemazione degli infissi e per l'affidamento a terzi delle forniture residue che dovevano compensarsi con il credito ipoteticamente accertato in capo pagina 2 di 6 alla controparte;
- di avere ricevuto ulteriori contestazioni da parte di acquirenti e condomini in merito a difetti degli infissi installati;
- di avere provveduto a proprie spese al ripristino delle opere difettose;
- di avere già corrisposto somme superiori a quanto dovuto per le forniture del 2016, per un totale di € 30.475,94, a fronte di un valore complessivo di € 27.660,35;
- di avere trattenuto legittimamente le somme a garanzia, rideterminate in € 66.841,89, da compensarsi con i danni subiti;
- di avere sospeso i pagamenti in forza di clausola contrattuale che subordinava gli stessi alla produzione di documentazione fiscale e contributiva (DURC, buste paga, dichiarazioni fiscali), mai fornita dall'attrice;
- che sussisteva l'inadempimento dell'attrice e il credito era, dunque, inesigibile.
Esperito infruttuosamente un tentativo di mediazione demandata, rigettata l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione, sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c.
Indi la causa, previo infruttuoso esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale (con proposta conciliativa accolta dalla sola attrice), istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
17/12/2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda attorea è parzialmente fondata, e meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
1.1. Preliminare è la qualificazione del contratto tra le parti, che è riconducibile all'appalto. Invero, il
“contratto di fornitura in opera” prodotto da ambedue le parti (doc. 1 fasc. attrice, doc.9 fasc. convenuta)
— onde la produzione in giudizio da parte dell'attrice, deve ritenersi equipollente alla sottoscrizione della medesima, mancante (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2666 del 28/01/2022) — fa espresso riferimento alla disciplina della solidarietà tra appaltatore e subappaltatore che onere di quest'ultimo di produrre i DURC e documentazione attestate l'assolvimento degli obblighi fiscali (con previsione di sospensione dei pagamenti in difetto); concorre nella medesima direzione la circostanza che gli infissi Part dovessero essere realizzati dalla sulla base di specifiche contrattuali che si indicano come allegate al contratto, onde non trattasi di beni standardizzati, ma singolarmente realizzati secondo la richiesta del
(sub)committente (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 9389 del 10/04/2025), nonché l'autorizzazione al subappalto, contenuta nel medesimo contratto. Il contratto inter partes deve quindi qualificarsi come contratto di appalto, con le conseguenze in termini di disciplina a e garanzia per vizi e difetti. pagina 3 di 6 1.2. Tanto premesso, deve rammentarsi che il completamento delle opere oggetto di appalto influisce sul regime normativo applicabile: invero, nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla, restando, in tali ipotesi, l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma sia affetta da vizi o difformità, ovvero sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (v. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del
14/02/2019).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione della convenuta che, con il fallimento dell'attrice, le opere non sono state completate — la convenuta fa riferimento, in comparsa, a un “recesso”, ma non v'è evidenza dell'attivazione dei rimedi di cui all'art. 72, co. 1 e 2 l.f. — quest'ultima non ha dato alcuna prova del proprio adempimento: ne consegue, dovendosi ritenere provato il mancato completamento dell'opera, l'inapplicabilità della disciplina degli artt. 1667 ss. c.c., onde risulta irrilevante la questione della tempestività della contestazione dei vizi all'appaltatore, il quale, invece, a fronte dell'accezione del committente, risulta onerato della prova dell'esatto adempimento.
Poiché, come osservato, tale prova difetta, il residuo corrispettivo richiesto dal fallimento per Parte_1
€ 15.933,00 non può ritenersi dovuto.
1.3. Venendo, invece, a considerare le ritenute a garanzia, la parte attrice chiede la corresponsione
«dell'ulteriore somma di € 68.344,52 oltre iva al 4% per un totale di € 71.078,30 quale rimborso delle ritenute a garanzia», contrattualmente previste nella misura del 35% «scomputat[e] nelle fatture n. 690,
777, 805 e 824 del 2015; 78, 189, 247, 288, 396, 667, del 2016». La convenuta ammette l'esistenza di trattenute a garanzia, per «€ 64.271,01 + iva 4%, ovvero complessivi € 66.841,89», eccependo che la fattura 667/2016 non trova riscontro nella contabilità di cantiere. Al riguardo, come sopra segnalato,
l'attrice non dà prova dell'esecuzione della prestazione (onde il corrispettivo, come visto, non si è ritenuto dovuto), cosicché appare condivisibile la prospettazione della parte convenuta, che l'importo trattenuto a garanzia dell'esecuzione del contratto ammonti ad € 64.271,01 + iva 4%. All'esito del presente giudizio, tale importo deve corrispondersi alla parte attrice.
La convenuta ha, invero, eccepito, anzitutto, l'inesigibilità del credito, e, in via riconvenzionale, un proprio controcredito risarcitorio (non quantificato in comparsa di costituzione).
1.3.1. Quanto alla dedotta inesigibilità del credito, la convenuta richiama le schede contrattuali, che prevedono (par. 8) che «i pagamenti laddove non saranno forniti i suddetti documenti [DURC e attestazione di assolvimento degli oneri fiscali] saranno legittimamente sospesi fino alla presentazione da parte dell'impresa esecutrice degli stessi». Ritiene il Tribunale che, per quanto l'attrice non abbia dato prova di aver consegnato e documentazione fiscale — l'applicazione della disposizione CP_2 invocata non possa aver l'effetto di paralizzare sine die la pretesa del creditore. Invero, la causa della pagina 4 di 6 specifica previsione contrattuale risiede nell'offrire al committente una garanzia con riferimento alla responsabilità solidale prevista dall'art. 29 d.lgs. 276/2023 e dall'art. 13 ter d.l. 83/2012 (così in contratto, benché l'art. 35, co. 28 d.l. 223/2006, modificato dall'art. 13 ter cit. fosse già stato abrogato al momento della stipula), che nella prima ipotesi ha durata biennale, e nella seconda comune limitata dall'esistenza di termini perentori (di norma quinquennali) per gli accertamenti fiscali. Pertanto, in tanto può ritenersi conforme a buona fede — richiamata dall'art. 1460 c.c. in materia di eccezione di inadempimento, che è
l'istituto implicitamente richiamato dalla pattuizione contrattuale — in quanto la debitrice risulti ancora esposta al rischio di essere chiamata ad adempiere in via solidale al subappaltatore. Senonché, nel caso di specie, i termini risultano ampiamente decorsi, e la convenuta non ha neppure dedotto di essere stata chiamata a rispondere in via solidale delle obbligazioni dell'odierna attrice, onde il credito deve ritenersi, alla data odierna, esigibile.
1.3.2. L'eccezione riconvenzionale che si appunta su di un controcredito risarcitorio della convenuta è priva di pregio, e deve pertanto essere disattesa. La parte convenuta, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio che afferma di aver patito (ma neppure quantifica), e che ravvisa in quanto «a) ha dovuto reperire nuova impresa a costi superiori per l'ultimazione dell'intervento afferente il primo lotto, con conseguenti ritardi nella consegna dello stesso;
b) ha provveduto personalmente ed a proprie spese al ripristino dei vizi e/o difetti emersi prima e dopo la consegna dei relativi immobili;
c) ha dovuto reperire nuove imprese, a costi superiori, per la fornitura e posa in opera degli infissi nel secondo e terzo lotto attualmente in corso di ultimazione». Nessuno di tali pregiudizi è stato provato documentalmente (le fatture prodotte con la seconda memoria istruttoria non appaiono univocamente riferibili al medesimo cantiere, e comunque non è compiuto un raffronto con i prezzi della fornitura di MC INFISSI) e la prova per testi richiesta non risulta idonea a comprovare i costi sostenuti, così come la CTU per «la verifica e
l'accertamento dei vizi e/o difetti presenti negli infissi e serramenti installati da presso Parte_1
l'edificio per civile abitazione realizzato da in Vaiano-Via F.lli Rosselli, rilevando gli CP_1 interventi di ripristino posti in essere dalla convenuta e/o per essa da soggetti terzi e conseguentemente quantificare i costi sostenuti e/o da sostenere per il ripristino a regola d'arte di tutti gli infissi e serramenti forniti ed installati da presso detto edificio» che, oltre a essere esplorativa, in Parte_1 difetto di produzioni documenti, comporterebbe un accertamento reso impossibile a seguito della modifica dello stato dei luoghi.
Quanto, poi, alla «impossibilità di dare seguito alla permuta concordata con il Sig. in quanto CP_3
«secondo accordi tra le parti, le ritenute a garanzia dovevano essere per lo più imputate nell'ottica di una permuta con un appartamento all'interno dei lotti residenziali oggetto di appalto» la circostanza risulta del tutto sfornita di prova (inammissibili per genericità i cap. 2 e 4 della seconda memoria istruttoria della convenuta), né è chiarito in che termini l'appaltatore potesse aver CP_1 disponibilità di un appartamento tra quelli da realizzare, e in che termini il mancato concretizzarsi del presunto accordo sarebbe risultato pregiudizievole per l'odierna convenuta.
pagina 5 di 6 Né, infine, può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, invocata dalla convenuta in conclusionale, non essendo stata offerta prova dell'an dello stesso, e non potendosi sopperire per tal via alle evidenziate carenze di allegazione e prova.
1.4. A fronte del rigetto delle eccezioni della convenuta, questa deve ritenersi tenuta, e conseguentemente condannarsi, al pagamento all'attrice della somma di € 64.271,01 oltre all'iva 4%.
Sulla somma sono dovuti gli interessi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, trattandosi di transazione commerciale, dal 1° gennaio 2023 — data in cui, decorso il termine quinquennale per gli accertamenti fiscali in relazione all'annualità 2017, come sopra argomentato, il credito per il pagamento delle ritenute a garanzia è divenuto esigibile — al saldo.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Controparte_1
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del decisum della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per tutte le fasi, tenuto conto: in considerazione della limitata estensione e articolazione degli scritti difensivi della parte vittoriosa, della semplicità dell'istruttoria
(audizione di un solo teste), e della condotta processuale dell'attrice, che in prima memoria ha escluso la
“valenza negoziale” del contratto, che pur aveva essa stessa prodotto a corredo dell'atto di citazione.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione (fase della attivazione e della negoziazione), liquidate sulla base dei medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento al . della Controparte_1 Parte_1 somma di € 64.271,01 oltre all'iva 4%, ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal 1° gennaio 2023 al saldo;
2. condanna rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 7.052 per compensi di avvocato del giudizio di merito, € 1.512 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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