Sentenza 25 maggio 1973
Massime • 2
Il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico a differenza del decreto ingiuntivo, serve esso stesso a determinare l'ammontare del credito; conseguentemente, nel caso di opposizione al decreto di liquidazione non sussiste l'Onere del deposito per soccombenza, previsto dall'art 651 cod proc civ in stretta connessione colla preesistenza di un documento probatorio del credito, particolarmente efficace, ed alla presunzione, sia pure relativa, di incontestabilita del credito. ( V 263/65).*
All'attivita del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, quasi che egli fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera, giacche egli svolge nell'ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilita oltre che penale e disciplinare, anche civile, la quale importa l'Obbligo di risarcire il danno che, come qualsiasi pubblico funzionario, abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio. Conseguentemente, l'Obbligo per le parti di anticipare il compenso al consulente non e collegato all'esatto adempimento dell'incarico o al risultato conseguito, ma e fondato sull'art 90 cod proc civ, ossia e condizionato alla sola esistenza dei presupposti della nomina del consulente da parte del giudice e della redazione del processo verbale delle indagini compiute (in ipotesi che queste siano compiute in presenza del giudice) o del deposito in cancelleria della relazione (in ipotesi che le indagini siano compiute senza la presenza del giudice).*
Commentario • 1
- 1. La disciplina applicabile al consulente tecnico nell’arbitrato: altre ipotesi di responsabilità degli arbitri. La nuova previsione dell’art. 816Elena Ficociello · https://www.iusinitinere.it/
Non si è mai dubitato del fatto che la consulenza tecnica d'ufficio potesse essere disposta anche per il giudizio arbitrale[1]. Ciò nonostante il legislatore ha deciso di intervenire sul punto, prevedendo espressamente, al V comma dell'art. 816-ter, che “gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici”. Nonostante il laconico dettato della norma, che si limita ad aggiungere che “possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti”, si evince che il legislatore ha inteso equiparare gli arbitri al giudice dal punto di vista dell'eventualità che si renda necessario il ricorso alle competenze tecniche di uno o più consulenti, evocando così la loro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/1973, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1973 |
Testo completo
Il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico a differenza del decreto ingiuntivo, serve esso stesso a determinare l'ammontare del credito;
conseguentemente, nel caso di opposizione al decreto di liquidazione non sussiste l'Onere del deposito per soccombenza, previsto dall'art 651 cod proc civ in stretta connessione colla preesistenza di un documento probatorio del credito, particolarmente efficace, ed alla presunzione, sia pure relativa, di incontestabilita del credito. ( V 263/65).*