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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/09/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12240/2023 tra
Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3
[...] Pt_1 [...]
Parte_4 Per_1
Persona_2 Per_1
Per_
Per_3 Persona_5 Per_1
Persona_6 Per_1
Persona_7 Per_1
Controparte_1 Pt_5 Pt_6
Pt_7 Parte_8
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 22.09.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Caiati Deborah per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_2
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
pagina 1 di 6 Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12240/2023 promossa da:
1) (nome da coniugata) (CP ), nata a [...] Controparte_3 C.F._1
(SP-Brasile), in data 22.4.1946 e residente in [...]n. 74, apto 185, Vila Cordeiro,
São Paulo (SP-Brasile), CEP;
P.IVA_1
2) (CP ), nato a [...]-Brasile), in data 23.1.1978 Parte_2 C.F._2
e ivi residente in [...]dos Arapanés n. 631, apto 62, Torre 3, Moema, CEP 04524-001;
3) (CP ), nato a [...]-Brasile), in data Controparte_4 C.F._3
18.4.1975 e ivi residente in [...]n. 470, Torre 2, apto 21, Vila Cordeiro, CEP
04580-051;
4) (nome da coniugata) (CP ), nata a [...] Controparte_5 C.F._4
(SP-Brasile), in data 9.5.1950 e residente in [...]n. 165, apto 31, Jardim Paulista, São
Paulo (SP-Brasile), CEP 01403-010;
5) (CP ), nato a [...]-Brasile), in data 18.6.1977 Parte_9 C.F._5
e residente in [...]n. 350, apro 2201, Jardim Paulistano, São Paulo (SP-Brasile),
CEP 01454-010, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore convivente:
6) (CP ), nata a [...]-Brasile), Controparte_6 C.F._6
pagina 2 di 6 in data 31.8.2018;
7) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data 18.10.1974 Controparte_7 C.F._7
e residente in [...]n. 560, apto 41, Vila Sofia, São Paulo (SP-Brasile), CEP
04671-010;
8) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data 16.9.1978 e Parte_10 C.F._8 residente in [...]n. 527, apto 21, Paraíso, São Paulo (SP-Brasile), CEP 04002-003, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori conviventi:
9) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data Controparte_8 C.F._9
18.10.2009,
10) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data Controparte_9 C.F._10
5.3.2013; con il patrocinio dell'avv. Luca Baratella e dell'Avv. Deborah Caiati contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato in [...] Persona_8
3.2.1854 nasceva a Maccacari (oggi Frazione del Comune di Gazzo Veronese) (VR), cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede pagina 3 di 6 al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito la Persona_8 cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
pagina 4 di 6 Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_8 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_8
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 22.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 6 di 6
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12240/2023 tra
Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3
[...] Pt_1 [...]
Parte_4 Per_1
Persona_2 Per_1
Per_
Per_3 Persona_5 Per_1
Persona_6 Per_1
Persona_7 Per_1
Controparte_1 Pt_5 Pt_6
Pt_7 Parte_8
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 22.09.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
Caiati Deborah per parte ricorrente. Nessuno è presente per il resistente. CP_2
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2 dichiara la contumacia.
Il procuratore si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
pagina 1 di 6 Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12240/2023 promossa da:
1) (nome da coniugata) (CP ), nata a [...] Controparte_3 C.F._1
(SP-Brasile), in data 22.4.1946 e residente in [...]n. 74, apto 185, Vila Cordeiro,
São Paulo (SP-Brasile), CEP;
P.IVA_1
2) (CP ), nato a [...]-Brasile), in data 23.1.1978 Parte_2 C.F._2
e ivi residente in [...]dos Arapanés n. 631, apto 62, Torre 3, Moema, CEP 04524-001;
3) (CP ), nato a [...]-Brasile), in data Controparte_4 C.F._3
18.4.1975 e ivi residente in [...]n. 470, Torre 2, apto 21, Vila Cordeiro, CEP
04580-051;
4) (nome da coniugata) (CP ), nata a [...] Controparte_5 C.F._4
(SP-Brasile), in data 9.5.1950 e residente in [...]n. 165, apto 31, Jardim Paulista, São
Paulo (SP-Brasile), CEP 01403-010;
5) (CP ), nato a [...]-Brasile), in data 18.6.1977 Parte_9 C.F._5
e residente in [...]n. 350, apro 2201, Jardim Paulistano, São Paulo (SP-Brasile),
CEP 01454-010, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore convivente:
6) (CP ), nata a [...]-Brasile), Controparte_6 C.F._6
pagina 2 di 6 in data 31.8.2018;
7) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data 18.10.1974 Controparte_7 C.F._7
e residente in [...]n. 560, apto 41, Vila Sofia, São Paulo (SP-Brasile), CEP
04671-010;
8) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data 16.9.1978 e Parte_10 C.F._8 residente in [...]n. 527, apto 21, Paraíso, São Paulo (SP-Brasile), CEP 04002-003, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori conviventi:
9) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data Controparte_8 C.F._9
18.10.2009,
10) (CP ), nata a [...]-Brasile), in data Controparte_9 C.F._10
5.3.2013; con il patrocinio dell'avv. Luca Baratella e dell'Avv. Deborah Caiati contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato in [...] Persona_8
3.2.1854 nasceva a Maccacari (oggi Frazione del Comune di Gazzo Veronese) (VR), cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede pagina 3 di 6 al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima dell'annessione del Veneto al Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901
e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che abbia acquisito la Persona_8 cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
pagina 4 di 6 Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_8 brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_8
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 22.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 6 di 6