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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Collegio Specializzato in materia di persone e famiglie
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Surdo PRESIDENTE
Dott.ssa Katia Pinto CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1049/2024, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 23 settembre 2025
TRA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Salvatore Centonze ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecce (LE), alla via G. Toma, n. 45;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
CP_2
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce- Sezione
Immigrazione- n. 3532/2024 del 13 novembre 2024, notificata in pari data, resa nel giudizio n. 4543/2024 R.G., avente ad oggetto: “ricorso ex art. 281 decies c.p.c. – ricongiungimento familiare con cittadino italiano”.
1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024, il cittadino albanese a mezzo del Parte_1 suo difensore, adiva il Tribunale di Lecce, sezione specializzata in materia di immigrazione, chiedendo, in via principale, di riconoscere il proprio diritto a soggiornare nel territorio dello Stato in quanto familiare convivente di cittadino italiano - e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Lecce di rilasciare in suo favore un permesso di soggiorno per motivi familiari - e, in subordine, di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche.
A sostegno di tali domande, il ricorrente esponeva che: - era giunto in Italia nel 1996 al fine di ricongiungersi con la madre cittadina italiana, e nel 2011 Parte_2 aveva ottenuto una Carta di Soggiorno per familiare di cittadino italiano, aggiornata poi nel 2016; - disponeva di un alloggio in Carosino (Ta) alla via XXIV Maggio n. 10, ove conviveva con la madre;
- era titolare di codice fiscale alfanumerico e di tessera sanitaria e aveva conseguito la patente di guida;
- con nota del 14 marzo 2022, la Questura di
AN aveva, tuttavia, revocato la Carta di Soggiorno di cui era titolare, in ragione dei precedenti penali a suo carico;
- era da tempo detenuto presso la Casa Circondariale di
Lecce ed era affetto da “disturbo delirante cronico associato a disturbo paranoideo di personalità con spunti suicidari e deliri a sfondo persecutorio mistico strutturato con assenza di consapevolezza in trattamento farmacologico long-acting”, come accertato da varie perizie e come evincibile dalla cartella clinica redatta dalla Unità Operativa di medicina penitenziaria della e dal diario clinico redatto dalla Casa Parte_3
Circondariale di Lecce;
- con istanza inviata via pec il 24 maggio 2024, aveva, quindi, richiesto alla Questura di Lecce il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, per cure mediche;
- la Questura aveva rigettato la sua istanza con provvedimento del 31 maggio 2024, notificatogli il 3 giugno 2024.
Deduceva che il diniego della Questura era stato assunto in violazione dell'art. 19 comma 2 lett. c) TU Immigrazione e dei principi sanciti dalla Direttiva 2004/38/CE, in virtù dei quali avrebbe dovuto essere riconosciuta la preminenza del suo diritto a soggiornare in Italia per motivi familiari;
che, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, era affetto da una patologia psichiatrica attestata da Pt_1 numerosi specialisti, che fondava il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche.
2 Il – Questura di Lecce si costituiva in giudizio con propria Controparte_3 memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante acquisizione del casellario giudiziario, dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, e di informativa aggiornata della Questura, con sentenza del 13 novembre 2024, il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarando compensate le spese tra le parti.
Il giudice di primo grado osservava che non potesse considerarsi provata la convivenza del con la madre, evincendosi dalla documentazione acquisita che i reati per i Pt_1 quali vi era sentenza passata in giudicato erano stati commessi dal predetto in luoghi diversi da quello di residenza della genitrice e che in questi luoghi il ricorrente risultava aver risieduto quantomeno dal 2021; aggiungeva che, anche avuto riguardo alla condotta di vita tenuta in Italia dal ricorrente, desumibile dai numerosi precedenti penali a suo carico, il legame familiare con la madre non potesse assumere di per sé valore dirimente, non essendo nemmeno soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dal testo unico n.
286/1998 per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari (idonea sistemazione abitativa e reddito sufficiente per autonomo mantenimento). Quanto alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche, il Tribunale evidenziava che era sottoposto ad un trattamento farmacologico che avrebbe potuto essere Pt_1 proseguito senza alcun tipo di pregiudizio nel proprio paese di provenienza (annoverato tra i Paesi di origine sicura), che, come evincibile dalle COI consultate, gode di un ottimo sistema sanitario predisposto per la cura delle malattie mentali.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello, affidato a Parte_1 quattro motivi.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l' “erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie – violazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione dell'art.
19 T.U.I.”, deducendo che il primo giudice, senza fornire alcuna motivazione, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione della prova testimoniale dedotta al fine di dimostrare il rapporto di convivenza con la madre, che, laddove provato, avrebbe imposto l'accoglimento della domanda, in ossequio all'art. 19 comma 2 lett. c) TU immigrazione;
l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie avrebbe comportato anche la violazione del suo diritto di difesa.
Con il secondo motivo ha lamentato l'“erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie sotto ulteriore profilo – violazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione del decreto legislativo n. 30/2007 – violazione della direttiva 2004/38/CE” ,
3 assumendo che l'acquisizione della prova della convivenza con la madre avrebbe imposto al Tribunale di riconoscere in suo favore il diritto di soggiornare in Italia, in ossequio alla direttiva 2004/38/CE, recepita dal decreto legislativo n. 30/2007, che riconosce al familiare di cittadino UE una tutela rafforzata del diritto all'unità familiare, attribuendogli un diritto automatico di ingresso e soggiorno nel territorio dell'Unione.
Con il terzo motivo, il difensore appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non avrebbe attribuito rilievo all'integrazione del e alla durata della Pt_1 sua permanenza in Italia, in violazione dell'art. 5 comma 5 T.U.I. e dell'art. 8 CEDU.
infatti, era presente sul territorio nazionale sin dal 1996, essendovi giunto per Pt_1 ricongiungersi con la madre cittadina italiana;
aveva sempre soggiornato regolarmente, dapprima in virtù di permesso di soggiorno per motivi familiari e poi, dal 2011, in forza di Carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano;
disponeva, infine, di un alloggio a Carosino ed aveva ottenuto i documenti italiani, tra cui la patente di guida;
alla luce di tali circostanze, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la tutela del suo diritto all'unità familiare e la tutela della piena integrazione raggiunta nel corso dei trent'anni trascorsi in
Italia fossero preminenti rispetto alla tutela della sicurezza pubblica, considerato, altresì, che il richiedente era detenuto e stava svolgendo un percorso di risocializzazione e di cura.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la decisione di rigetto della domanda tesa ad ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche, osservando che il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'attuale impossibilità per il di curarsi in Pt_1
Albania, essendo egli detenuto in Italia, e l'urgente necessità per il predetto di ottenere un titolo di soggiorno che gli consenta di avere accesso al sistema sanitario italiano;
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, inoltre, in caso di rimpatrio, egli subirebbe un grave pregiudizio per la sua salute, in quanto sarebbe forzosamente costretto ad interrompere il percorso di cure già intrapreso in carcere e a fare a meno dell'assistenza morale e materiale della madre, necessaria ai fini del miglioramento delle sue condizioni.
Il si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo dichiararsi Controparte_3 inammissibile e comunque infondato l'appello e invocando la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, attesa la manifesta inammissibilità e infondatezza del gravame.
4 Fissata la discussione della causa, all'udienza del 23 settembre 2025, la Corte ha riservato la causa per la decisione nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, il difensore appellante lamenta che il primo giudice avrebbe immotivatamente omesso di ammettere la prova testimoniale dedotta a sostegno dell'affermata convivenza del con la madre, cittadina italiana, il cui accertamento Pt_1 avrebbe imposto l'accoglimento della domanda in ossequio all'art. 19 comma 2 lett. c)
TU Immigrazione o in ossequio alla direttiva 2004/38/CE, recepita dal decreto legislativo n. 30/2007.
Tali motivi sono infondati.
Occorre preliminarmente individuare quale sia la disciplina applicabile al caso di specie.
In termini generali, si osserva che il diritto all'unità familiare, che si sostanzia nel diritto fondamentale dei componenti di una famiglia di stare insieme, è coperto da garanzia costituzionale interna (art. 29 Cost.), Europea (artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e costituzionale-convenzionale (artt. 8 e 12 CEDU) e trova tutela in diversi strumenti predisposti dal legislatore del TU immigrazione, quali, in particolare: il visto di ingresso per ricongiungimento familiare (art. 29), il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) e il divieto di espulsione previsto dall'art. 19 comma 2 lett. c) dello stesso T.U, la cui applicabilità determina, in capo ai cittadini stranieri, ancorché in posizione di ingresso o soggiorno irregolare nel nostro Paese, il diritto ad ottenere un titolo di soggiorno rinnovabile, a situazione immutata, periodicamente (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021).
Queste misure riguardano in generale i cittadini stranieri, non appartenenti all'Unione
Europea, e i loro familiari.
Per i familiari dei cittadini dell'Unione Europea si parla più correttamente di diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri o, alternativamente, di diritto di detti familiari di accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2004/38/CE, cui lo Stato italiano ha dato attuazione con il D.lgs. 6 febbraio
2007 n. 30.
In particolare, l'art. 28 TU immigrazione, nel disciplinare il diritto all'unità familiare con riguardo ai familiari stranieri dei cittadini italiani e dell'Unione Europea, prevede che
5 “Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione”. Tale norma impone, quindi, una valutazione comparativa della legge speciale e di quella generale dell'epoca, al fine di individuare, in concreto, il regime giuridico adottabile alle singole richieste di applicazione del diritto all'unità familiare.
Il D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656 è stato abrogato e sostituito dal DPR n. 54/2002, a sua volta abrogato dal D.lgs. n. 30 del 2007, art. 25 comma 2, che prevede che “Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il DPR 30 dicembre
1965, n. 1656, il D.lgs. 18 gennaio 2002 n. 52, il DPR 18 gennaio 2002, n. 53, il DPR 18 gennaio 2002, n. 54”. Tale norma di coordinamento tra la nuova disciplina normativa e il sistema precedente conteneva un primo rilevante indice della volontà del legislatore delegato di non limitare l'applicazione del D.lgs. 30 del 2007 al diritto di circolazione (e conseguente soggiorno) dei cittadini UE e dei loro familiari, come previsto dalla
Direttiva 2004/38/CE, ma di estenderne il regime giuridico anche alla diversa ipotesi del diritto al soggiorno dei familiari di cittadini italiani che non invocano l'unità familiare come conseguenza della circolazione in area UE, ma siano stanziali nel loro Stato di cittadinanza.
Tale estensione, non prevista, ma nemmeno esclusa dalla Direttiva 2004/38/CE, veniva espressamente stabilita nel D.lgs. n. 30/2007, art. 23, che, nella sua originaria formulazione, prevedeva che “le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.
In questo modo, la disciplina sul diritto alla vita familiare del cittadino dell'Unione che avesse esercitato la libertà di circolazione veniva estesa tout court ai cittadini italiani, cioè a coloro che fossero rimasti stanziali sul territorio nazionale, senza invocare l'unità familiare come conseguenza della circolazione in area UE.
La disciplina appena descritta è stata recentemente modificata dall'art. 18 ter D.L. n.
69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023.
Il nuovo testo dell'art. 23 D.lgs. n. 30/2007, in vigore dall'11 agosto 2023, prevede, al primo comma, che le disposizioni del D.lgs. 30/2007, se più favorevoli, si applicano ai familiari non aventi la cittadinanza italiana di cittadini italiani che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo. La portata estensiva automatica della
6 normativa di cui al D.lgs. 30/2007 viene quindi limitata ai soli familiari del cittadino italiano che non abbia sempre dimorato in Italia, ma che provenga da un altro Stato membro e che si sia appena ritrasferito in Italia: vale a dire ai familiari del cd. cittadino italiano “mobile”. All'art. 23 D.lgs. 30/2007 è stato quindi aggiunto un comma 1 bis, in forza del quale, ove si tratti di familiari (extracomunitari) del cd. cittadino italiano
“statico”, cioè del cittadino italiano non proveniente da uno Stato membro dell'Unione in quanto rimasto sempre in Italia, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 5 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998 (vale a dire secondo la normativa ordinariamente applicabile a tutti i familiari stranieri di cittadini italiani), con la precisazione che tale permesso di soggiorno è valido cinque anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si registrerebbe pertanto, attualmente, una differenziazione di tutele, nel senso che l'applicabilità della disciplina di miglior favore a seguito di valutazione comparativa tra
D.lgs. 30/2007 e T.U. Immigrazione è stata limitata ai soli familiari di cittadini italiani che non abbiano sempre dimorato in Italia, applicandosi negli altri casi la disciplina ordinariamente prevista dal diritto dell'immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno in materia di famiglia.
Nella specie, ha invocato il riconoscimento del proprio diritto a soggiornare nel Pt_1 territorio dello Stato in quanto familiare convivente della madre, che assume essere cittadina italiana e in Italia quantomeno dal 1996 (circostanze queste non contestate), sicché, nella specie, in base alla nuova formulazione dell'art. 23 D.lgs. n. 30/2007, in vigore all'epoca della domanda, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, non rientrando il figlio maggiorenne non invalido tra i familiari ammessi al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 comma 1 TUI, deve trovare applicazione il regime di cui al combinato disposto degli artt. 28 DPR n. 394 del 1999 e
19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, che impone, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, il requisito della convivenza con parenti entro il secondo grado (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021;Cass.sez. 6 -
1, Ordinanza n. 18689 del 27/07/2017).
La convivenza deve essere effettiva, sostanziarsi, cioè, nell'effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora; infatti, le pronunce di merito e legittimità (Cass. n. 12745 del 23.5.2013; n. 5303 del 6.3.2014) che escludono la necessità dell'effettiva convivenza ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno
7 si riferiscono all'ipotesi di rapporto di coniugio. L'assenza del requisito della convivenza con familiare italiano entro il secondo grado previsto dall'art. 19, co. 2, lett.
c), del D.L. vo n. 286/1998, richiamato dall'art. 28, co. 1, lett. b), del DPR n. 394/1999 determina, quindi, il rigetto della istanza di rilascio/rinnovo.
Tanto premesso, in punto di fatto emerge dagli atti che:
- faceva ingresso in Italia nel 1996 e restava nel nucleo familiare Parte_1 della madre, dimorante in provincia di Taranto, solo fino al 7 ottobre 1997, quando il emigrava a Macerata (cfr. situazione di famiglia storica del 1° agosto 2000); Pt_1
- nel 2011, diveniva titolare di una Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, aggiornata nel 2016, in ragione del rapporto di coniugio con da cui Persona_1 nascevano due figli;
- dopo il divorzio dalla prima moglie, contraeva un secondo matrimonio con Pt_1
, con la quale aveva altri quattro figli, e, successivamente, veniva Persona_2 dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Per_3
e
[...] Persona_4
- con sentenza della Corte di Appello di AN del 23 settembre 2019, irrevocabile il 19 marzo 2021, veniva condannato alla pena di sette anni, sei mesi di reclusione Pt_1 per i delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata e, dal 23 aprile 2021, è detenuto in esecuzione della pena inflittagli;
- con provvedimento del 14 marzo 2022, non impugnato, la Questura di AN revocava la Carta di Soggiorno rilasciata in suo favore nel 2011 (aggiornata nel 2016) in ragione dei precedenti penali a suo carico ritenuti ostativi alla sua permanenza in Italia ai sensi dell'art. 4 comma 3 TUI e dell'assenza di fonti di reddito sufficienti a garantirgli un minimo sostentamento.
Ciò premesso, è evidente che la prova dedotta dalla difesa al fine di dimostrare l'asserita convivenza del con la madre, e cioè la testimonianza di quest'ultima sul Pt_1 punto, era ed è del tutto ininfluente ai fini della decisione, posto che dalla documentazione acquisita si evincono plurimi elementi che consentono di escludere l' attualità ed effettività di tale convivenza, ove si consideri che – che è detenuto in Pt_1 carcere dal 2021 – risulta aver convissuto con la madre in Italia solo per un solo anno in epoca assai risalente (dal 1996 al 1997) ed essersi trasferito sin dal 1997 in una città
(Macerata) distante da quella di residenza della genitrice, dove contraeva matrimonio con una cittadina italiana, divenendo titolare, proprio in forza di tale rapporto di coniugio, di
8 una Carta di soggiorno rilasciatagli dalla Questura di AN, revocata nel 2022 quando era già detenuto da un anno.
E' quindi dimostrato che, nel corso di un arco temporale di circa un ventennio precedente all'inizio dello stato di attuale detenzione, l'esclusivo centro di interessi del
è sempre stato in luoghi ben distanti da quello di attuale residenza della madre, Pt_1 come testimoniato, oltre che dalle circostanze innanzi evidenziate, anche dalle condanne definitive a suo carico per diversi reati, tutti commessi in provincia di Macerata in un arco temporale che va dal 2001 al 2018 (cfr. provvedimento del Questore di AN del
14 marzo 2022 di revoca della Carta di Soggiorno in cui si richiamano i seguenti provvedimenti giudiziari: sentenza del Tribunale di Macerata del 27 settembre 2001, di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale;
sentenza del Tribunale di Macerata in data 18 ottobre 2001 di condanna alla pena di due mesi di arresto per il reato di porto abusivo di armi;
sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Macerata il 18 febbraio 2004 di applicazione della pena di sei mesi e due giorni di reclusione per il reato di ricettazione;
sentenza della
Corte di Appello di AN del 10 novembre 2016 di condanna alla pena di tre mesi di reclusione per il reato di minaccia aggravata;
sentenza della Corte di Appello di AN, irrevocabile il 30 novembre 2018, di condanna alla pena di 500,00 euro di multa per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa;
sentenza della Corte di Appello di
AN in data 23 settembre 2019 di condanna alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale aggravata).
La totale superfluità della prova testimoniale dedotta dalla difesa è comprovata dalla copia della dichiarazione (peraltro priva di data) a firma di in cui Parte_4 quest'ultima “si impegna ad ospitare presso il proprio domicilio sito in Carosino…il proprio figlio …per inserimento nel nucleo familiare”, potendosi desumere Parte_1 proprio da tale dichiarazione - che si sostanzia nella mera manifestazione da parte della donna dell' intento di dare futura ospitalità al figlio necessitato da circostanze contingenti, quale l'eventualità della concessione di una misura alternativa alla detenzione - la non attualità ed effettività della dedotta convivenza.
Il terzo motivo è infondato.
L'accertamento dell'insussistenza della convivenza con la madre e della conseguente insussistenza del diritto di ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari rende inapplicabile il disposto di cui all'art. 5 comma 5 TUI.
9 Tale norma, nella formulazione introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
202/2013, esclude l'automatismo ostativo alla permanenza sul territorio nazionale del condannato, anche in via non definitiva, per i reati previsti dall'art. 4 comma 3 TUI non solo per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma anche per lo straniero “che abbia legami familiari nello Stato”. In tali casi eccezionali, la norma in esame prevede una valutazione discrezionale della pericolosità attuale dello straniero da parte della pubblica amministrazione, che deve tenere conto di elementi quali la durata del soggiorno, il grado di inserimento sociale e lavorativo dello straniero e i suoi legami familiari senza che l'autorità amministrativa possa rifiutare il permesso di soggiorno o il suo rinnovo automaticamente per il solo fatto dell'intervenuta condanna.
Va osservato, tuttavia, che la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, si è limitata a vagliare la legittimità costituzionale dell'esclusione dal campo di applicazione della tutela rafforzata di cui all'art. 5 comma 5 del TUI di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
È stato, in particolare, ritenuto dalla Consulta che l'impossibilità di annoverare tra i beneficiari della tutela rafforzata di cui all'art. 5 comma 5 0 T.U.I. tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. sia dell'art. 8 CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117 Cost.
Non è stata, tuttavia, affatto ammessa una deroga a favore di stranieri privi delle condizioni sostanziali necessarie per ottenere il ricongiungimento familiare, che nella prospettiva del nostro legislatore (art. 29 T.U.I.) ha ad oggetto un nucleo che comprende solo i coniugi non legalmente separati, i figli minori, e, a determinate condizioni previste dall'art. 29 comma 1° lett. c) e d) anche i figli maggiorenni e i genitori a carico.
Come già evidenziato, il figlio maggiorenne, in assenza delle condizioni previste dall'art. 29 comma 1 lett. c), non rientra nella nozione di “familiare” rilevante ai fini del ricongiungimento familiare, tanto è vero che può ottenere il permesso per motivi familiari solo a norma del combinato disposto dell'art. 28 DPR 394/99 e dell'art. 19 comma 2° lett. c) T.U.I. (che, come detto, impone il requisito della convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana).
10 Né la direttiva Europea 2003/86/CE, volta a riconoscere tutela all'unità familiare (cfr. considerando 9 con specifico riferimento alla famiglia nucleare, coniuge e figli minori) ed a facilitare l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, riconosce tale diritto incondizionatamente al figlio maggiorenne (non coniugato), rispetto al quale ammette la possibilità che lo Stato membro fissi delle condizioni (cfr. considerando 10) senza che esse costituiscano violazioni dell'art. 8 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Non può, in definitiva, nel caso di specie, prospettarsi una lesione dell'art. 8 CEDU, che, come detto, tutela il rispetto della vita familiare. Infatti, se è pur vero che il concetto di "vita familiare", nella recente interpretazione della Corte EDU è stato progressivamente esteso, tanto da farvi rientrare anche situazioni di comunione affettiva di persone non legate da un vincolo giuridico (come, ad esempio, l'unione di fatto di coppia omossessuale), tuttavia, non vi è dubbio che la relazione tra madre e figlio maggiorenne non a carico, in assenza di stabile e duratura convivenza, non rientra nella nozione di "vita familiare" , occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di legami personali effettivi, ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
In primo luogo, il difensore appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur dando atto che il richiedente è attualmente detenuto in carcere, ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche in ragione della possibilità di fruire di cure adeguate in
Albania: secondo il difensore proprio lo stato di detenzione in Italia, precludendo al la possibilità di curarsi nel paese di origine, evidenzierebbe la necessità di ottenere Pt_1 un permesso di soggiorno per cure mediche per poter avere accesso al sistema sanitario nazionale italiano.
Si tratta di deduzione inconferente, essendo pacifico, come del resto riconosciuto nell'atto di gravame, che benefici attualmente, in carcere, dell'assistenza sanitaria Pt_1 assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti i detenuti (anche stranieri privi di permesso di soggiorno), in ossequio ai principi contenuti nel d.lgs. n. 230 del 1999, in virtù dei quali “il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina
11 penitenziaria” e “garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati”.
L'attuale stato di detenzione e l'assistenza sanitaria che ne consegue evidenzierebbe, piuttosto, la carenza di interesse alla richiesta del permesso per cure mediche, considerata, altresì, la natura temporanea del permesso previsto dall'art. 19 comma 2 lett.
d bis), che presuppone, quindi, una valutazione all'attualità dell'esistenza di condizioni di salute di particolare gravità tali da giustificare il divieto di espulsione dello straniero, che non potrebbe che essere effettuata al momento della scarcerazione.
Del tutto generica è poi la deduzione difensiva secondo cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, subirebbe un pregiudizio in caso di rimpatrio, in Pt_1 quanto sarebbe costretto ad interrompere il percorso di cure già intrapreso in Italia e sarebbe privato dell'assistenza morale e materiale della madre.
Il Tribunale ha ampiamente motivato, attraverso il richiamo a fonti internazionali
(MedCOI Albania), in ordine alla assoluta adeguatezza della assistenza sanitaria primaria per la salute mentale in Albania e alla sua idoneità a garantire al in caso di Pt_1 rimpatrio, cure di pari livello a quelle di cui fruisce attualmente in Italia. La motivazione del Tribunale sul punto non è stata in alcun modo contrastata nell'atto di gravame.
Né è dimostrato che potrebbe subire un pregiudizio derivante dalla privazione Pt_1 della assistenza morale e materiale della madre, non essendo nemmeno provato che egli possa attualmente contare su tale assistenza, tenuto conto del perdurante stato di detenzione in carcere che si protrae dal 2021 e dell'assenza, sin dal 1997, di un rapporto di convivenza con la genitrice tale da far presumere l'esistenza di un legame personale effettivo e di una concreta condivisione della vita in comune.
In ossequio al principio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del appellato, liquidate come in dispositivo. CP_3
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Non può essere accolta la richiesta del di revocare l'ammissione al gratuito CP_3 patrocinio, non essendo dimostrata, anche alla luce della complessità delle questioni trattate, la colpa grave dell'appellante nella proposizione dell'azione.
12 L'articolo 136, comma 2, del D.P.R. 115/2002, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, infatti, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., 22/08/2017, n. 20270).
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 Controparte_3 in persona del p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 13 CP_2 novembre 2014 così decide:
1) Rigetta l'appello e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
per complessivi 3500,00 euro, oltre accessori di legge e di tariffa nella CP_3 misura del 15%;
3) Dà atto che il reclamo è stato rigettato, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater T.U. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228
(legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce in data 23 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Giovanni Surdo
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