Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04493/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4493 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del decreto assegnazione docenti di sostegno alle classi di scuola primaria, a.s. 2023/2024, prot. -OMISSIS- del 15.09.2023, dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” traversa -OMISSIS- – -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 27 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell’U.S.P. – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FA
Si rileva che la ricorrente, nell’epigrafata qualità, ha agito per il riconoscimento in favore del figlio minore di un numero di ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario di 27 ore, dal medesimo frequentato.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando documentazione pertinente al ricorso.
L’istanza cautelare era oggetto di rinunzia, alla c.d.c. del 29.11.2023.
In assenza di ulteriori atti processuali, all’udienza pubblica del 18.02.2026 il Tribunale avvertiva le parti della possibile improcedibilità del ricorso, stante la conclusione dell’a.s. 2023 – 2024, cui esso di riferiva; indi il ricorso medesimo era trattenuto in decisione.
TT
Rileva il Tribunale che, in disparte le censure sollevate in ricorso, quest’ultimo è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, stante la conclusione dell’a.s. 2023-2024, cui lo stesso si riferiva, e la conseguente impossibilità per la ricorrente di conseguire, dall’eventuale accoglimento dello stesso, alcuna utilità, neppure d’ordine strumentale o morale (coma da avviso ex art. 73 c.p.a., dato alla presente udienza pubblica).
Le spese di lite, per il tenore formale della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.