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16 aprile 1988
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19 marzo 2015
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22 settembre 2022
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Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. ((8)) 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
---------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio - 15 settembre 2022, n. 205, (in G.U. 1a s.s. 21/09/2022, n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla liberta' personale".
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
---------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio - 15 settembre 2022, n. 205, (in G.U. 1a s.s. 21/09/2022, n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla liberta' personale".
Commentari • 366
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 12.677591
[…] deve ritenersi applicabile, ratione temporis, il testo dell'art. 2 della legge n. 117 del 1988 non ancora novellato dalla legge n. 18 del 2015, posto che il sorgere del diritto al risarcimento del danno dipenderebbe dal «momento in cui si verificarono i fatti lesivi e i danni conseguenti». 3.2.- Sempre in punto di rilevanza, […] comma 1, della legge n. 117 del 1988, quale esempio di «ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 della legge 13/4/1988 n. 117 [...])» (Corte di cassazione, sentenze n. 8828 e n. 8827 del 2003 e, in senso analogo, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/08/2024, n. 1681Provvedimento: […] Secondo il si trattava di provvedimento adottato in Pt_1 aperta violazione dell'art. 2 della legge n. 117/1988, per totale travisamento del fatto, avendo fatto riferimento il IP ad una circostanza (dissociazione) mai avvenuta, […] -2) Con il secondo motivo, lamenta l'appellante la violazione dell'art. 2 legge 117/1988, dell'art. 112 c.p.c. altre norme, […] come condivisibilmente spiegato in motivazione della sentenza impugnata, piuttosto sul piano della valutazione e dell'interpretazione delle prove e della norma di diritto applicabile, ipotesi queste che mai possono essere oggetto di censura ai fini della dichiarazione della responsabilità del Magistrato ex art. 2 della legge nr.117/1988. […]Leggi di più...
- danno da immagine·
- azione civile·
- travisamento del fatto·
- violazione di legge·
- archiviazione procedimento penale·
- art. 2 legge 117/1988·
- giurisdizione civile·
- opposizione archiviazione·
- onere della prova·
- responsabilità del magistrato