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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/10/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 2676/2024
VERBALE DI UDIENZA A MEZZO DELL'ART. 127BIS C.P.C. CP_1
Successivamente oggi 02/10/2025 alle ore 12.50 è comparsa per parte attrice appellante l'Avv. Rosaria Marchesiello, in sostituzione dell'Avv. NORMANNO, che precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, collegatasi nuovamente a mezzo Teams tramite il link già indicato, in assenza dei procuratori delle parti, il
Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2676/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato in data 28.5.2024 da
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ROBERTO NORMANNO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso il suo studio in FOGGIA
- parte attrice appellante - contro
, C.F. , contumace CP_2 C.F._1
- parte convenuta appellata –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 02/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone appello nei confronti della sentenza n. Parte_1
1334/2023 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale è stata accolta l'opposizione dell'odierno convenuto , con annullamento CP_2 dell'intimazione opposta e degli atti prodromici e condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
L'impugnazione è fondata, in particolare, sull'erroneità della pronuncia del
Giudice di primo grado, che avrebbe erroneamente qualificato l'opposizione quale opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., anziché quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e ritenuto fondata l'eccezione dell'opponente sulla nullità degli atti prodromici all'intimazione per notifica viziata, non avendo la convenuta utilizzato una PEC inserita nei pubblici registri, annullando conseguentemente l'intimazione di pagamento in toto, sebbene l'opposizione fosse limitata a solo quattro cartelle di pagamento, inerenti i crediti derivanti da violazioni del Codice della Strada.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Nella contumacia della parte convenuta appellata, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data
28.10.2024, che qui integralmente si richiama.
L'impugnazione risulta, invero, meritevole di accoglimento, per i motivi meglio esposti nel prosieguo.
Circa la qualificazione dell'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617
c.p.c. e la conseguente tardività dell'opposizione (questione rilevabile anche d'ufficio, per giurisprudenza costante, a prescindere dalla tempestività della costituzione nel primo grado di giudizio della parte opposta, odierna appellante), giova evidenziare come nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento, formata dall'agente della riscossione sulla base del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del
D.P.R. citato, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Ove entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento non sia dato avvio al procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 602 del
1973 l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
2 L'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile sia per vizi propri sia allorché si facciano valere anche questioni relative all'omessa notifica della cartella o si deducano fatti estintivi del credito, in funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esperire avverso la cartella.
Per quanto concerne la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che l'atto ricevuto costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dei precedenti atti, l'opposizione deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7,
e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione.
Va invece qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. la prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti. Più in particolare, col rimedio oppositivo ordinario ex art. 615 c.p.c. può essere dedotta, senza limiti di tempo, la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28 L.
689/1981 richiamato, sopravvenuta alla definitività del verbale di accertamento, giacché in tale eventualità la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass.
S.U. n. 22080/2017).
In entrambi i casi, l'opposizione alla cartella o all'intimazione di pagamento deve essere proposta davanti al Giudice di Pace, al quale è devoluta la cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (cfr. Cass. S.U. n.
15354/2015; Cass. S.U. n. 10261/2018).
Può invece essere eccepita ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale, l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, in quanto irregolarità della sequenza procedimentale di formazione dell'atto (cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento notificata all'odierno appellato concerne titoli esecutivi di varia natura, ma egli ha espressamente limitato CP_2
l'opposizione a quattro cartelle di pagamento per contravvenzioni derivanti da violazioni al codice della strada.
3 L'opponente, nel giudizio avanti al Giudice di Pace, ha eccepito:
- l'omessa notifica dei titoli sottostanti l'intimazione, quale ragione di invalidità dell'intimazione stessa, in quanto irregolarità della sequenza procedimentale di formazione dell'atto della riscossione (e non come opposizione recuperatoria di quella non potuta esperire ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7): tale eccezione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617
c.p.c., da esperirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell'intimazione;
- l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizi propri (provenienza da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri): anche tale eccezione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., da esperirsi entro
20 giorni dalla ricezione dell'intimazione.
Giacché, per stessa ammissione dell'opponente (cfr. pag. 1 atto di citazione in opposizione), l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 29.11.2022, mentre la citazione in opposizione è stata notificata il 21.12.2022, oltre il termine perentorio di 20 giorni indicato dall'art. 617 c.p.c., l'opponente è decaduto dalla possibilità di esperire le relative eccezioni. L'appello è, pertanto, fondato.
Per tutti i predetti motivi, in totale riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, l'opposizione proposta dall'appellato avverso l'intimazione di pagamento CP_2
n. 11320229005790374000 e le prodromiche cartelle di pagamento impugnate n.
11320190007452715000, n. 11320190010436492000, n.
11320190018686509000 e n. 11320200014280413000 va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, senza necessità di entrare nel merito della sussistenza delle dedotte nullità.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di parte convenuta appellata. Esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, del valore (pari ad € 5.354,30 e, dunque, appena superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento) e della minima complessità della controversia, in misura pari ai valori minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, anche attesa l'assenza di attività istruttoria e la decisione a seguito di discussione orale, per l'importo di € 2.540,00 quanto all'odierno giudizio e di €
1.046,00 quanto al giudizio di primo grado.
Come richiesto, ne va disposta la distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in totale riforma della sentenza n. n. 1334/2023 del Giudice di
[...]
Pace di Treviso, dichiara l'inammissibilità l'opposizione proposta da CP_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 11320229005790374000 e le
[...] prodromiche cartelle di pagamento impugnate n. 11320190007452715000, n.
11320190010436492000, n. 11320190018686509000 e n.
11320200014280413000;
2) condanna parte convenuta appellata alla rifusione delle CP_2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte attrice appellante
, liquidate nell'importo di € 1.046,00 a Parte_1 titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, quanto al procedimento di primo grado e nell'importo di € 2.540,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, quanto al presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario Avv. Roberto Normanno, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Treviso, 02/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
5
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 2676/2024
VERBALE DI UDIENZA A MEZZO DELL'ART. 127BIS C.P.C. CP_1
Successivamente oggi 02/10/2025 alle ore 12.50 è comparsa per parte attrice appellante l'Avv. Rosaria Marchesiello, in sostituzione dell'Avv. NORMANNO, che precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.00, all'esito della camera di consiglio, collegatasi nuovamente a mezzo Teams tramite il link già indicato, in assenza dei procuratori delle parti, il
Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 2676/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato in data 28.5.2024 da
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ROBERTO NORMANNO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso il suo studio in FOGGIA
- parte attrice appellante - contro
, C.F. , contumace CP_2 C.F._1
- parte convenuta appellata –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 02/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone appello nei confronti della sentenza n. Parte_1
1334/2023 del Giudice di Pace di Treviso, con la quale è stata accolta l'opposizione dell'odierno convenuto , con annullamento CP_2 dell'intimazione opposta e degli atti prodromici e condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
L'impugnazione è fondata, in particolare, sull'erroneità della pronuncia del
Giudice di primo grado, che avrebbe erroneamente qualificato l'opposizione quale opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c., anziché quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e ritenuto fondata l'eccezione dell'opponente sulla nullità degli atti prodromici all'intimazione per notifica viziata, non avendo la convenuta utilizzato una PEC inserita nei pubblici registri, annullando conseguentemente l'intimazione di pagamento in toto, sebbene l'opposizione fosse limitata a solo quattro cartelle di pagamento, inerenti i crediti derivanti da violazioni del Codice della Strada.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Nella contumacia della parte convenuta appellata, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale, come da ordinanza in data
28.10.2024, che qui integralmente si richiama.
L'impugnazione risulta, invero, meritevole di accoglimento, per i motivi meglio esposti nel prosieguo.
Circa la qualificazione dell'azione quale opposizione agli atti esecutivi ex art 617
c.p.c. e la conseguente tardività dell'opposizione (questione rilevabile anche d'ufficio, per giurisprudenza costante, a prescindere dalla tempestività della costituzione nel primo grado di giudizio della parte opposta, odierna appellante), giova evidenziare come nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento, formata dall'agente della riscossione sulla base del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del
D.P.R. citato, nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Ove entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento non sia dato avvio al procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 602 del
1973 l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
2 L'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile sia per vizi propri sia allorché si facciano valere anche questioni relative all'omessa notifica della cartella o si deducano fatti estintivi del credito, in funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esperire avverso la cartella.
Per quanto concerne la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che l'atto ricevuto costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dei precedenti atti, l'opposizione deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7,
e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione.
Va invece qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. la prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti. Più in particolare, col rimedio oppositivo ordinario ex art. 615 c.p.c. può essere dedotta, senza limiti di tempo, la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28 L.
689/1981 richiamato, sopravvenuta alla definitività del verbale di accertamento, giacché in tale eventualità la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass.
S.U. n. 22080/2017).
In entrambi i casi, l'opposizione alla cartella o all'intimazione di pagamento deve essere proposta davanti al Giudice di Pace, al quale è devoluta la cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (cfr. Cass. S.U. n.
15354/2015; Cass. S.U. n. 10261/2018).
Può invece essere eccepita ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale, l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo, in quanto irregolarità della sequenza procedimentale di formazione dell'atto (cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento notificata all'odierno appellato concerne titoli esecutivi di varia natura, ma egli ha espressamente limitato CP_2
l'opposizione a quattro cartelle di pagamento per contravvenzioni derivanti da violazioni al codice della strada.
3 L'opponente, nel giudizio avanti al Giudice di Pace, ha eccepito:
- l'omessa notifica dei titoli sottostanti l'intimazione, quale ragione di invalidità dell'intimazione stessa, in quanto irregolarità della sequenza procedimentale di formazione dell'atto della riscossione (e non come opposizione recuperatoria di quella non potuta esperire ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7): tale eccezione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617
c.p.c., da esperirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell'intimazione;
- l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizi propri (provenienza da indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri): anche tale eccezione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c., da esperirsi entro
20 giorni dalla ricezione dell'intimazione.
Giacché, per stessa ammissione dell'opponente (cfr. pag. 1 atto di citazione in opposizione), l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 29.11.2022, mentre la citazione in opposizione è stata notificata il 21.12.2022, oltre il termine perentorio di 20 giorni indicato dall'art. 617 c.p.c., l'opponente è decaduto dalla possibilità di esperire le relative eccezioni. L'appello è, pertanto, fondato.
Per tutti i predetti motivi, in totale riforma della pronuncia del Giudice di prime cure, l'opposizione proposta dall'appellato avverso l'intimazione di pagamento CP_2
n. 11320229005790374000 e le prodromiche cartelle di pagamento impugnate n.
11320190007452715000, n. 11320190010436492000, n.
11320190018686509000 e n. 11320200014280413000 va dichiarata inammissibile in quanto tardiva, senza necessità di entrare nel merito della sussistenza delle dedotte nullità.
3. In ragione della soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di parte convenuta appellata. Esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, del valore (pari ad € 5.354,30 e, dunque, appena superiore al valore minimo dello scaglione di riferimento) e della minima complessità della controversia, in misura pari ai valori minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi, anche attesa l'assenza di attività istruttoria e la decisione a seguito di discussione orale, per l'importo di € 2.540,00 quanto all'odierno giudizio e di €
1.046,00 quanto al giudizio di primo grado.
Come richiesto, ne va disposta la distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e in totale riforma della sentenza n. n. 1334/2023 del Giudice di
[...]
Pace di Treviso, dichiara l'inammissibilità l'opposizione proposta da CP_2
avverso l'intimazione di pagamento n. 11320229005790374000 e le
[...] prodromiche cartelle di pagamento impugnate n. 11320190007452715000, n.
11320190010436492000, n. 11320190018686509000 e n.
11320200014280413000;
2) condanna parte convenuta appellata alla rifusione delle CP_2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte attrice appellante
, liquidate nell'importo di € 1.046,00 a Parte_1 titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, quanto al procedimento di primo grado e nell'importo di € 2.540,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, quanto al presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario Avv. Roberto Normanno, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Treviso, 02/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
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