Cass. civ., sez. III, sentenza 13/08/1966, n. 2238
CASS
Sentenza 13 agosto 1966

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La procura speciale al difensore, da parte del controricorrente in Cassazione, deve essere rilasciata in calce o a margine dell'originale del controricorso (oppure con atto separato contenente la specificazione dell'incarico demandato al difensore e l'indicazione della sentenza impugnata dal ricorrente). La procura rilasciata, invece, in calce o a margine della copia del ricorso notificata al controricorrente rende inammissibile il controricorso, senza che in contrario possa avere rilievo la circostanza che, nel controricorso stesso, sia fatta menzione di tale procura essa peraltro, rimane valida per la Costituzione del resistente in giudizio e da facolta al suo difensore di discutere la causa in udienza. ( Cfr.1091-66' 972-64).*

In tema di rapporto di mezzadria, atteso il carattere unitario della gestione contabile rispetto a ciascun anno agrario, non si possono, nel corso di esso ed in costanza del rapporto, eseguire liquidazioni frazionate, anche nel caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo, non valendo tale trasferimento, cosi come non risolve il contratto (salvo il recesso del mezzadro), a rimuovere la pendenza della situazione contabile risultante dal libretto colonico,alla data in cui il trasferimento si verifica. Ed e soltanto per tale ipotesi, cioe in relazione alla possibilita di liquidazioni frazionate nel corso dell'anno agrario,sempre che la mezzadria continui nei confronti di chi subentra al concedente nel diritto di godimento del fondo, che l'art.2160, comma secondo, cod. civ.dispone che i crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro passano al subentrante. Pertanto, mentre, per l'anno in corso alla data in cui si verifica detto trasferimento del diritto di godimento del fondo,il nuovo concedente succede nei crediti e nei debiti verso il mezzadro, risultanti dal libretto colonico, non potendo nel corso dell'anno attuarsi liquidazioni frazionate, per gli anni esauriti, nei quali i conti non siano stati chiusi, invece, tale successione non si verifica ed ognuna delle parti del precedente rapporto (antico concedente e mezzadro) rimane legittimata a chiedere la liquidazione giudiziale del conto e l'eventuale saldo spettante, restando esclusa, sia dal lato attivo che da quello passivo, la legittimazione di chi e subentrato nel godimento del fondo e nel rapporto di mezzadria. ( Cfr.1011-58' 1881-59).*

In materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei rapporti di mezzadria, la stima di comodo di tali scorte non e consentita dall'art.54 del patto generale di mezzadria della provincia di Perugia del 25 agosto 1934, il quale, in relazione agli artt.22 e 79,lett.C), del patto stesso, essendo le scorte vive conferite dal concedente, stabilisce, anche per la stima annuale, il sistema a valore, inteso questo come prezzo di mercato al momento in cui la stima e effettuata.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/08/1966, n. 2238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2238
    Data del deposito : 13 agosto 1966

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