Legge 13 aprile 1988, n. 117

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  • 1La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura? La terza domanda
    Paola Filippi Gabriella Luccioli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura? Intervista di Roberto Giovanni Conti Prof. Paola Mori – ord.dir.Unione europea Univ.Catanzaro Prof. Bruno Nascimbene – già ord. Dir.Un.Europea Univ.Statale di Milano Prof. Roberto Mastroianni – ord.Dir.Unione europea Univ.Statale di Napoli 3) A suo giudizio le sentenze nn.269/2017 e 20/2019 della Corte costituzionale consentono tuttora – e in che misura – il potere di disapplicazione della norma interna contrastante con la Carta UE da parte del giudice comune? Prof.Paola Mori L'obiter dictum contenuto nella sentenza 269/2917, ha destato forti incertezze sull'esistenza e sull'eventuale portata di un obbligo del giudice comune di …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. Suedzucker AG, società di diritto tedesco, con ricorso depositato in data 18 luglio 2014 innanzi al Tribunale di Perugia chiese la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno conseguente all'esercizio di attività giudiziaria ai sensi della l. 13 aprile 1988, n. 117. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di notifica di due avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'attrice aveva dapprima presentato un'istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997, e successivamente aveva proposto in data 22 maggio 2001 ricorso innanzi al giudice tributario, ricorso accolto in …

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  • 3La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura? La terza domanda
    Paola Filippi Gabriella Luccioli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura? Intervista di Roberto Giovanni Conti Prof. Paola Mori – ord.dir.Unione europea Univ.Catanzaro Prof. Bruno Nascimbene – già ord. Dir.Un.Europea Univ.Statale di Milano Prof. Roberto Mastroianni – ord.Dir.Unione europea Univ.Statale di Napoli 3) A suo giudizio le sentenze nn.269/2017 e 20/2019 della Corte costituzionale consentono tuttora – e in che misura – il potere di disapplicazione della norma interna contrastante con la Carta UE da parte del giudice comune? Prof.Paola Mori L'obiter dictum contenuto nella sentenza 269/2917, ha destato forti incertezze sull'esistenza e sull'eventuale portata di un obbligo del giudice comune di …

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  • 4Corte costituzionale
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  • 5La Carta UE dei diritti fondamentali fa gola o fa paura? La terza domanda
    Paola Filippi Gabriella Luccioli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2025, n. 17876
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 1620/2018 r.g. proposto da: RT LE DV (breviter LE ER), rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata con atto per NO NI di Milano n. 173158 rep., allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 22 novembre 2023, dall'Avvocato Francesco Camilletti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1. - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 17876 Anno 2025 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 02/07/2025 2 NO EL, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Matteo Novelli, con cui elettivamente domicilia in …
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    • procura alle liti·
    • validità atto processuale·
    • giurisdizione internazionale·
    • nullità processuale·
    • apostille Convenzione dell'Aja·
    • principio di strumentalità delle forme·
    • traduzione in lingua italiana·
    • art. 123 c.p.c.·
    • art. 122 c.p.c.·
    • diritto di difesa

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2024, n. 5792
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 5792 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 05/03/2024 terza sezione della Corte ha ritenuto che i primi tre motivi ponessero la questione del travisamento del contenuto oggettivo 4 di 44 della prova, e che al riguardo vi fosse un contrasto giurisprudenziale, rimettendo perciò gli atti per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite alla Prima Presidente, che ha provveduto in conformità. 7. ― In vista dell'odierna udienza, nella quale il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità e rigetto del terzo motivo del ricorso, con restituzione degli atti alla sezione semplice, sono state depositate …
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    • travisamento della prova·
    • rimedi·
    • presupposti e limiti·
    • nozione·
    • ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c·
    • ammissibilità·
    • revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c·
    • impugnazioni civili·
    • errore di fatto·
    • revocazione (giudizio di)·
    • cassazione (ricorso per)·
    • valutazione delle prove·
    • motivi del ricorso·
    • poteri (o obblighi) del giudice·
    • prova civile

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2022, n. 2878
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4097-2019 proposto da: CAMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta:a e difesa dagli avvocati MA AR, IE A' e RB IN; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 2878 Anno 2022 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 31/01/2022 contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata …
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    • ragioni·
    • contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela·
    • insussistenza·
    • danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie·
    • azioni risarcitorie intraprese anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 18 del 2015·
    • termine di decadenza biennale ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988·
    • decisioni di ultima istanza contrastanti con il diritto dell’unione europea·
    • rito ordinario ex art. 2043 c.c·
    • individuazione·
    • rito applicabile·
    • azioni risarcitorie·
    • esclusione·
    • responsabilita' civile·
    • magistrati e funzionari giudiziari·
    • magistrati

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2021, n. 8561
    Provvedimento: N° 856 1-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PATROCINIO Primo Presidente f.f. FRANCESCO TIRELLI SPESE STATO BI VI - Presidente di Sezione - Ud. 22/09/2020 - CO DE STEFANO - Consigliere - PU R.G.N. 23814/2015 - Consigliere -ADRIANA DORONZO CRON, 8561 Rep. ANTONIO VALITUTTI -Consigliere - - Consigliere - MARIA ACIERNO с м. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere - MILENA FALASCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23814-2015 proposto da: GE NA, IR LA, elettivamente domiciliate in ROMA, CASSAZIONE, presso la …
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    • esclusione·
    • fondamento·
    • distrazione delle spese·
    • rinuncia implicita·
    • patrocinio a spese dello stato·
    • dichiarazione del difensore·
    • condizioni·
    • patrocinio statale

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/11/2020, n. 26672
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4943-2019 proposto da: SUEDZUCKER AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO FABIO AROSSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CASTELLANI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 26672 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 24/11/2020 contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso il decreto n. …
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    • decorrenza·
    • pronuncia della corte di cassazione che decide nel merito·
    • magistrati e funzionari giudiziari·
    • magistrati·
    • impugnazioni civili·
    • revocazione (giudizio di)·
    • responsabilita' civile
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Versioni del testo

  • Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attivita' giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
    3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. ((8)) 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.
    3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
    3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
    ---------------- AGGIORNAMENTO (8)
    La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio - 15 settembre 2022, n. 205, (in G.U. 1a s.s. 21/09/2022, n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla liberta' personale".
  • Art. 3. Diniego di giustizia 1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non e' previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.
    2. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessita', il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, puo' aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
    3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la liberta' personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si e' verificata una situazione o e' decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della liberta' personale.