Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 aprile 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 settembre 2022 |
Commentari • +500
- 1. La responsabilità medica: art. 1218 o 2043 cc? La Balduzzi e la Gelli nel tentativo di rispondere al quesitoDottor Giampaolo Sanna · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. La responsabilità professionale in genere – 2. L'introduzione della distinzione obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato e il suo superamento – 3. La responsabilità contrattuale o meglio la responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. – 4. La responsabilità della struttura sanitaria e del medico – 5. L'intervento della Balduzzi e della Gelli-Bianco – 6. La sorte del 2236 c.c. alla luce della Balduzzi e della Gelli- Bianco. 1. La responsabilità professionale in genere Gli artt. 2229 e ss c.c. disciplinano una particolare forma di contratto d'opera, quale è quella avente ad oggetto lo svolgimento di una professione intellettuale. Il legislatore decide di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2025, n. 17876Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 1620/2018 r.g. proposto da: RT LE DV (breviter LE ER), rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata con atto per NO NI di Milano n. 173158 rep., allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 22 novembre 2023, dall'Avvocato Francesco Camilletti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Sant'Antonio Maria Zaccaria n. 1. - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 17876 Anno 2025 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: CAMPESE EDUARDO Data pubblicazione: 02/07/2025 2 NO EL, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato Matteo Novelli, con cui elettivamente domicilia in …Leggi di più...
- procura alle liti·
- validità atto processuale·
- giurisdizione internazionale·
- nullità processuale·
- apostille Convenzione dell'Aja·
- principio di strumentalità delle forme·
- traduzione in lingua italiana·
- art. 123 c.p.c.·
- art. 122 c.p.c.·
- diritto di difesa
Versioni del testo
- Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attivita' giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Responsabilita' per dolo o colpa grave 1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. ((8)) 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 , ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
---------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio - 15 settembre 2022, n. 205, (in G.U. 1a s.s. 21/09/2022, n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla liberta' personale". - Art. 3. Diniego di giustizia 1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non e' previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.
2. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessita', il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, puo' aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la liberta' personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si e' verificata una situazione o e' decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della liberta' personale.