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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1024/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1024/2021 r.g. pendente tra:
(p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore Fallimentare Dott. elettivamente domiciliato a Parte_2
L'Aquila, Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Luca Frasca che la rappresenta e difende giusta procura in atti e giusto provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del
28.03.2022;
- ATTORE/RICORRENTE IN RIASS.
Contro
(c.f. , in persona del Vice Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 88, Persona_1 CP_1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Carmelo Occhiuto, che lo rappresenta e difende giusto
Atto di Disposizione prot. Nr. 0052934 del 17 Settembre 2021e giusta procura in atti;
- CONVENUTO/RESISTENTE IN RIASS.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 24.03.2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società (di Parte_1
seguito, per brevità, ) ha convenuto in giudizio il per sentir Pt_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'adita Giustizia, accertata e dichiarata la responsabilità di parte convenuta per quanto esposto nel corpo dell'atto, condannarla al ristoro dei danni in favore di parte attrice nella misura pari a quanto richiesto con l'istanza di fallimento in data 21.07.2021, con interessi, rivalutazione e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Più precisamente, a sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attrice ha dedotto:
- che con delibera n. 30/1970 le era stato concesso dall' (poi oggi il CP_2 CP_3 Pt_3 godimento di un compendio immobiliare del quale, decorsi nove anni, avrebbe acquistato la proprietà a fronte del pagamento di un prezzo da determinare sulla base dell'aggiornamento dell'originaria valutazione UTE del 1971, come pattuito nel disciplinare di concessione del
6.10.1973;
- che sorti contrasti in ordine a detta valutazione (ritenendo la che il prezzo avrebbe Pt_1
Parte dovuto essere determinato in virtù non dell'aggiornamento ma delle iniziali valutazioni con maggiorazione di interessi legali e detrazione di quanto già versato a titolo di canone di Parte locazione), l' aveva comunque proceduto ad inviare all' la richiesta di CP_3
aggiornamento della vecchia stima la quale, però, veniva evasa soltanto successivamente alla scadenza della concessione e del termine originariamente fissato per il trasferimento della proprietà dell'immobile alla;
Pt_1
- che, nel frattempo, manifestato dall' l'assenso al trasferimento a titolo gratuito del CP_3 suddetto immobile al di , con atto pubblico rogato dal Notaio di CP_1 CP_1 Per_2
in data 30.07.1985, veniva formalizzata la cessione dell'immobile al con CP_1 CP_1 contestuale previsione a carico di quest'ultimo del pagamento di una indennità in favore della
(per la somma di complessive £ 950.000.000, di cui £ 450.000.000 da corrispondere Pt_1 alla stipula e £ 500.000.000 entro il 31.12.1985) per i miglioramenti, interessi ed addizioni dalla stessa apportate all'immobile;
- che, tuttavia, a causa di contrasti sorti in seno al Consiglio Comunale in merito al diritto della società ad ottenere il pagamento dell'indennità nella misura stabilita nell'atto pubblico del 1985, il Comune aveva proceduto, sulla scorta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. ottenuto dal Tribunale di Avezzano, al sequestro degli immobili che, di fatto, erano ancora nella disponibilità della , stante il mancato saldo da parte del del residuo prezzo Pt_1 CP_1
di £ 500.000.000, entro il termine previsto nell'atto pubblico del 1985;
- che, al fine di tutelare le proprie ragioni, si era vista pertanto costretta ad agire nei confronti del instaurando, dinanzi al Tribunale di Avezzano, prima il giudizio n. 22/1986 r.g. CP_1 per ottenere la condanna del al pagamento del saldo del prezzo pattuito nell'atto CP_1
pubblico del 30.07.1985 e poi il giudizio n. 43/1986 r.g. ove, invece, ne aveva chiesto la condanna per inadempimento contrattuale e illegittimo spoglio compiuto a mezzo del provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte;
- che tali giudizi si erano conclusi il primo con la pronuncia della sentenza n. 896/2006 mediante la quale era stata dichiarata la validità dell'atto pubblico del 30.07.1985 ed il secondo con la sentenza n. 100/2009 che aveva condannato il al Controparte_1 pagamento della somma di € 806.532,10 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale e dall'illegittima occupazione del compendio immobiliare;
- che tale ultima pronuncia, dopo essere stata confermata in appello con la sentenza n.
344/2013 r.g., era stata impugnata dal con ricorso per Cassazione, Controparte_1
conclusosi con la sentenza n. 3542/2017, con la quale l'originaria domanda proposta dalla contro il , qualificata come azione risarcitoria ex art. 96, comma Pt_1 Controparte_1
2 c.p.c., era stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta nell'ambito di un giudizio autonomo, anziché in quello di merito relativo all'accertamento dell'esistenza del diritto cautelato;
- a seguito dell'accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal CP_1
per la restituzione di quanto corrisposto in adempimento della sentenza d'appello
[...]
n. 344/2013 r.g., era stata condannata alla restituzione della somma ottenuta in virtù dell'esecuzione di detta sentenza;
- infine, con ricorso del 21.7.2021, il ne aveva chiesto il fallimento. CP_1
Tanto premesso, ha quindi concluso nei termini sopra riportati, ritenendo di aver subito un danno cagionato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2947, 2043 e 2935 c.c., dall'illegittima condotta complessivamente tenuta dal nel corso del Controparte_1 contenzioso svoltosi tra le parti e dalla stessa percepito soltanto a seguito della pronuncia della sentenza n. 3542/2017 della Corte di Cassazione da ritenersi, pertanto, coperta dal giudicato soltanto in relazione alla statuizione relativa alla qualificazione della domanda risarcitoria originariamente proposta in termini di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il , Controparte_1 contestando in fatto e in diritto la domanda ex adverso proposta.
Più precisamente, il convenuto - rilevato preliminarmente che con sentenza n. CP_1
11/2021 del 17.09.2021 del Tribunale di Avezzano è stato dichiarato il fallimento della società
e del socio illimitatamente responsabile e richiamati i principi di diritto Pt_1 CP_4 sanciti nella sentenza n. 3542/2017 dalla Corte di Cassazione in ordine alla qualificazione ex art. 96 comma 2 c.p.c. della domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice, con conseguente declaratoria di inammissibilità - ha eccepito la violazione del principio di ne bis in idem, essendosi oramai formato, a seguito della pronuncia di cassazione, il giudicato sia formale che sostanziale su tutte le vicende relative ai rapporti controversi tra le parti e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni di parte attrice ex art. 2947 c.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con refusione delle spese di lite e condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 24.02.2022, il processo è stato interrotto per il fallimento della società attrice.
Riassunto il processo da parte del ed instauratosi Controparte_5
regolarmente il contraddittorio tra le parti, all'udienza cartolare del 27.3.2023 sono stati concessi i termini ex art. 186, comma 6 c.p.c.
Quindi, la causa è stata rinviata per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 2.10.2023.
Con successiva ordinanza del 31.10.2023, stante la mancata articolazione di prove orali, la causa, rimessa dinanzi alla scrivente a seguito del trasferimento del precedente magistrato titolare del ruolo ad altro Ufficio, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2025 ove, sulle precisate conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. La domanda avanzata dal deve essere dichiarata Parte_1 inammissibile in quanto vi è già un giudicato sulla medesima materia del contendere oggetto del presente giudizio. Ogni successiva pronuncia comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è stata, invero, già oggetto della sentenza n. 100/2009 del Tribunale di Avezzano, confermata dalla Corte di Appello di
L'Aquila n. 344/2013 e successivamente cassata dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n.
3452/2017 passata in giudicato.
È pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o di eccezione (c.d. “giudicato esplicito”) nello stesso giudizio, ma anche tutte le altre che, seppure non espressamente dedotte o enunciate, costituiscono, in ogni caso, premesse necessarie della domanda e del relativo accertamento, ponendosi come precedenti logici essenziali ed imprescindibili della decisione (c.d. “giudicato implicito”).
Da ciò deriva che al titolare di un diritto controverso sul quale si sia già giudicato è precluso di agire una seconda volta proponendo una domanda relativa allo stesso diritto, quando con la stessa si agisce al fine di ottenere il riesame di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente l'indispensabile premessa logico giuridica della statuizione contenuta nella sentenza già passata in giudicato.
Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile va quindi inteso nel senso che non possono essere messe in discussione più volte le stesse questioni, in quanto il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – riflesso di quello formale (art. 374 c.p.c.), che fa stato ad ogni effetto tra le parti in ordine all'accertamento di merito (positivo o negativo) del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, così da coprire gli accertamenti di fatto ma anche le ragioni giuridiche della pronuncia, fermo restando che, diversamente, non vige nell'ordinamento una preclusione assoluta di rivolgersi al giudice per ottenere una tutela di situazioni giuridiche discendenti dallo stesso rapporto sempre che queste, però, siano differenti rispetto a quelle già trattate.
Tanto premesso, deve ritenersi che tali principi si attaglino al caso di specie.
In via preliminare, va escluso che debba tenersi conto delle allegazioni introdotte da parte attrice nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Dette allegazioni devono ritenersi infatti inammissibili, come ritualmente eccepito dalla convenuta, atteso che la terza memoria istruttoria è stata ingiustificatamente finalizzata da parte attrice a introdurre una ulteriore controreplica alle repliche del convenuto CP_1 rispetto a quanto dedotto dall'attrice con la prima memoria ex art. 186 c.p.c., anziché a contestare, eventualmente, la rilevanza e l'ammissibilità delle istanze istruttorie di controparte o a formulare richieste di prova contraria, come prescrive il disposto dell'art. 183 comma 6
n. 3.
Tanto premesso, risulta incontestato, nonché documentato in atti, che tra la e il Pt_1 [...]
si sia svolto, in precedenza, un altro giudizio (R.G. n. 43/1986 del Tribunale di CP_1
Avezzano) nell'ambito del quale la ha domandato la condanna della controparte al Pt_1
risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'inadempimento contrattuale relativo al tardivo pagamento delle indennità previste in suo favore e della illegittima occupazione degli immobili dalla stessa detenuti da parte del il quale, nonostante il Controparte_1
mancato pagamento del saldo di quanto pattuito a titolo di indennità per le migliorie apportate dalla società agli immobili, come da atto pubblico a rogito del Notaio in data Per_2
30.7.1985, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano e messo in esecuzione un provvedimento ex art. 700 c.p.c., causandole danni economici (cfr. pag.
2-3 doc. n. 13 allegato all'atto di citazione).
Come anticipato, tale giudizio si è concluso in prime cure con sentenza (n. 100/2009) di accoglimento della domanda attorea e condanna del al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti dalla . Pt_1
Risulta poi che, proposta impugnazione dal , la suddetta pronuncia è Controparte_1
stata confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 344/2013 (cfr. doc. n. 14 allegato all'atto di citazione).
Tuttavia, con sentenza n. 3542/2017 emessa all'esito del ricorso per Cassazione del CP_1
l'originaria domanda di risarcimento danni avanzata dalla (riqualificata come azione Pt_1 risarcitoria ex art. 96 c.p.c.) è stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta in un autonomo giudizio anziché in quello di merito volto all'accertamento del diritto cautelato.
A fondamento del decisum, la Suprema Corte ha illustrato che “le ipotesi di responsabilità configurate dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma di recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall'art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dal peculiare fatto illecito dannoso, rappresentato da un comportamento processuale, che nel caso dell'art. 96, comma 2, c.p.c., qui in esame, si concretizza nell'imprudente esecuzione di una misura cautelare a tutela di un diritto inesistente, essendo irrilevanti i motivi di tale illegittimità. Ne consegue che, non essendo possibile concorso tra la fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all'art. 96 c.p.c., il danno riconducibile all'esecuzione di una misura cautelare a tutela di un diritto inesistente è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c”.
Tale domanda, proponibile esclusivamente nel giudizio di merito volto ad accertare la sussistenza del diritto cautelato, non poteva dunque essere introdotta, come tuttavia avvenuto, in un autonomo giudizio di risarcimento danni avente come causa petendi la medesima condotta processuale.
In tale pronuncia la S.C. ha inoltre chiarito in modo inequivoco che “l'originaria inammissibilità della domanda proposta dalla determina l'assorbimento di tutte Parte_1 le questioni attinenti ai danni relativi al periodo successivo a quello in cui ebbe concreta attuazione la misura cautelare” (cfr. pag. 10 sentenza n. 3542/2017 allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
I fatti processuali fin qui esposti assumono peculiare rilievo sotto un duplice profilo.
In primo luogo, l'accertamento compiuto in ordine a una situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune a due cause pendenti tra le stesse parti (formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza) preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto,
e ciò anche ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (cfr. Cass. civ., n. 2387/2024).
Inoltre, posto che - come sopra chiarito - il giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche ad ogni altra possibile questione che, sebbene non dedotta specificatamente, costituisca un presupposto logico e necessario della pronuncia, deve escludersi che (stante il vincolo derivante dal giudicato) possano farsi valere in un nuovo giudizio questioni che potrebbero rimettere in discussione le statuizioni contenute in una sentenza oramai passata in giudicato.
Nel caso di specie, appare evidente l'identità delle parti, del rapporto giuridico evocato e dei fatti costitutivi allegati a supporto (si veda, infatti, l'incipit dell'atto di citazione), né la
[...]
prima, né il dopo, hanno introdotto fatti nuovi o Parte_1 Parte_1 sopravvenuti rispetto a quanto già deciso, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito del giudizio di risarcimento danni n. 43/1986 r.g. del Tribunale di Avezzano. Difatti, la domanda di risarcimento nei confronti del è stata fondata da Controparte_6 parte attrice sulla ritenuta esistenza di un danno cagionato “dall'illegittimo comportamento del tenuto nel corso dell'annoso contenzioso complessivamente Controparte_1 inteso…”, il quale “ha quindi generato un danno in capo a ed al suo l.r.p.t. pari o Pt_1
superiore alla somma che gli viene richiesta a titolo di ripetizione, di cui chiede il ristoro”
(cfr. pag. 10 atto di citazione), vale a dire sul medesimo presupposto, già in precedenza esaminato, sul quale si è oramai formato il giudicato per effetto della pronuncia n. 3542/2017 della Corte di Cassazione.
Né vale invocare, da parte attrice, una generica lesione sottesa all'asserito illegittimo comportamento, complessivamente inteso, tenuto dal “nel corso del quarantennale CP_1 contenzioso, nel rifiuto di transigere la lite e nell'avvio e prosecuzione dei numerosi giudizi”, con annesso “tradimento dell'affidamento riposto dalla nei confronti dell'azione Pt_1 posta in essere da parte della Pubblica Amministrazione”, giacché nel caso in disamina non solo non viene in rilievo la dialettica tra l'agere autoritativo della Pubblica Amministrazione
e la correlata situazione di soggezione del cittadino, quanto piuttosto una vicenda di natura processuale, tra controparti poste in posizione paritaria, ma vi è di più ove si consideri che il non risulta avere coltivato temerariamente o a mero scopo defatigatorio Controparte_1 detto contenzioso, stante l'esito vittorioso in suo favore, quantomeno a seguito della pronuncia n. 3542/2017 della Corte di Cassazione.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in virtù dell'argomentazione di parte attrice, alla cui stregua non vi sarebbe, nel caso di specie, violazione del ne bis in idem, poiché “la qualificazione operata dalla Cassazione ha delimitato la causa petendi alla responsabilità processuale aggravata derivante dall'abusivo ricorso alla tutela cautelare d'urgenza, e dall'altro, la dichiarazione di inammissibilità non costituisce una statuizione di merito idonea alla formazione del giudicato”.
Ed invero, per l'individuazione dell'identità di parti, petitum e causa petendi, affinché il giudicato sostanziale formatosi in un diverso giudizio possa operare all'interno di un altro giudizio instaurato successivamente, non rilevano tanto le ragioni giuridiche enunciate a fondamento della pretesa, quanto piuttosto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo rimessa al giudice la corretta individuazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (cfr. Cass., civ., Sez. L., ord. n.
16688/2018). Merita, sul punto, ribadire che con la pronuncia resa nel 2017 la Suprema Corte ha ben chiarito che “l'originaria inammissibilità della domanda proposta dalla determina Parte_1
l'assorbimento di tutte le questioni attinenti ai danni relativi al periodo successivo a quello in cui ebbe concreta attuazione la misura cautelare”.
Pertanto, appare evidente come la domanda di parte attrice, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta tenuta dal Controparte_1
nell'ambito del contenzioso intercorso tra le parti, abbia il medesimo contenuto già dedotto con la domanda di risarcimento proposta nel giudizio n. 43/1986, incardinato dinanzi al
Tribunale di Avezzano e decisa con sentenza irrevocabile, sicché la stessa non può che essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, con assorbimento di ogni altra questione.
5. Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal si Controparte_1 ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento essendo stata formulata in maniera del tutto generica.
Ed invero, tale norma, nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo cui chi intende ottenere il risarcimento dei danni è tenuto a fornire la prova sia nell'an che nel quantum degli stessi ed il giudice non può procedere alla liquidazione (neppure in via equitativa), se la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare e provare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione stessa (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 13328/2015).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, stante l'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività difensiva impiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
nei confronti del;
[...] Controparte_1
- RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal;
Controparte_1 - CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dal , che si liquidano in € 18.977,00, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1024/2021 r.g. pendente tra:
(p. iva , in persona Parte_1 P.IVA_1 del Curatore Fallimentare Dott. elettivamente domiciliato a Parte_2
L'Aquila, Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Luca Frasca che la rappresenta e difende giusta procura in atti e giusto provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del
28.03.2022;
- ATTORE/RICORRENTE IN RIASS.
Contro
(c.f. , in persona del Vice Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 88, Persona_1 CP_1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Carmelo Occhiuto, che lo rappresenta e difende giusto
Atto di Disposizione prot. Nr. 0052934 del 17 Settembre 2021e giusta procura in atti;
- CONVENUTO/RESISTENTE IN RIASS.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 24.03.2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società (di Parte_1
seguito, per brevità, ) ha convenuto in giudizio il per sentir Pt_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'adita Giustizia, accertata e dichiarata la responsabilità di parte convenuta per quanto esposto nel corpo dell'atto, condannarla al ristoro dei danni in favore di parte attrice nella misura pari a quanto richiesto con l'istanza di fallimento in data 21.07.2021, con interessi, rivalutazione e vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Più precisamente, a sostegno delle rassegnate conclusioni, l'attrice ha dedotto:
- che con delibera n. 30/1970 le era stato concesso dall' (poi oggi il CP_2 CP_3 Pt_3 godimento di un compendio immobiliare del quale, decorsi nove anni, avrebbe acquistato la proprietà a fronte del pagamento di un prezzo da determinare sulla base dell'aggiornamento dell'originaria valutazione UTE del 1971, come pattuito nel disciplinare di concessione del
6.10.1973;
- che sorti contrasti in ordine a detta valutazione (ritenendo la che il prezzo avrebbe Pt_1
Parte dovuto essere determinato in virtù non dell'aggiornamento ma delle iniziali valutazioni con maggiorazione di interessi legali e detrazione di quanto già versato a titolo di canone di Parte locazione), l' aveva comunque proceduto ad inviare all' la richiesta di CP_3
aggiornamento della vecchia stima la quale, però, veniva evasa soltanto successivamente alla scadenza della concessione e del termine originariamente fissato per il trasferimento della proprietà dell'immobile alla;
Pt_1
- che, nel frattempo, manifestato dall' l'assenso al trasferimento a titolo gratuito del CP_3 suddetto immobile al di , con atto pubblico rogato dal Notaio di CP_1 CP_1 Per_2
in data 30.07.1985, veniva formalizzata la cessione dell'immobile al con CP_1 CP_1 contestuale previsione a carico di quest'ultimo del pagamento di una indennità in favore della
(per la somma di complessive £ 950.000.000, di cui £ 450.000.000 da corrispondere Pt_1 alla stipula e £ 500.000.000 entro il 31.12.1985) per i miglioramenti, interessi ed addizioni dalla stessa apportate all'immobile;
- che, tuttavia, a causa di contrasti sorti in seno al Consiglio Comunale in merito al diritto della società ad ottenere il pagamento dell'indennità nella misura stabilita nell'atto pubblico del 1985, il Comune aveva proceduto, sulla scorta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. ottenuto dal Tribunale di Avezzano, al sequestro degli immobili che, di fatto, erano ancora nella disponibilità della , stante il mancato saldo da parte del del residuo prezzo Pt_1 CP_1
di £ 500.000.000, entro il termine previsto nell'atto pubblico del 1985;
- che, al fine di tutelare le proprie ragioni, si era vista pertanto costretta ad agire nei confronti del instaurando, dinanzi al Tribunale di Avezzano, prima il giudizio n. 22/1986 r.g. CP_1 per ottenere la condanna del al pagamento del saldo del prezzo pattuito nell'atto CP_1
pubblico del 30.07.1985 e poi il giudizio n. 43/1986 r.g. ove, invece, ne aveva chiesto la condanna per inadempimento contrattuale e illegittimo spoglio compiuto a mezzo del provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte;
- che tali giudizi si erano conclusi il primo con la pronuncia della sentenza n. 896/2006 mediante la quale era stata dichiarata la validità dell'atto pubblico del 30.07.1985 ed il secondo con la sentenza n. 100/2009 che aveva condannato il al Controparte_1 pagamento della somma di € 806.532,10 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale e dall'illegittima occupazione del compendio immobiliare;
- che tale ultima pronuncia, dopo essere stata confermata in appello con la sentenza n.
344/2013 r.g., era stata impugnata dal con ricorso per Cassazione, Controparte_1
conclusosi con la sentenza n. 3542/2017, con la quale l'originaria domanda proposta dalla contro il , qualificata come azione risarcitoria ex art. 96, comma Pt_1 Controparte_1
2 c.p.c., era stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta nell'ambito di un giudizio autonomo, anziché in quello di merito relativo all'accertamento dell'esistenza del diritto cautelato;
- a seguito dell'accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal CP_1
per la restituzione di quanto corrisposto in adempimento della sentenza d'appello
[...]
n. 344/2013 r.g., era stata condannata alla restituzione della somma ottenuta in virtù dell'esecuzione di detta sentenza;
- infine, con ricorso del 21.7.2021, il ne aveva chiesto il fallimento. CP_1
Tanto premesso, ha quindi concluso nei termini sopra riportati, ritenendo di aver subito un danno cagionato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2947, 2043 e 2935 c.c., dall'illegittima condotta complessivamente tenuta dal nel corso del Controparte_1 contenzioso svoltosi tra le parti e dalla stessa percepito soltanto a seguito della pronuncia della sentenza n. 3542/2017 della Corte di Cassazione da ritenersi, pertanto, coperta dal giudicato soltanto in relazione alla statuizione relativa alla qualificazione della domanda risarcitoria originariamente proposta in termini di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il , Controparte_1 contestando in fatto e in diritto la domanda ex adverso proposta.
Più precisamente, il convenuto - rilevato preliminarmente che con sentenza n. CP_1
11/2021 del 17.09.2021 del Tribunale di Avezzano è stato dichiarato il fallimento della società
e del socio illimitatamente responsabile e richiamati i principi di diritto Pt_1 CP_4 sanciti nella sentenza n. 3542/2017 dalla Corte di Cassazione in ordine alla qualificazione ex art. 96 comma 2 c.p.c. della domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice, con conseguente declaratoria di inammissibilità - ha eccepito la violazione del principio di ne bis in idem, essendosi oramai formato, a seguito della pronuncia di cassazione, il giudicato sia formale che sostanziale su tutte le vicende relative ai rapporti controversi tra le parti e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni di parte attrice ex art. 2947 c.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea con refusione delle spese di lite e condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 24.02.2022, il processo è stato interrotto per il fallimento della società attrice.
Riassunto il processo da parte del ed instauratosi Controparte_5
regolarmente il contraddittorio tra le parti, all'udienza cartolare del 27.3.2023 sono stati concessi i termini ex art. 186, comma 6 c.p.c.
Quindi, la causa è stata rinviata per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 2.10.2023.
Con successiva ordinanza del 31.10.2023, stante la mancata articolazione di prove orali, la causa, rimessa dinanzi alla scrivente a seguito del trasferimento del precedente magistrato titolare del ruolo ad altro Ufficio, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.03.2025 ove, sulle precisate conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. La domanda avanzata dal deve essere dichiarata Parte_1 inammissibile in quanto vi è già un giudicato sulla medesima materia del contendere oggetto del presente giudizio. Ogni successiva pronuncia comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice è stata, invero, già oggetto della sentenza n. 100/2009 del Tribunale di Avezzano, confermata dalla Corte di Appello di
L'Aquila n. 344/2013 e successivamente cassata dalla Corte di Cassazione, con pronuncia n.
3452/2017 passata in giudicato.
È pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o di eccezione (c.d. “giudicato esplicito”) nello stesso giudizio, ma anche tutte le altre che, seppure non espressamente dedotte o enunciate, costituiscono, in ogni caso, premesse necessarie della domanda e del relativo accertamento, ponendosi come precedenti logici essenziali ed imprescindibili della decisione (c.d. “giudicato implicito”).
Da ciò deriva che al titolare di un diritto controverso sul quale si sia già giudicato è precluso di agire una seconda volta proponendo una domanda relativa allo stesso diritto, quando con la stessa si agisce al fine di ottenere il riesame di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente l'indispensabile premessa logico giuridica della statuizione contenuta nella sentenza già passata in giudicato.
Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile va quindi inteso nel senso che non possono essere messe in discussione più volte le stesse questioni, in quanto il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – riflesso di quello formale (art. 374 c.p.c.), che fa stato ad ogni effetto tra le parti in ordine all'accertamento di merito (positivo o negativo) del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, così da coprire gli accertamenti di fatto ma anche le ragioni giuridiche della pronuncia, fermo restando che, diversamente, non vige nell'ordinamento una preclusione assoluta di rivolgersi al giudice per ottenere una tutela di situazioni giuridiche discendenti dallo stesso rapporto sempre che queste, però, siano differenti rispetto a quelle già trattate.
Tanto premesso, deve ritenersi che tali principi si attaglino al caso di specie.
In via preliminare, va escluso che debba tenersi conto delle allegazioni introdotte da parte attrice nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Dette allegazioni devono ritenersi infatti inammissibili, come ritualmente eccepito dalla convenuta, atteso che la terza memoria istruttoria è stata ingiustificatamente finalizzata da parte attrice a introdurre una ulteriore controreplica alle repliche del convenuto CP_1 rispetto a quanto dedotto dall'attrice con la prima memoria ex art. 186 c.p.c., anziché a contestare, eventualmente, la rilevanza e l'ammissibilità delle istanze istruttorie di controparte o a formulare richieste di prova contraria, come prescrive il disposto dell'art. 183 comma 6
n. 3.
Tanto premesso, risulta incontestato, nonché documentato in atti, che tra la e il Pt_1 [...]
si sia svolto, in precedenza, un altro giudizio (R.G. n. 43/1986 del Tribunale di CP_1
Avezzano) nell'ambito del quale la ha domandato la condanna della controparte al Pt_1
risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'inadempimento contrattuale relativo al tardivo pagamento delle indennità previste in suo favore e della illegittima occupazione degli immobili dalla stessa detenuti da parte del il quale, nonostante il Controparte_1
mancato pagamento del saldo di quanto pattuito a titolo di indennità per le migliorie apportate dalla società agli immobili, come da atto pubblico a rogito del Notaio in data Per_2
30.7.1985, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano e messo in esecuzione un provvedimento ex art. 700 c.p.c., causandole danni economici (cfr. pag.
2-3 doc. n. 13 allegato all'atto di citazione).
Come anticipato, tale giudizio si è concluso in prime cure con sentenza (n. 100/2009) di accoglimento della domanda attorea e condanna del al risarcimento dei Controparte_1
danni patiti dalla . Pt_1
Risulta poi che, proposta impugnazione dal , la suddetta pronuncia è Controparte_1
stata confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 344/2013 (cfr. doc. n. 14 allegato all'atto di citazione).
Tuttavia, con sentenza n. 3542/2017 emessa all'esito del ricorso per Cassazione del CP_1
l'originaria domanda di risarcimento danni avanzata dalla (riqualificata come azione Pt_1 risarcitoria ex art. 96 c.p.c.) è stata dichiarata inammissibile, in quanto proposta in un autonomo giudizio anziché in quello di merito volto all'accertamento del diritto cautelato.
A fondamento del decisum, la Suprema Corte ha illustrato che “le ipotesi di responsabilità configurate dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma di recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall'art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dal peculiare fatto illecito dannoso, rappresentato da un comportamento processuale, che nel caso dell'art. 96, comma 2, c.p.c., qui in esame, si concretizza nell'imprudente esecuzione di una misura cautelare a tutela di un diritto inesistente, essendo irrilevanti i motivi di tale illegittimità. Ne consegue che, non essendo possibile concorso tra la fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all'art. 96 c.p.c., il danno riconducibile all'esecuzione di una misura cautelare a tutela di un diritto inesistente è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c”.
Tale domanda, proponibile esclusivamente nel giudizio di merito volto ad accertare la sussistenza del diritto cautelato, non poteva dunque essere introdotta, come tuttavia avvenuto, in un autonomo giudizio di risarcimento danni avente come causa petendi la medesima condotta processuale.
In tale pronuncia la S.C. ha inoltre chiarito in modo inequivoco che “l'originaria inammissibilità della domanda proposta dalla determina l'assorbimento di tutte Parte_1 le questioni attinenti ai danni relativi al periodo successivo a quello in cui ebbe concreta attuazione la misura cautelare” (cfr. pag. 10 sentenza n. 3542/2017 allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
I fatti processuali fin qui esposti assumono peculiare rilievo sotto un duplice profilo.
In primo luogo, l'accertamento compiuto in ordine a una situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune a due cause pendenti tra le stesse parti (formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza) preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto,
e ciò anche ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (cfr. Cass. civ., n. 2387/2024).
Inoltre, posto che - come sopra chiarito - il giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche ad ogni altra possibile questione che, sebbene non dedotta specificatamente, costituisca un presupposto logico e necessario della pronuncia, deve escludersi che (stante il vincolo derivante dal giudicato) possano farsi valere in un nuovo giudizio questioni che potrebbero rimettere in discussione le statuizioni contenute in una sentenza oramai passata in giudicato.
Nel caso di specie, appare evidente l'identità delle parti, del rapporto giuridico evocato e dei fatti costitutivi allegati a supporto (si veda, infatti, l'incipit dell'atto di citazione), né la
[...]
prima, né il dopo, hanno introdotto fatti nuovi o Parte_1 Parte_1 sopravvenuti rispetto a quanto già deciso, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito del giudizio di risarcimento danni n. 43/1986 r.g. del Tribunale di Avezzano. Difatti, la domanda di risarcimento nei confronti del è stata fondata da Controparte_6 parte attrice sulla ritenuta esistenza di un danno cagionato “dall'illegittimo comportamento del tenuto nel corso dell'annoso contenzioso complessivamente Controparte_1 inteso…”, il quale “ha quindi generato un danno in capo a ed al suo l.r.p.t. pari o Pt_1
superiore alla somma che gli viene richiesta a titolo di ripetizione, di cui chiede il ristoro”
(cfr. pag. 10 atto di citazione), vale a dire sul medesimo presupposto, già in precedenza esaminato, sul quale si è oramai formato il giudicato per effetto della pronuncia n. 3542/2017 della Corte di Cassazione.
Né vale invocare, da parte attrice, una generica lesione sottesa all'asserito illegittimo comportamento, complessivamente inteso, tenuto dal “nel corso del quarantennale CP_1 contenzioso, nel rifiuto di transigere la lite e nell'avvio e prosecuzione dei numerosi giudizi”, con annesso “tradimento dell'affidamento riposto dalla nei confronti dell'azione Pt_1 posta in essere da parte della Pubblica Amministrazione”, giacché nel caso in disamina non solo non viene in rilievo la dialettica tra l'agere autoritativo della Pubblica Amministrazione
e la correlata situazione di soggezione del cittadino, quanto piuttosto una vicenda di natura processuale, tra controparti poste in posizione paritaria, ma vi è di più ove si consideri che il non risulta avere coltivato temerariamente o a mero scopo defatigatorio Controparte_1 detto contenzioso, stante l'esito vittorioso in suo favore, quantomeno a seguito della pronuncia n. 3542/2017 della Corte di Cassazione.
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in virtù dell'argomentazione di parte attrice, alla cui stregua non vi sarebbe, nel caso di specie, violazione del ne bis in idem, poiché “la qualificazione operata dalla Cassazione ha delimitato la causa petendi alla responsabilità processuale aggravata derivante dall'abusivo ricorso alla tutela cautelare d'urgenza, e dall'altro, la dichiarazione di inammissibilità non costituisce una statuizione di merito idonea alla formazione del giudicato”.
Ed invero, per l'individuazione dell'identità di parti, petitum e causa petendi, affinché il giudicato sostanziale formatosi in un diverso giudizio possa operare all'interno di un altro giudizio instaurato successivamente, non rilevano tanto le ragioni giuridiche enunciate a fondamento della pretesa, quanto piuttosto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo rimessa al giudice la corretta individuazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (cfr. Cass., civ., Sez. L., ord. n.
16688/2018). Merita, sul punto, ribadire che con la pronuncia resa nel 2017 la Suprema Corte ha ben chiarito che “l'originaria inammissibilità della domanda proposta dalla determina Parte_1
l'assorbimento di tutte le questioni attinenti ai danni relativi al periodo successivo a quello in cui ebbe concreta attuazione la misura cautelare”.
Pertanto, appare evidente come la domanda di parte attrice, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto della condotta tenuta dal Controparte_1
nell'ambito del contenzioso intercorso tra le parti, abbia il medesimo contenuto già dedotto con la domanda di risarcimento proposta nel giudizio n. 43/1986, incardinato dinanzi al
Tribunale di Avezzano e decisa con sentenza irrevocabile, sicché la stessa non può che essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, con assorbimento di ogni altra questione.
5. Quanto alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal si Controparte_1 ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento essendo stata formulata in maniera del tutto generica.
Ed invero, tale norma, nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo cui chi intende ottenere il risarcimento dei danni è tenuto a fornire la prova sia nell'an che nel quantum degli stessi ed il giudice non può procedere alla liquidazione (neppure in via equitativa), se la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare e provare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione stessa (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 13328/2015).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, stante l'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'attività difensiva impiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA l'inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
nei confronti del;
[...] Controparte_1
- RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal;
Controparte_1 - CONDANNA il alla rifusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dal , che si liquidano in € 18.977,00, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, il 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo