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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4788/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4788/2019 promossa da:
con socio unico” (P.I.: , in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1
della procedura (n. 60/2016 R.F.) Avv. Vincenzo Marruzzo, (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Moscariello (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domicilia in Avellino, alla via Carmelo Errico 6, P.E.C.: Email_1
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Controparte_2 C.F._3
Vittoria Vecchione (C.F.: , elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Fra C.F._4
Scipione Bellabona n.11, PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.10.2019, il Curatore del Fallimento della con socio unico” CP_1
(già ), conveniva in giudizio il per Controparte_3 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) revocare o, comunque, dichiarare inefficace ed inopponibile, nei confronti del con socio unico (n. 60/2016 R.F. Controparte_4
Tribunale di Avellino), in persona del Curatore pro tempore, p. Iva: ai sensi dell'art. 67 P.IVA_1
comma 1, L.F., e/o, se del caso in via subordinata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la
pagina 1 di 7 scrittura privata del dì 8 novembre 2016, trascritta al P.R.A. di Avellino il 14 dicembre 2016, avente ad oggetto la vendita dell'autocarro AT AT 2.3 JTD, targato EH069DY, telaio
ZFA25000001790433, in favore del convenuto ordinando al Controparte_2
Conservatore/Responsabile del Pubblico Registro Automobilistico di Avellino la trascrizione e/o
l'annotamento, e\o, comunque, la pubblicazione dell'emananda sentenza, con esonero di esso
Funzionario da ogni responsabilità; II) condannare , come sopra generalizzato, a Controparte_2 restituire al con socio unico (n. 60/2016 R.F. Tribunale di Avellino), in Controparte_4 persona del Curatore pro tempore, p. Iva: l'autocarro descritto nella narrativa, nonché P.IVA_1 al punto I) delle conclusioni;
III) qualora la restituzione dell'autocarro dovesse risultare impossibile, condannare il suddetto al pagamento della somma di €. 7.224,00, oltre Iva in Controparte_2 misura di legge, ovvero dell'altra, maggiore o minore, che risulterà dall'espletando giudizio, a titolo di Con equivalente pecuniario dell'autocarro AT 2.3 , targato EH069DY, telaio CP_5
ZFA25000001790433, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV) condannare al Controparte_2 pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”.
Parte attrice agiva in giudizio premettendo che, con sentenza pronunciata in data 08.11.2016 e pubblicata il 15.11.2016, il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il fallimento della società
' con unico socio e che, nel corso delle attività di indagine svolte al fine di Controparte_7
ricostruire le vicende societarie e le cause del dissesto, era emersa la vendita effettuata in data
08.11.2016 (7 gg. prima del deposito della sentenza dichiarativa del fallimento), trascritta al P.R.A. di
Avellino il 14.12.2016, per il prezzo di €. 1.220,00, dell'autocarro AT AT 2.3 JTD, tg.
EH069DY, telaio ZFA25000001790433 (immatricolato il 26 gennaio 2011 ed acquistato dal
[...] per il prezzo di €. 27.000,00) in favore di , e che Controparte_3 Controparte_2
sussistevano, quindi, i presupposti, oggettivi e soggettivi, per farsi luogo alla revocatoria fallimentare, disciplinata dall'art. 67 L.F.,
Si costituiva in giudizio il sig. eccependo la nullità dell'azione revocatoria Controparte_2 fallimentare e l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art 67 legge fallimentare poiché la vendita è stata effettuata durante l'accordo di ristrutturazione dei debiti, nonchè la temerarietà della lite, e concludeva “per il rigetto della domanda per tutti i motivi su esposti e si richiede un'esemplare condanna alle spese rilevato l'improcedibilità della causa e di conseguenza la nullità dell'atto di citazione in quanto in violazione di legge art 67 legge fallimentare , III c.; Si richiede altresì la condanna ex art 96 cpc all'avvocato difensore Moscariello ed all'avv. Marruzzo per lite temeraria nella misura di € 9500,00 e/ o in quella somma minore che l'on.le giudicante vorrà
pagina 2 di 7 liquidare in sua giustizia ed equità sempre nello scaglione indicato da parte attorea. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore.”
Istruito il giudizio, acquisite le prove documentali, all'esito delle memorie e delle note conclusionali depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La curatela del fallimento ha agito onde sentir pronunciare la declaratoria di inefficacia della vendita dell'autocarro AT AT , tg. EH069DY, telaio ZFA25000001790433, veicolo che la CP_8 società aveva trasferito in favore di , per il prezzo di €. 1.220,00. Controparte_2
§ Sulla legittimazione del curatore
La legittimazione attiva compete al curatore, che deve essere previamente autorizzato a stare in giudizio dal giudice delegato.
L'autorizzazione del g.d. è condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore e deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. La giurisprudenza ha precisato come ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece sempre richiesta nel caso in cui l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021). Si è altresì osservato che l'autorizzazione a stare in giudizio conferita dal giudice delegato tardivamente in via di ratifica, al curatore fallimentare, vale a sanare retroattivamente il difetto di legittimazione di quest'ultimo, ma fino al limite delle preclusioni già verificatesi (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017).
Orbene, nella specie vi è in atti l'autorizzazione normativamente prescritta, rilasciata con autorizzazione apposta sull'istanza in data 7.6.2017.
Tale evenienza consente di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio.
§Sull'ammissibilità dell'azione
Sull'eccepita inammissibilità della revocazione per violazione dell'art. 67 co. 3 della legge fallimentare, nella parte in cui, alla lettera e), esclude la revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, va premesso che l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina, che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro,
pagina 3 di 7 effetti protettivi, quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “In tema di accordi di ristrutturazione ex art.
182-bis l.fall., la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione dell'accordo ne rende giuridicamente impossibile l'attuazione, essendo intervenuto un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile e ne determina il venir meno della causa di risanamento, con conseguente risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.” (cfr. in termini Sez. 1 - , Sentenza n. 32996 del 17/12/2024).
Parte convenuta ha contestato l'esperibilità dell'azione, in ragione del fatto che la vendita era stata effettuata durante l'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Orbene, non sussiste nella fattispecie in esame l'esimente di cui all'art. 67 comma 3 L.F., in forza dell'accordo di ristrutturazione (di cui all'art. 182 bis L.F.), che è circoscritto agli atti meramente esecutivi dello stesso, secondo un funzionale collegamento tra l'accordo e l'atto esente da revocatoria, in difetto di anche di elementi comprovanti che lo smobilizzo del bene sia stato realizzato per reperire risorse finanziarie destinate al soddisfacimento dei creditori.
Invero, in atti sono stati versati gli accordi di ristrutturazione, ove si fa menzione solo di
Alcun riferimento è dato allo smobilizzo di beni mobili, specie in considerazione del fatto che trattasi di bene funzionale all'attività di impresa.
L'eccezione va, per l'effetto, disattesa.
§ Nel merito
La norma di cui all'art. 67 l.f., che consente di revocare, tra l'altro, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, pone una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, che deve invece essere esclusa dal convenuto, nella persona del terzo contraente o suoi aventi causa. pagina 4 di 7 Tra gli atti che fanno presumere la conoscenza dello stato di insolvenza, l'art. 67 l.f. contempla gli atti sproporzionati, ovvero gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite e le prestazioni assunte dal fallito superino di oltre 1\4 ciò che a lui è stato dato o promesso. Al secondo comma si prevede, invece, che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi abbia posto in essere l'atto debba essere provata dal curatore, in assenza della sproporzione del valore dei beni.
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, invero, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13002 del 15/05/2019).
Al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, grava quindi sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha un contenuto meramente negativo e non può, quindi, essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. civ., sentenza 11.04.2011 n. 8224).
La giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, in merito alla presunta conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza ha statuito che il Giudice può utilizzare lo strumento probatorio delle presunzioni cd. semplici, purché si tratti di fatti che presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza;
detta prova può desumersi sia dalla conoscenza dei numerosi procedimenti esecutivi a carico del debitore, quali sintomi rivelatori di uno stato di crisi dell'impresa certamente conosciuto dagli operatori del medesimo settore produttivo, sia dall'esistenza dei numerosi protesti cambiari che, dato il loro carattere atipico, evidenziano un'anomalia nell'adempimento dei debiti del soggetto. (Trib. Bari 9.5.2012- Cass. Civ. 03/05/2012, n. 6686 (Trib. Palermo, 28/05/2012).
Orbene, la vendita oggetto di domanda revocatoria avveniva con atto dell'8.11.2016, trascritto al P.R.A. di Avellino il 14.12.2016, in coincidenza temporanea con il deposito della sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata in data 08.11.2016 e pubblicata il 15.11.2016.
Inoltre, per il prezzo di vendita, pari ad € 1.220,00, risulta chiaramente sottostimato, a fronte di un valore di mercato, al mese di Novembre 2016, di € 7.224,00, rilevabile dalla quotazione della rivista pagina 5 di 7 Quattroruote versata in atti e dal prezzo delle vendite successive del veicolo documentate da parte attrice, addirittura più alto.
Nel caso in esame è, pertanto, emerso con sufficiente chiarezza che la cessione del veicolo, con la conseguente sottrazione del valore del bene dalla massa patrimoniale del debitore, abbia comportato una evidente lesione della par condicio creditorum, avendolo sottratto alla garanzia degli ulteriori crediti, e che il prezzo di vendita del bene è stato inferiore all'effettivo valore di mercato di oltre ¼, consentendo così l'applicazione dell'art 67 L.F., stante la sproporzione tra le prestazioni assunte, facendo presumere che l'acquirente (peraltro imprenditore nel settore della vendita di autoveicoli, come si evince dalla Visura Camerale in atti) fosse ben a conoscenza dell'effettivo valore del veicolo e delle condizioni economiche e della crisi che stava attraversando l'impresa (dal 2012, risultavano pubblicate presso il Registro delle Imprese di Avellino le procedure concorsuali alle quali la società venditrice, poi fallita, aveva tentato di accedere;
dal 2015 è documentata la levata di protesti in danno della società; nell'anno 2016 la richiesta di decreti ingiuntivi).
Risulta -pure- evidente la sussistenza del requisito temporale, in quanto la scrittura privata, che trasferiva la proprietà al sig. , è come detto stata redatta l'8.11.2016, sette giorni Controparte_2
prima della pubblicazione in data 15.11.2016 della sentenza n. 60/2016, dichiarativa del fallimento della società ' . CP_4
La domanda attrice è pertanto fondata e, per l'effetto, va revocata e dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita dell'08.11.2016, trascritta al P.R.A. di Avellino il 14.12.2016, per il prezzo di €.
1.220,00, dell'autocarro AT AT 2.3 JTD, tg. EH069DY, telaio ZFA25000001790433, in favore di . Controparte_2
Giova, a questo punto, ricordare che “È principio consolidato che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo e la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario (cfr. tra le molte in tal senso Cass. n. 14891 del 2002; Cass. n. 7790 del
1999).
pagina 6 di 7 Nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare la conseguente azione restitutoria, avente ad oggetto la somma di denaro relativa al pagamento oggetto dell'azione stessa, ha natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria cui tale azione assolve, in quanto volta a neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori;
ne consegue che il predetto debito restitutorio, destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, è altresì soggetto alla rivalutazione monetaria, così da poter ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato, ed alla maturazione degli interessi sulla somma rivalutata, ai fini di risarcire il danno da ritardata acquisizione del bene.
In applicazione di tali consolidati principi, ritenuto che il mezzo è stato trasferito al convenuto per il prezzo di € 1.220,00, a fronte di un valore di mercato di € 7.224,00, in accoglimento della domanda attrice il Sig. va condannato al pagamento in favore del Controparte_2 CP_4 CP_1 con socio unico” in persona del Curatore della procedura Avv. Vincenzo Marruzzo, della somma di €
[...]
6.004,00 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale.
§ Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022 scaglione fino ad € 26.000,00, valore minimo esclusa istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attrice proposta dal fallimento della con socio CP_1 unico” (P.I.: , in persona del Curatore della procedura, dichiara la inefficacia della P.IVA_1
Con vendita dell'autocarro AT 2.3 , tg. EH069DY, telaio ZFA25000001790433, e CP_5
condanna il sig. al pagamento in favore della Curatela della somma di € Controparte_2
6.004,00 oltre rivalutazione ed interessi legali;
- condanna il sig. al pagamento in favore del della Controparte_2 CP_4 con socio unico” al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 CP_1 per onorario, oltre € 264,00 per rimborso spese borsuali, spese generali, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4788/2019 promossa da:
con socio unico” (P.I.: , in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1
della procedura (n. 60/2016 R.F.) Avv. Vincenzo Marruzzo, (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Moscariello (C.F.: ), elettivamente C.F._2
domicilia in Avellino, alla via Carmelo Errico 6, P.E.C.: Email_1
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Controparte_2 C.F._3
Vittoria Vecchione (C.F.: , elettivamente domiciliato in Avellino, alla Via Fra C.F._4
Scipione Bellabona n.11, PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.10.2019, il Curatore del Fallimento della con socio unico” CP_1
(già ), conveniva in giudizio il per Controparte_3 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “I) revocare o, comunque, dichiarare inefficace ed inopponibile, nei confronti del con socio unico (n. 60/2016 R.F. Controparte_4
Tribunale di Avellino), in persona del Curatore pro tempore, p. Iva: ai sensi dell'art. 67 P.IVA_1
comma 1, L.F., e/o, se del caso in via subordinata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la
pagina 1 di 7 scrittura privata del dì 8 novembre 2016, trascritta al P.R.A. di Avellino il 14 dicembre 2016, avente ad oggetto la vendita dell'autocarro AT AT 2.3 JTD, targato EH069DY, telaio
ZFA25000001790433, in favore del convenuto ordinando al Controparte_2
Conservatore/Responsabile del Pubblico Registro Automobilistico di Avellino la trascrizione e/o
l'annotamento, e\o, comunque, la pubblicazione dell'emananda sentenza, con esonero di esso
Funzionario da ogni responsabilità; II) condannare , come sopra generalizzato, a Controparte_2 restituire al con socio unico (n. 60/2016 R.F. Tribunale di Avellino), in Controparte_4 persona del Curatore pro tempore, p. Iva: l'autocarro descritto nella narrativa, nonché P.IVA_1 al punto I) delle conclusioni;
III) qualora la restituzione dell'autocarro dovesse risultare impossibile, condannare il suddetto al pagamento della somma di €. 7.224,00, oltre Iva in Controparte_2 misura di legge, ovvero dell'altra, maggiore o minore, che risulterà dall'espletando giudizio, a titolo di Con equivalente pecuniario dell'autocarro AT 2.3 , targato EH069DY, telaio CP_5
ZFA25000001790433, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IV) condannare al Controparte_2 pagamento di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.”.
Parte attrice agiva in giudizio premettendo che, con sentenza pronunciata in data 08.11.2016 e pubblicata il 15.11.2016, il Tribunale di Avellino aveva dichiarato il fallimento della società
' con unico socio e che, nel corso delle attività di indagine svolte al fine di Controparte_7
ricostruire le vicende societarie e le cause del dissesto, era emersa la vendita effettuata in data
08.11.2016 (7 gg. prima del deposito della sentenza dichiarativa del fallimento), trascritta al P.R.A. di
Avellino il 14.12.2016, per il prezzo di €. 1.220,00, dell'autocarro AT AT 2.3 JTD, tg.
EH069DY, telaio ZFA25000001790433 (immatricolato il 26 gennaio 2011 ed acquistato dal
[...] per il prezzo di €. 27.000,00) in favore di , e che Controparte_3 Controparte_2
sussistevano, quindi, i presupposti, oggettivi e soggettivi, per farsi luogo alla revocatoria fallimentare, disciplinata dall'art. 67 L.F.,
Si costituiva in giudizio il sig. eccependo la nullità dell'azione revocatoria Controparte_2 fallimentare e l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art 67 legge fallimentare poiché la vendita è stata effettuata durante l'accordo di ristrutturazione dei debiti, nonchè la temerarietà della lite, e concludeva “per il rigetto della domanda per tutti i motivi su esposti e si richiede un'esemplare condanna alle spese rilevato l'improcedibilità della causa e di conseguenza la nullità dell'atto di citazione in quanto in violazione di legge art 67 legge fallimentare , III c.; Si richiede altresì la condanna ex art 96 cpc all'avvocato difensore Moscariello ed all'avv. Marruzzo per lite temeraria nella misura di € 9500,00 e/ o in quella somma minore che l'on.le giudicante vorrà
pagina 2 di 7 liquidare in sua giustizia ed equità sempre nello scaglione indicato da parte attorea. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore.”
Istruito il giudizio, acquisite le prove documentali, all'esito delle memorie e delle note conclusionali depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La curatela del fallimento ha agito onde sentir pronunciare la declaratoria di inefficacia della vendita dell'autocarro AT AT , tg. EH069DY, telaio ZFA25000001790433, veicolo che la CP_8 società aveva trasferito in favore di , per il prezzo di €. 1.220,00. Controparte_2
§ Sulla legittimazione del curatore
La legittimazione attiva compete al curatore, che deve essere previamente autorizzato a stare in giudizio dal giudice delegato.
L'autorizzazione del g.d. è condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore e deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. La giurisprudenza ha precisato come ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 4 l. fall. letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece sempre richiesta nel caso in cui l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5672 del 02/03/2021). Si è altresì osservato che l'autorizzazione a stare in giudizio conferita dal giudice delegato tardivamente in via di ratifica, al curatore fallimentare, vale a sanare retroattivamente il difetto di legittimazione di quest'ultimo, ma fino al limite delle preclusioni già verificatesi (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017).
Orbene, nella specie vi è in atti l'autorizzazione normativamente prescritta, rilasciata con autorizzazione apposta sull'istanza in data 7.6.2017.
Tale evenienza consente di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio.
§Sull'ammissibilità dell'azione
Sull'eccepita inammissibilità della revocazione per violazione dell'art. 67 co. 3 della legge fallimentare, nella parte in cui, alla lettera e), esclude la revocabilità degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, va premesso che l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina, che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro,
pagina 3 di 7 effetti protettivi, quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “In tema di accordi di ristrutturazione ex art.
182-bis l.fall., la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione dell'accordo ne rende giuridicamente impossibile l'attuazione, essendo intervenuto un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile e ne determina il venir meno della causa di risanamento, con conseguente risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.” (cfr. in termini Sez. 1 - , Sentenza n. 32996 del 17/12/2024).
Parte convenuta ha contestato l'esperibilità dell'azione, in ragione del fatto che la vendita era stata effettuata durante l'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Orbene, non sussiste nella fattispecie in esame l'esimente di cui all'art. 67 comma 3 L.F., in forza dell'accordo di ristrutturazione (di cui all'art. 182 bis L.F.), che è circoscritto agli atti meramente esecutivi dello stesso, secondo un funzionale collegamento tra l'accordo e l'atto esente da revocatoria, in difetto di anche di elementi comprovanti che lo smobilizzo del bene sia stato realizzato per reperire risorse finanziarie destinate al soddisfacimento dei creditori.
Invero, in atti sono stati versati gli accordi di ristrutturazione, ove si fa menzione solo di
Alcun riferimento è dato allo smobilizzo di beni mobili, specie in considerazione del fatto che trattasi di bene funzionale all'attività di impresa.
L'eccezione va, per l'effetto, disattesa.
§ Nel merito
La norma di cui all'art. 67 l.f., che consente di revocare, tra l'altro, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, pone una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, che deve invece essere esclusa dal convenuto, nella persona del terzo contraente o suoi aventi causa. pagina 4 di 7 Tra gli atti che fanno presumere la conoscenza dello stato di insolvenza, l'art. 67 l.f. contempla gli atti sproporzionati, ovvero gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite e le prestazioni assunte dal fallito superino di oltre 1\4 ciò che a lui è stato dato o promesso. Al secondo comma si prevede, invece, che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di chi abbia posto in essere l'atto debba essere provata dal curatore, in assenza della sproporzione del valore dei beni.
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, invero, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum" o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13002 del 15/05/2019).
Al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, grava quindi sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha un contenuto meramente negativo e non può, quindi, essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo, invece, la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa (Cass. civ., sentenza 11.04.2011 n. 8224).
La giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, in merito alla presunta conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza ha statuito che il Giudice può utilizzare lo strumento probatorio delle presunzioni cd. semplici, purché si tratti di fatti che presentino i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza;
detta prova può desumersi sia dalla conoscenza dei numerosi procedimenti esecutivi a carico del debitore, quali sintomi rivelatori di uno stato di crisi dell'impresa certamente conosciuto dagli operatori del medesimo settore produttivo, sia dall'esistenza dei numerosi protesti cambiari che, dato il loro carattere atipico, evidenziano un'anomalia nell'adempimento dei debiti del soggetto. (Trib. Bari 9.5.2012- Cass. Civ. 03/05/2012, n. 6686 (Trib. Palermo, 28/05/2012).
Orbene, la vendita oggetto di domanda revocatoria avveniva con atto dell'8.11.2016, trascritto al P.R.A. di Avellino il 14.12.2016, in coincidenza temporanea con il deposito della sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata in data 08.11.2016 e pubblicata il 15.11.2016.
Inoltre, per il prezzo di vendita, pari ad € 1.220,00, risulta chiaramente sottostimato, a fronte di un valore di mercato, al mese di Novembre 2016, di € 7.224,00, rilevabile dalla quotazione della rivista pagina 5 di 7 Quattroruote versata in atti e dal prezzo delle vendite successive del veicolo documentate da parte attrice, addirittura più alto.
Nel caso in esame è, pertanto, emerso con sufficiente chiarezza che la cessione del veicolo, con la conseguente sottrazione del valore del bene dalla massa patrimoniale del debitore, abbia comportato una evidente lesione della par condicio creditorum, avendolo sottratto alla garanzia degli ulteriori crediti, e che il prezzo di vendita del bene è stato inferiore all'effettivo valore di mercato di oltre ¼, consentendo così l'applicazione dell'art 67 L.F., stante la sproporzione tra le prestazioni assunte, facendo presumere che l'acquirente (peraltro imprenditore nel settore della vendita di autoveicoli, come si evince dalla Visura Camerale in atti) fosse ben a conoscenza dell'effettivo valore del veicolo e delle condizioni economiche e della crisi che stava attraversando l'impresa (dal 2012, risultavano pubblicate presso il Registro delle Imprese di Avellino le procedure concorsuali alle quali la società venditrice, poi fallita, aveva tentato di accedere;
dal 2015 è documentata la levata di protesti in danno della società; nell'anno 2016 la richiesta di decreti ingiuntivi).
Risulta -pure- evidente la sussistenza del requisito temporale, in quanto la scrittura privata, che trasferiva la proprietà al sig. , è come detto stata redatta l'8.11.2016, sette giorni Controparte_2
prima della pubblicazione in data 15.11.2016 della sentenza n. 60/2016, dichiarativa del fallimento della società ' . CP_4
La domanda attrice è pertanto fondata e, per l'effetto, va revocata e dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita dell'08.11.2016, trascritta al P.R.A. di Avellino il 14.12.2016, per il prezzo di €.
1.220,00, dell'autocarro AT AT 2.3 JTD, tg. EH069DY, telaio ZFA25000001790433, in favore di . Controparte_2
Giova, a questo punto, ricordare che “È principio consolidato che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, a liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori medesimi, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo e la domanda di condanna al pagamento del "tantundem" deve ritenersi ricompresa nell'azione revocatoria, spettando al giudice disporre, in funzione delle risultanze processuali, la restituzione del bene, ovvero, qualora quest'ultimo non sia più nella disponibilità del convenuto, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario (cfr. tra le molte in tal senso Cass. n. 14891 del 2002; Cass. n. 7790 del
1999).
pagina 6 di 7 Nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare la conseguente azione restitutoria, avente ad oggetto la somma di denaro relativa al pagamento oggetto dell'azione stessa, ha natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria cui tale azione assolve, in quanto volta a neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori;
ne consegue che il predetto debito restitutorio, destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, è altresì soggetto alla rivalutazione monetaria, così da poter ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato, ed alla maturazione degli interessi sulla somma rivalutata, ai fini di risarcire il danno da ritardata acquisizione del bene.
In applicazione di tali consolidati principi, ritenuto che il mezzo è stato trasferito al convenuto per il prezzo di € 1.220,00, a fronte di un valore di mercato di € 7.224,00, in accoglimento della domanda attrice il Sig. va condannato al pagamento in favore del Controparte_2 CP_4 CP_1 con socio unico” in persona del Curatore della procedura Avv. Vincenzo Marruzzo, della somma di €
[...]
6.004,00 oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale.
§ Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022 scaglione fino ad € 26.000,00, valore minimo esclusa istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attrice proposta dal fallimento della con socio CP_1 unico” (P.I.: , in persona del Curatore della procedura, dichiara la inefficacia della P.IVA_1
Con vendita dell'autocarro AT 2.3 , tg. EH069DY, telaio ZFA25000001790433, e CP_5
condanna il sig. al pagamento in favore della Curatela della somma di € Controparte_2
6.004,00 oltre rivalutazione ed interessi legali;
- condanna il sig. al pagamento in favore del della Controparte_2 CP_4 con socio unico” al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 CP_1 per onorario, oltre € 264,00 per rimborso spese borsuali, spese generali, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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