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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/04/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2024 promossa congiuntamente da:
), Parte_1 C.F._1
e da
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GERARDI ANTONIO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Brembio, Via Nilde Iotti n. 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. il SI , di comune accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale e sta Parte_2 cercando una nuova sistemazione abitativa dove trasferirsi e comunque si impegna a lasciare la casa coniugale entro tre mesi dalla separazione;
4.Il mutuo gravante sull'abitazione coniugale continuerà ad essere assolto da entrambi i coniugi pagina 1 di 4 nella misura del 50% ciascuno, così come le eventuali spese di manutenzione straordinaria, mentre graveranno interamente sulla moglie le spese di gestione ordinaria dell'immobile;
5. La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
• dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
• durante le festività di
Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
• la predetta organizzazione potrà essere rivalutata a seguito del reperimento da parte del padre d'idonea collocazione o soluzione abitativa così da consentire la miglior frequentazione con la minore, nonché
d'individuazione di una nuova attività lavorativa;
7. La figlia potrà effettuare viaggi all'estero assieme ad uno dei due genitori per un periodo massimo di 2 settimane e previa comunicazione ed approvazione da parte dell'atro coniuge;
il genitore che l'accompagna si renderà reperibile telefonicamente in ogni momento, permettendo al coniuge non accompagnatore di poter sentire la figlia;
8. Il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad €. 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, e per pagina 2 di 4 il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
10. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per quanto concerne gli aspetti economici ed in particolare rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento;
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Borsa (Romania) il 17/08/2004;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBIO (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 04/04/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2024 promossa congiuntamente da:
), Parte_1 C.F._1
e da
( ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GERARDI ANTONIO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/02/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Brembio, Via Nilde Iotti n. 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
3. il SI , di comune accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale e sta Parte_2 cercando una nuova sistemazione abitativa dove trasferirsi e comunque si impegna a lasciare la casa coniugale entro tre mesi dalla separazione;
4.Il mutuo gravante sull'abitazione coniugale continuerà ad essere assolto da entrambi i coniugi pagina 1 di 4 nella misura del 50% ciascuno, così come le eventuali spese di manutenzione straordinaria, mentre graveranno interamente sulla moglie le spese di gestione ordinaria dell'immobile;
5. La figlia rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1 potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
• dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00;
• durante le festività di
Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
• la predetta organizzazione potrà essere rivalutata a seguito del reperimento da parte del padre d'idonea collocazione o soluzione abitativa così da consentire la miglior frequentazione con la minore, nonché
d'individuazione di una nuova attività lavorativa;
7. La figlia potrà effettuare viaggi all'estero assieme ad uno dei due genitori per un periodo massimo di 2 settimane e previa comunicazione ed approvazione da parte dell'atro coniuge;
il genitore che l'accompagna si renderà reperibile telefonicamente in ogni momento, permettendo al coniuge non accompagnatore di poter sentire la figlia;
8. Il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad €. 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
9. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, e per pagina 2 di 4 il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
10. Dato atto delle attuali condizioni economico-reddituali dei coniugi, gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per quanto concerne gli aspetti economici ed in particolare rinunciano espressamente a qualsivoglia contributo per il mantenimento;
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
12. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Borsa (Romania) il 17/08/2004;
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBIO (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 04/04/2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Maria Teresa Latella
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