Versione
16 aprile 1988
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19 marzo 2015
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Art. 13. Responsabilita' civile per fatti costituenti reato 1. Chi ha subi'to un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato.
In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.
2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresi' secondo le norme ordinarie relative alla responsabilita' dei pubblici dipendenti.
(( 2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso ))
In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.
2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresi' secondo le norme ordinarie relative alla responsabilita' dei pubblici dipendenti.
(( 2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilita', entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso ))
Commentari • 23
- 1. Responsabilità civile dei magistrati: la riforma in GazzettaAccesso limitatoAngelo Giraldi · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2015 · 16.915947
Giurisprudenza • 85
- 1. Trib. Campobasso, sentenza 15/05/2023, n. 344Provvedimento: […] L'azione diretta, invece, da esercitarsi nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, è prevista dall'art. 13 della legge n. 117 del 1988. […] Nel caso in esame, quindi, l'azione è stata esercitata direttamente nei confronti del magistrato sulla scorta delle ipotesi di responsabilità previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 117/1988, come visto in modo improponibile, nonché in base all'art. 13 della legge n. 117/1988, senza nemmeno che sia iniziato un procedimento penale.Leggi di più...
- art. 4 L.117/1988·
- violazione riservatezza·
- improponibilità azione civile·
- diffamazione·
- pregiudizialità necessaria accertamento penale·
- art. 13 L.117/1988·
- risarcimento danni·
- ingiuria·
- legittimazione passiva·
- responsabilità civile magistrati