Articolo 48 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 47
Versione
29 agosto 1974
Art. 48.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

Entrata in vigore il 29 agosto 1974