Art. 48.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.