2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all' articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale , ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. ((2)) 3. La richiesta di autorizzazione e' trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale e' in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresi' copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e puo' essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni e' distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. ((2)) 6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.390 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate.