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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/09/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1430/2025 R.G. promosso con ricorso in data 23 giugno 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: ) entrambi Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentati ed assistiti dall'avvocato Lorenzo
Bocchi ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Ferrara, viale C.F._3
Cavour 5/A, il quale ha domandato di ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. tramite PEC alla propria casella indicando altresì il Email_1 recapito fax 0532 211310
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa familiare sita a Ferrara, via Monte Oliveto n. 100/A, di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla stessa, con ogni arredo, avendo invero il figlio maggiorenne Parte_2
1 espresso il desiderio di continuare ad abitarvi assieme alla madre, laddove rimarrà Persona_1 fissata la sua residenza, mentre il IG. provvederà a trasferire altrove la propria residenza Parte_1 entro il 31 ottobre 2025.
2) Considerata la superiore incidenza delle spese straordinarie fino al completamento degli studi del figlio e al raggiungimento dell'indipendenza economica, il IG. verserà alla Per_1 Parte_1 IG.ra , a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 150,00, Parte_2
a decorrere dal mese in cui sarà omologata la separazione e, a seguire, entro il giorno 15 di ciascun mese di riferimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, costo vita.
3) I coniugi sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, sottoscritto in data
27.10.2017.
4) Alcuna forma di mantenimento verrà corrisposta dall'un coniuge nei confronti dell'altro, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 settembre 2025.
In data 13 agosto 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara il 24 Parte_2 novembre 2011 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 225 Parte
1 Anno 2011).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1430/2025 R.G. promosso con ricorso in data 23 giugno 2025 da parte di:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: ) entrambi Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentati ed assistiti dall'avvocato Lorenzo
Bocchi ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Ferrara, viale C.F._3
Cavour 5/A, il quale ha domandato di ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. tramite PEC alla propria casella indicando altresì il Email_1 recapito fax 0532 211310
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa familiare sita a Ferrara, via Monte Oliveto n. 100/A, di proprietà esclusiva della IG.ra
, viene assegnata alla stessa, con ogni arredo, avendo invero il figlio maggiorenne Parte_2
1 espresso il desiderio di continuare ad abitarvi assieme alla madre, laddove rimarrà Persona_1 fissata la sua residenza, mentre il IG. provvederà a trasferire altrove la propria residenza Parte_1 entro il 31 ottobre 2025.
2) Considerata la superiore incidenza delle spese straordinarie fino al completamento degli studi del figlio e al raggiungimento dell'indipendenza economica, il IG. verserà alla Per_1 Parte_1 IG.ra , a titolo di mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di € 150,00, Parte_2
a decorrere dal mese in cui sarà omologata la separazione e, a seguire, entro il giorno 15 di ciascun mese di riferimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, costo vita.
3) I coniugi sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, sottoscritto in data
27.10.2017.
4) Alcuna forma di mantenimento verrà corrisposta dall'un coniuge nei confronti dell'altro, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 12 settembre 2025.
In data 13 agosto 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara il 24 Parte_2 novembre 2011 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n. 225 Parte
1 Anno 2011).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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