TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 470/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
470/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Paola Marchelli e Luigi Caffarra del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Parma, Via Maestri n. 4;
RICORRENTE contro
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Marco Leonelli del Foro di Massa Carrara nonché dall'Avv.to Giulio Giuseppe
Bertagna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo, sito in Polesine – Zibello (PR), Contrada Pallavicino, n. 1;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex. 414 c.p.c., depositato in data 19.05.2023 e ritualmente notificato,
conveniva in giudizio , titolare Parte_1 CP_1
dell'omonima impresa individuale, di cui affermava essere stato dipendente dal 1° settembre 2018 al 17 agosto 2020 in virtù di un rapporto di lavoro irregolare svolgendo le mansioni di installatore e manutentore di impianti.
Sosteneva, in particolare, che, nonostante l'inquadramento del ricorrente quale coadiuvante nell'impresa familiare, il cui titolare era - ed è - lo zio, il rapporto di lavoro si era svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione venendo il ricorrente sottoposto al potere direttivo e di controllo del sig. , con CP_1
l'obbligo di osservare l'orario di lavoro di 50 ore settimanali.
Il ricorrente, anzitutto, sul presupposto dell'intercorrenza, fra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, riferiva che detto rapporto si era interrotto il 17.08.2022, allorquando lo zio gli aveva intimato oralmente il licenziamento, licenziamento del quale deduceva, dunque, l'inefficacia e, comunque, la nullità, trattandosi, in ogni caso, di recesso privo di giusta causa o giustificato motivo ed in relazione al quale invocava la relativa tutela.
Affermava, poi, che, in virtù delle mansioni assegnategli dal datore di lavoro, aveva diritto ad essere inquadrato nel 4° Livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani -
Settore Installazione Impianti, per cui lamentava di essere stato retribuito in misura insufficiente, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiedeva, dunque, la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo di cui innanzi, oltre accessori di legge, nonché la condanna del resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , ovvero, nel Parte_1
caso in cui ciò non risultasse possibile, al risarcimento dei danni conseguenti all'intervenuto mancato versamento dei contributi nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria. In subordine, in ipotesi di esclusione dei presupposti applicativi della fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente concludeva domandando l'accertamento della propria qualità di soggetto partecipante alla composizione dell'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, con conseguente condanna del convenuto alla attribuzione della quota di sua spettanza in relazione agli utili e agli incrementi spettanti ex art. 230 bis c.c., a seguito della cessazione del rapporto lavorativo.
Poste tali premesse fattuali, instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa integrazione del contraddittorio con l' ove tanto occorra, nel CP_2
caso in cui lo stesso non provvedesse spontaneamente ad intervenire nel giudizio;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa ammissione della C.T.U. tecnico contabile richiesta;
A) accertare e dichiarare che, per il periodo dal 1° settembre 2018 al 17 agosto 2020
(o per il diverso periodo che dovesse risultare all'esito del giudizio e meglio visto dal
Giudice), tra il sig. e la ditta è intercorso un Parte_1 CP_1
rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time, ovvero dichiararlo costituito ex lege;
B) dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque
(se del caso entrando nel merito) inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento intimato oralmente dal sig. al sig. in CP_1 Parte_1
data 17 agosto 2022 e, conseguentemente:
B-1) in via principale: ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 23/15, condannare il sig. , quale titolare dell'omonima ditta individuale, a CP_1
reintegrare in servizio il sig. e a risarcirgli i danni patiti e patiendi Parte_1
con un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per tutto il periodo decorrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (dando atto dell'espressa riserva del sig.
di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, c. 3, D.lgs. n. 23/15) il tutto Parte_1
per le somme che risulteranno dovute all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
B-2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque inefficacia o invalidità del licenziamento, condannare la ditta a riammettere in servizio il sig. CP_1
ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla Parte_1
retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
B-3) in ulteriore subordine: adottare le determinazioni minori rispetto a quella di cui sub B-1), previste dal d.lgs. n. 23/15 che risulteranno del caso;
e così, condannare la ditta a pagare al sig. una indennità compresa fra le CP_1 Parte_1
4 (o quanto meno le 2) e le 12 (o quanto meno le 6) mensilità dell'ultima retribuzione utile al TFR, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del
TFR dovuto, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU.
C) Sempre e in ogni caso: dichiarato che, nel corso del rapporto, il sig. Parte_1
ha svolto mansioni comportanti l'attribuzione della qualifica di operaio, come
[...]
descritte nella IV e/o nella V categoria/livello (o dell'altro meglio visto dal Giudice), ai sensi del CCNL Metalmeccanici Artigiani - Settore Installazione Impianti, condannare la ditta , al pagamento al sig. delle CP_1 Parte_1
somme tutte spettanti (per retribuzione del lavoro ordinario, per lavoro straordinario, domenicale, festivo, notturno, per mensilità supplementari, per ferie, per rol e riposi non fruiti;
se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso e TFR, ecc. …), completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettante al medesimo sig. a qualsiasi titolo;
somme che saranno liquidate, Parte_1
se del caso anche ex art. 36 Cost. e in via equitativa, in applicazione del richiamato
CCNL, nella misura che risulterà da apposita CTU tecnico-contabile, dedotto quanto percepito dal ricorrente in corso di rapporto, con condanna della ditta convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , ovvero, Parte_1
nel caso in cui ciò non risulti possibile, al risarcimento dei danni conseguenti all'intervenuto mancato versamento dei contributi nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria, espressamente salva la facoltà di azionare in separato giudizio domanda volta alla condanna della ditta alla costituzione a favore del CP_1
ricorrente della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della Legge 12.8.1962, n. 1338
Con maggiorazione delle somme tutte dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 6.07.2023, si costituiva in giudizio
, titolare dell'omonima impresa individuale, contestando la CP_1
fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
Il convenuto deduceva la natura di collaborazione familiare del rapporto intercorso con il PO, regolarmente inquadrato come coadiuvante familiare sin dall'inizio.
Allegava, altresì, che il rapporto si era interrotto per volontà del Sig. Parte_1
il quale aveva comunicato di aver trovato un'altra occupazione e non per un
[...]
inesistente licenziamento verbale. Contestava, infine, le pretese economiche rivendicate dall'attore, evidenziando l'integrale corresponsione delle somme al medesimo spettanti a titolo di partecipazione agli utili e di mantenimento.
1.2. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.3. Con ordinanza del 27.05.2025, veniva fissato dal Giudice un termine perentorio al fine di evocare in giudizio anche l avendo il ricorrente richiesto la CP_2
condanna del convenuto alla regolarizzazione contributiva derivante dall'accertamento del rapporto di lavoro in termini di subordinazione;
incombente al quale, tuttavia, né l'attore, né il convenuto provvedevano.
1.4. All'udienza del 1° luglio 2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Deve preliminarmente rilevarsi l'estinzione della domanda attorea avente ad oggetto la condanna del convenuto alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , non avendo le parti ottemperato all'ordine di integrazione Parte_1
del contraddittorio.
A riguardo, giova evidenziare che, a norma dell'art. 102 c.p.c., nei casi di litisconsorzio necessario (anche meramente processuale), il Giudice adito, ove ritenga che non siano state chiamate in giudizio tutte le parti necessarie, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito con la conseguenza che, nel caso di mancata o tardiva ottemperanza all'ordine impartito, il giudizio non può proseguire per la decisione nel merito, ma è destinato ad estinguersi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c., comma 3. Ora, a fronte della mancata ottemperanza, nel termine fissato, all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato come litisconsorte necessario, ossia non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 CP_2
c.p.c., essendo, in tal caso, al Giudice precluso l'esame del merito della causa senza la previa regolare instaurazione del contraddittorio delle parti necessarie del procedimento.
E, ciò, “indipendentemente dall'identità del soggetto tenuto ad effettuare l'integrazione, giacché - essendo la sanzione dell'estinzione del giudizio, ricollegata all'omissione – all'incombente può e deve provvedere chiunque vi abbia interesse ad impedire tale effetto pregiudizievole (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 3967 del
13/03/2012).
2.2. Le ulteriori domande attoree – in relazione alle quali, per contro, occorre procedere ad una disamina di merito - sono infondate e debbono essere, quindi, rigettate per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2.1. La controversia promossa dal ricorrente, come precisato, è diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro costituitosi con il sig. a far CP_1
data dal 1° settembre 2018, con qualifica di installatore e manutentore di impianti ed inquadramento nel 4° Livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani - Settore
Installazione Impianti.
Ciò posto, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento.
Nel caso in esame, pertanto, gravava sul ricorrente l'onere di provare: - l'esistenza di un rapporto di lavoro che si è svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione dall'1.09.2018 al 17.08.2022 alle dipendenze del convenuto, titolare dell'omonima impresa individuale;
lo svolgimento delle mansioni di installatore e manutentore di impianti, con conseguente diritto all'inquadramento nel Livello 4° del
CCNL Metalmeccanici Artigiani - Settore Installazione Impianti;
l'orario di lavoro di
50 ore settimanali.
In altre parole, il ricorrente era onerato di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Va, quindi, affrontata, sia pure per cenni, la vexata quaestio della definizione della subordinazione, in quanto è principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi.
La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato e annoso iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce della presenza di alcuni elementi sintomatici, tra cui assume natura caratterizzante soprattutto l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione; elemento, questo, non da valutarsi in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo, cioè, alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., ad es., Cass.,
n. 11207 del 14 maggio 2009 Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010).
La Suprema Corte ha, a riguardo, evidenziato che non costituisce requisito indispensabile l'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso, o attenuato, in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (cfr. ad es. Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005). A ciò fanno, poi, da corollario ulteriori indici presuntivi, quali la collaborazione continuativa, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato che, avendo una portata sussidiaria, possono essere decisivi ai fini della prova della subordinazione solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n.
9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570).
Ne discende, dunque, alla stregua di quanto evidenziato, l'impossibilità di ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto a ogni ipotesi concreta.
Tanto premesso, giova ulteriormente rilevare che, nell'ambito dei rapporti di lavoro che si svolgono tra familiari (conviventi o meno), le prestazioni dello stretto congiunto non sono normalmente qualificate come subordinate.
Ciò, in quanto esse trovano autonoma e sufficiente giustificazione nel vincolo familiare e di mutua assistenza.
Peraltro, quando le prestazioni di lavoro sono svolte in favore di un imprenditore, i rapporti sono ricondotti, in via residuale, all'istituto dell'impresa familiare (art. 230 bis, c.c.), che assicura al lavoratore una serie di diritti economici e di partecipazione
(Cass. 19925/2014: “L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'incipit dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché
l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare.”).
Ciò premesso, occorre, tuttavia, precisare che la riconducibilità della prestazione del familiare al lavoro non subordinato è solo tendenziale poiché è, comunque, possibile dimostrare che il vincolo familiare in concreto non determina l'atteggiarsi del rapporto di lavoro che, in fatto, presenta i tratti tipici della subordinazione, sulla scorta degli indici sintomatici dei quali si è dato conto.
I principi richiamati sono, invero, applicabili anche in caso di attività svolta da un lavoratore legato da vincolo di coniugio o di affinità ai titolari della società (o, come nel caso di specie, dell'impresa individuale) datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (id. Cass. n. 9043/2011).
2.2.2. Facendo, dunque, applicazione dei richiamati principi alla fattispecie in controversia, occorre evidenziare che – mentre parte ricorrente non ha introdotto in giudizio alcun elemento suscettibile di provare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua degli indici dei quali si è dato conto1 – la documentazione versata in atti dal convenuto è idonea a dimostrare la riconducibilità della fattispecie entro il paradigma di cui all'art. 230 bis c.c.
Ci si riferisce, anzitutto, alle comunicazioni effettuate dal agli Enti competenti, Pt_1
dalle quali è possibile evincere che il ricorrente è stato qualificato come coadiuvante nell'ambito dell'impresa individuale di cui è titolare l'odierno convenuto (doc. 2 fasc. parte resistente - comunicazione UNICA del 17.09.2018 -, doc. 3 fasc. parte resistente - denuncia variazione ditta INAIL del 17.09.2018 - e doc.
3.1 fasc. parte resistente - risposta dell'INAIL).
Ulteriori elementi - particolarmente significativi ai fini che qui interessano - suscettibili di suffragare la riconducibilità della fattispecie in controversia alla figura delineata dalla disposizione di cui all'art. 230 bis c.c. sono rappresentati dalle evidenze documentali evincibili dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, e, in particolare: - dalle dichiarazioni dei redditi di e relative CP_1 Parte_1
all'annualità 2020, riferite ai redditi del 2019, nelle quali è stato dichiarato un utile di impresa pari ad € 33.472,00 così suddivisi: € 14.393,00, pari ad una quota del 43%, al PO ed € 19.079,00, pari alla restante quota Parte_1
del 57%, allo stesso (doc. 11 e doc. 33 fasc. parte resistente); CP_1
- dalle dichiarazioni di e relative all'annualità CP_1 Parte_1
2021, riferite ai redditi del 2020, nelle quali è stato dichiarato un utile di impresa pari ad € 30.094,00, così suddivisi: € 12.940,00, pari ad una quota del
43%, al PO ed € 17.154,00, pari alla restante quota del 57%, Parte_1
allo stesso (doc. 12 e doc. 34 fasc. parte resistente); CP_1
- dalle dichiarazioni di e relative all'annualità CP_1 Parte_1
2022, riferite ai redditi del 2021, nelle quali è stato dichiarato un utile di impresa pari ad € 40.823,00 così suddivisi: € 12.247,00, pari ad una quota del
30%, al PO , € 7.756,00, pari ad una quota del 19%, alla moglie Parte_1
ed € 20.820,00, pari alla restante quota del 51%, allo stesso Parte_2 [...]
(doc. 13, doc. 35 e doc. 36 fasc. parte resistente). CP_1
A parere del giudicante, dunque, alla luce degli elementi acquisiti al processo, tutto lascia ragionevolmente ritenere che l'impresa artigiana di cui è titolare l'odierno convenuto, nel periodo che qui rileva, è stata gestita da un'impresa familiare costituita tra quest'ultimo ed il PO . Parte_1
Di talché, le domande attoree che postulano l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro costituito con il sig. debbono essere rigettate. CP_1
2.2.2. Analoga sorte spetta alla domanda attorea svolta dall'attore in via subordinata ed avente ad oggetto – previo accertamento della propria qualità di soggetto partecipante alla composizione dell'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile – il riconoscimento dei diritti patrimoniali nascenti da tale partecipazione e, in particolare, la condanna del convenuto al proprio mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia dell'imprenditore nonché alla attribuzione della quota di sua spettanza in relazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda, spettanti ex art. 230 bis c.c., a seguito della cessazione del rapporto lavorativo.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in applicazione dell'art. 230- bis c.c., ai familiari che collaborano in via continuativa con l'imprenditore viene riconosciuta la titolarità di due distinti diritti patrimoniali, oggetto di una previsione
“binaria”: da un lato, quello al mantenimento, che viene diversamente modulato a seconda delle condizioni patrimoniali della famiglia dell'imprenditore
(indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro prestato) e che sussiste - e può essere esercitato - durante l'intero arco temporale di esercizio dell'impresa, e, dall'altro, quello alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda, che, per contro, va riconosciuto in proporzione alla quantità
e alla qualità del lavoro prestato e sorge al momento della cessazione dell'impresa familiare o della partecipazione del singolo collaboratore.
L'orientamento prevalente consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità – giurisprudenza presso la quale si era posta la questione relativa al momento di esigibilità degli utili – è, invero, quello espresso da Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n.
16477, secondo cui il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis c.c., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo, poi, gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo), non alla distribuzione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni.
Pertanto, la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa o della collaborazione del singolo familiare (analogo orientamento è stato espresso da Cass., sez. lav., 8 marzo 2011, n. 5448).
Il diritto di partecipazione del collaboratore agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda è solo eventuale e variabile, perché sussiste solo se utili e incrementi vi siano al momento della cessazione della prestazione lavorativa, e solo in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Si tratta, invero, di un diritto sospensivamente condizionato al positivo andamento economico dell'impresa per l'intero periodo di svolgimento dell'attività del familiare
(salva la facoltà delle parti di concordare una distribuzione periodica degli utili maturati in ciascun esercizio).
Ora - premessa la pacifica riconducibilità della fattispecie in controversia nell'ambito della figura invocata - giova rilevare come la domanda di condanna avanzata, in via subordinata, dal ricorrente ed avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti patrimoniali nascenti dalla partecipazione all'impresa familiare, debba essere rigettata stante le evidenti lacune allegatorie che connotano tale domanda.
Quanto al diritto al mantenimento, che costituisce oggetto di una elargizione periodica, questo, come detto, viene diversamente modulato a seconda della condizione patrimoniale della famiglia dell'imprenditore (e indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro prestato); di talché, nulla avendo dedotto, sul punto, parte ricorrente, la domanda sconta un evidente vulnus deduttivo, anche in considerazione delle somme che il ricorrente stesso ha ammesso di avere percepito nel periodo per cui è causa e dell'impossibilità, dunque, in difetto di ulteriori allegazioni, di procedere ad un raffronto tra quanto già percepito e quanto eventualmente ancora spettante.
Quanto alla seconda posta - premesso che, come detto, il diritto di partecipazione del collaboratore agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda è solo eventuale e variabile, perché sussiste solo se utili e incrementi vi siano al momento della cessazione della prestazione lavorativa e che, inoltre, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda deve valutarsi e quantificarsi in relazione all'accrescimento della produzione e della produttività dell'impresa procurata da e/o conseguente all'apporto lavorativo del partecipante - occorre evidenziare, ancora una volta, che, non avendo il ricorrente nulla dedotto – né tantomeno provato - sul punto, la domanda si appalesa come generica.
L'attore, in particolare, nulla ha dedotto, né in ordine alla sussistenza di utili e incrementi al momento della cessazione della prestazione lavorativa, né in ordine all'accrescimento eventualmente procurato all'azienda attraverso il proprio apporto lavorativo2, né, infine, in ordine agli accordi intercorsi tra le parti in ordine alla sorte degli utili;
se, in particolare, da destinarsi alla distribuzione tra i partecipanti – e, in questo caso, se ed in quale misura, effettivamente distribuiti - ovvero al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni.
A fronte di tali – evidenti – lacune deduttive, anche tale domanda deve essere, dunque, rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore indeterminato e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c., comma 3, l'estinzione della domanda attorea avente ad oggetto la condanna del convenuto alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. . Parte_1
2. Rigetta le ulteriori domande attoree.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 5.664,00 per compensi professionali, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 1° luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso in esame, deve, invero, concludersi, non solo che, dagli elementi acquisiti, non è emerso che fosse soggetto al potere direttivo, disciplinare e di controllo dello zio Pt_1 Parte_1
ma, altresì, che non sono stati accertati neppure i c.d. elementi sintomatici della CP_1 subordinazione. A ciò si aggiunga che la mancata prova sulla durata oraria giornaliera/settimanale della prestazione di lavoro resa dal ricorrente impedisce di verificare se la retribuzione che egli ha ammesso di avere percepito nel periodo per cui è causa è stata conforme ai parametri costituzionali. 2 Precisazione indispensabile anche in considerazione della circostanza per cui – mentre l'attività imprenditoriale, come risulta dalla visura camerale, è stata avviata in data 1.09.1994 – l'apporto collaborativo del PO è stato fornito, per sua stessa ammissione, solo a far data dal 1° settembre
2018.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
470/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Paola Marchelli e Luigi Caffarra del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Parma, Via Maestri n. 4;
RICORRENTE contro
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Marco Leonelli del Foro di Massa Carrara nonché dall'Avv.to Giulio Giuseppe
Bertagna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del primo, sito in Polesine – Zibello (PR), Contrada Pallavicino, n. 1;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex. 414 c.p.c., depositato in data 19.05.2023 e ritualmente notificato,
conveniva in giudizio , titolare Parte_1 CP_1
dell'omonima impresa individuale, di cui affermava essere stato dipendente dal 1° settembre 2018 al 17 agosto 2020 in virtù di un rapporto di lavoro irregolare svolgendo le mansioni di installatore e manutentore di impianti.
Sosteneva, in particolare, che, nonostante l'inquadramento del ricorrente quale coadiuvante nell'impresa familiare, il cui titolare era - ed è - lo zio, il rapporto di lavoro si era svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione venendo il ricorrente sottoposto al potere direttivo e di controllo del sig. , con CP_1
l'obbligo di osservare l'orario di lavoro di 50 ore settimanali.
Il ricorrente, anzitutto, sul presupposto dell'intercorrenza, fra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato, riferiva che detto rapporto si era interrotto il 17.08.2022, allorquando lo zio gli aveva intimato oralmente il licenziamento, licenziamento del quale deduceva, dunque, l'inefficacia e, comunque, la nullità, trattandosi, in ogni caso, di recesso privo di giusta causa o giustificato motivo ed in relazione al quale invocava la relativa tutela.
Affermava, poi, che, in virtù delle mansioni assegnategli dal datore di lavoro, aveva diritto ad essere inquadrato nel 4° Livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani -
Settore Installazione Impianti, per cui lamentava di essere stato retribuito in misura insufficiente, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.
Sulla base di tale premessa fattuale, chiedeva, dunque, la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate nel periodo di cui innanzi, oltre accessori di legge, nonché la condanna del resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , ovvero, nel Parte_1
caso in cui ciò non risultasse possibile, al risarcimento dei danni conseguenti all'intervenuto mancato versamento dei contributi nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria. In subordine, in ipotesi di esclusione dei presupposti applicativi della fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, il ricorrente concludeva domandando l'accertamento della propria qualità di soggetto partecipante alla composizione dell'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, con conseguente condanna del convenuto alla attribuzione della quota di sua spettanza in relazione agli utili e agli incrementi spettanti ex art. 230 bis c.c., a seguito della cessazione del rapporto lavorativo.
Poste tali premesse fattuali, instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa integrazione del contraddittorio con l' ove tanto occorra, nel CP_2
caso in cui lo stesso non provvedesse spontaneamente ad intervenire nel giudizio;
dato atto delle riserve tutte di cui in premesse;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa ammissione della C.T.U. tecnico contabile richiesta;
A) accertare e dichiarare che, per il periodo dal 1° settembre 2018 al 17 agosto 2020
(o per il diverso periodo che dovesse risultare all'esito del giudizio e meglio visto dal
Giudice), tra il sig. e la ditta è intercorso un Parte_1 CP_1
rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time, ovvero dichiararlo costituito ex lege;
B) dichiarare nullo per le ragioni esposte o per ogni altra meglio vista o comunque
(se del caso entrando nel merito) inefficace, invalido ed ingiustificato il licenziamento intimato oralmente dal sig. al sig. in CP_1 Parte_1
data 17 agosto 2022 e, conseguentemente:
B-1) in via principale: ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 23/15, condannare il sig. , quale titolare dell'omonima ditta individuale, a CP_1
reintegrare in servizio il sig. e a risarcirgli i danni patiti e patiendi Parte_1
con un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per tutto il periodo decorrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (dando atto dell'espressa riserva del sig.
di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, c. 3, D.lgs. n. 23/15) il tutto Parte_1
per le somme che risulteranno dovute all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
B-2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque inefficacia o invalidità del licenziamento, condannare la ditta a riammettere in servizio il sig. CP_1
ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari alla Parte_1
retribuzione medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno secondo le modalità consuete, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU;
con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi;
B-3) in ulteriore subordine: adottare le determinazioni minori rispetto a quella di cui sub B-1), previste dal d.lgs. n. 23/15 che risulteranno del caso;
e così, condannare la ditta a pagare al sig. una indennità compresa fra le CP_1 Parte_1
4 (o quanto meno le 2) e le 12 (o quanto meno le 6) mensilità dell'ultima retribuzione utile al TFR, oltre che al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e del
TFR dovuto, per le somme che risulteranno all'esito di apposita CTU.
C) Sempre e in ogni caso: dichiarato che, nel corso del rapporto, il sig. Parte_1
ha svolto mansioni comportanti l'attribuzione della qualifica di operaio, come
[...]
descritte nella IV e/o nella V categoria/livello (o dell'altro meglio visto dal Giudice), ai sensi del CCNL Metalmeccanici Artigiani - Settore Installazione Impianti, condannare la ditta , al pagamento al sig. delle CP_1 Parte_1
somme tutte spettanti (per retribuzione del lavoro ordinario, per lavoro straordinario, domenicale, festivo, notturno, per mensilità supplementari, per ferie, per rol e riposi non fruiti;
se del caso, per indennità sostitutiva del preavviso e TFR, ecc. …), completamente ricostruendo il trattamento economico e normativo spettante al medesimo sig. a qualsiasi titolo;
somme che saranno liquidate, Parte_1
se del caso anche ex art. 36 Cost. e in via equitativa, in applicazione del richiamato
CCNL, nella misura che risulterà da apposita CTU tecnico-contabile, dedotto quanto percepito dal ricorrente in corso di rapporto, con condanna della ditta convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , ovvero, Parte_1
nel caso in cui ciò non risulti possibile, al risarcimento dei danni conseguenti all'intervenuto mancato versamento dei contributi nell'Assicurazione Generale
Obbligatoria, espressamente salva la facoltà di azionare in separato giudizio domanda volta alla condanna della ditta alla costituzione a favore del CP_1
ricorrente della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della Legge 12.8.1962, n. 1338
Con maggiorazione delle somme tutte dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 6.07.2023, si costituiva in giudizio
, titolare dell'omonima impresa individuale, contestando la CP_1
fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
Il convenuto deduceva la natura di collaborazione familiare del rapporto intercorso con il PO, regolarmente inquadrato come coadiuvante familiare sin dall'inizio.
Allegava, altresì, che il rapporto si era interrotto per volontà del Sig. Parte_1
il quale aveva comunicato di aver trovato un'altra occupazione e non per un
[...]
inesistente licenziamento verbale. Contestava, infine, le pretese economiche rivendicate dall'attore, evidenziando l'integrale corresponsione delle somme al medesimo spettanti a titolo di partecipazione agli utili e di mantenimento.
1.2. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.3. Con ordinanza del 27.05.2025, veniva fissato dal Giudice un termine perentorio al fine di evocare in giudizio anche l avendo il ricorrente richiesto la CP_2
condanna del convenuto alla regolarizzazione contributiva derivante dall'accertamento del rapporto di lavoro in termini di subordinazione;
incombente al quale, tuttavia, né l'attore, né il convenuto provvedevano.
1.4. All'udienza del 1° luglio 2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.
2. I motivi della decisione.
2.1. Deve preliminarmente rilevarsi l'estinzione della domanda attorea avente ad oggetto la condanna del convenuto alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. , non avendo le parti ottemperato all'ordine di integrazione Parte_1
del contraddittorio.
A riguardo, giova evidenziare che, a norma dell'art. 102 c.p.c., nei casi di litisconsorzio necessario (anche meramente processuale), il Giudice adito, ove ritenga che non siano state chiamate in giudizio tutte le parti necessarie, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito con la conseguenza che, nel caso di mancata o tardiva ottemperanza all'ordine impartito, il giudizio non può proseguire per la decisione nel merito, ma è destinato ad estinguersi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c., comma 3. Ora, a fronte della mancata ottemperanza, nel termine fissato, all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato come litisconsorte necessario, ossia non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio ex art. 307 CP_2
c.p.c., essendo, in tal caso, al Giudice precluso l'esame del merito della causa senza la previa regolare instaurazione del contraddittorio delle parti necessarie del procedimento.
E, ciò, “indipendentemente dall'identità del soggetto tenuto ad effettuare l'integrazione, giacché - essendo la sanzione dell'estinzione del giudizio, ricollegata all'omissione – all'incombente può e deve provvedere chiunque vi abbia interesse ad impedire tale effetto pregiudizievole (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 3967 del
13/03/2012).
2.2. Le ulteriori domande attoree – in relazione alle quali, per contro, occorre procedere ad una disamina di merito - sono infondate e debbono essere, quindi, rigettate per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2.1. La controversia promossa dal ricorrente, come precisato, è diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro costituitosi con il sig. a far CP_1
data dal 1° settembre 2018, con qualifica di installatore e manutentore di impianti ed inquadramento nel 4° Livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani - Settore
Installazione Impianti.
Ciò posto, appare utile premettere che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un credito retributivo deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, della durata, delle mansioni assegnategli e dell'articolazione oraria della prestazione resa, a cui consegue il diritto alla corresponsione delle singole voci chieste in pagamento.
Nel caso in esame, pertanto, gravava sul ricorrente l'onere di provare: - l'esistenza di un rapporto di lavoro che si è svolto con le caratteristiche proprie della subordinazione dall'1.09.2018 al 17.08.2022 alle dipendenze del convenuto, titolare dell'omonima impresa individuale;
lo svolgimento delle mansioni di installatore e manutentore di impianti, con conseguente diritto all'inquadramento nel Livello 4° del
CCNL Metalmeccanici Artigiani - Settore Installazione Impianti;
l'orario di lavoro di
50 ore settimanali.
In altre parole, il ricorrente era onerato di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Va, quindi, affrontata, sia pure per cenni, la vexata quaestio della definizione della subordinazione, in quanto è principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi.
La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato e annoso iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce della presenza di alcuni elementi sintomatici, tra cui assume natura caratterizzante soprattutto l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione; elemento, questo, non da valutarsi in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo, cioè, alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., ad es., Cass.,
n. 11207 del 14 maggio 2009 Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010).
La Suprema Corte ha, a riguardo, evidenziato che non costituisce requisito indispensabile l'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso, o attenuato, in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (cfr. ad es. Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005). A ciò fanno, poi, da corollario ulteriori indici presuntivi, quali la collaborazione continuativa, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato che, avendo una portata sussidiaria, possono essere decisivi ai fini della prova della subordinazione solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass. 20 luglio 2003, n.
9900, Cass. e Cass. 19 maggio 2000, n. 6570).
Ne discende, dunque, alla stregua di quanto evidenziato, l'impossibilità di ipotizzare un modello astratto omnicomprensivo adatto a ogni ipotesi concreta.
Tanto premesso, giova ulteriormente rilevare che, nell'ambito dei rapporti di lavoro che si svolgono tra familiari (conviventi o meno), le prestazioni dello stretto congiunto non sono normalmente qualificate come subordinate.
Ciò, in quanto esse trovano autonoma e sufficiente giustificazione nel vincolo familiare e di mutua assistenza.
Peraltro, quando le prestazioni di lavoro sono svolte in favore di un imprenditore, i rapporti sono ricondotti, in via residuale, all'istituto dell'impresa familiare (art. 230 bis, c.c.), che assicura al lavoratore una serie di diritti economici e di partecipazione
(Cass. 19925/2014: “L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall'incipit dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché
l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata. Pertanto, qualora un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all'impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare.”).
Ciò premesso, occorre, tuttavia, precisare che la riconducibilità della prestazione del familiare al lavoro non subordinato è solo tendenziale poiché è, comunque, possibile dimostrare che il vincolo familiare in concreto non determina l'atteggiarsi del rapporto di lavoro che, in fatto, presenta i tratti tipici della subordinazione, sulla scorta degli indici sintomatici dei quali si è dato conto.
I principi richiamati sono, invero, applicabili anche in caso di attività svolta da un lavoratore legato da vincolo di coniugio o di affinità ai titolari della società (o, come nel caso di specie, dell'impresa individuale) datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (id. Cass. n. 9043/2011).
2.2.2. Facendo, dunque, applicazione dei richiamati principi alla fattispecie in controversia, occorre evidenziare che – mentre parte ricorrente non ha introdotto in giudizio alcun elemento suscettibile di provare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato alla stregua degli indici dei quali si è dato conto1 – la documentazione versata in atti dal convenuto è idonea a dimostrare la riconducibilità della fattispecie entro il paradigma di cui all'art. 230 bis c.c.
Ci si riferisce, anzitutto, alle comunicazioni effettuate dal agli Enti competenti, Pt_1
dalle quali è possibile evincere che il ricorrente è stato qualificato come coadiuvante nell'ambito dell'impresa individuale di cui è titolare l'odierno convenuto (doc. 2 fasc. parte resistente - comunicazione UNICA del 17.09.2018 -, doc. 3 fasc. parte resistente - denuncia variazione ditta INAIL del 17.09.2018 - e doc.
3.1 fasc. parte resistente - risposta dell'INAIL).
Ulteriori elementi - particolarmente significativi ai fini che qui interessano - suscettibili di suffragare la riconducibilità della fattispecie in controversia alla figura delineata dalla disposizione di cui all'art. 230 bis c.c. sono rappresentati dalle evidenze documentali evincibili dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, e, in particolare: - dalle dichiarazioni dei redditi di e relative CP_1 Parte_1
all'annualità 2020, riferite ai redditi del 2019, nelle quali è stato dichiarato un utile di impresa pari ad € 33.472,00 così suddivisi: € 14.393,00, pari ad una quota del 43%, al PO ed € 19.079,00, pari alla restante quota Parte_1
del 57%, allo stesso (doc. 11 e doc. 33 fasc. parte resistente); CP_1
- dalle dichiarazioni di e relative all'annualità CP_1 Parte_1
2021, riferite ai redditi del 2020, nelle quali è stato dichiarato un utile di impresa pari ad € 30.094,00, così suddivisi: € 12.940,00, pari ad una quota del
43%, al PO ed € 17.154,00, pari alla restante quota del 57%, Parte_1
allo stesso (doc. 12 e doc. 34 fasc. parte resistente); CP_1
- dalle dichiarazioni di e relative all'annualità CP_1 Parte_1
2022, riferite ai redditi del 2021, nelle quali è stato dichiarato un utile di impresa pari ad € 40.823,00 così suddivisi: € 12.247,00, pari ad una quota del
30%, al PO , € 7.756,00, pari ad una quota del 19%, alla moglie Parte_1
ed € 20.820,00, pari alla restante quota del 51%, allo stesso Parte_2 [...]
(doc. 13, doc. 35 e doc. 36 fasc. parte resistente). CP_1
A parere del giudicante, dunque, alla luce degli elementi acquisiti al processo, tutto lascia ragionevolmente ritenere che l'impresa artigiana di cui è titolare l'odierno convenuto, nel periodo che qui rileva, è stata gestita da un'impresa familiare costituita tra quest'ultimo ed il PO . Parte_1
Di talché, le domande attoree che postulano l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro costituito con il sig. debbono essere rigettate. CP_1
2.2.2. Analoga sorte spetta alla domanda attorea svolta dall'attore in via subordinata ed avente ad oggetto – previo accertamento della propria qualità di soggetto partecipante alla composizione dell'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile – il riconoscimento dei diritti patrimoniali nascenti da tale partecipazione e, in particolare, la condanna del convenuto al proprio mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia dell'imprenditore nonché alla attribuzione della quota di sua spettanza in relazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda, spettanti ex art. 230 bis c.c., a seguito della cessazione del rapporto lavorativo.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in applicazione dell'art. 230- bis c.c., ai familiari che collaborano in via continuativa con l'imprenditore viene riconosciuta la titolarità di due distinti diritti patrimoniali, oggetto di una previsione
“binaria”: da un lato, quello al mantenimento, che viene diversamente modulato a seconda delle condizioni patrimoniali della famiglia dell'imprenditore
(indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro prestato) e che sussiste - e può essere esercitato - durante l'intero arco temporale di esercizio dell'impresa, e, dall'altro, quello alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda, che, per contro, va riconosciuto in proporzione alla quantità
e alla qualità del lavoro prestato e sorge al momento della cessazione dell'impresa familiare o della partecipazione del singolo collaboratore.
L'orientamento prevalente consolidatosi presso la giurisprudenza di legittimità – giurisprudenza presso la quale si era posta la questione relativa al momento di esigibilità degli utili – è, invero, quello espresso da Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n.
16477, secondo cui il diritto agli utili dell'impresa familiare, previsto dall'art. 230 bis c.c., è condizionato dai risultati raggiunti dall'azienda, essendo, poi, gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo), non alla distribuzione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni.
Pertanto, la maturazione di tale diritto - dalla quale decorre la prescrizione ordinaria - coincide, in assenza di un patto di distribuzione periodica, con la cessazione dell'impresa o della collaborazione del singolo familiare (analogo orientamento è stato espresso da Cass., sez. lav., 8 marzo 2011, n. 5448).
Il diritto di partecipazione del collaboratore agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda è solo eventuale e variabile, perché sussiste solo se utili e incrementi vi siano al momento della cessazione della prestazione lavorativa, e solo in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Si tratta, invero, di un diritto sospensivamente condizionato al positivo andamento economico dell'impresa per l'intero periodo di svolgimento dell'attività del familiare
(salva la facoltà delle parti di concordare una distribuzione periodica degli utili maturati in ciascun esercizio).
Ora - premessa la pacifica riconducibilità della fattispecie in controversia nell'ambito della figura invocata - giova rilevare come la domanda di condanna avanzata, in via subordinata, dal ricorrente ed avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti patrimoniali nascenti dalla partecipazione all'impresa familiare, debba essere rigettata stante le evidenti lacune allegatorie che connotano tale domanda.
Quanto al diritto al mantenimento, che costituisce oggetto di una elargizione periodica, questo, come detto, viene diversamente modulato a seconda della condizione patrimoniale della famiglia dell'imprenditore (e indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro prestato); di talché, nulla avendo dedotto, sul punto, parte ricorrente, la domanda sconta un evidente vulnus deduttivo, anche in considerazione delle somme che il ricorrente stesso ha ammesso di avere percepito nel periodo per cui è causa e dell'impossibilità, dunque, in difetto di ulteriori allegazioni, di procedere ad un raffronto tra quanto già percepito e quanto eventualmente ancora spettante.
Quanto alla seconda posta - premesso che, come detto, il diritto di partecipazione del collaboratore agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda è solo eventuale e variabile, perché sussiste solo se utili e incrementi vi siano al momento della cessazione della prestazione lavorativa e che, inoltre, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda deve valutarsi e quantificarsi in relazione all'accrescimento della produzione e della produttività dell'impresa procurata da e/o conseguente all'apporto lavorativo del partecipante - occorre evidenziare, ancora una volta, che, non avendo il ricorrente nulla dedotto – né tantomeno provato - sul punto, la domanda si appalesa come generica.
L'attore, in particolare, nulla ha dedotto, né in ordine alla sussistenza di utili e incrementi al momento della cessazione della prestazione lavorativa, né in ordine all'accrescimento eventualmente procurato all'azienda attraverso il proprio apporto lavorativo2, né, infine, in ordine agli accordi intercorsi tra le parti in ordine alla sorte degli utili;
se, in particolare, da destinarsi alla distribuzione tra i partecipanti – e, in questo caso, se ed in quale misura, effettivamente distribuiti - ovvero al reimpiego nell'azienda o in acquisti di beni.
A fronte di tali – evidenti – lacune deduttive, anche tale domanda deve essere, dunque, rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore indeterminato e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 307 c.p.c., comma 3, l'estinzione della domanda attorea avente ad oggetto la condanna del convenuto alla regolarizzazione della posizione previdenziale del sig. . Parte_1
2. Rigetta le ulteriori domande attoree.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, spese che si liquidano in euro 5.664,00 per compensi professionali, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 1° luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel caso in esame, deve, invero, concludersi, non solo che, dagli elementi acquisiti, non è emerso che fosse soggetto al potere direttivo, disciplinare e di controllo dello zio Pt_1 Parte_1
ma, altresì, che non sono stati accertati neppure i c.d. elementi sintomatici della CP_1 subordinazione. A ciò si aggiunga che la mancata prova sulla durata oraria giornaliera/settimanale della prestazione di lavoro resa dal ricorrente impedisce di verificare se la retribuzione che egli ha ammesso di avere percepito nel periodo per cui è causa è stata conforme ai parametri costituzionali. 2 Precisazione indispensabile anche in considerazione della circostanza per cui – mentre l'attività imprenditoriale, come risulta dalla visura camerale, è stata avviata in data 1.09.1994 – l'apporto collaborativo del PO è stato fornito, per sua stessa ammissione, solo a far data dal 1° settembre
2018.