Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2704 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PONTE VALENTINA e PONTE DAVIDE
- RICORRENTE -
contro
CP_1 titolare della ditta individuale AD MAJORA CAFFE DI NESPOLI JURI, con sede legale in Bergamo, Via Angelo Maj n. 30 (codice fiscale ), C.F._1
- RESISTENTE CONTUMACE–
Oggetto: apprendistato, superiore inquadramento, retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 15/11/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
“ - accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o illegittimità del contratto di apprendistato professionalizzante datato 11.10.2022, non sussistendone i presupposti e i requisiti, né formali né sostanziali;
- accertare e dichiarare la sussistenza inter partes di un ordinario rapporto di lavoro subordinato dall'11.10.2022 al 7.5.2024, con il riconoscimento dell'inquadramento nel 5° livello retributivo a norma del
CCNL Pubblici Esercizi, full-time;
1
A sostegno della propria pretesa deduceva:
- di essere stata assunta alle dipendenze del convenuto, formalmente con un contratto di apprendistato professionalizzante, in qualità di apprendista operaia, barista 5° livello retributivo del CCNL Pubblici Esercizi, full-time,
- di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo per cessazione dell'attività in data 7.5.2024,
- di non aver ricevuto alcun programma formativo, né alcuna formazione interna né esterna;
per tutto il periodo la ricorrente ha lavorato in qualità di barista, senza affiancamento ed in totale autonomia;
nel turno serale la ricorrente lavorava da sola, gestendo il bar e la cassa, facendo altresì la chiusura della cassa e del locale,
- di aver quindi sempre lavorato a tempo pieno come barista e cameriera bar,
- di non aver neanche percepito l'indennità sostitutiva del preavviso.
La convenuta, nonostante la regolare notifica, non si è costituita in giudizio, pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Giudice, disposta la trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note, depositava la sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Si evidenzia che, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass. nn. 14754 del 2014, 11265 del 2013 e 6787 del
2002). 2 Ne consegue che il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, dovendo prevedere al contempo un'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto, entrando a far parte della causa negoziale (cfr. Cass. n. 11265/13).
Ancora, in tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. E' comunque consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 16595 del 03/08/2020 (Rv. 658635 - 01). In caso di contestazione in ordine all'effettività dell'attività di formazione, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato.
La Corte di cassazione, con la sentenza 13 marzo 2024 n. 6704, ha ritenuto sussistente una nullità c.d. “di protezione” allorquando manchi un piano formativo redatto in forma scritta: “la
Corte di merito ha ritenuto incontroverso che il contratto di apprendistato intercorso tra le parti era del tutto privo di piano formativo, e nondimeno erroneamente non ne ha pronunciato la nullità, sin dall'inizio del giudizio fatta valere dall'attrice”;
Sempre sul piano di formazione individuale, la Suprema Corte ha chiarito che tale atto deve essere contestuale oltre che parte integrante del contratto di apprendistato: “ostando ad una diversa soluzione sia il dato testuale dell'art. 49 d.lgs. cit., che non sembra contemplare siffatta possibilità, sia la considerazione che l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso 3 formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato e finalizzato;
in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto” (Cass.
n. 10826/2023).
Alcuna prova è stata offerta dalla parte resistente rimasta contumace della avvenuta formazione.
Tanto basta per dichiarare la nullità del contratto di apprendistato.
***
Ai fini dell'accertamento delle mansioni svolte e dell'orario rispettato dal ricorrente è stata esperita l'istruttoria testimoniale:
- testimone di parte ricorrente (assunta in data 1.10.21 come da busta Testimone_1
paga depositata) ha riferito “Ho incardinato una causa per mancato pagamento delle competenze di fine rapporto contro la resistente.
Lavoro per nuovo ad maiora caffè per nuovo gestore da 12.12.24 con mansioni di barista.
Ho lavorato per la resistente presso il Ad Majora Caffè dal 2022 al 12.5.24 con mansioni di barista orario dalle 6.30 alle 15.00 da lunedì a sabato.
Conosco la ricorrente, l'ho conosciuta presso il Caffè. CP Io la vedevo lavorare perché entrava verso le 14, tante volte anche prima perché andava via e quindi la ricorrente serviva anche prima.
La ricorrente svolgeva sin dall'inizio del rapporto mansioni di barista in autonomia, lei era sempre da CP sola perché se ne andava il pomeriggio.
La ricorrente faceva anche cassa e provvedeva alla chiusura, lo so perché io trovavo la chiusura la mattina.
Nel turno del pomeriggio la ricorrente lavorava da sola.
Io non ho mai fatto formazione alla ricorrente.
- testimone di parte ricorrente ha riferito “Ho fatto causa alla resistente per Parte_2
omissioni retributive e anche un ricorso per decreto ingiuntivo. sono disoccupato.
Ho lavorato per la resistente presso il Ad Majora Caffè dal gennaio 2023 al maggio 2024 con mansioni di cuoco con orario dalle 10 alle 16.
Conosco la ricorrente, l'ho conosciuta presso il Caffè 4 La ricorrente svolgeva sin dall'inizio del rapporto mansioni di barista in autonomia.
Nel turno serale lavorava solo la ricorrente.
Non ho mai visto nessuno fare formazione alla ricorrente.
Nel turno serale lavorava da sola gestendo bar e cassa e procedendo poi alla chiusura del locale e della cassa perché era da sola la sera e quindi lo poteva far solo lei.”
***
Dall'istruttoria è emerso un orario di lavoro a tempo pieno dalle ore 14.00 alla chiusura del locale dal lunedì al sabato.
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto da ultimo Cass. lav. 22/11/2019, n.30580 “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello
Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama
Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav.,
12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav., 16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
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Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale 5 “LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: […] - barista;”
Quanto alle mansioni svolte, è emerso che la ricorrente è “sin dall'inizio del rapporto mansioni di barista in autonomia […] faceva anche cassa e provvedeva alla chiusura, lo so perché io trovavo la chiusura la mattina. Nel turno del pomeriggio la ricorrente lavorava da sola.” (testimone di parte ricorrente
[...]
e “sin dall'inizio del rapporto mansioni di barista in autonomia […] Nel turno serale lavorava Tes_1 da sola gestendo bar e cassa e procedendo poi alla chiusura del locale e della cassa perché era da sola la sera e quindi lo poteva far solo lei.” (testimone di parte ricorrente ). Parte_2
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Tanto premesso, è fin troppo noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (ex plurimis Cass., n. 15677 del 3.7.09).
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Ebbene, parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
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Il credito è stato correttamente calcolato dalla ricorrente sulla scorta dei dati risultanti dalle buste paga e secondo le norme di legge e contrattuali.
6 La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo considerando l'assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- dichiarare la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante datato 11.10.2022,
- accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'11.10.2022 al 7.5.2024 al 5° livello retributivo a norma del CCNL Pubblici
Esercizi, full-time;
- condannare la convenuta a pagare alla parte ricorrente la somma di € 14.470,24 di cui €
2.549,42 a titolo di TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al saldo,
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.700,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 04/06/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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