Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2142 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Venditto presso cui el.te dom.to in Torre Annunziata corso Parte_1
UM I Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Mazzarella presso cui el.te dom.ta in Aversa via Pisacane 1
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 1.9.2023, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 735 del 16.5.2023 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato la sua domanda di non debenza del credito oggetto del preavviso di pagamento impugnata.
Con il primo motivo di appello, l'appellante rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva ritenuto di non essere esonerata dal pagamento del contributo minimo pur avendo presentato l'autocertificazione necessaria come da deliberazione del Cda della . In presenza dell'iscrizione all'albo CP_1 vi era la presunzione di svolgimento dell'attività professionale se avesse svolto l'attività professionale nel
2018 , anno in contestazione ma con l'autocertificazione la presunzione era superata.
L'aver svolto un solo atto professionale nel 2010 non può far ritenere che l'appellante svolgesse l'attività anche otto anni dopo. (secondo motivo di appello).
Con il terzo motivo di appello l'appellante rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva valorizzato l'attività di amministratore unico di una società che non richiedeva invece lo svolgimento di alcuna attività di geometra.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero per il principio della motivazione più liquida , la Corte ritiene di dover esaminare quello relativo alla mancata autocertificazione rectius della autocertiificazione in ritardo della cessazione di ogni e qualsiasi attività professionale da parte dell'appellante.
La contribuzione che l'appellante avrebbe dovuto versare era solo quella minima e quindi la questione del reddito e lo svolgimento di un'attività continuativa non hanno nessun rilievo.
L'appellante non si era cancellato dall'albo nel 2018, anno contestato.
Inoltre lo aveva solo svolto una limitata attività , un solo documento , nell'anno 2010. Pt_1
Tuttavia queste circostanze non sono sufficienti per ritenere come non dovuto il contributo minimo sia perché era ancora in essere l'iscrizione all'albo sia perché l'appellante non aveva presentato l'autocertificazione di non esercitare alcuna attività professionale legata alla sua iscrizione nell'albo per superare la presunzione di svolgimento della professione di geometra al momento della cessazione della sua attività.
Se avesse presentato l'autocertificazione nel 2018 quando si era cancellato non ci sarebbe stato bisogno di nessun'altra altra prova . Né ha valore l'autocertificazione presentata nel 2020 poiché essa era stata presentata in ritardo e successivamente all'anno in questione non permettendo alla di svolgere i dovuti CP_1 accertamenti. Nel momento della cessazione dell'attività l'appellante si doveva cancellare dall'albo o doveva presentare l'autocertificazione e solo cosi veniva meno il suo obbligo contributivo .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con la compensazione di metà delle stesse data la natura interpretativa delle questioni.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'appellante al pagamento del presenta grado di giudizio che liquida in euro 1000,00 iva cpa e rimborso spese generali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr
115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 16.5.2025 Il Presidente rel.