Versione
16 aprile 1988
16 aprile 1988
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attivita' giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 19
- 1. Professionista delegato: tra funzione ausiliaria e responsabilità aquilianaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 8 gennaio 2026 · 5.026531
[…] Muovendo da tale assunto, la Corte esclude che il professionista delegato possa essere ricompreso tra gli “estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria” di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 117 del 1988. […]
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Giurisprudenza • 58
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2024, n. 4070Provvedimento: […] dalla sentenza impugnata, all'articolo 1 della legge n.117 del 1988 sia incostituzionale perché l'attività contestata al pubblico ministero in quel procedimento era esattamente la stessa contestata al consulente tecnico, […] peraltro, l'estensione dell'esenzione dall'azione diretta in favore anche di chi soggettivamente non sia inserito nell'organico della magistratura ma esercita direttamente funzione giurisdizionale, come i giudici onorari e come i giudici popolari che integrano la composizione delle corti d'assise (gli “estranei” che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria” 15 di 21 secondo la dizione dell'art. 1 della legge n. 117 del 1988). […]Leggi di più...
- responsabilità civile per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni di ausiliario del p.m·
- esclusione·
- applicabilità della esenzione dall’azione diretta ex l. n. 117 del 1988·
- fondamento·
- magistrati e funzionari giudiziari·
- ausiliari del giudice·
- responsabilita' civile