Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2018, n. 22533
CASS
Sentenza 25 ottobre 2018

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 22533 del 25 ottobre 2018 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali. Le parti in causa erano l'imputato, che contestava la condanna per detenzione di sostanza stupefacente, e il Pubblico Ministero, che aveva chiesto il parziale annullamento della sentenza di appello con applicazione della sospensione condizionale della pena. L'imputato sosteneva che la Corte di appello avesse errato nel non considerare la possibilità di applicare tale beneficio, nonostante le condizioni per farlo fossero presenti.

La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse l'obbligo di motivare il mancato esercizio del potere di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ma ha anche stabilito che l'imputato non potesse dolersi di tale omissione se non aveva esplicitamente richiesto il beneficio durante il giudizio di appello. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, affermando che l'assenza di richiesta da parte dell'imputato escludeva la possibilità di contestare la mancata applicazione del beneficio, confermando la discrezionalità del giudice di appello nel decidere su tali questioni.

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Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2018, n. 22533
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22533
Data del deposito : 25 ottobre 2018

Testo completo