Cass. pen., sez. II, sentenza 02/06/1998, n. 8418
CASS
Sentenza 2 giugno 1998

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Massime1

Poiché l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio le attenuanti generiche, l'omessa deduzione con i motivi di impugnazione di specifiche doglianze circa la mancata concessione in primo grado delle attenuanti predette non lo esime dall'obbligo di motivarne il diniego, ove l'interessato abbia specificamente indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta.

Commentario1

  • 1L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019

    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/06/1998, n. 8418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8418
Data del deposito : 2 giugno 1998

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