Sentenza 2 giugno 1998
Massime • 1
Poiché l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio le attenuanti generiche, l'omessa deduzione con i motivi di impugnazione di specifiche doglianze circa la mancata concessione in primo grado delle attenuanti predette non lo esime dall'obbligo di motivarne il diniego, ove l'interessato abbia specificamente indicato gli elementi posti a fondamento della richiesta.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/06/1998, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 2.6.1998
1. Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
2. " IN ON " N. 609
3. " WA Celentano " REGISTRO GENERALE
4. " Diana UD " N. 6818/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposto da DO DI nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. UD
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianfranco Jadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'art. 62 bis. Rigetto nel resto. Premessa in fatto e in diritto
Con sentenza in data 1.3.95 il TO di Venezia dichiarava l'imputato colpevole dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv CP, in ordine a articoli di pelletteria con marchi contraffatto, nonché di oltraggio nei confronti dei vigili urbani che avevano operato il sequestro della merce, condannandolo, in relazione a tali fatti accertati il 6.11.93, alla pena ritenuta di giustizia. Con successiva sentenza in data 21.9.95, in relazione a fatti accertati il 28.7.94, il TO dichiarava lo stesso imputato colpevole dei reati di ricettazione lieve e commercio di prodotti con segni contraffatti.
Proponeva appello l'imputato in relazione ad entrambe le sentenze, deducendo la mancata prova sia della contraffazione sia del dolo. Nel corso del giudizio, previa riunione dei procedimenti ed espresso dal P.G. diniego sulla applicazione di pena concordata, la difesa instava per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'applicazione della continuazione fra i fatti oggetto delle due sentenze pretorili.
Con la decisione di cui in epigrafe, la Corte territoriale ribadiva il giudizio di responsabilità per tutti i reati ascritti, dichiarava inammissibili, in quanto esultanti dal devolutum, le istanze attinenti alla applicazione dell'art. 62 bis CP e escludeva la unicità del disegno criminoso fra tutte le violazioni di legge accettate.
Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato deducendo vizio di motivazione in ordine alle richieste sulla continuazione e sulle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che la censura in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62 bis CP è fondata posto che l'art. 597 CPP consente, all'ultimo comma, la applicabilità anche di ufficio, di circostanze attenuanti, con la conseguenza che l'omessa deduzione con i motivi di appello di specifiche doglianze non comporta, di per sè sola, l'inammissibilità delle stesse ne' esime il giudice di appello dal motivare il diniego (Cass. 24.10.91 Aronica;
29.4.91 Farias De Albuquerque).
Sussiste pertanto la legittimazione e l'interesse dell'imputato di dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio del potere - dovere, in riferimento al quale il ricorrente ha specificatamente indicato gli elementi a fondamento della richiesta (assenza di precedenti penali e modesta entità del fatto criminoso), pur rilevandosi che il secondo elemento, in quanto già assunto come parametro per il riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 CP - reato più grave considerato in riferimento alla pena base rispettivamente irrogata - non può giovare all'imputato una seconda volta sotto forma di attenuanti generiche (Cass.
2.7.92 Castiglia). Anche in riferimento alla doglianza inerente il mancato riconoscimento della continuazione fra i fatti oggetto delle due sentenze pretorili, si osserva che la motivazione esplicitata dalla Corte territoriale non è immune da mende di ordine giuridico posto che la rilevata distanza cronologica degli episodi può non esser ostativa, in una valutazione unitaria di tutti gli elementi della fattispecie (ed indubbia valenza può assumere la identità o omogeneità della merce), a ritenere la sussistenza della identità del disegno criminoso, di cui la giurisprudenza di questa Corte ha accentuato il carattere soggettivo - psichico di programma complessivo nel quale si collocano le singole azioni, il che riduce l'importanza dell'elemento cronologico (Cass. 28.1.91 Livieri). Nè pertinenti ad escludere la unicità della ideazione, tesa ad uno scopo unitario, risultano le argomentazioni svolte in ordine alle difese svolte in tema di responsabilità, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, posto che dalla strategia difensiva non possono cogliersi elementi inerenti la sfera psichico - soggettiva dell'agente.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello, che dovrà motivare sui punti e nei termini di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e della continuazione e rinvia per nuovo esame sui punti indicati ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione Penale, il 2 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1998