Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2016, n. 15930
CASS
Sentenza 19 febbraio 2016

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Massime1

Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2016, n. 15930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15930
Data del deposito : 19 febbraio 2016

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