Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
Il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Commentari • 2
- 1. Tribunale non motiva sulle richieste difensive? Condanna annullata (Cass. 6919/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2020
- 2. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2016, n. 15930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15930 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
159 30/1 6 PUBBLICA Udienza del 19.2.2016 Sentenza n. 503 Registro generale n.52405/2014 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Presidente dott. Domenico GALLO dott. Margherita TADDEI Consigliere Consigliere dott. Giovanni DIOTALLEVI Consigliere dott. Giovanna VERGA Consigliere est. dott. Lucia AIELLI Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da : DI VI nato a [...] il [...] UN IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1272/2014 della Corte d'Appello di Bari del 3/4/2014 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Lucia Aielli udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avv. Marialuisa Tarricone che ha concluso riportandosi ai motivi, insistendo sulla sospensione condizionale della pena. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 3/4/2014 la Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 12/7/2013, riconosceva agli imputati UN, ND e AN ( già condannati in primo grado per reati di rapina aggravata consumata e tentata, lesioni volontarie e porto di armi, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, riducendo le relative pene, assolveva ND DA dal reato di rapina a lui r A ascritto sub C). Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati UN e ND i quali a mezzo dei rispettivi difensori eccepiscono la violazione di legge e l'erronea od omessa motivazione con riferimento :1) alla ritenuta responsabilità del ND e del UN per il delitto di lesioni di cui al capo B) ascrivibile al solo coimputato AN;
2) al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate;
3) ai criteri utilizzati per la determinazione della pena ed il solo ND : 4) alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti. La sentenza impugnata inoltre regge al vaglio di legittimità, non palesandosi violazione di legge assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In particolare la Corte territoriale sottolinea, con riferimento alla ritenuta (cor) responsabilità dei ricorrenti per il delitto di lesioni volontarie, cagionato materialmente dal AN a TI OF (capo b), che tale condotta lesiva fu posta in essere nel corso della rapina programmata, per cui, costituendo prevedibile sviluppo della stessa, i correi ne rispondevano a tiolo di concorso. Sul punto questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui il concorrente nel delitto di rapina aggravato dall'uso delle armi risponde, a titolo di concorso pieno e non anomalo, del delitto di lesioni, materialmente commesso dal correo armato, dovendosi ritenere prevedibile detto evento lesivo, quale ordinario possibile sviluppo della condotta criminosa qualificata dall'uso delle armi ( Sez. 2, 49486 del 14.11.2014 rv. 261003; Sez. 2 20885 del 13/5/2009, rv. 244808). Quanto al giudizio di equivalenza (e non di prevalenza), delle circostanze attenuanti generiche, censurato dai ricorrenti, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale cui questo Collegio intende uniformarsi, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell' equivalenza ( Sez. 5, n. 5579 del 26/9/2013 rv. 258874; Sez. 2, n. 4419/1985 rv. 169092; Sez. 1, n. 758/1993, rv. 166224). Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato per entrambi i ricorrenti, l'obiettiva gravità dei fatti e per il UN, nello specifico, la loro reiterazione in un ristretto arco temporale, con inusitata protervia;
ha altresì valorizzato le modalità e circostanze del fatto e le personalità degli imputati, per ridurre la pena rispetto al primo grado, mentre non si è pronunciata sul beneficio della sospensione condizionale della pena, invocato dal ND, tra l'altro soggetto infraventunenne. 2 к я Su questo punto ND DA ha proposto uno specifico motivo di censura ritenendo la motivazione erronea per violazione dell'art. 163 c.p. ( art. 606 lett. b) c.p.p. e contraddittoria (art. 606 lett. e) c.p.p.). Ritiene il Collegio che anche tale motivo di ricorso sia infondato non avendo il ricorrente sollecitato l'applicazione di tale beneficio, né con l'atto di appello, né nella discussione finale del giudizio di appello. E' pur vero che il giudice d'appello è titolare del potere di applicare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 597 c. 5 c.p.p., ma si tratta di potere eccezionale e discrezionale rispetto al generale principio devolutivo di cui all'art. 597 c. 1 c.p.p., per cui la parte che ha un autonomo potere di chiedere l'applicazione del beneficio, non è legittimata ad impugnare la sentenza d'appello a motivo del mancato esercizio di tale potere, se non abbia formulato, nei motivi di appello la corrispondente richiesta;
né può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., l'omessa motivazione circa il mancato esercizio ex officio, di tale potere, non avendo la difesa formulato esplicita richiesta nel corso della discussione finale e non potendo tale richiesta considerarsi compresa nella domanda di assoluzione (Sez. 6 28/2/2005 n. 7544, Bassi e altri;
Sez. 4, 43113/2012, rv. 253641; Sez. 5 41126/2001, rv. 220254). Infatti l'obbligo di motivazione del giudice d'appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile d'ufficio come nel caso di specie - - anche a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione dovendo la parte manifestare un interesse concreto all'applicazione del beneficio. Peraltro perché sussista l'obbligo di motivazione è necessario che la richiesta non sia generica ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento delle richiesta stessa. Per tutte le considerazioni sopra esposte i ricorsi vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19.2.2016 Il consigliere estensore Il presidente Domenico GalloDongen Lucia Aielli Aucis fielli Fello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 APR 2016 IL CancelliereCANCELLIERE DICAS E R P 3 Claudia Planelli N E O I Z A *