Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
Sussistono la legittimazione e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio del potere-dovere da parte del giudice d'appello,attribuitogli dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2005, n. 37461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37461 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 20/09/2005
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1733
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 043160/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI RA N. IL 03/04/1946;
avverso SENTENZA del 14/04/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa motivazione sulle richiesta di sospensione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28 aprile 1999 il Tribunale di Forlì condannò OF NC alla pena di giustizia ritenendolo responsabile dei seguenti reati:
a) del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui agli artt. 216 comma 1 nn. 1 e comma 3 - 217 comma 1 n. 4 - 219 comma 1 e comma 2 n. 1 - 223, comma 1 e 2, in relazione all'art. 2621 c.c. - 224 R.D. 16.3.1942 n. 267 (l. fall.), perché, nella sua qualità di amministratore unico della società "C.E.L.T.E. Costruzioni Elettromeccaniche Linee Telefoniche ed Elettriche S.r.l.", con sede in IN (via Piana n. 401) dal 1990 alla data di fallimento della stessa (dichiarato dal Tribunale di Forlì con sentenza in data 21.5.1996 n. 2446) allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto:
1) distraeva, dissipava o comunque occultava i beni facenti parte del patrimonio sociale (o comunque distraeva, dissipava od occultava i ricavi economici provento dell'alienazione dei beni medesimi) così da creare passività accertate per L. 3.700.000,000 circa a fronte di attività residue pari a L. 230.000.00 circa;
in particolare sottraeva il saldo attivo di cassa pari a L. 118.859.126 e negoziava assegni circolari intestati alla società per complessive L. 10.760.000 per cause estranee all'azienda;
2) falsamente dichiarava alle ditte committenti di appalti, in comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 18 comma 7 L. 19.3.1990 n. 55, di aver assolto al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, avendo invece omesso di versare tali contributi per importo superiore a L. 1.000.000.000 (cfr. capo D), così fraudolentemente ottenendo l'aggiudicazione dei lavori e/o il pagamento dei lavori già effettuati: ciò in relazione ai contratti stipulati con l'Enel (distretto E.R.) nn. 029/076/086/098/115/140 per l'anno 1993 e nn. 114/119/121 per l'anno 1994. Eseguiva, allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri, pagamenti preferenziali per complessive L. 279.439.358.
Inoltre, aggravava il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento, risultando già nel 1990 gravi perdite ammontanti a L. 544.654.371.
Con le aggravanti:
a) di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
b) di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 l. fall.. In IN, fino alla sopraindicata data di fallimento della società.
b) della contravvenzione di cui all'art. 1 comma 1 L.
7.8.1982 n. 516 (e succ. mod.) perché - nella qualità sopra indicata al capo a) - ometteva di presentare la dichiarazione obbligatoria (mod. 760) ai fini delle imposte dirette per l'anno 1994 (con ammontare dei ricavi non dichiarati pari o superiore a L. 1.495.923.000). Accertato in Forlì, nel giugno 1996;
c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. - 2 comma 3 L.
7.8.1982 n. 516 (e succ. mod.) perché - nella qualità sopra indicata al capo a) - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta le seguenti ritenute, risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per i seguenti importi complessivi:
anno di imposta ammontare delle ritenute operate e non versate:
1992 L. 56.938.000;
1993 L. 116.405.000;
1994 L. 120.732.797;
1995 L. 74.496.562;
In IN, accertato il 21.5.1997;
d) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. - 2 comma 1 bis L. 11.11.1983 n. 638 (e succ. mod.) perché - nella qualità sopra indicata al capo a) - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate quale datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un ammontare complessivo di L. 1.058.465.000.
In IN dal luglio 1992 al maggio 1996.
In parziale riforma della predetta sentenza la Corte di appello di Bologna, a seguito di appello proposto dall'imputato e dal Procuratore Generale, con sentenza del 14 aprile 2004 dichiarò non doversi procedere nei confronti di OF NC in ordine ai reati di cui al capo a) n. 2, nonché in ordine ai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice sotto il medesimo capo indicati, e in ordine alla contravvenzione di cui al capo b) perché estinti per prescrizione;
dichiarò, altresì, non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti di cui ai capi c) e d) perché non più previsti dalla legge come reati, determinando la pena per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a) - escluse le contestate aggravanti - in due anni di reclusione.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo 1) inosservanza e erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 216 comma 1 e 223 R.D. 13 marzo 1942 n. 267 e 2) mancanza di motivazione in ordine al diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio espressamente richiesto dalla difesa in sede di conclusioni rassegnate in udienza.
In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduce che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che ad integrare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta sia sufficiente il dolo generico, posto che gli stessi termini usati dal legislatore - "distratto", "occultato", "dissimulato", "distrutto", e "dissipato" - "sono termini che già intrinsecamente, nel loro esatto significato grammaticale, contengono un comportamento attivo e in un certo qual modo qualificato in modo negativo".
Talché il tentativo di salvare la società posto in essere dall'imputato, anche offrendo in garanzia beni personali, andrebbe valorizzato ai fini dell'esclusione di un fine fraudolento perseguito dal medesimo.
A sostegno del secondo motivo, poi, il ricorrente invoca il principio per cui "il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, la sospensione condizionale della pena, il beneficio della non menzione della condanna e una o più circostanze attenuanti è un potere eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale dettato dal primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Peraltro, ove la parte interessata abbia sollecitato l'esercizio di tale potere nel corso della discussione del giudizio di appello - invocando la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è sindacabile in cassazione l'omessa motivazione da parte del giudice d'appello in merito al mancato esercizio di tale potere d'ufficio" (Cass., 18 marzo 2003 n. 21273). Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Infatti, quanto al primo motivo va ribadito che "per integrare l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta non occorre il dolo specifico, cioè la consapevolezza da parte dell'agente dello stato di dissesto in cui si trova l'impresa, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, anche quando l'agente, pur non perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo la sua realizzazione" (Sez. 5^, sent. n. 12897 del 6/10/1999 - 11/11/1999; Sez. 5^, sent. n. 29896 del 1/07/2002 - 20/08/2002). Tale principio - al quale la corte territoriale si è attenuta correttamente - è stato affermato, tra l'altro, in una fattispecie nella quale la consapevolezza dell'agente di stare compiendo attività non inerenti alla ragione sociale è stata desunta anche dal fatto che alcune operazioni, sottratte alla contabilità ufficiale, erano state contabilizzate separatamente e, quasi mai, annotate nei bilanci societari (Sez. 5^, sent. n. 12897 del 6/10/1999 - 11/11/1999). Fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento nella quale, così come ha ritenuto la sentenza confermata sul punto da quella impugnata, l'ammontare delle somme distratte dall'imputato è stato determinato decurtando il saldo contabile di cassa dalle uscite che, "sebbene non regolarmente registrate", fossero comunque riconducibili alla gestione societaria (sent. del Tribunale) e il ricorrente "non poteva ritenere, nella sua qualità di esperto amministratore di una società che ha gestito dal 1964 al 1996, che il patrimonio di essa non fosse autonomo e distinto da quello personale" (cfr. sentenza della corte di appello). Talché, correttamente la corte territoriale a ritenuto che il dolo non fosse escluso dall'attività posta in essere dall'imputato per evitare il dissesto della società nel mentre ha esattamente valutato tale ultimo elemento per adeguare la pena al caso concreto. Quanto al secondo motivo va ricordato che "il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. Ne consegue che sussistono la legittimazione e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere da parte del giudice d'appello, purché siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo" (Cass., 13 luglio 2001 n. 32966). Nella concreta fattispecie l'imputato aveva già riportato condanna a pena detentiva convertita e, con la sospensione condizionale, per illeciti depenalizzati (emissione assegni senza autorizzazione) e gli era stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi tre di reclusione, convertita nella multa, per lesioni colpose ed altro. Il ricorrente, per contro, nulla dice in ordine agli "elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente" esercitare il predetto potere discrezionale (Cass., 13 luglio 2001 n. 32966).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2005