Sentenza 18 settembre 2012
Massime • 1
Il giudice di appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando l'interessato non ne formuli alcuna richiesta di applicazione né nell'atto di impugnazione, né in sede di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2012, n. 43113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43113 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/09/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1224
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 661/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EK KA ZA, n. in Polonia il 28/8/1990;
avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona del 29/9/2011 (nr. l/2011);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udita la richiesta del P.G. dott. Aldo Policastro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4/5/2011 EK KA ZA veniva condannata dal Tribunale di Bologna, in sede di rito abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 3.000= di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, T.U. per la cessione a LA BE di gr. 0,438 di eroina, nonché per altre tre cessioni effettuate in epoca precedente (fatto acc. in Bologna il 3/5/2011). All'imputata venivano concesse le attenuanti generiche e del fatto di lieve entità prevalenti sulla recidiva. Con sentenza del 11/10/2011 la Corte di Appello di Bologna confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte, quanto all'episodio del 3/5/2011, che l'imputata aveva sostanzialmente ammesso l'addebito. Quanto alle pregresse cessioni, l'acquirente LA si palesava attendibile nelle sue dichiarazioni di accusa, considerato che la conoscenza della spacciatrice era avvalorata dal fatto che effettivamente sul cellulare della EK risultava una chiamata del LA.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando:
2.1. la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna, per le pregresse cessioni di droga, negate dall'imputata e non supportate da attendibili dichiarazioni di accusa;
2.2. il vizio di motivazione laddove la Corte di merito non aveva ritenuto di concedere la sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. In ordine alle censure relative alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata, esse sono connotate da assoluta genericità ed in ogni caso invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie, la motivazione della sentenza appare coerente e non affetta da manifesta illogicità. Va ricordato che, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (Cass. 4, 5191/2000, imp. Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta assenza di specificità e la loro attinenza a valutazioni di merito della vicenda.
3.2. Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, va premesso che la richiesta del beneficio non è stata avanzata ne' nell'atto di appello del 16/5/2011, ne' in sede di discussione, ove la difesa, all'udienza del 11/10/2011, ebbe a riportarsi ai motivi di appello;
pertanto il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce ne' una violazione di legge, ne' configura una mancanza di motivazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41126 del 24/09/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220254).
Peraltro il giudice di primo grado, nel non riconoscere il beneficio, con congrua motivazione ebbe a evidenziare la negativa personalità dell'imputata, emergente dai precedenti penali.
La doglianza è pertanto manifestamente infondata.
Segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000=.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012