Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice d'appello, su impugnazione del P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale, mancata, concessione della sospensione condizionale della pena o di altri analoghi benefici.
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- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
Leggi di più… - 2. Staiano RocchinaStaiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2013, n. 14758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14758 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/03/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 608
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 51330/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 09/05/2012 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce, in accoglimento dell'appello del P.M., riformava la pronuncia assolutoria di primo grado emessa il 21/06/2010 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, e condannava V.G. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, per avere in (omesso) , fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie F..F. ed al figlio minore M. , omettendo di versare l'assegno mensile di 200 Euro stabilito, a titolo di mantenimento in loro favore, dal giudice della separazione con provvedimento del novembre del 2003. Rilevava la Corte di appello come le dichiarazioni rese dalla persona offesa avessero dimostrato l'esistenza tanto dello stato di bisogno in cui si era venuta a trovare la stessa ed il di lei figlio minore, tanto che la donna si era vista costretta a vivere con i genitori e a beneficiare dell'auto economico di un'anziana nonna, quanto il prolungato comportamento omissivo dell'imputato che, pur gestendo una trattoria nell'abitato di XXXXXX, si era per lunghi periodi disinteressato del tutto al figlio, mancando di versare l'importo mensile di mantenimento che era stato fissato dal giudice civile della causa di separazione.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Salvatora De Lorenzis, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per avere la Corte territoriale deciso su un atto di appello inammissibile perché presentato dal P.M. senza il rispetto del termine di legge.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale, riformando la pronuncia assolutoria di primo grado, asserito, senza fornire adeguata spiegazione sul punto, che l'imputato non si trovasse in una situazione di assoluta impossibilità di provvedere al figlio minore.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 163 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte salentina omesso di sospendere condizionalmente l'esecuzione della pena detentiva comminata in secondo grado.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, nei limiti e con le precisazioni che seguono.
4. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto dagli atti si evince che l'appello del P.M. venne presentato il 06/07/2010, nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine di quindici giorni, a sua volta decorrente dalla data di pronuncia del 21/06/2010 della sentenza di primo grado, stabilito per il deposito della motivazione della sentenza medesima, di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c).
5. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base a generiche indicazioni, quale ad esempio quella dello stato di disoccupazione (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 5751/11 del 14/12/2010. P., Rv. 249339; Sez. 6, n. 2736/09 del 13/11/2008, L, Rv. 242853; Sez. 6, n. 10085 del 15/02/2005, Pegno, Rv. 231453; Sez. 6, n, 11394 del 24/01/2002, Pedalino, Rv. 221092).
Di tale regula iuris la Corte di appello di Lecce ha fatto corretta applicazione, valorizzando, con motivazione congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, dunque non censurabile in questa sede, le dichiarazioni testimoniali della moglie dell'imputato la quale, in assenza di prova contraria offerta da questi, aveva riferito che, nel corso dell'intero anno 2006 (ed ancora, per diversi mesi del 2007 e fino al giugno del 2008) il V. si fosse disinteressato per lunghi periodi del figlio minore M. , al quale non aveva garantito alcuna forma di sostegno economico per il mantenimento, nonostante egli gestisse un locale trattoria nel vicino paese di XXXXXX (v. pag. 2 sent. impugn.).
3. Il terzo motivo del ricorso del V. è, invece, fondato. Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico l'orientamento secondo il quale il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 4374/09 del 28/10/2008, Maugliani, Rv. 242785). Tuttavia tale regola non è operante laddove - come nella fattispecie è accaduto - il giudice d'appello, su impugnazione del P.M. abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, poiché in siffatta situazione deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale, mancata, concessione della sospensione condizionale della pena o di altra analoghi benefici. In tali circostanze, il giudice di seconde cure, decidendo di accogliere una richiesta di radicale riforma di una pronuncia favorevole all'imputato, non può esimersi dal definire l'estensione di quell'accoglimento e, quindi, sotto tale profilo, chiarire se lo stesso debba essere contenuto, se vi sono i presupposti di legge, nei limiti di una condanna condizionalmente sospesa o di una non menzione della relativa pronuncia nel certificato del casellario giudiziale (in questo senso Sez. 6, n. 3917 del 08/01/2009, Chiaccherini, Rv. 242527; Sez. 6, n. 12839 del 10/02/2005, De Martino, Rv. 231431). La sentenza gravata deve essere, dunque, annullata limitatamente alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che si uniformerà al principio innanzi esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013