Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
Il giudice d'appello, qualora, su impugnazione del P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale, mancata, concessione della sospensione condizionale della pena.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 08/01/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 17
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 10668/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI VA nato il [...] e AN DO nato il [...];
avverso la sentenza 29 settembre 2005 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza 30 novembre 2004 del Tribunale di Roma, appellata dal Procuratore generale nei confronti di entrambi gli imputati, li ha ritenuti responsabili del reato di resistenza e lesioni.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un unico motivo di impugnazione la difesa dell'imputato AN DO deduce violazione di legge per omessa notifica dell'impugnazione del Procuratore generale a sensi degli artt. 584, 604 e 605 c.p.p.. Il motivo è radicalmente infondato: risulta agli atti che la notifica dell'impugnazione è stata effettuata al AN nel domicilio eletto il 22 giugno 2005.
Con un primo motivo per entrambi i ricorrenti si prospetta violazione di legge in relazione ai disposti dell'art. 419 c.p.p., comma 2, art.443 c.p.p., comma 4 e art. 599 c.p.p., comma 1 in quanto il decreto di citazione a giudizio per l'appello era privo degli avvisi concernenti i di diritti di difesa.
Anche questo motivo risulta privo di fondatezza, trattandosi di mera irregolarità che nella specie non ha prodotto alcun danno alla gestione della difesa tecnica dell'imputato ed alle concrete ed ampie strategie difensive in concreto assunte. Invero in tema di rilievo di irregolarità e sanzioni di nullità va rammentato che non ogni irregolarità processuale conduce alla sanzione di nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo c.p.p. ha, nella sua direttiva di esordio, espressamente sancito il criterio della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non-essenziale". "Inoltre, l'insistito richiamo del legislatore delegante alla semplificazione delle forme non può dunque che rispondere ad una omologa e rigorosa limitazione della cause di nullità ai soli vizi di forma che rispondano ad altrettanti difetti di sostanza" (Corte costituzionale, ord.
8-10 maggio 2000, Pres. Mirabelli, rel. Flick). Con un secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione della norma sostanziale del D.L. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4, e vizio di motivazione sul punto in ordine alla mancanza dell'elemento psicologico.
In particolare si prospetta:
- l'impossibilità per gli agenti di aver percepito gli insulti che essi hanno riferito e la menzogna sul punto, da parte degli stessi testi, di non aver mai perso di vista gli imputati;
- l'assenza di dolo posto che gli accusati era convinti di stare per subire un atto arbitrario;
- l'assenza di motivazione da parte della Corte distrettuale che ha motivato per relationem sul punto.
Con un terzo motivo il ricorso delinea violazione di legge e contraddittorietà di motivazione sulla ritenuta resistenza che nella specie fu meramente passiva.
Entrambi i motivi, per la formulazione che li caratterizza, sono inammissibili.
Entrambe le doglianze infatti, sono finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti probatori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si risolvono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2^, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 0 7569/1999, Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn 199801354 Riv. 210658,Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-Conf. Asn 199800803 Riv. 210016 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428-Vedi S.U. Asn 199706402 Riv. 207944). Al riguardo occorre invero precisare che le considerazioni dei ricorrenti tendono ad offrire una propria ricostruzione dei fatti, delineando, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, senza tuttavia considerare che l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito, il quale, una volta verificato e trovato - come nella specie - indenne da vizi logico-giuridici, impedisce una diversa lettura in punto di fatto ed una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, anche se prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Nè miglior sorte ha la generica doglianza secondo cui vi sarebbe un difetto di motivazione su punti decisivi della causa, non avendo il giudice dato alcun peso alle prove raccolte. Occorre infatti a tale proposito rammentare che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre convenientemente in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purché tale valutazione risulti logicamente coerente (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000, ricorrente Garasto). Con un quarto motivo si rileva la violazione del disposto dell'art.163 c.p. per mancata concessione dei benefici a due persone incensurate e con la successiva doglianza si lamenta l'omessa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 53. Il motivo nella sua prima parte è fondato.
Il giudice di appello infatti, qualora su impugnazione del Pubblico ministero riformi la sentenza assolutoria di primo grado, pronunciando - come nella specie - la condanna dell'imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale mancata concessione della sospensione condizionale della pena e comunque dei benefici di legge (Cass. Penale sez. 6^, 12839/2005, Rv. 231431 De Martino e precedenti conformi). Ritiene il Collegio (richiamandosi a quanto rilevato in via generale nella citata ultima decisione ed anche da Cass. 13.07.2001, Colbertardo, e dissentendo da quanto affermato da Cass. 12.08.1993, Todisco), che l'obbligo in questione ricorre anche in mancanza di qualsiasi (subordinata) deduzione di parte, nel caso particolare in cui, come avvenuto nella specie, il giudice di appello, su impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado e condanni l'imputato, a fronte di una richiesta difensiva di mera conferma della decisione assolutoria del primo giudice.
In tale ipotesi, infatti, il giudice di secondo grado, trovandosi di fronte a una richiesta di parte pubblica di radicale riforma di una pronuncia ampiamente favorevole al prevenuto, nel momento in cui addiviene alla decisione di accoglierla, non può non dare specifico conto del grado di estensione di tale accoglimento e, quindi, sotto tale profilo, spiegare perché esso non sia contenuto, ove ne sussistano i presupposti legali - come nella specie - nei limiti di una condanna con i benefici di legge.
Ne consegue che sussiste, in tal caso, la legittimazione e l'interesse dell'imputato di dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere del giudice d'appello. S'impone, quindi, l'annullamento dell'impugnata sentenza, perché sia resa in sede di rinvio, da altra sezione della Corte di appello, idonea e completa motivazione sulla questione della concedibilità dei benefici di legge.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità dei benefici di legge e rinvia per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009