Sentenza 9 febbraio 2017
Massime • 2
La mancata concessione "ex officio" della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudizio di merito.
Quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., dispone di ufficio la sospensione condizionale della pena è tenuto a dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell'imputato, a fronte del suo contrario interesse di quest'ultimo a non giovarsene, in relazione alla lievità della sanzione inflitta.
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La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2017, n. 28690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28690 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2017 |
Testo completo
286 90-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 544 Piero Savani -Presidente - Sent. n. sez. Donatella Galterio UP 9/02/2017 Elisabetta Rosi R.G.N. 36186/16 Gastone Andreazza Carlo Renoldi Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza in data 17/04/2015 del Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Pasquale Puzziferri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17/04/2015, il Tribunale di Brindisi aveva condannato AN HI alla pena, condizionalmente sospesa, di 1.600 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g) e 55, comma 5 lett, e) del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo a), 18 comma 1, lett. d) e 55 lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo b), 36, 37 e 55 comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo c), per avere omesso, in qualità di amministratore unico della società Pluri market S.r.l. e in qualità di datore di lavoro, di inviare i lavoratori della predetta società alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, di fornire ad essi i necessari dispositivi di protezione individuale nonché di garantire loro una adeguata formazione e л Ё informazione sui rischi connessi all'attività lavorativa cui gli stessi erano adibiti;
fatti accertati in Francavilla Fontana il 16/12/2011. 2. Avverso la predetta sentenza aveva proposto appello, a mezzo del difensore fiduciario, lo stesso HI. La relativa impugnazione è stata, tuttavia, trasmessa a questa Corte con ordinanza in data 6/07/2016 della Corte di appello di Lecce, la quale ha ritenuto che la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato alla sola pena dell'ammenda, non fosse appellabile.
3. L'impugnazione, che deve essere convertita in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., si articola in cinque distinti motivi di censura.
3.1. Con il primo, l'impugnante lamenta l'illogicità della motivazione per assoluta carenza dei motivi, in fatto ed in diritto, posti a fondamento della condanna dell'imputato. In particolare, dall'istruttoria sarebbe emersa l'assenza, sul luogo dell'accertamento, dei lavoratori destinatari degli omessi obblighi di protezione;
e la mancanza di qualunque motivazione sul punto avrebbe determinato la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito essenziale.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa di AN HI lamenta che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata a seguito di un controllo, presso la sede della società, da parte del personale del Nucleo dei Carabinieri del Servizio Ispezione Lavoro di Brindisi, in un momento in cui, tuttavia, egli aveva subito il sequestro penale dei beni, eseguito anche nei confronti dell'azienda "Plurimarket S.r.l.". Inoltre, gli elementi indiziari raccolti a suo carico non avrebbero potuto essere considerati "gravi, precisi e concordanti", tali da fondare la condanna "oltre ogni ragionevole dubbio".
3.3. Con il terzo motivo di impugnazione, la difesa dell'imputato deduce che la pena inflitta non sia adeguata alla gravità dei fatti contestati ed alla personalità del soggetto ed invoca il riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 cod. pen.. 3.4. Con il quarto motivo, l'impugnante censura che il tribunale brindisino abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di richiesta di parte e senza motivare sul punto, nonostante l'interesse dell'imputato al pagamento della pena pecuniaria.
3.5. Con il quinto motivo, l'imputato invoca la concessione, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero tutti i presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 ял 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. I primi due motivi, entrambi concernenti il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono manifestamente infondati in ragione della estrema genericità delle censure dedotte. La sentenza impugnata, in proposito, ha puntualmente posto in luce come in seguito all'ispezione eseguita dal personale del Nucleo dei Carabinieri del Servizio Ispezione Lavoro di Brindisi, fosse emerso che una serie di dipendenti della società, nominativamente indicati nel verbale e riportati in sentenza, non fossero stati destinatari delle obbligatorie iniziative volte alla salvaguardia della loro salute e incolumità personale nonché degli obbligatori adempimenti in materia di formazione e informazione, nessuna efficacia scusante potendo riconoscersi al provvedimento di sequestro dell'azienda di cui AN HI era amministratore unico, intervenuto successivamente all'inadempimento degli obblighi in questione. Rispetto alle riportate cadenze argomentative, l'impugnante si limita da un lato alla generica affermazione di una insufficienza del compendio probatorio e, dall'altro lato, a inconferenti considerazioni sul mancato rinvenimento dei lavoratori, presso la sede della società, al momento del controllo, circostanza ovviamente irrilevante dal momento che la mancata osservanza dei relativi obblighi di protezione era stata accertata documentalmente dal personale impegnato nell'ispezione.
3. Del tutto infondato è, poi, il terzo motivo di impugnazione, con il quale HI per un verso lamenta che la pena inflitta non fosse adeguata ai fatti contestati ed alla personalità del soggetto e, per altro verso, sollecita il riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. La doglianza formulata con riferimento alla concreta entità del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è, infatti, del tutto generica, avendo il ricorrente omesso qualunque specifico profilo di censura rispetto alla concreta determinazione della pena inflitta e non avendo, altresì, allegato alcun vizio specifico in ordine alla decisione di non concedere le attenuanti generiche. Analogamente, la questione relativa alla concedibile del beneficio della non menzione della condanna, previsto dall'art. 175 cod. pen., non può essere dedotta, per la prima volta, davanti alla Corte di cassazione, presupponendo la relativa domanda un'indagine di merito avente ad oggetto la meritevolezza del beneficio, come tale incompatibile con il sindacato di legittimità. Fermo restando, in ogni caso, che l'istante non potrebbe neppure dolersi della mancata и 3 л concessione del beneficio per non averlo specificamente richiesto nel corso del giudizio di merito (Sez. 4, n. 43125 del 29/10/2008, dep. 18/11/2008, Marci Gavino, Rv. 241370; Sez. Un., n. 10495 del 9/10/1996, dep. 6/12/1996, Nastasi, Rv. 206175). Ne consegue che in capo al giudice di prime cure non sorge alcun obbligo di motivare la mancata concessione, posto che la previsione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. è circoscritta alle questioni che, anche per effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effettivamente state (Sez. 1, n. 6251 del 3/05/1994, dep. 27/05/1994, Artom, Rv. 198876, secondo cui, in relazione al beneficio della non menzione della condanna, l'obbligo di motivare sussiste nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, potere discrezionale conferitogli dalla legge;
ma non nel caso in cui, in assenza di istanza di parte, il giudice non abbia invece affrontato la questione;
in termini v. anche Sez. 5, n. 9474 del 1/07/1998, dep. 13/08/1998, Romaniello, Rv. 211450).
4. Quanto alla applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuta del fatto, rileva il Collegio che quello proposto dall'odierno ricorrente configura un "motivo nuovo", ovvero una censura che egli ben avrebbe potuto dedurre davanti al giudice di merito, considerato che la sentenza impugnata fu emessa in data 17/04/2015 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 16/03/2015, n. 28, che ha introdotto l'art. 131-bis cod. pen., avvenuta il 2/04/2015. Ne consegue l'inammissibilità della relativa censura, coerentemente con l'orientamento seguito da questa Corte, secondo cui "la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello" (così Sez. 7, ord. n. 43838 del 27/05/2016, dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 268281).
5. Venendo, infine, al motivo relativo all'applicazione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, elaborato due distinti indirizzi interpretativi. Secondo una prima opinione, qualora il giudice ritenga, nell'esercizio discrezionale dei suoi poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 163 cod. pen., di disporre la sospensione condizionale della pena pecuniaria, egli ha dovere di motivare l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena che può derivarne (Sez. 3, n. 26762 del 5/05/2010, dep. 12/07/2010, Ambrosio, in motivazione;
Sez. 1, n. 357 del 11/12/1998, dep. 14/01/1999, Di Paolo, Rv. 212300). и 4 л Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez. Un., n. 6563 del 16/03/1994, dep. 2/06/1994, Rusconi, Rv. 197535, secondo cui deve escludersi che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma 1, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo;
in termini v. Sez. 3, n. 39406 del 20/06/2013, dep. 24/09/2013, Germani, Rv. 256698). In questa prospettiva, si è in passato sostenuto che un interesse giuridico qualificato, possa consistere nel fatto che alla condanna potesse conseguire l'iscrizione nel casellario giudiziale, la quale in origine permaneva finché non siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena (Sez. 4, n. 15688 del 29/01/2015, dep. 15/04/2015, Jordan, Rv. 263136; Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 26/02/2015, Merenda, Rv. 262553; Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012, dep. 6/12/2012, Biagioni, Rv. 253994; Sez. 3, n. 24356 del 13/04/2012, dep. 19/06/2012, Saltarelli e altro, Rv. 253058; Sez. 3, n. 27039 del 22/04/2010, dep. 13/07/2010, Gentile e altri, Rv. 248054). Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, l'art. 5, comma 2, lett. d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 - che consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda nel solo caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli art. 163 e 175 cod. pen. è stato dichiarato incostituzionale, sicché attualmente tutte le iscrizioni, senza distinzione alcuna, vengono cancellate dal casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta. Su tale premesse, un secondo indirizzo interpretativo ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio (Sez. 3, n. 22477 del 4/11/2014, dep. 28/05/2015, Lanzo, Rv. 263623; Sez. 4, n. 18072 del 12/02/2015, dep. 29/04/2015, Blasco, Rv. 263439; Sez. 4, n. 15680 del 2/12/2014, dep. 15/04/2015, Premoli, Rv. 263133; Sez. 4, n. 51754 del 18/11/2014, dep. 12/12/2014, Spinelli, Rv. 261579; Sez. 3, n. 21753 del 25/02/2014, dep. 28/05/2014, D'Amico, Rv. 259722). л 5 Я 5.1. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, sia pure con diversa motivazione, debba condividersi l'approdo interpretativo del primo indirizzo giurisprudenziale (a favore del quale, ancora di recente, si è espressa anche Sez. 3, n. 25/02/2016, dep 17/11/2016, Cipolla, Rv. 268185). L'istituto della sospensione condizionale della pena si ispira, nella configurazione accolta dal nostro ordinamento penale, al modello belga del cd. sursis che, fin dall'origine, orientava il meccanismo sospensivo non tanto alla realizzazione di forme "assistite" di esecuzione penale di contenuto risocializzante, secondo lo schema anglosassone della cd. probation, quanto piuttosto ad un risultato special preventivo, fondato da un lato, sulla minaccia della futura esecuzione della pena in caso di nuove violazioni della legge penale entro un tempo determinato;
e, dall'altro lato, sulla esigenza di evitare che la stessa sanzione penale potesse produrre, per un dannoso fenomeno di eterogenesi dei fini, effetti ulteriormente de socializzanti e finanche antigiuridici, come nel caso del cd. contagio criminale conseguente all'esecuzione di una pena detentiva breve, con conseguente vanificazione del fine precipuo della pena. Dunque, attraverso la misura della sospensione condizionale della pena, l'ordinamento consegna alla discrezionalità del giudice uno strumento processuale attraverso il quale valutare, caso per caso, in relazione a condotte di rilevanza penale aventi un contenuto disvalore ed espressive di una modesta capacità a delinquere, se possa ritenersi sufficiente, sul piano specialpreventivo, la semplice minaccia della sanzione e se essa non sia comunque da preferirsi in rapporto agli effetti desocializzanti che potrebbero conseguire alla sua effettiva esecuzione. In questa prospettiva, il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen. e, nel giudizio di appello, dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., può pacificamente disporre d'ufficio la sospensione condizionale della pena, proprio sulla base di una valutazione di utilità in rapporto alle richiamate finalità di prevenzione speciale e di risocializzazione;
e tuttavia, una siffatta pronuncia esige, come questa Corte ha già ripetutamente avuto occasione di affermare (cfr., tra le molte, Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, dep. 2/07/2008, Zara, Rv. 240858; Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, dep. 24/11/2004, Di Ricco e altro, Rv. 229815; Sez. 1, n. 357 del 11/12/1998, dep. 14/01/1999, Di Paolo, Rv. 212300), che venga data in concreto dimostrazione di una siffatta utilità. Ciò a fronte del contrario interesse dell'imputato a non giovarsene, cui l'ordinamento riconosce, pacificamente, giuridica rilevanza, considerato che la misura è, secondo una consolidata prassi applicativa, certamente rinunciabile (v. Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, dep. 7/03/2014, Ercolini, Rv. 258701; Sez. 6, n. 21219 del 24/04/2013, dep. 17/05/2013, Asfiri, Rv. 256553). Tale circostanza ел ne giustifica la riconducibilità alla sfera dei cd. "benefici", consentendo, dunque, di attribuire uno spazio significativo all'interesse dell'imputato, conformemente ad una evoluzione del sistema dell'esecuzione penale che, comunque, attribuisce un ruolo attivo e determinante al condannato nella concreta individuazione del percorso esecutivo (si pensi alla previsione dell'art. 656, comma 5 cod. proc. pen., che consente all'interessato, prima dello scadere del termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, di presentare richiesta di misura alternativa alla pena detentiva;
o ancora, su altro versante, alla possibilità per l'imputato di scegliere la modalità esecutiva della pena attraverso la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità, alla quale, peraltro, viene riconosciuto il valore di tacita rinuncia proprio del beneficio della sospensione condizionale della pena: Sez. 3, n. 20726 del 7/11/2012, dep. 14/05/2013, Cinciripini, Rv. 254996). In questa prospettiva, non avendo il giudice di prime cure fornito alcuna dimostrazione di una siffatta utilità, nella specie non configurabile, per affermazione dello stesso interessato impugnante, in relazione alla modesta ammenda irrogatagli, il motivo di impugnazione concernente la concessione della sospensione condizionale della pena merita, pertanto, accoglimento.
6. Consegue alle precedenti considerazioni che il ricorso deve essere accolto limitatamente alla applicazione della sospensione condizionale della pena, che, conseguentemente, deve essere eliminata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 9/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente CarloCarlo Renoldi Piero Savani DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 G!U 2017 L CANCELLIERE Luana Mariani 7