Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 3856
CASS
Sentenza 4 novembre 2015

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Massime1

Il giudice d'appello deve, seppur sinteticamente, rendere ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicare una o più circostanze attenuanti, attribuitogli dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., con la conseguenza che sussiste la legittimazione dell'imputato a ricorrere per cassazione, pur in assenza di specifica richiesta nel giudizio d'appello, non solo nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, nell'espletare l'intervento officioso, sia incorso in violazione di legge, ma anche nell'ipotesi di mancato esercizio di tale potere-dovere, a condizione, tuttavia, che dal ricorrente siano indicati gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente esercitarlo.

Commentario1

  • 1L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019

    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2015, n. 3856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3856
Data del deposito : 4 novembre 2015

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