Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2011, n. 30201
CASS
Sentenza 27 giugno 2011

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Massime1

Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare sulla mancata concessione, ai sensi dell'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., della sospensione condizionale della pena solo se il beneficio sia stato espressamente richiesto da una delle parti almeno in sede di conclusioni, ovvero se la sentenza d'appello abbia condannato l'imputato in riforma della decisione assolutoria di primo grado, sempre che la sospensione condizionale fosse stata richiesta, in via subordinata, dinanzi al giudice "a quo".

Commentario1

  • 1L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019

    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2011, n. 30201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30201
Data del deposito : 27 giugno 2011

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