Sentenza 13 luglio 2001
Massime • 1
Il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio,positivo o negativo, del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. Ne consegue che sussistono la legittimazione e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere da parte del giudice d'appello, purché siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.
Commentario • 1
- 1. L'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio della sospensione condizionale della pena se non lo ha…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 giugno 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: C.p.p. art. 597) Il fatto S., con sentenza del 7 marzo 2013 emessa dal Tribunale monocratico di Castrovillari all'esito di giudizio abbreviato condizionato, veniva dichiarato responsabile del delitto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 166, non destinata all'uso esclusivamente personale, e, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, veniva condannato alla pena di tre anni di reclusione ed euro dodicimila di multa, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, confisca e distruzione della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2001, n. 32966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32966 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 13/07/2001
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 994
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 13471/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AR CE, nato a [...] il [...]
FONTANA HE, nato a [...] il [...]
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa in data 3 gennaio 2001;
- letto i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale F. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
- udito il difensore del LB avv. G. Azzaro, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. A seguito d'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Trapani, la Corte d'appello di Palermo, in riforma dalla sentenza assolutoria di primo grado emessa dal Tribunale di Trapani il 22.3.99, condannò i ricorrenti, nonché NA ST, per il delitto di tentato abuso di ufficio (art. 56, 110, 523 cod. pen.). Ritenne la Corte che CE LB e HE TA avessero compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare ad NA ST (che il primo aveva presentato al secondo) l'ingiusto vantaggio patrimoniale disuperare gli esami di iscrizione al R.E.C. presso la Camera di commercio di Trapani.
Secondo la ricostruzione del giudice di merito, il LB aveva raccomandato l'ST al NA, componente della commissione d'esame istituita presso la Camera di commercio, della cui compiacenza - su invito del LB - aveva usufruito la candidata, nella prova di esame il 22.2.94, per poter utilizzare illegittimamente un prontuario contenente la soluzione di 200 domande relative alla materia di esame. Malgrado l'illegittimo ausilio, l'ST non aveva superato l'esame, avendo risposto soltanto a 6 domande su 15, ciò che era emerso da intercettazioni telefoniche, nelle quali il NA qualificava la donna incapace anche di copiare.
Ricorrono gli imputati deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza del reato e sull'affermazione della responsabilità penale, con conseguente determinazione della pena nonché sul diniego dei benefici di legge.
2. Conformemente alle conclusioni del Procuratore generale, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ad eccezione del motivo riferito al diniego di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Va innanzitutto ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare che, a base della pronuncia del giudice di merito, esista un concreto apprezzamento delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi probatori sia anche le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili o logicamente sostenibili alla pari di quelle accolte dal giudice. Irrilevanti risultano, pertanto, in questa sede, le differenti valutazioni di fatto che i ricorrenti prospettano in relazione agli apprezzamenti operati dal giudice di merito, con riferimento all'affermata sussistenza del reato e responsabilità penale degli imputati, ed espressi nella sentenza con motivazione esauriente ed indenne da vizi logici.
Inammissibile per assoluta genericità risulta la doglianza del LB relativa alla determinazione della pena, appena accennata con riferimento all'art. 133 cod. pen.
3. Meritano invece accoglimento i ricorsi in relazione al denunciato vizio di motivazione sul diniego dei cosiddetti benefici di legge.
Secondo la giurisprudenza prevalente, il giudice d'appello, in sede di riforma della decisione del primo giudice, può esercitare il potere discrezionale concessogli dalla legge di concedere i benefici previsti dagli artt. 163 e 175 cod. pen., ma non ha l'obbligo di motivare la decisione negativa, in mancanza di espressa richiesta dell'imputato (Cass. 6^, 1457/1968 Titi, rv 109664; Cass. SS.UU. 10495/1996 Nastasi, rv 206175). A fondamento di tale conclusione, si sottolinea, che si tratta di un potere discrezionale e non di un dovere (v. Cass. 5^ 8437/1977 Biondo, rv 136322) e che il riconoscimento di un beneficio, affidato alla discrezionalità del giudice, non può infatti essere oggetto di obbligo (Cass. 1^,, 11642/1992 Lo Giudice, rv 192577), mentre altre volte si fa leva sulla finalità - della motivazione, correlata alle richieste rivolte al giudice, così valorizzandone esclusivamente la funzione endoprocessuale.
Fortemente coerente ed espressiva di tale orientamento è Cass. 1^ 6908/1992 Mortara, rv 190548, secondo cui "ancorché l'applicazione di ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena sia compatibile, per effetto dell'art. 597 co. 5 c.p.p., con i limiti attribuiti alla cognizione del giudice di appello, la mancata applicazione del beneficio non necessità di motivazione perché, in presenza di una norma che attribuisce al giudice un potere di ufficio, non è configurabile la figura di un soggetto cui debbono essere fornite le ragioni del mancato esercizio di quel potere che abbia legittimazione per contrastare giuridicamente l'omissione che il giudice nella insindacabile discrezionalità attribuitagli dalla legge abbia ritenuto di adottare".
Ritiene il Collegio che debba escludersi l'affermato (o presupposto) automatico nesso tra discrezionalità e mancanza dell'obbligo di motivazione. Al giudice d'appello la legge - in deroga al principio generale posto dall'art. 597.1 c.p.p. sulla natura devolutiva del giudizio d'appello - ha attribuito un potere di ufficio, ma esso, come tutti i poteri attribuiti al giudice, non consiste in una facoltà esercitabile secondo un'insindacabile e imperscrutabile discrezionalità, bensì in un potere che divento dovere in presenza delle condizioni di legge, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dare conto nella motivazione del provvedimento, che costituisce ad un tempo una garanzia processuale essenziale e uno dei connotati tipici della giurisdizione. In questa prospettiva è stato già affermato che l'obbligo di motivazione da parte del giudice di appello sussiste non soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione, ma - se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio, come quello relativo alla concessione dei benefici ai sensi del co. 5 dell'art. 597 c.p.p. - anche in relazione a quanto de dotto o richiesto in sede di discussione (Cass. 5^, 1099/1998, Pirri, rv 209683).
Lo scopo (e la necessità) della motivazione non può ridursi alla sola dimensione endoprocessuale, e quindi correlarsi esclusivamente alla richiesta o deduzione espressa dall'imputato e dal suo difensore. L'obbligo di "rendere ragione" della decisione si fonda sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio. Solo in presenza della motivazione è possibile un controllo di legalità sull'esercizio del potere del giudice sia all'interno del processo (funzione e valore endoprocessuale della motivazione come garanzia interna), sia all'esterno di esso (valore e funzione extraprocessuale della motivazione come condizione di controllo democratico e come fattore di pubblicità e di responsabilità).
Nel caso esame, il giudice di appello, su impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado e condannato gli imputati. Nella discussione orale il rappresentante dell'accusa, evidentemente ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla legge - e perciò nell'interesse dell'ordinamento e, quindi, degli stessi imputati - aveva espressamente richiesto, come risulta dal testo dell'impugnata sentenza, l'applicazione dei benefici di legge e la concessione della attenuanti generiche. I difensori degli imputati contumaci avevano concluso per il rigetto dell'appello (ossia per la conferma della decisione assolutoria) senza formulare subordinata alcuna. La sentenza d'appello ha concesse le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza degli imputati, ma non ha fatto il minimo cenno alle ragioni per cui il giudice ha deciso di non applicare i benefici di legge ai ricorrenti, di cui il primo ultrasessantenne e il secondo ultraottantenne. Ritenere che in siffatta situazione non sussista l'obbligo di motivare sul mancato esercizio del potere-dovere di concedere i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. soltanto perché i difensori degli imputati omisero di formulare conclusioni subordinate all'affermazione di colpevolezza degli imputati, implica l'adesione ad una concezione della giurisdizione fortemente potestativa e riduttivamente formale, anziché garantistica e conforme al principio costituzionalizzato dall'art. 111, co. 6^ Cost., che nella motivazione della decisione giudiziarie individua il valore e il connotato specifico del potere giurisdizionale.
Il giudice d'appello deve, pertanto, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere- dovere, attribuitogli dall'art. 597,5 c.p.p. qualora ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, tanto più quando una della parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita richiesta, con, riferimento a da di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. Ne consegue che sussiste la legittimazione e l'interesse dell'imputato di dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio di tale potere-dovere del giudice d'appello, purché egli indichi gli elementi di fatto in base a cui il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il suo potere-dovere. A tale onere i ricorrenti hanno adempiuto, con riferimento all'incensuratezza penale e alla età avanzata, per cui deve annullarsi la sentenza con rinvio limitatamente alla mancata concessione dei benefici di legge.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio limitatamente alla mancata concessione dei benefici di legge e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame sul punto. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2001